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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 12/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2145/2023
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Longo sostituita dall'Avv. Alessandra Borrini per l'opposta la quale conclude come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio.
Autorizza il procuratore ad allontanarsi. Alle ore 17.40 pronuncia sentenza come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2023 promossa da: già (C.F.e P. IV , con sede Marigliano Controparte_1 CP_2 P.IV_1
(NA) Francesco 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore via Matteotti 14; opponente contro (C.F. e P.IV , con sede in Perugia, Via Migliorati 44, in Controparte_4 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avvocato Irene Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia via Pietro Soriano 5
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 543/2023 RG 1022/2023
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della fattura posta a base del monitorio e, in ogni caso, l'inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande proposte dall'opponente (già in quanto infondate in Controparte_1 CP_2 fatto e diritto, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 543/2023 RG 1022/2023 emesso dal Tribunale di Perugia – Dott. Giulio Berti;
in subordine dichiarare, comunque,
[...]
(Già , in persona del legale rappr. P.t., con sede in Marigliano (NA) Controparte_1 CP_2 via Francesco Paolo Tosti 9, tenuta al pagamento della somma di € 6.656,40, oltre accessori, in favore di , in persona del legale rappr. p.t. e, per l'effetto, condannare la stessa al Controparte_4 pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo nella misura prevista dal D. Lgs. 09.10.2002 n. 231. Con vittoria di spese e competenze di lite come da nota spese”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 543/2023, reso dal Tribunale di Perugia, nella persona del giudice dott. Giulio
Berti, R.G. 1022/2023, su ricorso di nei confronti di Controparte_4 [...]
(già per il pagamento della somma di € 6.656,40, oltre interessi come da Controparte_1 CP_2
domanda e spese di procedura, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione ritualmente notificato.
Eccepiva l'opponente l'emissione in assenza dei presupposti di legge della fattura azionata con il ricorso alla procedura monitoria e la conseguente infondatezza della domanda di pagamento;
evidenziava, in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti, di essere stata incaricata dalla società opposta, quale vettore principale, unicamente del trasporto merce presso i destinatari di volta in volta indicati e che il trasporto era stato eseguito da essa opponente con organizzazione diretta e con mezzi propri, senza avvalersi quindi di pedane della Contestava comunque la esistenza Controparte_4
di obbligo di restituzione dei pallet e il prezzo praticato in quanto sproporzionato.
Con comparsa di costituzione del 27.6.23 si costituiva , Controparte_6 contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto della stessa. Esponeva in fatto che
(come da lettere di incarico ricevute) era stata più volte incaricata da Controparte_4 CP_2
al trasporto di merce presso i diversi destinatari (ad esempio e non viceversa, come Parte_1
provato dalle diverse fatture emesse dalla nei confronti della da ultimo la Controparte_4 CP_2
numero 25 del 31.1.22 e 64 del 28.2.2022. E dunque è stata la società ad avere provveduto ad CP_4
effettuare i trasporti con organizzazione diretta e mezzi propri, con la conseguenza che oggi CP_2
è responsabile della restituzione dei bancali o, ad essere obbligata al Controparte_1 pagamento degli stessi in caso di mancata restituzione. Peraltro, l'opponente, più volte diffidata alla restituzione dei bancali, ometteva la restituzione rendendosi inadempiente al relativo obbligo.
Richiamava in comparsa la normativa applicabile in materia. Concludeva per il rigetto della opposizione.
