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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 18/07/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1076/2022 R.G. promossa
Da
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Colistra
Appellante contro
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Flavio Agostini e Cataldo Canalicchio
Appellato
OGGETTO: appello – dimissioni per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, , CP_1
dipendente della società con mansioni di operaio metalmeccanico Parte_1
addetto alle attività di controllo non distruttivo, dal 2.10.1996 al 12.9.2017 (rectius
8.9.2017), data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, premetteva che,
a seguito di un periodo di malattia protrattosi sino al 27.3.2017 - in relazione al quale
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gli era stata diagnosticata, con certificato dell'A.S.P. di Siracusa del 20.1.2017, una sindrome ansioso-depressiva reattiva -, con certificato del 7.4.2017 l'A.S.P. di Siracusa gli aveva riconosciuto la facoltà di riprendere l'attività lavorativa, e che tuttavia la società datrice di lavoro, a seguito del giudizio medico di inidoneità del 22.4.2017, con nota del 24.5.2017 gli aveva comunicato la volontà di risolvere il rapporto per giustificato motivo dovuto alla inidoneità alle mansioni, omettendo di attribuire rilievo alle certificazioni mediche rilasciate medio tempore dall'A.S.P. in data 28.4.2017 e
26.5.2017.
Esponeva, quindi, di aver proposto ricorso ex art. 17, comma 4, del D.Lgs. n.
626/1994 avverso il giudizio di non idoneità innanzi all'A.S.P. di Siracusa, quale organo di vigilanza competente per territorio, nonché innanzi all'Ispettorato Medico
Centrale di Roma, competente in materia di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. n.
230/1995, e che detto giudizio, a seguito della visita medica collegiale compiuta dalla commissione esaminatrice dell'A.S.P. di Siracusa in data 14.6.2017 ai sensi dell'art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/2008 e di successiva visita specialistica richiesta dal Servizio di
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, si era concluso con una valutazione di idoneità alla mansione di operatore radiologo del 10.7.2017.
Evidenziava che, a parziale rettifica del giudizio emesso, la commissione esaminatrice con provvedimento del 24.7.2017 aveva precisato il riconoscimento dell'idoneità “alla mansione di operatore radiologo, per quanto di competenza di questo Servizio relativamente al DL 81/08 e s.m.i.”.
Deduceva quindi che, nonostante tale giudizio, la società con Parte_1
provvedimento del 20.7.2017, aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in attesa di entrare in possesso dei pronunciamenti della commissione dell'A.S.P. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Rilevava altresì che, nei mesi di aprile, giugno, luglio e agosto 2017, la società non gli aveva corrisposto la retribuzione, segnando in busta paga giornate di ferie o riposi mai richiesti o goduti dallo stesso, che nel medesimo periodo era stato estromesso dal contesto lavorativo, e che per le reiterate violazioni contrattuali della società datrice di
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lavoro, con raccomandata dell'8.9.2017, aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Formulava dunque le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla risoluzione ex art. 2119 C.C. del rapporto di lavoro intercorso con la onvenuta, per fatto e causa imputabile a quest'ultima; Ritenere e dichiarare, con CP_2
qualsivoglia giuridica statuizione, il diritto del ricorrente nei confronti della
[…] a percepire l'indennità di preavviso ai sensi degli artt. 2118 c. Parte_1
2 e 2119 c.c., a seguito delle dimissioni rassegnate pari a € 4.300,00, e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. E per l'effetto disporre la condanna della CP_2
convenuta, in persona del suo leg. rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 4.300,00
e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
Ritenere e dichiarare che
l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla Soc. datoriale nei confronti del ricorrente a far data dal 19.05.2017 e sino alle rassegnate dimissioni. Comunque, ritenere e dichiarare che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non è imputabile al ricorrente con le conseguenze di natura risarcitorie come per legge;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[…], in occasione del pagamento della b.p. di fine rapporto Parte_1
porta(n)te la data di Ottobre 20(1)7 a titolo di indennità di preavviso pari ad e 4.330,00
e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 4.300,00 in favore del lavoratore e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta di giustizia;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto del ricorrente al pagamento e/o rimborso delle somma relativa alle retribuzioni globale di fatto maturate dallo stesso lavoratore e non pagate dalla convenuta nel periodo compreso tra Aprile sino CP_2
08.09.2017; Ritenere e dichiarare comunque non corrisposte ... le retribuzioni maturate dal ricorrente nel periodo compreso tra Aprile e 08.09.2017 trattenuta dalla
[…] pari a complessive € 9.635,00 e/o quella diversa somma che, Parte_1
per detto titolo, verrà determinata giudiziariamente anche con ricalcolo del relativo
TFR e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 9.635,00 in favore del lavoratore e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta
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di giustizia;
Condannare la resistente, in persona del suo leg. rapp.te p.t., al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.000,00 e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato godimento del trattamento economico durante il periodo
Aprile-Settembre 2017 e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia”.
Si costituiva in giudizio che resisteva alle domande e ne chiedeva Parte_1
il rigetto, deducendo la legittimità del provvedimento di sospensione adottato in osservanza degli obblighi di legge previsti dagli artt. 2087 c.c., 86 D.Lgs. 230/1995,
41 e 42 D.Lgs. 81/2008, la decadenza del lavoratore dalla impugnazione del suddetto provvedimento, l'impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione di lavoro per inidoneità alla mansione specifica, l'infondatezza della pretesa retributiva avanzata, la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di correttezza e buona fede, la nullità della domanda per mancanza di specifici conteggi, l'infondatezza delle domande relative alla indennità di mancato preavviso e al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 994/2022 del 13 ottobre 2022, l'adito Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la società al pagamento nei Parte_1
confronti del ricorrente delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra aprile
2017 e l'8 settembre 2017 per complessivi € 7.641,00, nonché al pagamento della somma di € 4.300,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione. Rigettava nel resto il ricorso e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale in particolare osservava, anzitutto, che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
81/2008, il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui al precedente art. 41, comma
6, “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
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Riteneva che, nel caso di specie, la società resistente non avesse assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare l'inesistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altre mansioni confacenti cui adibire il lavoratore, ovvero che l'eventuale assegnazione di dette mansioni avrebbe comportato per la stessa un aggravio organizzativo o di costi non esigibile.
Rilevava sul punto che, in caso di inidoneità del lavoratore alle mansioni, non spettava allo stesso di dimostrare la sussistenza di mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, e che sotto tale profilo la resistente, pur avendo allegato l'inidoneità del predetto allo svolgimento di “altre attività”, non aveva fornito alcuna prova della mancanza in azienda di altre attività compatibili, anche di livello inferiore.
Deduceva che l'impossibilità di ricollocare il disabile adibendolo a diverse mansioni compatibili con il suo stato di salute non esauriva gli obblighi del datore di lavoro, essendo questi tenuto, ai sensi dell'art. 3 co. 3 bis D.Lgs. n. 216 del 2003, a ricercare possibili “accomodamenti ragionevoli”, che consentissero il mantenimento del posto di lavoro, in un'ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno in favore del lavoratore in condizioni di svantaggio.
Reputava quindi che il mancato ricollocamento del lavoratore per lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute costituisse inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro, per la quale non era venuto meno l'obbligo di corrispondere le retribuzioni nel periodo di forzata inattività del dipendente. Sotto tale profilo evidenziava che le dimissioni del ricorrente in data 8.9.2017 erano intervenute in data successiva al mancato esercizio del dovere del datore di lavoro di ricollocarlo in posizioni compatibili con il suo stato di salute e che, pertanto, non potevano essere considerate come causa di non applicazione dell'art. 42 d.lgs. 81/2008.
Rilevava, poi, che, secondo costante giurisprudenza, in presenza di dimissioni per giusta causa, l'effetto risolutorio dipendeva da un atto di volontà del lavoratore e che a quest'ultimo, dimissionario per giusta causa, spettava, a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto, soltanto l'indennità di preavviso
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(Cass. 7 novembre 2001, n. 13782; Cass. 6 settembre 2003, n. 13060; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31083).
In conclusione, ritenendo la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra l'1.4.2017 e l'8.9.2017, e dell'indennità di mancato preavviso, determinata, in mancanza di contestazioni sul quantum, nella misura di € 4.300,00.
Precisava altresì che, a fronte degli importi richiesti a titolo di retribuzioni non versate (€ 9.635,00) nel suddetto periodo, la aveva provato (mediante la Parte_1
produzione di buste paga sottoscritte dal lavoratore e dei relativi bonifici) l'avvenuto pagamento di € 1.212,00 per il mese di aprile e di € 782,00 per il mese di maggio, e determinava quindi la somma dovuta a titolo di retribuzioni non versate (e risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni) nella misura di € 7.641,00.
Infine, rigettava la domanda volta al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello emergente dalla mancata erogazione delle retribuzioni, giacché detto danno non poteva considerarsi in re ipsa e il ricorrente non aveva formulato alcuna specifica allegazione sul punto.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la con atto Parte_1
depositato il 16.11.2022. Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccepita decadenza del lavoratore dal diritto ad impugnare il provvedimento di sospensione, comunicato con lettera del 20.7.2022.
Deduce in proposito che l'odierno appellato non avrebbe contestato il provvedimento nel termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, e che avrebbe altresì omesso di offrire la sua prestazione lavorativa, limitandosi a rassegnare le dimissioni in data 8.9.2017 e a depositare il ricorso introduttivo del giudizio a distanza di oltre due anni.
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Sostiene che, a fronte di ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di decadenza e rigettare la domanda volta alla corresponsione della retribuzione relativa ai mesi da aprile ad agosto 2017, stante l'illegittimità della giusta causa posta a fondamento delle dimissioni del lavoratore.
