Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 18/06/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 01334/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00494/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2025, proposto da SO AB Placido, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Carmen Rosa Diolosà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gangi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gandolfo Blando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di Seminara Angela, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del parziale diniego per silentium sull’istanza di accesso agli atti di parte ricorrente, nonché, ove occorra, della nota n. 3674 del 24 febbraio 2025, di parziale ostensione della documentazione richiesta;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione indicata nell’anzidetta istanza, con conseguente ordine all’intimato Comune di esibire la parte di documentazione ancora non ostesa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’intimato Comune;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- che l'intimato Comune ha indetto una selezione per il conferimento di un incarico di esperto in gestione, rendicontazione e controllo nell’ambito di progetti ricadenti nel PNRR, a cui egli ha partecipato, collocandosi secondo in graduatoria;
- di aver presentato un'istanza ostensiva, con la quale ha chiesto i seguenti documenti:
i. la domanda di partecipazione del candidato collocato alla posizione n. 1 della graduatoria del 05/02/2025 con codice identificativo: 6MFPYWZ27N e punteggio finale di 39,5;
ii. l'atto con il quale il Comune ha proceduto ad ammettere i soli candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal menzionato avviso pubblico e che risultano altresì in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione, come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto;
iii. la graduatoria, redatta al termine della fase A) (inerente alla valutazione del CV e dei titoli), contenente l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito, come prevista dall’art. 4 comma 5 dell’avviso in oggetto;
iv. la graduatoria finale che contiene i “ vincitori ” e gli “ idonei ”, come prevista dall’art. 4 comma 9 dell’avviso in oggetto;
v. il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale, previsto dall’art. 4 comma 10 dell’avviso in oggetto;
vi. i verbali della fase A), inerenti alla valutazione del CV e dei titoli di tutti i candidati valutati;
vii. i verbali della fase B), inerenti alla valutazione del colloquio di tutti i candidati valutati, contenenti l’esplicita indicazione delle domande (e delle relative risposte fornite dai candidati) sugli argomenti indicati all’art 4 punto 4 dell’avviso di selezione;
viii. i criteri stabiliti dalla Commissione in ordine alla valutazione complessiva dei CV, prevista nella fase A), e che permette l’attribuzione di max 10 punti;
ix. i criteri stabiliti dalla Commissione in ordine alla valutazione del colloquio previsto nella fase B);
- che, con nota n. 3674 del 24 febbraio 2025, l’Amministrazione ha parzialmente riscontrato l’istanza in parola.
1.1. Parte ricorrente ha quindi contestato siffatta parziale ostensione con un unico motivo di ricorso ( violazione degli artt. 22, 23, 24 comma 7 e 25 della l. n. 241/1990, come recepita in Sicilia con l.r. n. 7/2019. Violazione del d.p.r. 184/2006. Violazione del regolamento comunale in materia di accesso documentale, approvato con deliberazione del commissario straordinario n. 2 del 20/02/2020. Violazione dei principi di pubblicità, trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale. Violazione degli artt. 1 e 3 della l.241/90 ), volto a sostenere l’integrale fondatezza della propria istanza di accesso.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con memoria del 5 maggio 2025, ha sostenuto che - per mera svista - non sarebbe stato prodotto il documento relativo al riepilogo dei dati inseriti dalla controinteressata (prodotto contestualmente a tale memoria) e che, trattandosi appunto di un mero errore, ben avrebbe potuto il ricorrente istare per un'integrazione del riscontro all'istanza ostensiva, laddove invece ha ritenuto di agire immediatamente in sede giurisdizionale.
3. Con memoria del 20 maggio 2025, parte ricorrente ha contestato la memoria dell'amministrazione, sostenendo l'insussistenza di alcun onere di interlocuzione preventiva rispetto a un parziale riscontro di un'istanza ostensiva e argomentando sul fatto che avrebbe ancora interesse alla produzione degli altri documenti non ostesi, sostenendo in buona sostanza che l’amministrazione si sarebbe limitata a produrre i documenti sopra indicati sub vi e vii e, in sede processuale, il documento sopra indicato sub i.
4. All'udienza camerale indicata in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente ricorso verte sulla parziale ostensione della documentazione richiesta da parte ricorrente, risultata seconda a una selezione per il conferimento dell’incarico di “ esperto ” di cui in narrativa.
2. Vanno previamente svolte le seguenti considerazioni in materia.
L’art. 22, co. 2, L. 241/1990, definisce l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, quale principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.
Il successivo comma 3 afferma il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi.
Quanto alla legittimazione all’accesso, l’art. 22, co. 1, lett. b), L. n. 241/1990, menziona tutti i soggetti privati, ivi inclusi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
Il ricorrente, con la propria istanza ostensiva, ha ben rappresentato l’interesse sotteso alla propria domanda ( i.e. , quello di verificare le valutazioni compiute dall’amministrazione sull’attribuzione del punteggio al primo classificato e al ricorrente medesimo, funzionale ad adire l’autorità giudiziaria a tutela del proprio interesse all’esatta attribuzione del punteggio), ribadito in sede processuale.
Si tratta di un interesse che giustifica l’ostensione della documentazione de qua , che non rientra tra quella sottratta all’accesso dall’art. 24, L. n. 241/1990.
