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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Spongano - Via Pio Xii 73038 Spongano LE
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IVA-ALIQUOTE 2001
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IMU 2014
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2281/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 08.10.2024 Ricorrente_1, da Spongano, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” emessa dal concessionario in relazione a ruoli afferenti imposte, tassa automobilistica e tributi locali di specificati anni, portati da censurate sottostanti sei cartelle di pagamento e avviso di accertamento esecutivo;
provvedimento notificato in data imprecisata.
Deduceva il ricorrente i seguenti motivi di doglianza: inesistenza / nullità della notifica degli atti presupposti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di quest'ultima; decadenza dell'azione di riscossione e prescrizione del credito tributario, avuto particolare riguardo a quello inerente tassa automobilistica (anno 2006); difetto di regolare formazione della comunicazione opposta.
Concludeva chiedendo - previa sospensiva - l'annullamento dell'atto impugnato in relazione ai dedotti ruoli, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Lecce, l'Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Puglia, avversando la domanda del ricorrente siccome inammissibile, intempestiva e comunque infondata;
vinte le spese.
Le parti costituite producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Anzitutto rileva la Corte che nel ricorso difetta indicazione della notifica dell'atto asseritamente impugnato, ossia “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, rispetto alla quale neppure sono riportatiti i dati identificativi e l'esatto contenuto.
Ciò che all'evidenza – tenuto conto dei rilievi dell'A.F. e sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 18 del Dlgs.
546/92 - pone quanto meno questione di perplessità della domanda, per questo da considerarsi di per invalidamente proposta poiché non può essere devoluta al giudice indagine esplorativa circa la sussistenza dei dati in questione.
Se pure la richiamata circostanza si configuri come assorbente, può aggiungersi che i costituiti Uffici puntualmente documentano avvenuta notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva de qua, producendo relativa certificazione non espressamente contestata dal ricorrente.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate attesta pregresse due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 22.04.2022 e il 21.07.2023, rimaste non autonomamente impugnate.
Sicché, rispetto a credito consolidato giacché resosi definitivo e non più censurabile, alcuna decadenza né prescrizione si sarebbe comunque verificata.
Superfluo rilevare che, sulla base di quanto evidenziato, del pari nessuna censura può trovare ingresso in questa sede in ordine alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente.
In siffatta prospettazione discende l'infondatezza delle ragioni di impugnativa sottese all'invocato annullamento dell'opposto atto.
Consegue il rigetto del ricorso.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dei costituiti Uffici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00 in favore di ciascun ufficio resistente.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 17/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE FRANCESCO, Presidente e Relatore
OTTAVIANO FRANCESCO, Giudice
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Spongano - Via Pio Xii 73038 Spongano LE
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2003
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALIQUOTE 2001
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALTRO 2013
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IRPEF-ALTRO 2014
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IVA-ALIQUOTE 2001
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IVA-ALTRO 2013
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2011
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 IMU 2014
- PREAVV.IS.IPOT. n. 05976202300003581000 BOLLO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2281/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 08.10.2024 Ricorrente_1, da Spongano, rappresentato dall'avv. Difensore_1, impugnava “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria” emessa dal concessionario in relazione a ruoli afferenti imposte, tassa automobilistica e tributi locali di specificati anni, portati da censurate sottostanti sei cartelle di pagamento e avviso di accertamento esecutivo;
provvedimento notificato in data imprecisata.
Deduceva il ricorrente i seguenti motivi di doglianza: inesistenza / nullità della notifica degli atti presupposti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, nonché di quest'ultima; decadenza dell'azione di riscossione e prescrizione del credito tributario, avuto particolare riguardo a quello inerente tassa automobilistica (anno 2006); difetto di regolare formazione della comunicazione opposta.
Concludeva chiedendo - previa sospensiva - l'annullamento dell'atto impugnato in relazione ai dedotti ruoli, con ogni consequenziale statuizione;
vittoria di spese.
Si costituivano l'Agenzia delle Entrate di Lecce, l'Agenzia Entrate Riscossione e la Regione Puglia, avversando la domanda del ricorrente siccome inammissibile, intempestiva e comunque infondata;
vinte le spese.
Le parti costituite producevano come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il ricorso è infondato.
Anzitutto rileva la Corte che nel ricorso difetta indicazione della notifica dell'atto asseritamente impugnato, ossia “comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria”, rispetto alla quale neppure sono riportatiti i dati identificativi e l'esatto contenuto.
Ciò che all'evidenza – tenuto conto dei rilievi dell'A.F. e sulla scorta delle previsioni di cui all'art. 18 del Dlgs.
546/92 - pone quanto meno questione di perplessità della domanda, per questo da considerarsi di per invalidamente proposta poiché non può essere devoluta al giudice indagine esplorativa circa la sussistenza dei dati in questione.
Se pure la richiamata circostanza si configuri come assorbente, può aggiungersi che i costituiti Uffici puntualmente documentano avvenuta notifica degli atti presupposti alla comunicazione preventiva de qua, producendo relativa certificazione non espressamente contestata dal ricorrente.
Peraltro, l'Agenzia delle Entrate attesta pregresse due intimazioni di pagamento, rispettivamente notificate il 22.04.2022 e il 21.07.2023, rimaste non autonomamente impugnate.
Sicché, rispetto a credito consolidato giacché resosi definitivo e non più censurabile, alcuna decadenza né prescrizione si sarebbe comunque verificata.
Superfluo rilevare che, sulla base di quanto evidenziato, del pari nessuna censura può trovare ingresso in questa sede in ordine alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata dal ricorrente.
In siffatta prospettazione discende l'infondatezza delle ragioni di impugnativa sottese all'invocato annullamento dell'opposto atto.
Consegue il rigetto del ricorso.
-Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in favore dei costituiti Uffici.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria – sez. 3^ - rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1000,00 in favore di ciascun ufficio resistente.