1.2. Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il primo giudice posto a carico del datore di lavoro l'onere del c.d. repechage, pur in assenza di allegazioni da parte del lavoratore, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, in merito alla sussistenza delle condizioni per un ricollocamento dello stesso in altra posizione lavorativa, trascurando altresì la normativa in materia di sorveglianza sanitaria – art. 2087 c.c., artt. 41- 42 D.Lgs.
81/2008 in tema di sicurezza e salute sul lavoro, e artt. 83-86 D.Lgs. 230/1995, in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti - applicabile al caso di specie.
Premesso che il D.Lgs. n. 81/2008, T.U. salute e sicurezza sul lavoro, sancisce, in via generale, l'obbligo del datore di lavoro di fare accertare, tramite il medico competente e nell'ambito della prescritta sorveglianza sanitaria, l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore, l'appellante precisa che, nel caso in esame, trovano anche applicazione le disposizioni in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 230/1995, finalizzate ad accertare l'idoneità alla mansione specifica e le relative conseguenze in ipotesi di inidoneità.
Evidenzia altresì che l'art. 86 del D.Lgs. 230/1995, nei casi di inidoneità del lavoratore accertata dal medico autorizzato, impone al datore di lavoro l'obbligo dell'immediato allontanamento dello stesso dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, con divieto di prosecuzione dell'attività cui era in precedenza adibito fino a nuovo giudizio di idoneità. Deduce che, in siffatte ipotesi, risultano legittimi sia il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che la sospensione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione per un determinato periodo, poiché il datore di lavoro agisce in forza di un incondizionato obbligo di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi degli artt.
2087 c.c., 83, 84, 85 e 86 del D.Lgs. n. 230/1995, e 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Sostiene che, tenuto conto del suddetto contesto normativo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare legittima la condotta adottata a seguito dei due giudizi di inidoneità resi dal medico competente ed autorizzato, rilevando che l'appellato era stato giudicato dal medico inidoneo all'espletamento delle sue mansioni specifiche di addetto ai controlli non distruttivi. Sarebbe pertanto ininfluente, ai fini della presunta illegittimità della sospensione adottata, il sopravvenuto giudizio di idoneità rilasciato dall'A.S.P. di Siracusa il 24.7.2017, in quanto reso limitatamente alle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008, poiché il giudizio di inidoneità espresso dal medico autorizzato avrebbe conservato la sua validità fino alla decisione del Ministero del
Lavoro, intervenuta solo a dicembre 2017.
Rileva poi che il presunto inadempimento, erroneamente imputatogli dal giudice di primo grado, non avrebbe potuto trovare fondamento neanche nell'art. 42 del D.Lgs.
n. 81/2008, non avendo il lavoratore allegato l'esistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altri posti di lavoro nei quali avrebbe potuto essere ricollocato, né manifestato la propria disponibilità a ricoprire eventualmente anche mansioni inferiori. Osserva altresì che, alla stregua della giurisprudenza formatasi in tema di licenziamento, sebbene gravi sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di una eventuale ricollocazione, si deve esigere dal lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento del possibile repêchage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e che, nel caso di specie, l'appellato nulla ha invece allegato al riguardo, impedendo in tal modo alla parte datoriale di assumere le opportune difese nel rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 414 c.p.c.
Inoltre, critica la pronuncia impugnata per l'improprio richiamo all'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003, poiché applicabile esclusivamente in ipotesi di sopravvenuta disabilità del lavoratore, che nel caso di specie non sussiste.
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In ragione della presunta mancanza di contraddittorio in primo grado in merito alla impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione lavorativa all'interno dell'impresa, produce stralcio di visura camerale al fine di dimostrare che la propria attività nel suo complesso espone il personale al costante contatto con radiazioni ionizzanti, e chiede di poter provare tale assunto a mezzo di prova testimoniale.
Evidenzia infine che il giudizio espresso dal medico autorizzato, relativo alla inidoneità del lavoratore allo svolgimento di attività lavorativa in quota ed in spazi confinati, impediva di adibirlo anche ad attività di cantiere.
Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia riformata, con conseguente rigetto della domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto alle retribuzioni per i mesi da aprile a settembre 2017 e della indennità di mancato preavviso.
1.3. Con il terzo motivo d'appello, deduce una omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'eccepita nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Censura altresì la sentenza impugnata in merito al riconoscimento delle retribuzioni per le mensilità da aprile all'8 settembre 2017, per erroneità e difetto di motivazione in ordine all'importo della retribuzione riconosciuta, all'omessa considerazione della cessione del quinto da parte del lavoratore, al risarcimento del danno per mancata erogazione della retribuzione.
In particolare, deduce l'erroneità della retribuzione riconosciuta all'appellato, sia in relazione al periodo di riferimento che all'importo attribuito.
Sul punto afferma che, nel periodo dal 7.4.2017 al 19.5.2017, l'appellato non ha maturato alcun diritto alla retribuzione in quanto si è volutamente sottratto alla visita medica propedeutica alla ripresa dell'attività lavorativa, con comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Sostiene quindi che tale condotta costituisca per il datore di lavoro un'esimente rispetto all'obbligo del pagamento della retribuzione, a prescindere dal dovere di ricollocamento previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
Analoghe considerazioni varrebbero per il periodo compreso tra il 19.5.2017 e il
20.7.2017 (data del provvedimento di sospensione), non avendo, in detto periodo, il
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lavoratore volutamente reso le sue prestazioni ed avendo anche omesso di offrirle al datore di lavoro.
Contesta poi l'importo riconosciuto all'odierno appellato dal giudice di primo grado, che avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione della convenuta di nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda. Al riguardo deduce che l'importo di
€ 1.927,00 mensile indicato dal lavoratore sarebbe errato e di gran lunga superiore a quanto allo stesso corrisposto in virtù del contratto di lavoro e del suo inquadramento, che dalle buste paga versate in atti risulta invece che la retribuzione dell'appellato, al netto di imposte e contributi oltre che della cessione del quinto, è pari all'importo di €
1.270,00, per un totale di € 6.350,00 per i mesi da aprile ad agosto 2017, da cui va detratto l'importo di € 1.994,00, relativo alle mensilità di aprile e maggio, già corrisposte, per un importo finale di € 4.356,00, ed infine che, considerando il solo periodo di sospensione – tra il 20.7.2017 e l'8.9.2017 – l'importo eventualmente dovuto si riduce ulteriormente ad € 1.270,00, pari ad una sola mensilità di retribuzione.
Con specifico riferimento al TFR, l'appellante rappresenta che lo stesso è stato regolarmente esposto in busta paga e poi versato alla società alla quale l'appellato aveva ceduto il quinto dello stipendio, con applicazione dei costi per le transazioni.
1.4. Con il quarto motivo di appello, deduce la contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata in punto di accoglimento della domanda di risarcimento del danno per ritardato pagamento della retribuzione, ritenendo che il primo giudice sia incorso in contraddizione per avere dapprima rigettato la domanda risarcitoria per carenza di allegazione, e, poi, riconosciuto al lavoratore un “risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni”. Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 132 c.p.c., ritenendo la pronuncia impugnata carente sotto il profilo della motivazione e dei conteggi.
1.5. Con il quinto motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento della indennità di preavviso.
In proposito sostiene che, nel caso di specie, le dimissioni non possano essere considerate sorrette da giusta causa, giacché il lavoratore ha rassegnato le dimissioni
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nel periodo di sospensione disposto dal datore di lavoro, anziché attendere l'esito del giudizio proposto innanzi al avverso il provvedimento di Controparte_3
inidoneità reso dal medico autorizzato in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Indi, contesta il quantum dell'indennità riconosciuta al lavoratore, rilevando che la stessa, in base al CCNL Metalmeccanica Industria, e tenuto conto della data di assunzione (2.10.1996) e della qualifica di inquadramento (quinto livello) dell'appellato, deve essere semmai liquidata nella misura di una mensilità - e, quindi, di € 1.270,00 – avendo lo stesso maturato alla data delle dimissioni solo nove anni di servizio, con conseguente applicabilità di un periodo di preavviso di soli gg. 30.
1.6. Infine, impugna il capo di sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che, attesa la reciproca soccombenza delle parti – in ragione del rigetto per assenza di allegazioni della domanda del lavoratore di risarcimento del danno da ritardata erogazione dello stipendio - il giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante, nel giustificare l'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione, ha richiamato il disposto di cui all'art. 86 D.Lgs. 230/1995, sostenendo che il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico autorizzato nei confronti del gli imponeva l'allontanamento del prestatore di lavoro dalle CP_1
mansioni comportanti un rischio per la sua salute.
Tale disposizione normativa, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva a carico del datore di lavoro l'obbligo di “allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei”, nonché il divieto di impiegarli nell'attività cui erano adibiti o in altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, “se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico.”
La sospensione del lavoratore adottata dalla parte datoriale corrisponderebbe dunque ad un allontanamento dall'attività lavorativa per finalità di protezione dai rischi
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derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti insiti nello svolgimento delle mansioni cui il lavoratore era addetto, a fronte del giudizio di inidoneità espresso dal medico autorizzato. Non avendo dunque il provvedimento adottato natura disciplinare, non possono ad esso applicarsi le disposizioni in tema di impugnazione dei provvedimenti a carattere sanzionatorio.
Né, d'altra parte, l'appellante, pur lamentando che il primo giudice non si sia pronunciato sull'eccezione di decadenza del lavoratore dal potere di impugnare la sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti, ha indicato, in primo grado come anche nell'atto di impugnazione, la norma contrattuale di riferimento ed il presunto termine stabilito, com'era suo onere, avendo solo genericamente richiamato il CCNL di categoria.