Con decreto di differimento di udienza del 26.9.23, ai sensi dell'art. 168 bis c.5, il Giudice fissava la prima udienza per il giorno 7.12.23. Con Ordinanza del 23.1.24, a scioglimento della riserva assunta in data 7.12.23, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per il deposito delle memorie di rito, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 5.12.2024 il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da e Controparte_4 rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 29.5.2024. Escussi i testi citati dall'opposta, la causa pagina 3 di 5 era rimessa all'udienza odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti
- avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio è emersa la prova, fornita sia con documenti sia con le testimonianze
(testi Sigg.ri e , che la società è obbligata Testimone_1 Tes_2 Controparte_1
alla restituzione dei bancali o al pagamento degli stessi in caso di mancata restituzione. La normativa applicabile al caso in esame, come correttamente esposto dalla difesa della convenuta, stabilisce infatti pagina 4 di 5 che ove il soggetto obbligato, vale a dire l'opponente, non adempia alla restituzione dei bancali, il creditore ha diritto di richiedere immediatamente il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallets. La legge di conversione del c.d. Decreto
Ucraina, n. 51 dd. 20 maggio 2022, ha introdotto l'art. 17 ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet” che stabilisce che “I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17 -bis sono obbligati alla restituzione al proprietario di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”. L'art. 17 ter prosegue poi prevedendo, al secondo comma, che fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente,
l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
Costituisce dunque regola generale la responsabilità del mittente per la restituzione dei pallets, responsabilità che viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente. Nel caso in cui l'interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce, come nella fattispecie, emette un voucher digitale o cartaceo che costituisce titolo di credito cedibile anche a terzi. Ove il soggetto obbligato non adempia alla restituzione dei bancali, il creditore ha diritto di richiedere immediatamente il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallets. Emerge, nella fattispecie, che è in possesso dei Voucher per 516 Controparte_4
bancali costituenti titolo di credito, inviati alla che non ha provveduto a restituire i bancali. CP_2
Segue il diritto di a fatturare i bancali mai restituiti dalla società opponente. Parte_2
L'opposizione va pertanto respinta, anche alla luce della circostanza dell'abbandono della difesa da parte dell'opponente e del rilievo che le contestazioni sollevate in opposizione sono rimaste al rango della mera asserzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 543/23 dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna già in Controparte_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Perugia, 12 giugno 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2145/2023
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 9.00 innanzi al dott. Rosa Lavanga, sono comparsi:
l'Avv. Longo sostituita dall'Avv. Alessandra Borrini per l'opposta la quale conclude come in atti. Dopo breve discussione orale, il Giudice riserva la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si ritira in camera di consiglio.
Autorizza il procuratore ad allontanarsi. Alle ore 17.40 pronuncia sentenza come da provvedimento che segue, parte integrante del verbale.
Il Giudice
Rosa Lavanga
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosa Lavanga ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2145/2023 promossa da: già (C.F.e P. IV , con sede Marigliano Controparte_1 CP_2 P.IV_1
(NA) Francesco 9, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_3 dall'Avv. Antonio Carrella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Nocera Inferiore via Matteotti 14; opponente contro (C.F. e P.IV , con sede in Perugia, Via Migliorati 44, in Controparte_4 P.IV_2 persona del legale rappresentante pro-tempore Sig. rappresentata e difesa Controparte_5 dall'avvocato Irene Longo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia via Pietro Soriano 5
opposta
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 543/2023 RG 1022/2023
Conclusioni per l'opponente: “Voglia l'on.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'emissione della fattura posta a base del monitorio e, in ogni caso, l'inesistenza del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario” Conclusioni per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: rigettare tutte le domande proposte dall'opponente (già in quanto infondate in Controparte_1 CP_2 fatto e diritto, in ogni caso, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 543/2023 RG 1022/2023 emesso dal Tribunale di Perugia – Dott. Giulio Berti;
in subordine dichiarare, comunque,
[...]
(Già , in persona del legale rappr. P.t., con sede in Marigliano (NA) Controparte_1 CP_2 via Francesco Paolo Tosti 9, tenuta al pagamento della somma di € 6.656,40, oltre accessori, in favore di , in persona del legale rappr. p.t. e, per l'effetto, condannare la stessa al Controparte_4 pagamento della predetta somma, maggiorata degli interessi maturati dal dovuto al saldo effettivo nella misura prevista dal D. Lgs. 09.10.2002 n. 231. Con vittoria di spese e competenze di lite come da nota spese”
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il decreto ingiuntivo n. 543/2023, reso dal Tribunale di Perugia, nella persona del giudice dott. Giulio
Berti, R.G. 1022/2023, su ricorso di nei confronti di Controparte_4 [...]
(già per il pagamento della somma di € 6.656,40, oltre interessi come da Controparte_1 CP_2
domanda e spese di procedura, era impugnato dalla ingiunta con atto di citazione ritualmente notificato.
Eccepiva l'opponente l'emissione in assenza dei presupposti di legge della fattura azionata con il ricorso alla procedura monitoria e la conseguente infondatezza della domanda di pagamento;
evidenziava, in ordine ai rapporti intercorsi tra le parti, di essere stata incaricata dalla società opposta, quale vettore principale, unicamente del trasporto merce presso i destinatari di volta in volta indicati e che il trasporto era stato eseguito da essa opponente con organizzazione diretta e con mezzi propri, senza avvalersi quindi di pedane della Contestava comunque la esistenza Controparte_4
di obbligo di restituzione dei pallet e il prezzo praticato in quanto sproporzionato.
