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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/08/2025, n. 6534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6534 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Anna Bellesi ha pronunciato la seguente SENTENZA nel proc. ex art. 15 D. Lgs. 150/2011 iscritto al n. r.g. 45264/2023 promosso da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avvocati Parte_1 C.F._1 ALESSANDRO LACCHINI e CHRISTIAN LOPIZZO, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Piazza della Repubblica, 10
ATTRICE-RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARZIO BRAZESCO CP_1 C.F._2 presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via De Amicis, 24;
( ), con il patrocinio dell'avv. MARZIO Parte_2 CodiceFiscale_3 BRAZESCO presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, Via De Amicis, 24;
Parte_3
e nei confronti di
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LOMBONI, presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Piazza Emilia, 7; (C.F. Controparte_3
) P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_3
Oggetto: ricorso art. 15 D. Lgs. 150/2011 in opposizione al decreto di liquidazione c.t.u.
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
RICORRENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, in accoglimento dell'opposizione e in riforma del decreto depositato il 16/11/23 del Giudice Dott. Andrea Borrelli - R.G. 58258/2019:
1) In via principale, nel merito, dichiarare l'insussistenza del diritto dei Dottori e CP_1 alla liquidazione dei compensi per l'attività peritale prestata, per tutti i Parte_2 motivi meglio esposti nel corpo del ricorso in opposizione, così revocare il decreto di liquidazione emesso dal Giudice Dott. Borrelli in data 16/11/23; condannare parti resistenti alla restituzione dei fondi spese già percepiti;
2) In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze, anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale delle controparti.
3) Disporsi CTU per accertare la bontà dell'operato del dott. e della dott.ssa CP_1
Parte_2
4) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei patrocinatori, che si dichiarano antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
E CONCEZIONE TOMMASINO: CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza e conclusione disattesa, così giudicare:
In via pregiudiziale
Rigettare il ricorso proposto, perché inammissibile
In subordine nel merito
Rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto
In ogni caso
Confermare il decreto di liquidazione
Vittoria di spese di giudizio
In via istruttoria pagina 2 di 8 Per scrupolo e senza inversione dell'onere della prova alcuno, si chiede ammissione di prova orale per testi, con testi tutti i consulenti delle parti convenute sulle circostanze come articolate in narrativa della memoria difensiva”.
Controparte_5
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare la Sig.ra decaduta dal diritto di impugnazione del decreto Parte_1 emesso dal Tribunale di Milano in data 17.11.2023 e comunicato in pari data dalla Cancelleria ai difensori delle parti, per intervenuta decorrenza del termine di impugnazione/opposizione;
- respingere il ricorso promosso in quanto inammissibile per tutti i motivi esposti;
Nel merito
- respingere il ricorso promosso in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi esposti;
In ogni caso
- confermare il decreto di liquidazione impugnato;
- con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di dedurre, produrre ed instare nei modi e termini di legge.
Si chiede comunque che venga disposta, anche ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione agli atti delle comunicazioni di Cancelleria attestanti la notifica del decreto di liquidazione ai legali della Sig.ra in data 17.11.2023.” Parte_1
pagina 3 di 8 Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 12 dicembre 2023, ha proposto opposizione, Parte_1
ex art. 15 D.Lgs. 150/2011, avverso il decreto comunicatole in data 17 novembre 2023 con il quale, nell'ambito del proc. R.G. 58258/19, promosso dalla stessa ricorrente avverso Controparte_2 Parte_4
e , è stata liquidata, in favore di ciascuno dei tre consulenti
[...] Parte_5
tecnici nominati dal tribunale, , e CP_1 Parte_2 Parte_3
la somma di € 2.744,93 per onorari, oltre contributo previdenziale e IVA, a carico solidale delle parti.
L'opposizione è fondata sui seguenti motivi:
- gravi irregolarità procedurali, avendo il dott. compromesso il diritto di difesa CP_1
degli attori, non consentendo al difensore di parte attrice, durante le operazioni peritali, di esprimere il proprio parere;
- indebita rimessione in termini della parte incorsa in errore (ASST la CP_3
quale ha potuto svolgere le proprie difese alla luce di quelle tempestivamente depositate dalle altre), lesiva del diritto di difesa delle altre parti;
- inveritiera attestazione relativa al presunto ritardo in cui sarebbero incorsi gli attori nel deposito delle note critiche, nonostante la prova della tempestività dell'invio;
- mancato intervento dei cc.tt.u. volto a stigmatizzare il contegno dei periti dell i quali hanno gravemente offeso il collega dottor Controparte_6 CP_7
nelle proprie note “tecniche”.
La ricorrente lamenta inoltre la presenza di lacune nell'elaborato, nonché la presenza, in esso, di dati non veri, idonei a fuorviare la valutazione del giudice, cui sarebbero state fornite informazioni scorrette.
pagina 4 di 8 È stata richiesta anche la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato, evidenziando la ricorrente la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Alla luce delle considerazioni svolte, è stato chiesto di accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dei predetti , e alla liquidazione dei CP_1 Parte_2 Pt_3
compensi per l'attività peritale prestata e la revoca del decreto di liquidazione, con conseguente condanna delle parti resistenti alla restituzione dei fondi spese già percepiti.