Per questi motivi
, l'eccezione di decadenza del lavoratore dal potere di impugnare la sospensione adottata nei suoi confronti deve essere disattesa, risultando priva di fondamento normativo e contrattuale.
3. Il secondo motivo di appello risulta anch'esso infondato.
Secondo l'appellante, la sospensione del dalle mansioni specifiche cui era CP_1
addetto costituisce l'effetto dell'applicazione degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro imposti dagli artt. 2087 c.c., 83-86 D.Lgs. 230/1995 e 41- 42 D.Lgs. 81/2008.
Orbene, in via generale l'art. 42 D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 dispone che “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Inoltre, in caso di mansioni che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, l'art. 83 D.Lgs. 230/1995 prevede l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, disponendo al comma 3 che lo stesso “non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano”. Il successivo art. 86 pone
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a carico del datore di lavoro “l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei”, prescrivendo (v. comma 2) che “detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico”.
In linea con la richiamata disciplina di carattere generale in caso di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, l'art. 4 della L.
68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, al comma 4 dispone: “I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza ...”.
Inoltre, l'art. 3 D.Lgs. n. 9 luglio 2003, n. 216 – di “attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” - al comma 3 bis dispone: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18 , nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
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finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
La Suprema Corte, con sentenza della Sezione Lavoro n. 6497 del 9.3.2021, preliminarmente esaminando il contesto normativo sovranazionale sin dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata in data
13.12.2006, ratificata in Italia con L. 18/2019, con riferimento all'art. 3 co. 3 bis D.Lgs.
216/2003, secondo il quale ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto “ad adottare accomodamenti ragionevoli”, al fine di garantire il principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, ha definito accomodamenti ragionevoli gli
“adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di “garantire il principio della parità di trattamento dei disabili” e che si caratterizzano per la loro “appropriatezza”, ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa”, osservando in proposito che “l'adozione di tali misure organizzative è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, da quella genetica sino a quella della sua risoluzione, non essendo specificamente destinate a prevenire un licenziamento” (Cass. Sez. L. 6497/2021 cit.).
Alla luce della disciplina positiva richiamata - che esprime un principio di carattere generale volto al ricollocamento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale in caso di sopravvenuta inidoneità o inabilità alle mansioni precedentemente svolte, ancorché nei limiti di un ragionevole contemperamento delle esigenze organizzative dell'impresa nei termini da ciascuna disposizione precisati – sussiste in capo al datore di lavoro, in ogni fase del rapporto, l'obbligo di adibire il lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni svolte, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3 co. 3 bis D.Lgs. 216/2003, anche quello di ricercare possibili
“accomodamenti ragionevoli” volti a consentire al lavoratore disabile lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per quanto d'interesse nel presente giudizio, la Suprema Corte ha osservato che
“l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle
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mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti” (Cass. sez. lav.,
01/07/2016, n.13511).
Pertanto, se sul piano sostanziale l'art. 42 cit. obbliga il datore di lavoro a “ricercare, in ciò esprimendosi anche l'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, le soluzioni che, all'interno del fondamentale piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore”, “sul piano processuale, lo grava dell'onere di fornire dimostrazione di aver fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, perché tali diritti trovassero attuazione” (così Cass. 13511/2016 cit.).
La Suprema Corte ha altresì affermato che “in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. L, sent. n. 18506 del 26/07/2017).
Non può dunque condividersi l'assunto dell'appellante - fondato su un orientamento giurisprudenziale (cit. Cass. 10018/2016) ormai superato dai più recenti arresti di segno contrario - secondo il quale incomberebbe sul lavoratore divenuto inidoneo alle
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mansioni specifiche assegnategli l'onere di allegare l'esistenza di altri posti di lavoro utili ai fini di un suo ricollocamento, se del caso anche quando le diverse mansioni comportino un demansionamento dello stesso.
Pertanto, nulla ha specificamente allegato la parte datoriale circa l'insussistenza di altre posizioni lavorative compatibili con le condizioni di salute dell'appellato.
Nessuna prova la società ha tempestivamente offerto in giudizio in ordine alla impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori.
Da ciò discende che le richieste di prova, orale e documentale, avanzate dalla parte datoriale solo in grado di appello sul rilievo della mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado in merito alla sussistenza delle condizioni di un ricollocamento del lavoratore in altri settori o in altre posizioni compatibili con il suo stato di salute, sono inammissibili poiché tardive.
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto che costituisca inadempimento del datore di lavoro il non aver consentito al ricorrente di espletare la propria attività lavorativa, se del caso destinandolo a mansioni diverse da quelle specifiche per le quali era stato ritenuto inidoneo, specie dopo il giudizio di idoneità alla mansione di
“operatore radiologo” espresso dalla Commissione esaminatrice dell'A.S.P. di
Siracusa, a seguito della visita specialistica richiesta dallo con nota del Parte_2
10.7.2017 prot. n. 2860, ancorché rettificato e circoscritto, con successiva nota del
24.7.2017, alle sole competenze del Servizio relativamente al D.Lgs. 81/2008.
Da ciò consegue l'obbligo per il datore di lavoro inadempiente di corrispondere al lavoratore l'importo delle retribuzioni maturate nel periodo in cui non gli è stato consentito di svolgere alcuna attività lavorativa, e, conseguentemente, la giusta causa del recesso del lavoratore.
4. Il terzo motivo di appello è pure infondato.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce al la retribuzione CP_1
per i mesi da aprile a settembre 2017, non considerando che nel periodo compreso tra il 7 aprile, data del certificato dell'A.S.P. di intervenuta guarigione, ed il 19 maggio
2017, data in cui è intervenuto il giudizio del medico competente ed autorizzato di
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inidoneità alla mansione specifica, il lavoratore si sarebbe volontariamente sottratto alla visita medica propedeutica alla ripresa dell'attività lavorativa, con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza propri del rapporto di lavoro. Inoltre, secondo l'appellante, il nel periodo compreso tra il 19 maggio il 20 luglio – data CP_1
quest'ultima del provvedimento di sospensione – volutamente non avrebbe reso le sue prestazioni e non avrebbe offerto di renderle, rendendosi in tal modo inadempiente nei confronti del datore di lavoro.
In ogni caso, la società rileva di avere corrisposto al le retribuzioni di aprile e CP_1
maggio 2017, pur se in assenza di prestazione lavorativa, chiedendo che queste siano computate nel calcolo finale della somma eventualmente riconosciuta al lavoratore.
Infine, nel contestare il calcolo delle somme proposto dall'originario ricorrente e la genericità della domanda sul punto, lamenta che al lavoratore sia stato riconosciuto dal primo giudice l'importo di € 1927,00 mensile, pari alla retribuzione mensile lorda, anziché la somma di € 1270,00 desumibile dalle buste paga, al netto di imposte e contributi nonché della cessione del quinto dello stipendio gravante sulla retribuzione mensile del , e che per l'intero periodo, detratte le retribuzioni di aprile e maggio CP_1
(€ 1994,00 in totale), gli sia stata riconosciuta la somma di € 7.641,00 a titolo di retribuzioni non versate, anziché la somma di € 4.356,00.
In proposito, sostiene che la somma calcolata dal primo giudice sia frutto di una determinazione arbitraria, priva di motivazione.
Sostiene, infine, che al lavoratore possa, al più, essere riconosciuta la retribuzione per il periodo di vigenza del provvedimento di sospensione, se ritenuta illegittima, per un totale di € 1270,00 (pari ad una sola mensilità).
Le censure proposte sul punto devono essere disattese.
4.1. Per come formulata la censura proposta sul punto – con la quale l'appellante, ritenendo errato l'importo mensile di € 1927,00 posto a base del calcolo della somma dovuta, corrispondente alla retribuzione mensile lorda (paga base, scatti di anzianità e premio, come da buste paga in atti), si duole che le somme riconosciute al lavoratore siano state calcolate nella misura complessiva di € 9.635,00, ovvero al lordo, anziché
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nella misura di € 6.350,00, al netto delle ritenute – le doglianze dell'appellante sono infondate.
Sul punto si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali
a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”
(Cass. Sez. L, sent. n. 18044 del 14/09/2015; così anche Cass. Sez. L sent.
n. 25956 del 31/10/2017, Cass. Sez. L, ord. n. 18897 del 15/07/2019, secondo le quali, in tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, sicché “il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore”, Cass. 25956/2017 cit.).
Né sul punto la società allega di avere comunque versato i contributi dovuti in relazione alle retribuzioni non corrisposte.
4.2. Quanto alle doglianze concernenti il presunto inadempimento del lavoratore nei mesi di aprile e maggio per essersi sottratto alla visita del medico incaricato dalla parte datoriale, la censura non è sorretta da alcun interesse giuridicamente apprezzabile, posto che per le due mensilità di aprile e maggio la società ha corrisposto al la CP_1
retribuzione, che la società datrice di lavoro non ne ha chiesto la ripetizione per indebito pagamento, e che le somme corrispondenti, pari a complessivi € 1994,00 (€ 1.212,00
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per il mese di aprile ed € 782,00 per il mese di maggio) sono già state detratte dal primo giudice ai fini del calcolo della somma ancora dovuta.
