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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 28/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 268/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona dei procuratori, dott. Andrea Benettin e avv. Antonio Gustato, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Paolo
Bonalume, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, al corso Magenta,
n. 24; appellante
E
, con sede in piazza Umberto I, n. 37, p. iva Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di CP_2
deliberazione di Giunta n. 48 del 30 maggio 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Concetta Gambino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via U. Nobile, n. 14; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5773/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 5773/23 pubblicata dal Tribunale di Salerno il 19 dicembre 2023 nel giudizio RG 4441/17 tra - nuova denominazione di Parte_1 [...]
- e il e notificata al difensore di Parte_2 Controparte_1 Parte_1
il 5 febbraio 2024 in via principale: previo accertamento e declaratoria della
[...]
certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1
• € 77.898,65 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto CP_1
sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo ed ivi riprodotto sub doc. 1, tutte emesse da SO a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore CP_3
Part del e cedute • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte CP_1
capitale al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e con
Part decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna 'data scadenza') • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c.
e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • € 21.792,94 esclusivamente a titolo di Part ulteriori interessi di mora fatturati da con i documenti denominati 'note debito' indicati nell'elenco prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo sub doc 5 ed ivi riprodotto sub doc. 2 e prodotte sub doc. 4 con il ricorso per decreto ingiuntivo: note debito emesse a causa del tardivo pagamento, da parte del delle sottostanti fatture per CP_1
capitale analiticamente indicate in ciascuna nota debito • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Condannare il al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a CP_1
le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_1 Parte_1
2 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
231/2. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto dalla società - nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
… perché totalmente destituito di fondamento per tutti i motivi di cui al testo e, per
[...]
l'effetto, confermare la sentenza n. 5773/2023 pubblicata dal Tribunale di Salerno il
19.12.2023, Repert. n. 6430/2023, nel giudizio RG n. 4441/17 e notificata il 5.2.2024; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite oltre iva e c.p.a.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5773/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della , ex art. Controparte_1 Parte_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 2 maggio 2017, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 466/2017, emesso su ricorso spiegato dalla “ , quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1
nei confronti del per ottenere il pagamento Controparte_4 Controparte_1
della somma di euro 99.691,59, di cui euro 77.898,65 a titolo di corrispettivo della sorta capitale delle fatture indicate nell'allegato n. 2, oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ed interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 cod. civ., ed euro 21.792,94 per interessi di mora maturati al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture riportate nell'allegato n. 4, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., ritenendo che il negozio traslativo stipulato tra la società cedente e l'istituto bancario non fosse efficace nei confronti dell'Ente locale per mancanza dell'adesione richiesta dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923; 2) condannava la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 5 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie, trovavano applicazione non le disposizioni degli artt. 9 legge n. 2248/1865 e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923, ma quelle di cui alla legge n.
52/1991, sicché, ai fini dell'opponibilità al della cessione dei crediti Controparte_1 intercorsa tra la “ e l'istituto bancario, era sufficiente la sua sola Controparte_4
notificazione, non occorrendo l'adesione della Pubblica Amministrazione;
in ogni caso, le disposizioni degli artt. 9 legge n. 2248/1865, 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 erano riferibili soltanto alle Amministrazioni statali, non potendo, di conseguenza, essere invocate dal
3 inoltre, il non aveva dimostrato che al Controparte_1 Controparte_1
momento della cessione dei crediti azionati dall'istituto bancario, dell'introduzione del giudizio e dell'emanazione della sentenza di primo grado il contratto di somministrazione con la era ancora in corso di esecuzione, sicché non poteva Controparte_4
ritenersi operante il divieto normativo della loro alienazione in mancanza dell'adesione della Pubblica Amministrazione;
infine, il non aveva neanche Controparte_1
prospettato che, in seguito alla cessione dei crediti vantati nei propri confronti, la
[...]
