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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 125 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FORTUNATO AGOSTINO Parte_1
appellante
E con l'avv.to DI CATO STEFANIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado rivendicava l'indennità Covid per i mesi di Parte_1
marzo, aprile e maggio 2020 ex art. 29 D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27 del
24/04/2020, e 85 e ss. D.L. 34/2020, deducendo di aver lavorato presso l'attività “Bar
Tirreno” in Praia a Mare (CS), con inquadramento di quinto livello, qualifica di banconiere di bar del relativo CCNL per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal
02.07.2019 al 31.08.2019.
Il tribunale di Paola ha rigettato per difetto del requisito della “stagionalità” previsto dalle disposizioni di legge e ciò perché la circostanza che il lavoratore abbia prestato la propria attività per una parte dell'anno non equivale a lavoro stagionale, dovendo risultare tale qualifica dal contratto, mentre nel caso di specie la comunicazione di inoltrata dal Pt_2
1 datore di lavoro al competente Centro per l'impiego (all. 3 del ricorso), smentisce per tabulas la qualifica di lavoratore stagionale asseritamente rivestita dalla parte ricorrente (in corrispondenza della voce “lavoratore stagionale” la relativa casella reca la dicitura NO).
Ha poi dato atto che l'art. 2 del Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 n. 12 ha introdotto, in ampliamento della platea dei fruitori delle provvidenze previste dalle leggi succitate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, una ulteriore e diversa indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ancorché privi del requisito della stagionalità, purché cumulativamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 1, sottolineando che l'importo previsto è di € 600 per tutti e tre i mesi (marzo, aprile e maggio 2020), mentre la disciplina precedente attribuiva € 1000,00 per la mensilità di maggio.
Ha aggiunto che l' ha dedotto e provato di aver accolto la domanda amministrativa, CP_1
erogando la prestazione indennitaria in applicazione di tale ultima disposizione normativa (cfr
CP_ cassetto previdenziale del ricorrente, allegato alla memoria difensiva , di talché sarebbe infondata la domanda attorea, stante l'incumulabilità delle prestazioni (cfr art.2 comma 3 del
Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 n. 12 “L'indennità non è cumulabile con […] b) le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del decreto legge n. 18 del 2020; […]”).
La ricorrente di primo grado ha impugnato la sentenza ed ha lamentato che il giudice di prime cure ha errato nel non riconoscere la “stagionalità”, in quanto non rileva quanto risulta nella comunicazione né è vero che la stagionalità debba risultare dal contratto di lavoro;
Pt_2
ha ribadito che la stagionalità dipende dal fatto che il rapporto di lavoro è durato due mesi, limitato al solo periodo estivo in un'attività che rientra tra quelle turistiche per come evincibile dal codice ATECO del datore di lavoro che il n. 56.30.00.
CP_ Ha comunque dato atto che l' riesaminando d'ufficio la domanda amministrativa e qualificato l'appellante quale lavoratore a tempo determinato nel settore del turismo, le ha riconosciuto le indennità previste dal Decreto Interministeriale n. 12/2020, ma ha rivendicato la differenza tra quanto liquidatole (€ 1.800) e quanto le spetterebbe (€ 2.200) in quanto lavoratrice stagionale.
CP_ Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha ribadito che manca il deposito del contratto di lavoro, avente data certa, da cui deve risultare che la era una lavoratrice stagionale, rimarcando che il contratto di Parte_1 lavoro stagionale deve essere redatto per iscritto. Ha aggiunto che non c'è menzione neanche della qualificazione del datore di lavoro se rientri ad es. fra i soggetti con attività turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a sessanta giorni
2 continuativi o centoventi giorni non continuativi e che quindi possano effettuare assunzioni per lavoratori stagionali.
In subordine ha chiesto la restituzione di quanto ha erogato perché le due prestazioni non sono cumulabili.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato alla luce delle argomentazioni di questa Corte su un caso analogo, che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. nella parte di interesse (cfr Corte d'Appello n.
465/2024).
Il tribunale ha correttamente escluso che la ricorrente abbia dato prova della stagionalità del suo rapporto di lavoro a termine.