4.3. Per quanto concerne il periodo compreso tra il 19 maggio ed il 20 luglio 2017 - periodo nel quale la società non aveva ancora adottato formale provvedimento di sospensione – si osserva che la circostanza che il lavoratore non sia stato ammesso dalla parte datoriale all'esercizio della propria attività lavorativa si desume dalle allegazioni difensive della stessa società. Invero questa al riguardo afferma che il medico competente ed autorizzato aveva disposto l'allontanamento del lavoratore, ritenuto inidoneo ad attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti nonché a lavori in spazi confinati o in quota, ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 230/1995, e che, a seguito di tale giudizio, era stata altresì avviata, con nota del 24.5.2017, richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 7 L. 604/1966, con cui la società manifestava la propria volontà di procedere al licenziamento del per CP_1
giustificato motivo oggettivo in ragione della sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto, ivi dichiarando anche che “si rende necessario – in caso di esito negativo, per qualsivoglia motivo, della procedura di conciliazione in oggetto – recedere dal contratto di lavoro intercorrente con il dipendente stesso per le ragioni oggettive di cui sopra con effetto dalla data della presente. Si intende, infatti, esonerare il dipendente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso dovuto ai sensi del CCNL applicato, corrispondendo la relativa indennità sostitutiva”.
4.4. La mancata corresponsione della retribuzione per le mensilità di giugno 2017
(in relazione alla quale risulta indicata in busta paga la sola somma netta di € 59,00), luglio (la cui busta paga riporta l'importo negativo di - € 14,00), agosto e settembre
(mesi per i quali la relativa busta paga riporta una retribuzione netta pari a 0), giustifica il riconoscimento delle somme non corrisposte per l'intero periodo, detratte le mensilità già versate dal datore di lavoro.
4.5. Quanto alla presunta genericità delle allegazioni contenute in ricorso in merito alle somme oggetto della domanda proposta dal lavoratore, dette allegazioni appaiono
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sufficienti a consentire alla parte datoriale di prendere specifica posizione in ordine al quantum preteso, essendo stata chiaramente richiesta la somma di € 1927,00 mensili per cinque mensilità relative al periodo compreso tra il mese di aprile 2017 e la data delle dimissioni (8.9.2017). A fronte di tali specifiche allegazioni, la parte datoriale era certamente nelle condizioni di spiegare le proprie difese, proponendo un diverso conteggio per le mensilità non corrisposte.
4.6. E', invece, inammissibile per carenza d'interesse la doglianza proposta dall'appellante con riferimento al t.f.r., che questa avrebbe esposto nell'ultima busta paga e che avrebbe poi versato alla società ( per conto della società Controparte_4
Santander Bank) cessionaria del quinto dello stipendio. Non vi è, invero, alcuna statuizione relativa al t.f.r. nella sentenza impugnata.
5. Pure è infondato il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce al lavoratore le retribuzioni non corrisposte anche per “risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni”, rispetto al rigetto della domanda risarcitoria del lavoratore per carenza di allegazione.
Sul punto è sufficiente osservare che il riconoscimento della somma di € 9635,00 afferisce alle retribuzioni non corrisposte dalla parte datoriale in conseguenza dell'inadempimento della stessa per non avere consentito al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, se del caso assegnandogli mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, ma compatibili con le sue condizioni di salute;
invece, la domanda di risarcimento rigettata dal primo giudice per carenza di allegazione attiene al presunto pregiudizio patito dal lavoratore “per il mancato godimento del trattamento economico durante il periodo aprile – settembre 2017”, che costituisce voce di “danno ulteriore rispetto a quello emergente dalla mancata erogazione delle retribuzioni”.
Per ogni altra questione - in ordine ad un presunto difetto di motivazione e alla mancanza di conteggi - vale quanto già osservato in relazione ai precedenti motivi di gravame.
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6. Del pari va disatteso il quinto motivo di appello, relativo ad una presunta erroneità della indennità di preavviso per violazione e falsa applicazione degli articoli 2118 e
2119 c.c.
6.1. In primo luogo, non è motivo di illegittimità del recesso del prestatore di lavoro la circostanza che questi abbia esercitato tale sua facoltà “in costanza del legittimo periodo di sospensione ... in applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 230/1995”, prima dell'esito del ricorso proposto dinanzi al Ministero del Lavoro avverso il giudizio espresso dal medico autorizzato in tema di inidoneità del lavoratore a mansioni comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, a fronte dell'inadempimento datoriale all'obbligo di adibirlo all'esercizio della propria attività lavorativa o di altra compatibile con il suo stato di salute - in mancanza di prova della impossibilità di destinarlo a differenti mansioni - e di corrispondergli la dovuta retribuzione.
6.
2. Quanto all'importo liquidato a titolo di indennità di mancato preavviso, la doglianza dell'appellante secondo la quale l'originario ricorrente, per l'anzianità di servizio maturata alla data delle dimissioni rispetto alla data di assunzione (in data
2.10.1996), avrebbe al più avuto diritto ad una indennità pari ad una sola mensilità di retribuzione – pari ad € 1.270,00 – si appalesa erronea in considerazione della errata determinazione dell'anzianità di servizio, che, considerando come data di assunzione quella indicata dalla stessa società, alla data delle dimissioni – 8.9.2017 – era pari a oltre venti anni. Ne consegue che l'argomento su cui la censura è fondata è, all'evidenza, palesemente erroneo.
7. Infine, è infondato il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante si duole di essere stata condannata al pagamento delle spese di lite, deducendo che la soccombenza reciproca - dovuta al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'originario ricorrente - avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In proposito si osserva che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Rientra invece nel
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potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, anche nel caso di soccombenza reciproca, sia provvedere alla loro quantificazione (da ultimo Cass. sez. II, 03/02/2025, n.2592; Cass. sez. I, 02/01/2025, n.27; Cass. sez. I, 08/07/2024,
n.18497). Erra dunque l'appellante nel ritenere che, in caso di soccombenza reciproca, le spese debbano essere necessariamente compensate.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, anche considerato il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'originario ricorrente, si reputa corretta la disposta condanna della società resistente, odierna appellante, al pagamento delle spese processuali per la prevalenza, sotto il profilo del principio di causalità, della soccombenza della stessa in relazione alle domande relative al riconoscimento della illegittimità della sospensione datoriale e delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, e di condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
domande rispetto alle quali la domanda di condanna della società datrice di lavoro ad un ulteriore risarcimento del danno ha carattere marginale.
8.
Per questi motivi
l'appello proposto dalla società deve essere Parte_1
rigettato.
9. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA.
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Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Elvira Maltese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere rel.
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1076/2022 R.G. promossa
Da
), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Colistra
Appellante contro
), rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1 C.F._1
Flavio Agostini e Cataldo Canalicchio
Appellato
OGGETTO: appello – dimissioni per giusta causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, , CP_1
dipendente della società con mansioni di operaio metalmeccanico Parte_1
addetto alle attività di controllo non distruttivo, dal 2.10.1996 al 12.9.2017 (rectius
8.9.2017), data in cui aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa, premetteva che,
a seguito di un periodo di malattia protrattosi sino al 27.3.2017 - in relazione al quale
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gli era stata diagnosticata, con certificato dell'A.S.P. di Siracusa del 20.1.2017, una sindrome ansioso-depressiva reattiva -, con certificato del 7.4.2017 l'A.S.P. di Siracusa gli aveva riconosciuto la facoltà di riprendere l'attività lavorativa, e che tuttavia la società datrice di lavoro, a seguito del giudizio medico di inidoneità del 22.4.2017, con nota del 24.5.2017 gli aveva comunicato la volontà di risolvere il rapporto per giustificato motivo dovuto alla inidoneità alle mansioni, omettendo di attribuire rilievo alle certificazioni mediche rilasciate medio tempore dall'A.S.P. in data 28.4.2017 e
26.5.2017.
Esponeva, quindi, di aver proposto ricorso ex art. 17, comma 4, del D.Lgs. n.
626/1994 avverso il giudizio di non idoneità innanzi all'A.S.P. di Siracusa, quale organo di vigilanza competente per territorio, nonché innanzi all'Ispettorato Medico
Centrale di Roma, competente in materia di radioprotezione ai sensi del D.Lgs. n.
230/1995, e che detto giudizio, a seguito della visita medica collegiale compiuta dalla commissione esaminatrice dell'A.S.P. di Siracusa in data 14.6.2017 ai sensi dell'art. 41 co. 9 D.Lgs. 81/2008 e di successiva visita specialistica richiesta dal Servizio di
Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro, si era concluso con una valutazione di idoneità alla mansione di operatore radiologo del 10.7.2017.
Evidenziava che, a parziale rettifica del giudizio emesso, la commissione esaminatrice con provvedimento del 24.7.2017 aveva precisato il riconoscimento dell'idoneità “alla mansione di operatore radiologo, per quanto di competenza di questo Servizio relativamente al DL 81/08 e s.m.i.”.
Deduceva quindi che, nonostante tale giudizio, la società con Parte_1
provvedimento del 20.7.2017, aveva disposto nei suoi confronti la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in attesa di entrare in possesso dei pronunciamenti della commissione dell'A.S.P. e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Rilevava altresì che, nei mesi di aprile, giugno, luglio e agosto 2017, la società non gli aveva corrisposto la retribuzione, segnando in busta paga giornate di ferie o riposi mai richiesti o goduti dallo stesso, che nel medesimo periodo era stato estromesso dal contesto lavorativo, e che per le reiterate violazioni contrattuali della società datrice di
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lavoro, con raccomandata dell'8.9.2017, aveva rassegnato le proprie dimissioni per giusta causa ex art. 2119 c.c.