fosse rimasta priva dei mezzi finanziari per espletare le prestazioni cui era CP_4
tenuta; 2) il Tribunale di Salerno aveva omesso di statuire sulla domanda di pagamento proposta dall'istituto bancario sull'erroneo presupposto del suo difetto di legittimazione attiva;
3) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'istituto bancario alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 luglio 2024, il CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, reiterando le eccezioni sollevate
[...]
in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2017 in ragione della sua mancata adesione alla cessione dei crediti intercorsa tra la “ e la . Controparte_4 Parte_1
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto disattendere la domanda proposta dalla Parte_1
non sul presupposto dell'inopponibilità al della cessione dei
[...] Controparte_1
crediti controversi per mancanza dell'adesione richiesta dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, c. 3, R.D. n. 2440/1923, ma in ragione del difetto della prova della sussistenza del diritto azionato in giudizio e, in particolare, della stipulazione, in forma scritta, del contratto di somministrazione intercorso tra la e l'Ente locale. Controparte_4
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente
4 acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, fossero applicabili gli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923 senza considerare che la somministrazione di energia elettrica, che venga pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209; Cass. 7 agosto 2002, n.
11918; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1442), la cui esecuzione esclude che l'efficacia della cessione del credito maturato dall'ente erogatore sia condizionato o subordinato all'adesione della Pubblica Amministrazione, non essendo configurabile l'esigenza di garantire il regolare espletamento di una fornitura già resa.
Ne deriva che la cessione dei crediti derivanti da tali contratti di somministrazione è opponibile alla Pubblica Amministrazione a prescindere dalla sua adesione, atteso che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la corrispondente fattura la traduzione in termini monetari di un'operazione o di una prestazione già conclusa.
Come emerge per tabulas, i crediti di cui la si era resa acquirente dalla Parte_1
derivavano da fatture emesse tra il 14 maggio 2010 e il 23 Controparte_4
dicembre 2014 e, dunque, da prestazioni portate a compimento prima della stipulazione del contratto di cessione del 29 settembre 2015, avvenuta con scrittura privata autenticata in pari dal notaio da Milano, rep. n. 12.997, sicché, ai fini Persona_1 dell'opponibilità di tale negozio traslativo al era sufficiente la sua Controparte_1 notifica, non occorrendo anche l'accettazione da parte dell'Ente locale.
Pertanto, essendo la cessione dei crediti del 29 settembre 2015 opponibile al CP_1
il giudice di prime cure avrebbe dovuto incentrare la decisione di rigetto della
[...] domanda spiegata in via monitoria dalla sulla mancanza della prova Parte_1 della conclusione, tra la e l'Ente locale, di un contratto di Controparte_4
somministrazione in forma scritta e, quindi, di un fatto costitutivo della pretesa di pagamento azionata in giudizio.
Al riguardo, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti
5 costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
6 Nella fattispecie de qua agitur, la , benché ne fosse onerata ai sensi Parte_1
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha depositato in giudizio il contratto di somministrazione che la “ avrebbe dovuto stipulare in forma Controparte_4
scritta, a pena di nullità, con il non essendo idonei a surrogare la Controparte_1
fonte genetica delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione la cessione dei crediti intercorsa con la società fornitrice il 29 settembre 2015, le fatture dei corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente e degli interessi di mora, quelle emesse dal distributore locale, l'estratto dei libri contabili dell'istituto bancario e le relative intimazioni di pagamento, con la conseguenza che tali documenti non potevano dimostrare il fondamento negoziale dell'azionata pretesa creditoria.
Ed invero, al fine di consentire sia l'esatta individuazione del contenuto negoziale che i necessari controlli da parte delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche quando agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, a norma degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, risultando all'uopo inidonee le deliberazioni dell'organo collegiale dell'Ente pubblico, che, costituendo provvedimenti interni di natura meramente propedeutica alla manifestazione esterna della volontà negoziale, devono comunque essere trasfuse in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto obbligatorio con le indispensabili determinazioni assunte in ordine alle prestazioni da eseguire e alla remunerazione da corrispondere.
Ne consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere, dunque, l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (cfr., ex plurimis, Cass. 15 marzo 2004, n. 5234;
Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537).