Con comparsa di costituzione del 27.6.23 si costituiva , Controparte_6 contestando l'avversa opposizione e concludendo per il rigetto della stessa. Esponeva in fatto che
(come da lettere di incarico ricevute) era stata più volte incaricata da Controparte_4 CP_2
al trasporto di merce presso i diversi destinatari (ad esempio e non viceversa, come Parte_1
provato dalle diverse fatture emesse dalla nei confronti della da ultimo la Controparte_4 CP_2
numero 25 del 31.1.22 e 64 del 28.2.2022. E dunque è stata la società ad avere provveduto ad CP_4
effettuare i trasporti con organizzazione diretta e mezzi propri, con la conseguenza che oggi CP_2
è responsabile della restituzione dei bancali o, ad essere obbligata al Controparte_1 pagamento degli stessi in caso di mancata restituzione. Peraltro, l'opponente, più volte diffidata alla restituzione dei bancali, ometteva la restituzione rendendosi inadempiente al relativo obbligo.
Richiamava in comparsa la normativa applicabile in materia. Concludeva per il rigetto della opposizione.
Con decreto di differimento di udienza del 26.9.23, ai sensi dell'art. 168 bis c.5, il Giudice fissava la prima udienza per il giorno 7.12.23. Con Ordinanza del 23.1.24, a scioglimento della riserva assunta in data 7.12.23, il Giudice concedeva l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto. Concessi i termini per il deposito delle memorie di rito, all'esito del deposito delle memorie istruttorie, all'udienza del 5.12.2024 il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta da e Controparte_4 rinviava per l'escussione dei testi all'udienza del 29.5.2024. Escussi i testi citati dall'opposta, la causa pagina 3 di 5 era rimessa all'udienza odierna per la pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termini per note conclusive e note spese.
Si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti
- avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena.
In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n.
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato “ex adverso” non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Dunque in base al generale principio sancito dall'art. 2697 c.c. spetterà al creditore opposto dimostrare la fonte del suo diritto, mentre dovrà essere il debitore convenuto a dovere provare i fatti modificativi ed estintivi del diritto del creditore.
Ciò posto, nell'odierno giudizio è emersa la prova, fornita sia con documenti sia con le testimonianze
(testi Sigg.ri e , che la società è obbligata Testimone_1 Tes_2 Controparte_1
alla restituzione dei bancali o al pagamento degli stessi in caso di mancata restituzione. La normativa applicabile al caso in esame, come correttamente esposto dalla difesa della convenuta, stabilisce infatti pagina 4 di 5 che ove il soggetto obbligato, vale a dire l'opponente, non adempia alla restituzione dei bancali, il creditore ha diritto di richiedere immediatamente il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallets. La legge di conversione del c.d. Decreto
Ucraina, n. 51 dd. 20 maggio 2022, ha introdotto l'art. 17 ter rubricato “Disciplina del sistema di interscambio pallet” che stabilisce che “I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet di cui all'articolo 17 -bis sono obbligati alla restituzione al proprietario di un uguale numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet ricevuti”. L'art. 17 ter prosegue poi prevedendo, al secondo comma, che fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente dispensati dal proprietario o dal committente,
l'obbligo di cui al comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla conformità tecnica degli stessi.
Costituisce dunque regola generale la responsabilità del mittente per la restituzione dei pallets, responsabilità che viene meno solo nel caso di espressa liberatoria da parte del committente. Nel caso in cui l'interscambio contestuale dei pallet non sia possibile, chi riceve la merce, come nella fattispecie, emette un voucher digitale o cartaceo che costituisce titolo di credito cedibile anche a terzi. Ove il soggetto obbligato non adempia alla restituzione dei bancali, il creditore ha diritto di richiedere immediatamente il pagamento di un importo pari al valore di mercato di ciascun pallet, moltiplicato per il numero di pallets. Emerge, nella fattispecie, che è in possesso dei Voucher per 516 Controparte_4
bancali costituenti titolo di credito, inviati alla che non ha provveduto a restituire i bancali. CP_2
Segue il diritto di a fatturare i bancali mai restituiti dalla società opponente. Parte_2
L'opposizione va pertanto respinta, anche alla luce della circostanza dell'abbandono della difesa da parte dell'opponente e del rilievo che le contestazioni sollevate in opposizione sono rimaste al rango della mera asserzione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 543/23 dichiarandolo definitivamente esecutivo. Condanna già in Controparte_1 CP_2
persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore di in persona del Controparte_4 legale rapp.te p.t., delle spese di lite liquidate in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori sulle somme soggette per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
Perugia, 12 giugno 2025 Il Giudice
Rosa Lavanga
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