Formulava dunque le seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla risoluzione ex art. 2119 C.C. del rapporto di lavoro intercorso con la onvenuta, per fatto e causa imputabile a quest'ultima; Ritenere e dichiarare, con CP_2
qualsivoglia giuridica statuizione, il diritto del ricorrente nei confronti della
[…] a percepire l'indennità di preavviso ai sensi degli artt. 2118 c. Parte_1
2 e 2119 c.c., a seguito delle dimissioni rassegnate pari a € 4.300,00, e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia. E per l'effetto disporre la condanna della CP_2
convenuta, in persona del suo leg. rapp.te p.t., al pagamento della somma di € 4.300,00
e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia;
Ritenere e dichiarare che
l'illegittimità della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione disposta dalla Soc. datoriale nei confronti del ricorrente a far data dal 19.05.2017 e sino alle rassegnate dimissioni. Comunque, ritenere e dichiarare che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione non è imputabile al ricorrente con le conseguenze di natura risarcitorie come per legge;
Ritenere e dichiarare l'illegittimità delle trattenute effettuate dalla
[…], in occasione del pagamento della b.p. di fine rapporto Parte_1
porta(n)te la data di Ottobre 20(1)7 a titolo di indennità di preavviso pari ad e 4.330,00
e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 4.300,00 in favore del lavoratore e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta di giustizia;
Ritenere e dichiarare, in ogni caso, il diritto del ricorrente al pagamento e/o rimborso delle somma relativa alle retribuzioni globale di fatto maturate dallo stesso lavoratore e non pagate dalla convenuta nel periodo compreso tra Aprile sino CP_2
08.09.2017; Ritenere e dichiarare comunque non corrisposte ... le retribuzioni maturate dal ricorrente nel periodo compreso tra Aprile e 08.09.2017 trattenuta dalla
[…] pari a complessive € 9.635,00 e/o quella diversa somma che, Parte_1
per detto titolo, verrà determinata giudiziariamente anche con ricalcolo del relativo
TFR e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 9.635,00 in favore del lavoratore e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta
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di giustizia;
Condannare la resistente, in persona del suo leg. rapp.te p.t., al CP_2
pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di € 10.000,00 e/o quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento del danno subito dal lavoratore per il mancato godimento del trattamento economico durante il periodo
Aprile-Settembre 2017 e/o quella diversa somma che, per detto titolo, verrà ritenuta equa e di giustizia”.
Si costituiva in giudizio che resisteva alle domande e ne chiedeva Parte_1
il rigetto, deducendo la legittimità del provvedimento di sospensione adottato in osservanza degli obblighi di legge previsti dagli artt. 2087 c.c., 86 D.Lgs. 230/1995,
41 e 42 D.Lgs. 81/2008, la decadenza del lavoratore dalla impugnazione del suddetto provvedimento, l'impossibilità per il lavoratore di eseguire la prestazione di lavoro per inidoneità alla mansione specifica, l'infondatezza della pretesa retributiva avanzata, la violazione da parte del lavoratore degli obblighi di correttezza e buona fede, la nullità della domanda per mancanza di specifici conteggi, l'infondatezza delle domande relative alla indennità di mancato preavviso e al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 994/2022 del 13 ottobre 2022, l'adito Tribunale, in parziale accoglimento del ricorso, condannava la società al pagamento nei Parte_1
confronti del ricorrente delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra aprile
2017 e l'8 settembre 2017 per complessivi € 7.641,00, nonché al pagamento della somma di € 4.300,00 a titolo di indennità di mancato preavviso, oltre interessi e rivalutazione. Rigettava nel resto il ricorso e condannava la società convenuta al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale in particolare osservava, anzitutto, che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.
81/2008, il datore di lavoro, in relazione ai giudizi di cui al precedente art. 41, comma
6, “attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
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Riteneva che, nel caso di specie, la società resistente non avesse assolto all'onere, sulla stessa incombente, di provare l'inesistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altre mansioni confacenti cui adibire il lavoratore, ovvero che l'eventuale assegnazione di dette mansioni avrebbe comportato per la stessa un aggravio organizzativo o di costi non esigibile.
Rilevava sul punto che, in caso di inidoneità del lavoratore alle mansioni, non spettava allo stesso di dimostrare la sussistenza di mansioni compatibili con le proprie condizioni di salute, e che sotto tale profilo la resistente, pur avendo allegato l'inidoneità del predetto allo svolgimento di “altre attività”, non aveva fornito alcuna prova della mancanza in azienda di altre attività compatibili, anche di livello inferiore.
Deduceva che l'impossibilità di ricollocare il disabile adibendolo a diverse mansioni compatibili con il suo stato di salute non esauriva gli obblighi del datore di lavoro, essendo questi tenuto, ai sensi dell'art. 3 co. 3 bis D.Lgs. n. 216 del 2003, a ricercare possibili “accomodamenti ragionevoli”, che consentissero il mantenimento del posto di lavoro, in un'ottica di ottimizzazione delle tutele giustificata dall'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.), tanto più pregnanti in caso di sostegno in favore del lavoratore in condizioni di svantaggio.
Reputava quindi che il mancato ricollocamento del lavoratore per lo svolgimento di mansioni compatibili con il suo stato di salute costituisse inadempimento imputabile alla società datrice di lavoro, per la quale non era venuto meno l'obbligo di corrispondere le retribuzioni nel periodo di forzata inattività del dipendente. Sotto tale profilo evidenziava che le dimissioni del ricorrente in data 8.9.2017 erano intervenute in data successiva al mancato esercizio del dovere del datore di lavoro di ricollocarlo in posizioni compatibili con il suo stato di salute e che, pertanto, non potevano essere considerate come causa di non applicazione dell'art. 42 d.lgs. 81/2008.
Rilevava, poi, che, secondo costante giurisprudenza, in presenza di dimissioni per giusta causa, l'effetto risolutorio dipendeva da un atto di volontà del lavoratore e che a quest'ultimo, dimissionario per giusta causa, spettava, a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto, soltanto l'indennità di preavviso
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(Cass. 7 novembre 2001, n. 13782; Cass. 6 settembre 2003, n. 13060; Cass. 28 dicembre 2017, n. 31083).
In conclusione, ritenendo la sussistenza di una giusta causa di dimissioni, dichiarava il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo compreso tra l'1.4.2017 e l'8.9.2017, e dell'indennità di mancato preavviso, determinata, in mancanza di contestazioni sul quantum, nella misura di € 4.300,00.
Precisava altresì che, a fronte degli importi richiesti a titolo di retribuzioni non versate (€ 9.635,00) nel suddetto periodo, la aveva provato (mediante la Parte_1
produzione di buste paga sottoscritte dal lavoratore e dei relativi bonifici) l'avvenuto pagamento di € 1.212,00 per il mese di aprile e di € 782,00 per il mese di maggio, e determinava quindi la somma dovuta a titolo di retribuzioni non versate (e risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni) nella misura di € 7.641,00.
Infine, rigettava la domanda volta al risarcimento del danno ulteriore rispetto a quello emergente dalla mancata erogazione delle retribuzioni, giacché detto danno non poteva considerarsi in re ipsa e il ricorrente non aveva formulato alcuna specifica allegazione sul punto.
Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la con atto Parte_1
depositato il 16.11.2022. Resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione in data 12 giugno 2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa pronuncia sulla eccepita decadenza del lavoratore dal diritto ad impugnare il provvedimento di sospensione, comunicato con lettera del 20.7.2022.
Deduce in proposito che l'odierno appellato non avrebbe contestato il provvedimento nel termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, e che avrebbe altresì omesso di offrire la sua prestazione lavorativa, limitandosi a rassegnare le dimissioni in data 8.9.2017 e a depositare il ricorso introduttivo del giudizio a distanza di oltre due anni.
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Sostiene che, a fronte di ciò, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere l'eccezione di decadenza e rigettare la domanda volta alla corresponsione della retribuzione relativa ai mesi da aprile ad agosto 2017, stante l'illegittimità della giusta causa posta a fondamento delle dimissioni del lavoratore.
1.2. Con il secondo motivo d'appello censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2697 c.c., avendo il primo giudice posto a carico del datore di lavoro l'onere del c.d. repechage, pur in assenza di allegazioni da parte del lavoratore, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, in merito alla sussistenza delle condizioni per un ricollocamento dello stesso in altra posizione lavorativa, trascurando altresì la normativa in materia di sorveglianza sanitaria – art. 2087 c.c., artt. 41- 42 D.Lgs.
81/2008 in tema di sicurezza e salute sul lavoro, e artt. 83-86 D.Lgs. 230/1995, in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti - applicabile al caso di specie.
Premesso che il D.Lgs. n. 81/2008, T.U. salute e sicurezza sul lavoro, sancisce, in via generale, l'obbligo del datore di lavoro di fare accertare, tramite il medico competente e nell'ambito della prescritta sorveglianza sanitaria, l'idoneità alla mansione specifica del lavoratore, l'appellante precisa che, nel caso in esame, trovano anche applicazione le disposizioni in materia di tutela dalle radiazioni ionizzanti per i lavoratori di cui al D.Lgs. n. 230/1995, finalizzate ad accertare l'idoneità alla mansione specifica e le relative conseguenze in ipotesi di inidoneità.
Evidenzia altresì che l'art. 86 del D.Lgs. 230/1995, nei casi di inidoneità del lavoratore accertata dal medico autorizzato, impone al datore di lavoro l'obbligo dell'immediato allontanamento dello stesso dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, con divieto di prosecuzione dell'attività cui era in precedenza adibito fino a nuovo giudizio di idoneità. Deduce che, in siffatte ipotesi, risultano legittimi sia il licenziamento per impossibilità sopravvenuta della prestazione, che la sospensione del rapporto di lavoro e, conseguentemente, della retribuzione per un determinato periodo, poiché il datore di lavoro agisce in forza di un incondizionato obbligo di assicurare la sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi degli artt.