Pertanto, la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può essere espressa per facta concludentia, dovendo essere manifestata nelle rigorose forme richieste dalla legge, tra cui quella scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto, con la conseguenza, tra l'altro, che, qualora non sopravvenga tale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità della controparte, derivando l'invalidità del contratto da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di comprovata utilitas della prestazione (cfr. Cass. 12 maggio 1995, n. 5179; Cass. 27 luglio 2004, n. 14099).
7 La , non avendo prodotto a corredo della domanda di pagamento il Parte_1 contratto di somministrazione che la avrebbe dovuto perfezionare Controparte_4 in forma scritta con il non ha comprovato l'esistenza Controparte_1 dell'imprescindibile fatto costitutivo dei crediti ceduti, sicché non vanta alcun titolo negoziale per procedere al loro recupero nei confronti dell'Ente locale.
In definitiva, non avendo documentato la fonte generatrice dell'azionata pretesa creditoria, la non può dolersi del mancato accoglimento della domanda da parte Parte_1 del Tribunale di Salerno, ancorché rigettata sull'inesatto presupposto dell'inopponibilità al del contratto di cessione del 29 settembre 2015, né, tanto meno, Controparte_1
della condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, per risultare comunque soccombente nei confronti dell'Ente locale.
Anche le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle
[...]
controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 5773/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 5 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre
8 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
9
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 268/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ ”, con sede legale in Milano, alla via Domenichino, n. 5, cod. fisc. Parte_1
, in persona dei procuratori, dott. Andrea Benettin e avv. Antonio Gustato, P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Paolo
Bonalume, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Milano, al corso Magenta,
n. 24; appellante
E
, con sede in piazza Umberto I, n. 37, p. iva Controparte_1 P.IVA_2
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù di CP_2
deliberazione di Giunta n. 48 del 30 maggio 2024 e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Concetta Gambino, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Eboli, alla via U. Nobile, n. 14; appellato
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 5773/2023 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata n. 5773/23 pubblicata dal Tribunale di Salerno il 19 dicembre 2023 nel giudizio RG 4441/17 tra - nuova denominazione di Parte_1 [...]
- e il e notificata al difensore di Parte_2 Controparte_1 Parte_1
il 5 febbraio 2024 in via principale: previo accertamento e declaratoria della
[...]
certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del Parte_1
• € 77.898,65 per sorte capitale, portati dalle fatture indicate nell'elenco prodotto CP_1
sub doc. 2 con il ricorso per decreto ingiuntivo ed ivi riprodotto sub doc. 1, tutte emesse da SO a titolo di corrispettivo delle forniture di energia erogate in favore CP_3
Part del e cedute • gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte CP_1
capitale al tasso previsto dal d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12 e con
Part decorrenza dalla scadenza di pagamento di ciascuna fattura, scadenza indicata da sin dalla citazione nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna 'data scadenza') • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora che alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo erano scaduti da almeno sei mesi, al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c.
e, dunque, in virtù del richiamo operato da tale disposizione, al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 231/02, come novellato dal d.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo • € 21.792,94 esclusivamente a titolo di Part ulteriori interessi di mora fatturati da con i documenti denominati 'note debito' indicati nell'elenco prodotto con il ricorso per decreto ingiuntivo sub doc 5 ed ivi riprodotto sub doc. 2 e prodotte sub doc. 4 con il ricorso per decreto ingiuntivo: note debito emesse a causa del tardivo pagamento, da parte del delle sottostanti fatture per CP_1
capitale analiticamente indicate in ciascuna nota debito • gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto della nota debito, interessi di mora che, alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283
c.c., nella misura 'degli interessi legali di mora' ai sensi degli artt. 2 e 5 del d.lgs. n. 231/02 come novellato dal d.lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c. e con decorrenza dalla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Condannare il al relativo pagamento in favore di CP_1 Parte_1
Part oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a CP_1
le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
in via subordinata: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il CP_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte CP_1 Parte_1
2 capitale, interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n.
