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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 25/11/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1753/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice dott. ssa Elisa Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 maggio 2024 da
( , elettivamente domiciliata in Porto Torres, via Parte_1 C.F._1
Fattori n.24, presso lo studio dell'avv. Claudia Carbone ( ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in data 08.04.2024 allegata al ricorso introduttivo
E
( ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n.24, Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Marcello Frau ( ), che lo rappresenta e difende in forza C.F._4
di procura in data 04.04.2024 allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso sottoscritto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 31 maggio 2024, integrato a seguito di nuovo accordo del 05.11.2024 depositato in data 06.11.2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare le seguenti condizioni concordate tra le parti:
a) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione della madre;
c) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata alla madre che vi Controparte_1
abiterà unitamente ai figli minori;
d) al fine di garantire ai minori di poter conservare un rapporto equilibrato e continuativo col padre, le visite vengono regolamentate come segue:
- Il padre potrà vedere e tenere i figli minori quando lo vorrà previo accordo con la madre;
in difetto il sig. , compatibilmente con le esigenze dei figli e con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, potrà vederli e tenerli con sé:
- nei week-end alternati, il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20:00;
- per due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per tre pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
- le festività comandate verranno concordate di volta in volta secondo il criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori;
- nel periodo estivo per quindici giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori;
ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra gli stessi;
e) il Sig. corrisponderà, per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro Controparte_1
400,00;
f) l'assegno unico, pari ad euro 400,00 mensili verrà percepito dalla signora;
Pt_1
g) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% con modalità e condizioni di cui al protocollo CNF in uso presso il Tribunale di Sassari;
h) entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta
d'identità validi per l'espatrio sia personale sia di minori.”.
All'udienza del 05 novembre 2024, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Porto Torres (SS) in data 29.12.2007, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso
pagina 2 di 4 (SS) al n.1, parte II, serie B, anno 2008, dalla cui unione sono nati i due figli: (a Sassari in Per_1
data 23.11.2010) e (a Sassari in data 02.08.2008). Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
( nata a [...] il [...] e residente in [...], Località Pedra C.F._1
Mincina e ( ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], Località Pedra Mincina, che hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres (SS) in data 29.12.2007 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso (SS) al n.1, parte II, serie B, anno 2008, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente rel. dott. ssa Marta Guadalupi Giudice dott. ssa Elisa Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 31 maggio 2024 da
( , elettivamente domiciliata in Porto Torres, via Parte_1 C.F._1
Fattori n.24, presso lo studio dell'avv. Claudia Carbone ( ) che la rappresenta e C.F._2
difende in forza di procura in data 08.04.2024 allegata al ricorso introduttivo
E
( ), elettivamente domiciliato in Sassari, via Cavour n.24, Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. Marcello Frau ( ), che lo rappresenta e difende in forza C.F._4
di procura in data 04.04.2024 allegata al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso sottoscritto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 31 maggio 2024, integrato a seguito di nuovo accordo del 05.11.2024 depositato in data 06.11.2024, contenente le condizioni patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 4 “che l'Ill.mo Tribunale adito voglia omologare le seguenti condizioni concordate tra le parti:
a) i coniugi vivranno separati nel mutuo e civile reciproco rispetto;
b) i figli minori e verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 Persona_2 disposizioni dell'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione della madre;
c) la casa coniugale, di proprietà esclusiva del sig. , sarà assegnata alla madre che vi Controparte_1
abiterà unitamente ai figli minori;
d) al fine di garantire ai minori di poter conservare un rapporto equilibrato e continuativo col padre, le visite vengono regolamentate come segue:
- Il padre potrà vedere e tenere i figli minori quando lo vorrà previo accordo con la madre;
in difetto il sig. , compatibilmente con le esigenze dei figli e con i propri impegni di Controparte_1
lavoro, potrà vederli e tenerli con sé:
- nei week-end alternati, il sabato dall'uscita di scuola fino alla domenica alle ore 20:00;
- per due pomeriggi dall'uscita da scuola sino alle ore 20.00, nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza, e per tre pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle ore 20.00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
- le festività comandate verranno concordate di volta in volta secondo il criterio dell'alternanza e in modo da garantire a entrambi i coniugi di stare pari tempo con i figli minori;
- nel periodo estivo per quindici giorni consecutivi da concordarsi tra i genitori;
ulteriori periodi di visita potranno essere concordati tra gli stessi;
e) il Sig. corrisponderà, per il mantenimento dei figli minori, la somma mensile di euro Controparte_1
400,00;
f) l'assegno unico, pari ad euro 400,00 mensili verrà percepito dalla signora;
Pt_1
g) le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% con modalità e condizioni di cui al protocollo CNF in uso presso il Tribunale di Sassari;
h) entrambi i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta
d'identità validi per l'espatrio sia personale sia di minori.”.
All'udienza del 05 novembre 2024, i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
Porto Torres (SS) in data 29.12.2007, atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso
pagina 2 di 4 (SS) al n.1, parte II, serie B, anno 2008, dalla cui unione sono nati i due figli: (a Sassari in Per_1
data 23.11.2010) e (a Sassari in data 02.08.2008). Per_2
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei minori figli in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
( nata a [...] il [...] e residente in [...], Località Pedra C.F._1
Mincina e ( ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], Località Pedra Mincina, che hanno contratto matrimonio concordatario in Porto Torres (SS) in data 29.12.2007 atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sorso (SS) al n.1, parte II, serie B, anno 2008, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sorso per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 21 novembre 2024.
Il Presidente rel. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4