2087 c.c., 83, 84, 85 e 86 del D.Lgs. n. 230/1995, e 41 e 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Sostiene che, tenuto conto del suddetto contesto normativo, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare legittima la condotta adottata a seguito dei due giudizi di inidoneità resi dal medico competente ed autorizzato, rilevando che l'appellato era stato giudicato dal medico inidoneo all'espletamento delle sue mansioni specifiche di addetto ai controlli non distruttivi. Sarebbe pertanto ininfluente, ai fini della presunta illegittimità della sospensione adottata, il sopravvenuto giudizio di idoneità rilasciato dall'A.S.P. di Siracusa il 24.7.2017, in quanto reso limitatamente alle competenze attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008, poiché il giudizio di inidoneità espresso dal medico autorizzato avrebbe conservato la sua validità fino alla decisione del Ministero del
Lavoro, intervenuta solo a dicembre 2017.
Rileva poi che il presunto inadempimento, erroneamente imputatogli dal giudice di primo grado, non avrebbe potuto trovare fondamento neanche nell'art. 42 del D.Lgs.
n. 81/2008, non avendo il lavoratore allegato l'esistenza nell'ambito dell'organizzazione aziendale di altri posti di lavoro nei quali avrebbe potuto essere ricollocato, né manifestato la propria disponibilità a ricoprire eventualmente anche mansioni inferiori. Osserva altresì che, alla stregua della giurisprudenza formatasi in tema di licenziamento, sebbene gravi sul datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di una eventuale ricollocazione, si deve esigere dal lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento del possibile repêchage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e che, nel caso di specie, l'appellato nulla ha invece allegato al riguardo, impedendo in tal modo alla parte datoriale di assumere le opportune difese nel rispetto del principio del contraddittorio. Pertanto, deduce l'illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio di cui agli artt. 2697 c.c. e 414 c.p.c.
Inoltre, critica la pronuncia impugnata per l'improprio richiamo all'art. 3, comma 3 bis del D.Lgs. n. 216/2003, poiché applicabile esclusivamente in ipotesi di sopravvenuta disabilità del lavoratore, che nel caso di specie non sussiste.
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In ragione della presunta mancanza di contraddittorio in primo grado in merito alla impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra posizione lavorativa all'interno dell'impresa, produce stralcio di visura camerale al fine di dimostrare che la propria attività nel suo complesso espone il personale al costante contatto con radiazioni ionizzanti, e chiede di poter provare tale assunto a mezzo di prova testimoniale.
Evidenzia infine che il giudizio espresso dal medico autorizzato, relativo alla inidoneità del lavoratore allo svolgimento di attività lavorativa in quota ed in spazi confinati, impediva di adibirlo anche ad attività di cantiere.
Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia riformata, con conseguente rigetto della domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto alle retribuzioni per i mesi da aprile a settembre 2017 e della indennità di mancato preavviso.
1.3. Con il terzo motivo d'appello, deduce una omessa pronuncia da parte del primo giudice sull'eccepita nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Censura altresì la sentenza impugnata in merito al riconoscimento delle retribuzioni per le mensilità da aprile all'8 settembre 2017, per erroneità e difetto di motivazione in ordine all'importo della retribuzione riconosciuta, all'omessa considerazione della cessione del quinto da parte del lavoratore, al risarcimento del danno per mancata erogazione della retribuzione.
In particolare, deduce l'erroneità della retribuzione riconosciuta all'appellato, sia in relazione al periodo di riferimento che all'importo attribuito.
Sul punto afferma che, nel periodo dal 7.4.2017 al 19.5.2017, l'appellato non ha maturato alcun diritto alla retribuzione in quanto si è volutamente sottratto alla visita medica propedeutica alla ripresa dell'attività lavorativa, con comportamento contrario ai doveri di correttezza e buona fede. Sostiene quindi che tale condotta costituisca per il datore di lavoro un'esimente rispetto all'obbligo del pagamento della retribuzione, a prescindere dal dovere di ricollocamento previsto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 81/2008.
Analoghe considerazioni varrebbero per il periodo compreso tra il 19.5.2017 e il
20.7.2017 (data del provvedimento di sospensione), non avendo, in detto periodo, il
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lavoratore volutamente reso le sue prestazioni ed avendo anche omesso di offrirle al datore di lavoro.
Contesta poi l'importo riconosciuto all'odierno appellato dal giudice di primo grado, che avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione della convenuta di nullità del ricorso introduttivo per genericità della domanda. Al riguardo deduce che l'importo di
€ 1.927,00 mensile indicato dal lavoratore sarebbe errato e di gran lunga superiore a quanto allo stesso corrisposto in virtù del contratto di lavoro e del suo inquadramento, che dalle buste paga versate in atti risulta invece che la retribuzione dell'appellato, al netto di imposte e contributi oltre che della cessione del quinto, è pari all'importo di €
1.270,00, per un totale di € 6.350,00 per i mesi da aprile ad agosto 2017, da cui va detratto l'importo di € 1.994,00, relativo alle mensilità di aprile e maggio, già corrisposte, per un importo finale di € 4.356,00, ed infine che, considerando il solo periodo di sospensione – tra il 20.7.2017 e l'8.9.2017 – l'importo eventualmente dovuto si riduce ulteriormente ad € 1.270,00, pari ad una sola mensilità di retribuzione.
Con specifico riferimento al TFR, l'appellante rappresenta che lo stesso è stato regolarmente esposto in busta paga e poi versato alla società alla quale l'appellato aveva ceduto il quinto dello stipendio, con applicazione dei costi per le transazioni.
1.4. Con il quarto motivo di appello, deduce la contraddittorietà ed erroneità della sentenza impugnata in punto di accoglimento della domanda di risarcimento del danno per ritardato pagamento della retribuzione, ritenendo che il primo giudice sia incorso in contraddizione per avere dapprima rigettato la domanda risarcitoria per carenza di allegazione, e, poi, riconosciuto al lavoratore un “risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni”. Eccepisce inoltre la violazione dell'art. 132 c.p.c., ritenendo la pronuncia impugnata carente sotto il profilo della motivazione e dei conteggi.
1.5. Con il quinto motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado per aver riconosciuto il diritto del lavoratore al pagamento della indennità di preavviso.
In proposito sostiene che, nel caso di specie, le dimissioni non possano essere considerate sorrette da giusta causa, giacché il lavoratore ha rassegnato le dimissioni
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nel periodo di sospensione disposto dal datore di lavoro, anziché attendere l'esito del giudizio proposto innanzi al avverso il provvedimento di Controparte_3
inidoneità reso dal medico autorizzato in materia di esposizione a radiazioni ionizzanti.
Indi, contesta il quantum dell'indennità riconosciuta al lavoratore, rilevando che la stessa, in base al CCNL Metalmeccanica Industria, e tenuto conto della data di assunzione (2.10.1996) e della qualifica di inquadramento (quinto livello) dell'appellato, deve essere semmai liquidata nella misura di una mensilità - e, quindi, di € 1.270,00 – avendo lo stesso maturato alla data delle dimissioni solo nove anni di servizio, con conseguente applicabilità di un periodo di preavviso di soli gg. 30.
1.6. Infine, impugna il capo di sentenza relativo alle spese di lite, assumendo che, attesa la reciproca soccombenza delle parti – in ragione del rigetto per assenza di allegazioni della domanda del lavoratore di risarcimento del danno da ritardata erogazione dello stipendio - il giudice avrebbe dovuto quanto meno compensare le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
2. Il primo motivo di appello è infondato.
L'appellante, nel giustificare l'adozione dell'impugnato provvedimento di sospensione, ha richiamato il disposto di cui all'art. 86 D.Lgs. 230/1995, sostenendo che il giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico autorizzato nei confronti del gli imponeva l'allontanamento del prestatore di lavoro dalle CP_1
mansioni comportanti un rischio per la sua salute.
Tale disposizione normativa, nel testo vigente ratione temporis, prevedeva a carico del datore di lavoro l'obbligo di “allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei”, nonché il divieto di impiegarli nell'attività cui erano adibiti o in altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, “se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico.”
La sospensione del lavoratore adottata dalla parte datoriale corrisponderebbe dunque ad un allontanamento dall'attività lavorativa per finalità di protezione dai rischi
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derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti insiti nello svolgimento delle mansioni cui il lavoratore era addetto, a fronte del giudizio di inidoneità espresso dal medico autorizzato. Non avendo dunque il provvedimento adottato natura disciplinare, non possono ad esso applicarsi le disposizioni in tema di impugnazione dei provvedimenti a carattere sanzionatorio.
Né, d'altra parte, l'appellante, pur lamentando che il primo giudice non si sia pronunciato sull'eccezione di decadenza del lavoratore dal potere di impugnare la sospensione dal lavoro disposta nei suoi confronti, ha indicato, in primo grado come anche nell'atto di impugnazione, la norma contrattuale di riferimento ed il presunto termine stabilito, com'era suo onere, avendo solo genericamente richiamato il CCNL di categoria.
Per questi motivi
, l'eccezione di decadenza del lavoratore dal potere di impugnare la sospensione adottata nei suoi confronti deve essere disattesa, risultando priva di fondamento normativo e contrattuale.
3. Il secondo motivo di appello risulta anch'esso infondato.
Secondo l'appellante, la sospensione del dalle mansioni specifiche cui era CP_1
addetto costituisce l'effetto dell'applicazione degli obblighi di sicurezza sul luogo di lavoro imposti dagli artt. 2087 c.c., 83-86 D.Lgs. 230/1995 e 41- 42 D.Lgs. 81/2008.