231/2. In ogni caso: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M.
n. 55/14, oltre CPA e successive”; per l'appellato (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. rigettare l'appello proposto dalla società - nuova denominazione di Parte_1 Parte_2
… perché totalmente destituito di fondamento per tutti i motivi di cui al testo e, per
[...]
l'effetto, confermare la sentenza n. 5773/2023 pubblicata dal Tribunale di Salerno il
19.12.2023, Repert. n. 6430/2023, nel giudizio RG n. 4441/17 e notificata il 5.2.2024; 2. condannare l'appellante al pagamento delle spese di lite oltre iva e c.p.a.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 5773/2023, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dal nei confronti della , ex art. Controparte_1 Parte_1
645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 2 maggio 2017, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 466/2017, emesso su ricorso spiegato dalla “ , quale cessionaria dei crediti vantati dalla Parte_1
nei confronti del per ottenere il pagamento Controparte_4 Controparte_1
della somma di euro 99.691,59, di cui euro 77.898,65 a titolo di corrispettivo della sorta capitale delle fatture indicate nell'allegato n. 2, oltre interessi di mora al tasso previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 ed interessi anatocistici a norma dell'art. 1283 cod. civ., ed euro 21.792,94 per interessi di mora maturati al tasso di cui all'art. 5 d.lgs. n. 231/2002 sulle fatture riportate nell'allegato n. 4, oltre interessi anatocistici ex art. 1283 cod. civ., ritenendo che il negozio traslativo stipulato tra la società cedente e l'istituto bancario non fosse efficace nei confronti dell'Ente locale per mancanza dell'adesione richiesta dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923; 2) condannava la alla refusione delle spese di lite. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto di citazione Parte_1
notificato il 5 marzo 2024, assumendo che: 1) contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, nel caso di specie, trovavano applicazione non le disposizioni degli artt. 9 legge n. 2248/1865 e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923, ma quelle di cui alla legge n.
52/1991, sicché, ai fini dell'opponibilità al della cessione dei crediti Controparte_1 intercorsa tra la “ e l'istituto bancario, era sufficiente la sua sola Controparte_4
notificazione, non occorrendo l'adesione della Pubblica Amministrazione;
in ogni caso, le disposizioni degli artt. 9 legge n. 2248/1865, 69 e 70 R.D. n. 2440/1923 erano riferibili soltanto alle Amministrazioni statali, non potendo, di conseguenza, essere invocate dal
3 inoltre, il non aveva dimostrato che al Controparte_1 Controparte_1
momento della cessione dei crediti azionati dall'istituto bancario, dell'introduzione del giudizio e dell'emanazione della sentenza di primo grado il contratto di somministrazione con la era ancora in corso di esecuzione, sicché non poteva Controparte_4
ritenersi operante il divieto normativo della loro alienazione in mancanza dell'adesione della Pubblica Amministrazione;
infine, il non aveva neanche Controparte_1
prospettato che, in seguito alla cessione dei crediti vantati nei propri confronti, la
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fosse rimasta priva dei mezzi finanziari per espletare le prestazioni cui era CP_4
tenuta; 2) il Tribunale di Salerno aveva omesso di statuire sulla domanda di pagamento proposta dall'istituto bancario sull'erroneo presupposto del suo difetto di legittimazione attiva;
3) la fondatezza dell'appello comportava la riforma della sentenza di primo grado anche nel capo di condanna dell'istituto bancario alla refusione delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 2 luglio 2024, il CP_1
contestava la fondatezza dei motivi di appello, reiterando le eccezioni sollevate
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in primo grado e rimaste assorbite dalla pronuncia di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2017 in ragione della sua mancata adesione alla cessione dei crediti intercorsa tra la “ e la . Controparte_4 Parte_1
La causa, nella quale non veniva svolta attività istruttoria, perveniva, per la rimessione in decisione, all'udienza del 13 marzo 2025, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante il deposito delle note scritte.
Indi, con ordinanza del 12/14 aprile 2025, la causa veniva riservata dal consigliere istruttore al Collegio per la decisione, a norma dell'art. 352, comma 2, c.p.c..