Trattandosi di contratto di lavoro a termine stipulato nel 2019, la disciplina legislativa applicabile è quella dettata dal d.lgs. n. 81 del 2015, il cui articolo 21 riconosce quali attività stagionali quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi” e dispone che fino all'adozione di quel decreto ministeriale “continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
In mancanza del decreto del Ministero del Lavoro, occorre perciò rifarsi (1) alle ipotesi di cui ai contratti collettivi o (2) a quelle di cui al citato DPR n. 1525/63.
Sennonché, quanto alle prime, l'appellante: a) non allega e non prova quali sarebbero le ipotesi di attività stagionale previste dal CCNL applicato al suo rapporto di lavoro, che non ha prodotto in primo grado e non produce nemmeno in appello;
b) in realtà, ella neppure deduce che quel CCNL contempli ipotesi di attività stagionale.
Quanto al DPR n. 1525/63, l'appellante si limita ad un fugace riferimento alla voce n. 48 riferita alle “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”. Sennonché: a) la ricorrente assume erroneamente che la natura stagionale dell'attività d'impresa debba essere desunta dal codice Ateco adottato (nel caso di specie “settore turismo”), ma tale deduzione è priva di pregio, trattandosi di una classificazione adottata dall'ISTAT a fini meramente statistici;
b) comunque non deduce e non prova che quell'azienda sia caratterizzata dall'avere “nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”; c) del carattere stagionale della propria attività lavorativa e, ancor prima,
3 delle esigenze connotate da stagionalità che avrebbero giustificato la sua assunzione a termine ella non ha dato prova.
Non può pertanto riconoscersi alcun nesso causale tra le eventuali esigenze stagionali dell'azienda e l'assunzione a tempo determinato della lavoratrice.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 22.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 267/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 125 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
con l'avv.to FORTUNATO AGOSTINO Parte_1
appellante
E con l'avv.to DI CATO STEFANIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado rivendicava l'indennità Covid per i mesi di Parte_1
marzo, aprile e maggio 2020 ex art. 29 D.L. 18/2020, come convertito nella L. 27 del
24/04/2020, e 85 e ss. D.L. 34/2020, deducendo di aver lavorato presso l'attività “Bar
Tirreno” in Praia a Mare (CS), con inquadramento di quinto livello, qualifica di banconiere di bar del relativo CCNL per i dipendenti da aziende del settore pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal
02.07.2019 al 31.08.2019.
Il tribunale di Paola ha rigettato per difetto del requisito della “stagionalità” previsto dalle disposizioni di legge e ciò perché la circostanza che il lavoratore abbia prestato la propria attività per una parte dell'anno non equivale a lavoro stagionale, dovendo risultare tale qualifica dal contratto, mentre nel caso di specie la comunicazione di inoltrata dal Pt_2
1 datore di lavoro al competente Centro per l'impiego (all. 3 del ricorso), smentisce per tabulas la qualifica di lavoratore stagionale asseritamente rivestita dalla parte ricorrente (in corrispondenza della voce “lavoratore stagionale” la relativa casella reca la dicitura NO).
Ha poi dato atto che l'art. 2 del Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 n. 12 ha introdotto, in ampliamento della platea dei fruitori delle provvidenze previste dalle leggi succitate in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, una ulteriore e diversa indennità per i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, ancorché privi del requisito della stagionalità, purché cumulativamente in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 2, comma 1, sottolineando che l'importo previsto è di € 600 per tutti e tre i mesi (marzo, aprile e maggio 2020), mentre la disciplina precedente attribuiva € 1000,00 per la mensilità di maggio.
Ha aggiunto che l' ha dedotto e provato di aver accolto la domanda amministrativa, CP_1
erogando la prestazione indennitaria in applicazione di tale ultima disposizione normativa (cfr
CP_ cassetto previdenziale del ricorrente, allegato alla memoria difensiva , di talché sarebbe infondata la domanda attorea, stante l'incumulabilità delle prestazioni (cfr art.2 comma 3 del
Decreto Interministeriale del 13 luglio 2020 n. 12 “L'indennità non è cumulabile con […] b) le indennità di cui agli articoli 27,28,29,30 e 38 del decreto legge n. 18 del 2020; […]”).