2. Si sono costituiti soltanto i consulenti e , CP_1 Parte_2
chiedendo, in via pregiudiziale, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 Parte_4
, in quanto litisconsorti necessarie. Parte_5
È stata chiesta anche l'interruzione del processo, in conseguenza della morte del dott.
come da certificato di morte prodotto. Parte_3
Sempre in via pregiudiziale, i resistenti hanno eccepito l'inammissibilità della domanda, rilevando che quel che viene contestato non è la non congruità degli importi chiesti dai consulenti tecnici d'ufficio per l'attività svolta e neppure (in concreto) il decreto di liquidazione.
Gli stessi rilevano che, strumentalizzando detto decreto, la ricorrente cerca, esclusivamente e del tutto illegittimamente, di porre un sindacato sulle conclusioni alle quali il collegio peritale è giunto nel pieno rispetto del contraddittorio.
In subordine, nel merito, hanno contestato la fondatezza della domanda, negando la sussistenza delle irregolarità contestate dalla controparte.
3. Alla prima udienza, il giudice ha rilevato la mancata costituzione del rapporto processuale tra la ricorrente e il dott. deceduto in data 6 dicembre 2023, quindi Pt_3
prima della data di deposito del ricorso. I difensori della ricorrente hanno dichiarato di rinunciare alla domanda nei suoi confronti e si sono opposti alla richiesta d'integrazione pagina 5 di 8 del contraddittorio formulata dalla controparte, integrazione che è stata tuttavia disposta dal giudice.
4. All'esito dell'integrazione del contraddittorio, si è costituita la sola
[...]
eccependo, preliminarmente, la decadenza della parte Controparte_2
ricorrente dal termine per l'opposizione al decreto di liquidazione dei cc.tt.u.
Sostiene infatti la che la ricorrente avrebbe dovuto impugnare il decreto di CP_2
liquidazione nel termine di giorni 30 dalla sua comunicazione, effettuata a cura della cancelleria in data 17 novembre 2023, ma che, tuttavia, il presente procedimento è stato iscritto a ruolo in data 27 dicembre 2023. Pertanto, sarebbe già maturata la decadenza dal diritto d'impugnazione del provvedimento.
Anche l ha eccepito l'inammissibilità della Controparte_2
domanda, rilevando che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del c.t.u. ha ad oggetto esclusivamente la conformità e la corrispondenza della liquidazione del compenso contenuta nel decreto ai criteri legali, alle regole disciplinatrici del compenso agli ausiliari, tra le quali, in primis, vi è il D.M. 30 maggio 2002, mentre il giudizio sulla c.t.u. può essere formulato soltanto nel procedimento principale nell'ambito del quale è stato emesso il provvedimento impugnato.
In ogni caso, in subordine, è stata contestata la fondatezza del ricorso, nel merito.
5. Il ricorso non può essere accolto, per i motivi di seguito precisati.
5.1. Preliminarmente, va chiarito che la parte ricorrente non è incorsa nell'eccepita decadenza per il superamento del termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione da parte della cancelleria, dal momento che il decreto di liquidazione è stato comunicato in data 17 novembre 2023 e il ricorso è stato depositato
25 giorni dopo, cioè in data 12 dicembre 2023.
Sotto il profilo evidenziato dalla resistente , l'impugnazione deve pertanto CP_2
ritenersi tempestiva. pagina 6 di 8 5.2. Quanto al merito, si osserva che, come è noto, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115, avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, il beneficiario e le parti processuali possono proporre opposizione, seguendo la procedura prevista dall'art. 15 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n.150.
Attraverso tale procedura, possono essere fatte valere ragioni di opposizione relative all'ammontare del compenso liquidato al c.t.u., se ritenuto non conforme alle statuizioni dettate dal D.M. 30 maggio 2002 in materia di liquidazione dei compensi all'ausiliario del giudice.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha sollevato alcun rilievo critico sui criteri applicati per la liquidazione degli onorari, ma ha chiesto esclusivamente la revoca del decreto di liquidazione e la condanna dei consulenti tecnici d'ufficio alla restituzione dei fondi spese già percepiti, per una serie di ragioni estranee ai criteri di liquidazione adottati dal giudice del proc. n. 58258/2019, nell'ambito del quale è stata disposta la c.t.u. collegiale alla quale si riferiscono gli onorari richiesti.
Le lamentate irregolarità procedurali e lacune nell'elaborato, l'asserita presenza, in esso, di dati non veri, idonei a fuorviare la valutazione del giudice, potranno trovare spazio nell'ambito del procedimento di merito, nel quale le parti potranno avanzare richieste di chiarimenti, di integrazione o di rinnovazione della c.t.u. espletata.
L'ambito di questo giudizio è limitato alla valutazione della congruità e della conformità degli importi liquidati ai parametri stabiliti dal D.M. 30 maggio 2002. Su tale questione, nulla è stato eccepito dalla ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al valore della causa e alla ridotta attività processuale svolta (espunta la voce relativa alla fase istruttoria), in base ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e devono pertanto essere rifuse dalla ricorrente alle altre parti costituite, pagina 7 di 8 mentre nulla va disposto, relativamente alle spese, nei riguardi di Parte_4
e , che non si sono costituite in questo giudizio.
[...] Parte_5
P.Q.M.
il Tribunale di Milano in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna la ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese di lite, Parte_1
liquidate in € 1.700 per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge, quanto ai resistenti e e in € 1.700 CP_1 Parte_2
per compensi, oltre 15%, a titolo di rimborso spese forfetario, e oneri di legge, quanto all' Controparte_2
nulla per le spese, quanto a e . Parte_4 Parte_5
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Milano, 13.8. 2025
Il Giudice
Anna Bellesi
pagina 8 di 8