Orbene, in via generale l'art. 42 D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 dispone che “il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza”.
Inoltre, in caso di mansioni che comportino esposizione a radiazioni ionizzanti, l'art. 83 D.Lgs. 230/1995 prevede l'obbligo del datore di lavoro di assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, disponendo al comma 3 che lo stesso “non può assegnare le persone di cui al comma 1 ad alcuna attività che le esponga al rischio di radiazioni ionizzanti qualora le conclusioni mediche vi si oppongano”. Il successivo art. 86 pone
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a carico del datore di lavoro “l'obbligo di allontanare immediatamente dal lavoro comportante esposizione a rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti i lavoratori che alla visita medica risultino, a giudizio del medico, non idonei”, prescrivendo (v. comma 2) che “detti lavoratori non possono proseguire l'attività cui erano adibiti, né altre attività che li espongano ai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti, se non dopo essere stati riconosciuti nuovamente idonei dal medico”.
In linea con la richiamata disciplina di carattere generale in caso di inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle proprie mansioni, l'art. 4 della L.
68/1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, al comma 4 dispone: “I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere computati nella quota di riserva di cui all'art. 3 se hanno subito una riduzione della capacità lavorativa inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza ...”.
Inoltre, l'art. 3 D.Lgs. n. 9 luglio 2003, n. 216 – di “attuazione della direttiva
2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro” - al comma 3 bis dispone: “Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge
3 marzo 2009, n. 18 , nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la
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finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.
La Suprema Corte, con sentenza della Sezione Lavoro n. 6497 del 9.3.2021, preliminarmente esaminando il contesto normativo sovranazionale sin dalla
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata in data
13.12.2006, ratificata in Italia con L. 18/2019, con riferimento all'art. 3 co. 3 bis D.Lgs.
216/2003, secondo il quale ogni datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto “ad adottare accomodamenti ragionevoli”, al fine di garantire il principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, ha definito accomodamenti ragionevoli gli
“adeguamenti, lato sensu, organizzativi che il datore di lavoro deve porre in essere al fine di “garantire il principio della parità di trattamento dei disabili” e che si caratterizzano per la loro “appropriatezza”, ovvero per la loro idoneità a consentire alla persona svantaggiata di svolgere l'attività lavorativa”, osservando in proposito che “l'adozione di tali misure organizzative è prevista in ogni fase del rapporto di lavoro, da quella genetica sino a quella della sua risoluzione, non essendo specificamente destinate a prevenire un licenziamento” (Cass. Sez. L. 6497/2021 cit.).
Alla luce della disciplina positiva richiamata - che esprime un principio di carattere generale volto al ricollocamento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione aziendale in caso di sopravvenuta inidoneità o inabilità alle mansioni precedentemente svolte, ancorché nei limiti di un ragionevole contemperamento delle esigenze organizzative dell'impresa nei termini da ciascuna disposizione precisati – sussiste in capo al datore di lavoro, in ogni fase del rapporto, l'obbligo di adibire il lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni svolte, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori e, nel caso in cui ricorrano i presupposti di applicabilità dell'art. 3 co. 3 bis D.Lgs. 216/2003, anche quello di ricercare possibili
“accomodamenti ragionevoli” volti a consentire al lavoratore disabile lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Per quanto d'interesse nel presente giudizio, la Suprema Corte ha osservato che
“l'art. 42 del d.lgs. n. 81 del 2008, nel prevedere che il lavoratore divenuto inabile alle
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mansioni specifiche possa essere assegnato anche a mansioni equivalenti o inferiori, nell'inciso "ove possibile" contempera il conflitto tra diritto alla salute ed al lavoro e quello al libero esercizio dell'impresa, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di ricercare - anche in osservanza dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto - le soluzioni che, nell'ambito del piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti ed idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore e lo grava, inoltre, dell'onere processuale di dimostrare di avere fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, per l'attuazione dei detti diritti” (Cass. sez. lav.,
01/07/2016, n.13511).
Pertanto, se sul piano sostanziale l'art. 42 cit. obbliga il datore di lavoro a “ricercare, in ciò esprimendosi anche l'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, le soluzioni che, all'interno del fondamentale piano organizzativo prescelto, risultino le più convenienti e idonee ad assicurare il rispetto dei diritti del lavoratore”, “sul piano processuale, lo grava dell'onere di fornire dimostrazione di aver fatto tutto il possibile, nelle condizioni date, perché tali diritti trovassero attuazione” (così Cass. 13511/2016 cit.).
La Suprema Corte ha altresì affermato che “in caso di sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni originarie, la richiesta di quest'ultimo di assegnazione a mansioni diverse, comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo di adibizione del prestatore di lavoro ad altre posizioni di utile collocazione compatibili con le condizioni di salute del lavoratore, ovvero l'onere di provare la indisponibilità di tali posizioni, senza che tale onere sia in alcun modo condizionato dalla previa allegazione, da parte del lavoratore, di posizioni specifiche esistenti in azienda, posizioni che il prestatore di lavoro non è tenuto a conoscere e che potrebbero, in ipotesi, anche essere estranee alla sua sfera di conoscibilità” (Cass. Sez. L, sent. n. 18506 del 26/07/2017).
Non può dunque condividersi l'assunto dell'appellante - fondato su un orientamento giurisprudenziale (cit. Cass. 10018/2016) ormai superato dai più recenti arresti di segno contrario - secondo il quale incomberebbe sul lavoratore divenuto inidoneo alle
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mansioni specifiche assegnategli l'onere di allegare l'esistenza di altri posti di lavoro utili ai fini di un suo ricollocamento, se del caso anche quando le diverse mansioni comportino un demansionamento dello stesso.
Pertanto, nulla ha specificamente allegato la parte datoriale circa l'insussistenza di altre posizioni lavorative compatibili con le condizioni di salute dell'appellato.
Nessuna prova la società ha tempestivamente offerto in giudizio in ordine alla impossibilità di adibire il lavoratore ad altre mansioni, anche inferiori.
Da ciò discende che le richieste di prova, orale e documentale, avanzate dalla parte datoriale solo in grado di appello sul rilievo della mancata instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado in merito alla sussistenza delle condizioni di un ricollocamento del lavoratore in altri settori o in altre posizioni compatibili con il suo stato di salute, sono inammissibili poiché tardive.
Correttamente dunque il primo giudice ha ritenuto che costituisca inadempimento del datore di lavoro il non aver consentito al ricorrente di espletare la propria attività lavorativa, se del caso destinandolo a mansioni diverse da quelle specifiche per le quali era stato ritenuto inidoneo, specie dopo il giudizio di idoneità alla mansione di
“operatore radiologo” espresso dalla Commissione esaminatrice dell'A.S.P. di
Siracusa, a seguito della visita specialistica richiesta dallo con nota del Parte_2
10.7.2017 prot. n. 2860, ancorché rettificato e circoscritto, con successiva nota del
24.7.2017, alle sole competenze del Servizio relativamente al D.Lgs. 81/2008.
Da ciò consegue l'obbligo per il datore di lavoro inadempiente di corrispondere al lavoratore l'importo delle retribuzioni maturate nel periodo in cui non gli è stato consentito di svolgere alcuna attività lavorativa, e, conseguentemente, la giusta causa del recesso del lavoratore.
4. Il terzo motivo di appello è pure infondato.
L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui riconosce al la retribuzione CP_1
per i mesi da aprile a settembre 2017, non considerando che nel periodo compreso tra il 7 aprile, data del certificato dell'A.S.P. di intervenuta guarigione, ed il 19 maggio
2017, data in cui è intervenuto il giudizio del medico competente ed autorizzato di
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inidoneità alla mansione specifica, il lavoratore si sarebbe volontariamente sottratto alla visita medica propedeutica alla ripresa dell'attività lavorativa, con violazione degli obblighi di buona fede e correttezza propri del rapporto di lavoro. Inoltre, secondo l'appellante, il nel periodo compreso tra il 19 maggio il 20 luglio – data CP_1
quest'ultima del provvedimento di sospensione – volutamente non avrebbe reso le sue prestazioni e non avrebbe offerto di renderle, rendendosi in tal modo inadempiente nei confronti del datore di lavoro.
In ogni caso, la società rileva di avere corrisposto al le retribuzioni di aprile e CP_1
maggio 2017, pur se in assenza di prestazione lavorativa, chiedendo che queste siano computate nel calcolo finale della somma eventualmente riconosciuta al lavoratore.
Infine, nel contestare il calcolo delle somme proposto dall'originario ricorrente e la genericità della domanda sul punto, lamenta che al lavoratore sia stato riconosciuto dal primo giudice l'importo di € 1927,00 mensile, pari alla retribuzione mensile lorda, anziché la somma di € 1270,00 desumibile dalle buste paga, al netto di imposte e contributi nonché della cessione del quinto dello stipendio gravante sulla retribuzione mensile del , e che per l'intero periodo, detratte le retribuzioni di aprile e maggio CP_1
(€ 1994,00 in totale), gli sia stata riconosciuta la somma di € 7.641,00 a titolo di retribuzioni non versate, anziché la somma di € 4.356,00.
In proposito, sostiene che la somma calcolata dal primo giudice sia frutto di una determinazione arbitraria, priva di motivazione.
Sostiene, infine, che al lavoratore possa, al più, essere riconosciuta la retribuzione per il periodo di vigenza del provvedimento di sospensione, se ritenuta illegittima, per un totale di € 1270,00 (pari ad una sola mensilità).
Le censure proposte sul punto devono essere disattese.