La ricorrente di primo grado ha impugnato la sentenza ed ha lamentato che il giudice di prime cure ha errato nel non riconoscere la “stagionalità”, in quanto non rileva quanto risulta nella comunicazione né è vero che la stagionalità debba risultare dal contratto di lavoro;
Pt_2
ha ribadito che la stagionalità dipende dal fatto che il rapporto di lavoro è durato due mesi, limitato al solo periodo estivo in un'attività che rientra tra quelle turistiche per come evincibile dal codice ATECO del datore di lavoro che il n. 56.30.00.
CP_ Ha comunque dato atto che l' riesaminando d'ufficio la domanda amministrativa e qualificato l'appellante quale lavoratore a tempo determinato nel settore del turismo, le ha riconosciuto le indennità previste dal Decreto Interministeriale n. 12/2020, ma ha rivendicato la differenza tra quanto liquidatole (€ 1.800) e quanto le spetterebbe (€ 2.200) in quanto lavoratrice stagionale.
CP_ Si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. Ha ribadito che manca il deposito del contratto di lavoro, avente data certa, da cui deve risultare che la era una lavoratrice stagionale, rimarcando che il contratto di Parte_1 lavoro stagionale deve essere redatto per iscritto. Ha aggiunto che non c'è menzione neanche della qualificazione del datore di lavoro se rientri ad es. fra i soggetti con attività turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a sessanta giorni
2 continuativi o centoventi giorni non continuativi e che quindi possano effettuare assunzioni per lavoratori stagionali.
In subordine ha chiesto la restituzione di quanto ha erogato perché le due prestazioni non sono cumulabili.
A seguito del deposito delle note scritte delle parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello è infondato alla luce delle argomentazioni di questa Corte su un caso analogo, che si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c. nella parte di interesse (cfr Corte d'Appello n.
465/2024).
Il tribunale ha correttamente escluso che la ricorrente abbia dato prova della stagionalità del suo rapporto di lavoro a termine.
Trattandosi di contratto di lavoro a termine stipulato nel 2019, la disciplina legislativa applicabile è quella dettata dal d.lgs. n. 81 del 2015, il cui articolo 21 riconosce quali attività stagionali quelle “individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi” e dispone che fino all'adozione di quel decreto ministeriale “continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525”.
In mancanza del decreto del Ministero del Lavoro, occorre perciò rifarsi (1) alle ipotesi di cui ai contratti collettivi o (2) a quelle di cui al citato DPR n. 1525/63.
Sennonché, quanto alle prime, l'appellante: a) non allega e non prova quali sarebbero le ipotesi di attività stagionale previste dal CCNL applicato al suo rapporto di lavoro, che non ha prodotto in primo grado e non produce nemmeno in appello;
b) in realtà, ella neppure deduce che quel CCNL contempli ipotesi di attività stagionale.
Quanto al DPR n. 1525/63, l'appellante si limita ad un fugace riferimento alla voce n. 48 riferita alle “Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”. Sennonché: a) la ricorrente assume erroneamente che la natura stagionale dell'attività d'impresa debba essere desunta dal codice Ateco adottato (nel caso di specie “settore turismo”), ma tale deduzione è priva di pregio, trattandosi di una classificazione adottata dall'ISTAT a fini meramente statistici;
b) comunque non deduce e non prova che quell'azienda sia caratterizzata dall'avere “nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi”; c) del carattere stagionale della propria attività lavorativa e, ancor prima,
3 delle esigenze connotate da stagionalità che avrebbero giustificato la sua assunzione a termine ella non ha dato prova.
Non può pertanto riconoscersi alcun nesso causale tra le eventuali esigenze stagionali dell'azienda e l'assunzione a tempo determinato della lavoratrice.
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2. Le spese del secondo grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti ai fini dell'esenzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
con ricorso depositato il 22.2.2023, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 267/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa le spese del secondo grado di giudizio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, il
14.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. Emilio Sirianni
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