L'appello è infondato e va rigettato, con la conseguenziale conferma della sentenza impugnata, della quale, tuttavia, occorre correggere la motivazione, nel senso che il
Tribunale di Salerno avrebbe dovuto disattendere la domanda proposta dalla Parte_1
non sul presupposto dell'inopponibilità al della cessione dei
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crediti controversi per mancanza dell'adesione richiesta dagli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, c. 3, R.D. n. 2440/1923, ma in ragione del difetto della prova della sussistenza del diritto azionato in giudizio e, in particolare, della stipulazione, in forma scritta, del contratto di somministrazione intercorso tra la e l'Ente locale. Controparte_4
Il giudice di appello, d'altronde, nel confermare la sentenza impugnata, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non riguardi statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già stati ritualmente
4 acquisiti al processo (cfr., ex ceteris, Cass. 6 giugno 1987, n. 4945; Cass. 22 gennaio 2002,
n. 696; Cass. 14 marzo 2016, n. 4889).
In effetti, il giudice di primo grado ha ritenuto che, nel caso in esame, fossero applicabili gli artt. 9 legge n. 2248/1865, all. E, e 70, comma 3, R.D. n. 2440/1923 senza considerare che la somministrazione di energia elettrica, che venga pagata annualmente o a scadenze inferiori all'anno in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1999, n. 6209; Cass. 7 agosto 2002, n.
11918; Cass. 27 gennaio 2015, n. 1442), la cui esecuzione esclude che l'efficacia della cessione del credito maturato dall'ente erogatore sia condizionato o subordinato all'adesione della Pubblica Amministrazione, non essendo configurabile l'esigenza di garantire il regolare espletamento di una fornitura già resa.
Ne deriva che la cessione dei crediti derivanti da tali contratti di somministrazione è opponibile alla Pubblica Amministrazione a prescindere dalla sua adesione, atteso che ogni singola fornitura esaurisce i suoi effetti nel momento in cui avviene l'erogazione, costituendo la corrispondente fattura la traduzione in termini monetari di un'operazione o di una prestazione già conclusa.
Come emerge per tabulas, i crediti di cui la si era resa acquirente dalla Parte_1
derivavano da fatture emesse tra il 14 maggio 2010 e il 23 Controparte_4
dicembre 2014 e, dunque, da prestazioni portate a compimento prima della stipulazione del contratto di cessione del 29 settembre 2015, avvenuta con scrittura privata autenticata in pari dal notaio da Milano, rep. n. 12.997, sicché, ai fini Persona_1 dell'opponibilità di tale negozio traslativo al era sufficiente la sua Controparte_1 notifica, non occorrendo anche l'accettazione da parte dell'Ente locale.
Pertanto, essendo la cessione dei crediti del 29 settembre 2015 opponibile al CP_1
il giudice di prime cure avrebbe dovuto incentrare la decisione di rigetto della
[...] domanda spiegata in via monitoria dalla sulla mancanza della prova Parte_1 della conclusione, tra la e l'Ente locale, di un contratto di Controparte_4
somministrazione in forma scritta e, quindi, di un fatto costitutivo della pretesa di pagamento azionata in giudizio.
Al riguardo, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all'onere di provare i fatti
5 costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l'esistenza, la validità o, comunque, l'azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, pertanto, il giudice non deve limitarsi ad accertare l'esistenza delle condizioni per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma dell'impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre
2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).
Del resto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve soltanto dimostrare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza nonché limitarsi alla mera deduzione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di comprovare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile quando il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione contrattuale o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 cod. civ., risultando, in tale ipotesi, invertiti i ruoli delle parti, giacché il debitore potrà limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento e il creditore agente sarà tenuto a dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione.
Parimenti, quando sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n.
13533; Cass. 15 luglio 2011, n. 15659; Cass. 20 gennaio 2015, n. 826; Cass. ord. 21 maggio 2019, n. 13685; Cass. ord. 16 novembre 2020, n. 25872).