4.1. Per come formulata la censura proposta sul punto – con la quale l'appellante, ritenendo errato l'importo mensile di € 1927,00 posto a base del calcolo della somma dovuta, corrispondente alla retribuzione mensile lorda (paga base, scatti di anzianità e premio, come da buste paga in atti), si duole che le somme riconosciute al lavoratore siano state calcolate nella misura complessiva di € 9.635,00, ovvero al lordo, anziché
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nella misura di € 6.350,00, al netto delle ritenute – le doglianze dell'appellante sono infondate.
Sul punto si osserva che, secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, “l'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore, atteso che la determinazione delle prime attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e devono essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli, mentre, quanto alle seconde, il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 19 della l. n. 218 del 1952, può procedere alle ritenute previdenziali
a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo”
(Cass. Sez. L, sent. n. 18044 del 14/09/2015; così anche Cass. Sez. L sent.
n. 25956 del 31/10/2017, Cass. Sez. L, ord. n. 18897 del 15/07/2019, secondo le quali, in tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto tempestivamente ad eseguire i versamenti dovuti resta obbligato in via esclusiva al loro pagamento anche per la quota a carico del lavoratore, sicché “il credito retributivo di quest'ultimo deve essere calcolato al lordo della quota contributiva originariamente a suo carico, che, divenuta parte della retribuzione dovuta, non deve essere detratta dal danno subito dal lavoratore per il mancato tempestivo adempimento del datore di lavoro, non essendone egli più il debitore”, Cass. 25956/2017 cit.).
Né sul punto la società allega di avere comunque versato i contributi dovuti in relazione alle retribuzioni non corrisposte.
4.2. Quanto alle doglianze concernenti il presunto inadempimento del lavoratore nei mesi di aprile e maggio per essersi sottratto alla visita del medico incaricato dalla parte datoriale, la censura non è sorretta da alcun interesse giuridicamente apprezzabile, posto che per le due mensilità di aprile e maggio la società ha corrisposto al la CP_1
retribuzione, che la società datrice di lavoro non ne ha chiesto la ripetizione per indebito pagamento, e che le somme corrispondenti, pari a complessivi € 1994,00 (€ 1.212,00
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per il mese di aprile ed € 782,00 per il mese di maggio) sono già state detratte dal primo giudice ai fini del calcolo della somma ancora dovuta.
4.3. Per quanto concerne il periodo compreso tra il 19 maggio ed il 20 luglio 2017 - periodo nel quale la società non aveva ancora adottato formale provvedimento di sospensione – si osserva che la circostanza che il lavoratore non sia stato ammesso dalla parte datoriale all'esercizio della propria attività lavorativa si desume dalle allegazioni difensive della stessa società. Invero questa al riguardo afferma che il medico competente ed autorizzato aveva disposto l'allontanamento del lavoratore, ritenuto inidoneo ad attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti nonché a lavori in spazi confinati o in quota, ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 230/1995, e che, a seguito di tale giudizio, era stata altresì avviata, con nota del 24.5.2017, richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 7 L. 604/1966, con cui la società manifestava la propria volontà di procedere al licenziamento del per CP_1
giustificato motivo oggettivo in ragione della sopravvenuta inidoneità del lavoratore alle mansioni per le quali era stato assunto, ivi dichiarando anche che “si rende necessario – in caso di esito negativo, per qualsivoglia motivo, della procedura di conciliazione in oggetto – recedere dal contratto di lavoro intercorrente con il dipendente stesso per le ragioni oggettive di cui sopra con effetto dalla data della presente. Si intende, infatti, esonerare il dipendente dal prestare servizio durante il periodo di preavviso dovuto ai sensi del CCNL applicato, corrispondendo la relativa indennità sostitutiva”.
4.4. La mancata corresponsione della retribuzione per le mensilità di giugno 2017
(in relazione alla quale risulta indicata in busta paga la sola somma netta di € 59,00), luglio (la cui busta paga riporta l'importo negativo di - € 14,00), agosto e settembre
(mesi per i quali la relativa busta paga riporta una retribuzione netta pari a 0), giustifica il riconoscimento delle somme non corrisposte per l'intero periodo, detratte le mensilità già versate dal datore di lavoro.
4.5. Quanto alla presunta genericità delle allegazioni contenute in ricorso in merito alle somme oggetto della domanda proposta dal lavoratore, dette allegazioni appaiono
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sufficienti a consentire alla parte datoriale di prendere specifica posizione in ordine al quantum preteso, essendo stata chiaramente richiesta la somma di € 1927,00 mensili per cinque mensilità relative al periodo compreso tra il mese di aprile 2017 e la data delle dimissioni (8.9.2017). A fronte di tali specifiche allegazioni, la parte datoriale era certamente nelle condizioni di spiegare le proprie difese, proponendo un diverso conteggio per le mensilità non corrisposte.
4.6. E', invece, inammissibile per carenza d'interesse la doglianza proposta dall'appellante con riferimento al t.f.r., che questa avrebbe esposto nell'ultima busta paga e che avrebbe poi versato alla società ( per conto della società Controparte_4
Santander Bank) cessionaria del quinto dello stipendio. Non vi è, invero, alcuna statuizione relativa al t.f.r. nella sentenza impugnata.
5. Pure è infondato il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante lamenta la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui riconosce al lavoratore le retribuzioni non corrisposte anche per “risarcimento del danno da mancata erogazione delle retribuzioni”, rispetto al rigetto della domanda risarcitoria del lavoratore per carenza di allegazione.
Sul punto è sufficiente osservare che il riconoscimento della somma di € 9635,00 afferisce alle retribuzioni non corrisposte dalla parte datoriale in conseguenza dell'inadempimento della stessa per non avere consentito al lavoratore di svolgere la propria attività lavorativa, se del caso assegnandogli mansioni diverse da quelle per le quali era stato assunto, ma compatibili con le sue condizioni di salute;
invece, la domanda di risarcimento rigettata dal primo giudice per carenza di allegazione attiene al presunto pregiudizio patito dal lavoratore “per il mancato godimento del trattamento economico durante il periodo aprile – settembre 2017”, che costituisce voce di “danno ulteriore rispetto a quello emergente dalla mancata erogazione delle retribuzioni”.
Per ogni altra questione - in ordine ad un presunto difetto di motivazione e alla mancanza di conteggi - vale quanto già osservato in relazione ai precedenti motivi di gravame.
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6. Del pari va disatteso il quinto motivo di appello, relativo ad una presunta erroneità della indennità di preavviso per violazione e falsa applicazione degli articoli 2118 e
2119 c.c.
6.1. In primo luogo, non è motivo di illegittimità del recesso del prestatore di lavoro la circostanza che questi abbia esercitato tale sua facoltà “in costanza del legittimo periodo di sospensione ... in applicazione dell'art. 86 D.Lgs. 230/1995”, prima dell'esito del ricorso proposto dinanzi al Ministero del Lavoro avverso il giudizio espresso dal medico autorizzato in tema di inidoneità del lavoratore a mansioni comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, a fronte dell'inadempimento datoriale all'obbligo di adibirlo all'esercizio della propria attività lavorativa o di altra compatibile con il suo stato di salute - in mancanza di prova della impossibilità di destinarlo a differenti mansioni - e di corrispondergli la dovuta retribuzione.
6.
2. Quanto all'importo liquidato a titolo di indennità di mancato preavviso, la doglianza dell'appellante secondo la quale l'originario ricorrente, per l'anzianità di servizio maturata alla data delle dimissioni rispetto alla data di assunzione (in data
2.10.1996), avrebbe al più avuto diritto ad una indennità pari ad una sola mensilità di retribuzione – pari ad € 1.270,00 – si appalesa erronea in considerazione della errata determinazione dell'anzianità di servizio, che, considerando come data di assunzione quella indicata dalla stessa società, alla data delle dimissioni – 8.9.2017 – era pari a oltre venti anni. Ne consegue che l'argomento su cui la censura è fondata è, all'evidenza, palesemente erroneo.
7. Infine, è infondato il sesto motivo di appello, con il quale l'appellante si duole di essere stata condannata al pagamento delle spese di lite, deducendo che la soccombenza reciproca - dovuta al rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'originario ricorrente - avrebbe dovuto comportare la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
In proposito si osserva che il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Rientra invece nel
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potere discrezionale del giudice di merito sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, anche nel caso di soccombenza reciproca, sia provvedere alla loro quantificazione (da ultimo Cass. sez. II, 03/02/2025, n.2592; Cass. sez. I, 02/01/2025, n.27; Cass. sez. I, 08/07/2024,
n.18497). Erra dunque l'appellante nel ritenere che, in caso di soccombenza reciproca, le spese debbano essere necessariamente compensate.
Ciò premesso in diritto, nel caso di specie, anche considerato il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'originario ricorrente, si reputa corretta la disposta condanna della società resistente, odierna appellante, al pagamento delle spese processuali per la prevalenza, sotto il profilo del principio di causalità, della soccombenza della stessa in relazione alle domande relative al riconoscimento della illegittimità della sospensione datoriale e delle ragioni poste a fondamento del recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, e di condanna al pagamento delle retribuzioni non corrisposte;
domande rispetto alle quali la domanda di condanna della società datrice di lavoro ad un ulteriore risarcimento del danno ha carattere marginale.
8.
Per questi motivi
l'appello proposto dalla società deve essere Parte_1
rigettato.
9. Ex art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, da liquidarsi come in dispositivo in base al valore della causa.
In applicazione dell'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n.
228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.000,00, oltre spese forfettarie 15%, CPA e IVA.
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Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater
D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Carlà dott.ssa Elvira Maltese
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