A ciò si aggiunga che, ove i documenti siano stati indicati puntualmente (quantomeno per categoria), e ove questi rientrino ordinariamente nel patrimonio dell’archivio dell’ente, incombe sulla P.A. resistente l’onere di assumersi la responsabilità di dichiarare la mancata detenzione o custodia dei documenti (cfr. Cons. St. sez. VI, 12 settembre 2022, n. 7896).
Nessuna dichiarazione di tal fatta è stata versata agli atti del presente giudizio.
3. Sulla scorta delle anzidette coordinate ermeneutiche possono svolgersi le seguenti considerazioni in ordine ai documenti richiesti da parte ricorrente:
- con riguardo ai documenti sub vi ( i.e. , “ i verbali della fase A) inerenti alla valutazione del CV e dei titoli di tutti i candidati valutati ”) e vii ( i.e. , “ i verbali della fase B) inerenti alla valutazione del colloquio di tutti i candidati valutati, contenenti l’esplicita indicazione delle domande (e delle relative risposte fornite dai candidati) sugli argomenti indicati all’art 4 punto 4 dell’avviso di selezione ”) non vi è contestazione in ordine alla loro produzione già in sede di riscontro all’istanza ostensiva;
- il documento sub i. ( i.e. , “ la domanda di partecipazione del candidato collocato alla posizione n. 1 della graduatoria del 05/02/2025 con codice identificativo: 6MFPYWZ27N e punteggio finale di 39,5 ”) è stato prodotto dalla resistente amministrazione nell’ambito del giudizio, di talché può dichiararsi la cessazione della materia del contendere in parte qua ;
- i documenti sub ii. ( i.e. , “ l'atto con il quale il Comune ha proceduto ad ammettere i soli candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione secondo le modalità ed entro i termini previsti dal menzionato avviso pubblico e che risultano altresì in possesso di tutti i requisiti richiesti sulla base delle dichiarazioni rese nel contesto della domanda di partecipazione, come previsto dall’art. 4 dell’avviso in oggetto ”), iii. ( i.e. , “ la graduatoria di merito, redatta al termine della fase a), contenente l’elenco dei nominativi dei candidati secondo l’ordine di merito, come prevista dall’art. 4 comma 5 dell’avviso in oggetto ”) e viii ( i.e. , “ i criteri stabiliti dalla Commissione in ordine alla valutazione complessiva dei CV, prevista nella fase A), e che permette l’attribuzione di max 10 punti ”) coincidono con il verbale n. 1 (che, in punto di criteri, ha espressamente rinviato all’art. 5 dell’avviso di selezione), osteso al ricorrente in sede di riscontro all’istanza d’accesso, di talché sul punto il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- il documento sub iv ( i.e , “ la graduatoria finale che contiene i “vincitori” e gli “idonei”, come prevista dall’art. 4 comma 9 dell’avviso in oggetto ”) coincide con il verbale n. 3, osteso al ricorrente in sede di riscontro all’istanza d’accesso, di talché anche su questo punto il ricorso è infondato e va pertanto rigettato;
- non risultano invece ostesi (né l’amministrazione ha dichiarato di non possederli) i documenti sub v ( i.e. , “ il provvedimento di approvazione degli atti di selezione e della graduatoria finale, previsto dall’art. 4 comma 10 dell’avviso in oggetto ”) e sub ix ( i.e. “ i criteri stabiliti dalla Commissione in ordine alla valutazione del colloquio previsto nella fase B ”), di talché su tali punti il ricorso è fondato e va conseguentemente accolto, con condanna della resistente amministrazione all’ostensione dei relativi documenti, ove esistenti.
4. Stante quanto precede, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo al documento sopra indicato sub i (lett. “ a ” dell’istanza ostensiva), il ricorso è fondato e va accolto limitatamente ai documenti sopra meglio specificati sub v e sub ix (lettere “ e ” ed “ i ” dell’istanza ostensiva), ove esistenti; per l’effetto, va annullata la nota di riscontro sull’istanza di accesso nella parte in cui non ha accolto l’istanza ostensiva di parte ricorrente con riguardo ai suddetti documenti; ne discende che il Comune intimato dovrà consentire la visione e l’estrazione di copia dell’anzidetta documentazione, ove esistente, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza (art. 116, co. 4, c.p.a.), previo pagamento degli eventuali diritti di copia, se dovuti.
Le spese di lite possono trovare compensazione tra le parti costituite, stante la reciproca soccombenza, avuto presente che parte ricorrente ha infondatamente sostenuto ancora in sede di memoria di replica che gli unici documenti ostesi prima del giudizio fossero solo quelli sopra indicati sopra sub vi e sub vii .
Vanno dichiarate irripetibili le spese di lite nei confronti della parte privata, in quanto non costituita e comunque estranea alle ragioni alla base del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e lo accoglie parzialmente ai sensi di cui in motivazione, rigettandolo nella restante parte. Per l’effetto, annulla in parte qua la nota di riscontro sull’istanza di accesso di parte ricorrente e ordina l’ostensione dei documenti di cui alle lettere “ e ” ed “ i ” dell’istanza ostensiva, ove esistenti, da effettuarsi nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Spese compensate tra le parti costituite.
Spese irripetibili nei confronti della parte privata non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO