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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 3491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3491 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, in data 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°6111\2024 r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. M. Bosio in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente rapp.te p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: decorrenza pensione anticipata di vecchiaia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 esponendo che Parte_1 con decreto di omologa del 28.4.2022 era stata riconosciuta invalida in misura pari all'80% ai sensi del dlg n.503\1992 per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 30.7.2020, che l' aveva comunicato la liquidazione della pensione di CP_1 vecchiaia con decorrenza dall'1.8.2021, che l' pure richiesto, CP_1 non aveva liquidato i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2020 all'1.8.2021, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 di pensione di vecchiaia maturati nel periodo suindicato, vinte le spese.
A seguito si regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' non si è costituito CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che la liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono incluse nel meccanismo delle cc.dd. finestre mobili per effetto del quale la liquidazione medesima è posticipata rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per il periodo normativamente previsto che, nel caso della pensione in oggetto, è pari a n.12 mesi (ex plurimis Cass. Sent.2333\2021).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente, già in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, solo in data 30.7.2020 ha conseguito il requisito sanitario sicchè è da quest'epoca che decorre il termine delle c.d. finestra mobile di 12 mesi con conseguente maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza dall'1.8.2021 riconosciuta dall' CP_1
Nulla spetta, dunque, per il periodo dall'1.8.2020 all'1.8.2021 durante il quale l'accesso al trattamento pensionistico era precluso dal meccanismo della finestra mobile.
Nulla per le spese stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Nulla per le spese.
Roma 24.3.2025 Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, in data 24.3.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°6111\2024 r. g. lav. e vertente
TRA rapp.ta e difesa dall'avv.to G. M. Bosio in virtù di Parte_1 procura allegata al ricorso
Ricorrente
E
in persona del Presidente rapp.te p.t. CP_1
Convenuto
OGGETTO: decorrenza pensione anticipata di vecchiaia
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.2.2024 esponendo che Parte_1 con decreto di omologa del 28.4.2022 era stata riconosciuta invalida in misura pari all'80% ai sensi del dlg n.503\1992 per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 30.7.2020, che l' aveva comunicato la liquidazione della pensione di CP_1 vecchiaia con decorrenza dall'1.8.2021, che l' pure richiesto, CP_1 non aveva liquidato i ratei maturati nel periodo dall'1.8.2020 all'1.8.2021, ha chiesto la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 di pensione di vecchiaia maturati nel periodo suindicato, vinte le spese.
A seguito si regolare notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione dell'udienza di discussione l' non si è costituito CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
La domanda è infondata e va respinta.
Anzitutto si osserva che la Suprema Corte ha ribadito che la liquidazione delle pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità sono incluse nel meccanismo delle cc.dd. finestre mobili per effetto del quale la liquidazione medesima è posticipata rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per il periodo normativamente previsto che, nel caso della pensione in oggetto, è pari a n.12 mesi (ex plurimis Cass. Sent.2333\2021).
Ciò posto, nel caso di specie, la ricorrente, già in possesso dei requisiti anagrafico e contributivo, solo in data 30.7.2020 ha conseguito il requisito sanitario sicchè è da quest'epoca che decorre il termine delle c.d. finestra mobile di 12 mesi con conseguente maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con la decorrenza dall'1.8.2021 riconosciuta dall' CP_1
Nulla spetta, dunque, per il periodo dall'1.8.2020 all'1.8.2021 durante il quale l'accesso al trattamento pensionistico era precluso dal meccanismo della finestra mobile.
Nulla per le spese stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
Rigetta la domanda.
Nulla per le spese.
Roma 24.3.2025 Il Giudice