6 Nella fattispecie de qua agitur, la , benché ne fosse onerata ai sensi Parte_1
degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., non ha depositato in giudizio il contratto di somministrazione che la “ avrebbe dovuto stipulare in forma Controparte_4
scritta, a pena di nullità, con il non essendo idonei a surrogare la Controparte_1
fonte genetica delle obbligazioni della Pubblica Amministrazione la cessione dei crediti intercorsa con la società fornitrice il 29 settembre 2015, le fatture dei corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente e degli interessi di mora, quelle emesse dal distributore locale, l'estratto dei libri contabili dell'istituto bancario e le relative intimazioni di pagamento, con la conseguenza che tali documenti non potevano dimostrare il fondamento negoziale dell'azionata pretesa creditoria.
Ed invero, al fine di consentire sia l'esatta individuazione del contenuto negoziale che i necessari controlli da parte delle autorità tutorie, tutti i contratti stipulati dalla Pubblica
Amministrazione, anche quando agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, a norma degli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923, risultando all'uopo inidonee le deliberazioni dell'organo collegiale dell'Ente pubblico, che, costituendo provvedimenti interni di natura meramente propedeutica alla manifestazione esterna della volontà negoziale, devono comunque essere trasfuse in un atto, sottoscritto da entrambi i contraenti, da cui possa desumersi la concreta sistemazione del rapporto obbligatorio con le indispensabili determinazioni assunte in ordine alle prestazioni da eseguire e alla remunerazione da corrispondere.
Ne consegue che il contratto privo della forma scritta è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi escludere, dunque, l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalide o ratifiche successive nonché a manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (cfr., ex plurimis, Cass. 15 marzo 2004, n. 5234;
Cass. 14 dicembre 2006, n. 26826; Cass. 26 ottobre 2007, n. 22537).
Pertanto, la volontà di obbligarsi della Pubblica Amministrazione non può essere espressa per facta concludentia, dovendo essere manifestata nelle rigorose forme richieste dalla legge, tra cui quella scritta ad substantiam, anche in caso di rinnovo o di proroga del contratto, con la conseguenza, tra l'altro, che, qualora non sopravvenga tale stipulazione, il privato fornitore non può far valere alcuna responsabilità della controparte, derivando l'invalidità del contratto da disposizioni generali, da presumersi note agli interessati, che escludono l'affidamento incolpevole della parte adempiente, fatta salva l'azione di ingiustificato arricchimento in caso di comprovata utilitas della prestazione (cfr. Cass. 12 maggio 1995, n. 5179; Cass. 27 luglio 2004, n. 14099).
7 La , non avendo prodotto a corredo della domanda di pagamento il Parte_1 contratto di somministrazione che la avrebbe dovuto perfezionare Controparte_4 in forma scritta con il non ha comprovato l'esistenza Controparte_1 dell'imprescindibile fatto costitutivo dei crediti ceduti, sicché non vanta alcun titolo negoziale per procedere al loro recupero nei confronti dell'Ente locale.
In definitiva, non avendo documentato la fonte generatrice dell'azionata pretesa creditoria, la non può dolersi del mancato accoglimento della domanda da parte Parte_1 del Tribunale di Salerno, ancorché rigettata sull'inesatto presupposto dell'inopponibilità al del contratto di cessione del 29 settembre 2015, né, tanto meno, Controparte_1
della condanna alla refusione delle spese del primo grado del giudizio, per risultare comunque soccombente nei confronti dell'Ente locale.
Anche le spese del secondo grado del giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sulla Parte_1
e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle
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controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità del credito in contestazione, ed in rapporto all'attività difensiva espletata dal in complessivi euro 7.000,00 per compenso, di cui euro 2.500,00 Controparte_1
per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg.
D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella.
Deve darsi atto, infine, che il rigetto dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto
(cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 5773/2023 del Tribunale di Salerno con Parte_1
atto di citazione notificato il 5 marzo 2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la alla refusione, in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese del secondo grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro
7.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva ed euro 3.000,00 per la fase decisionale, oltre
8 rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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