CA
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6884/2018
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
N Q EREDE Parte_1
Avv. MALDERA PAOLO presente
N Q EREDE Parte_2
Avv. MALDERA PAOLO
N Q EREDE Parte_3
Avv. MALDERA PAOLO
N Q EREDE CP_1
Avv. MALDERA PAOLO
Appellato/i
CP_2
Avv. CLEMENTE MICHELE avv. Gueli in sost
Controparte_3
Avv. LOMBARDO DANILO avv. Chiaramonte in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'avv. Gueli eccepisce l'irritualità del deposito di note conclusionali non autorizzate da parte dell'appellante.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6884 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, ( ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 CP_1
( ), tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_4 [...]
, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Paolo Maldera che li Per_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_1
presso il difensore avv. Michele Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
( ), domiciliato presso il difensore Controparte_3 CodiceFiscale_5
avv. Danilo Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.611/2018 pubblicata in data 26.04.2018 dal
Tribunale di Tivoli.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 18.10.2018 , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella loro qualità di eredi di hanno Parte_3 CP_1 Persona_1
proposto appello contro la sentenza n.611/2018 pubblicata in data 26.04.2018 dal Tribunale di Tivoli, emessa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.2867/2013, promosso dagli odierni appellanti nei confronti della e Controparte_2 CP_3
[...]
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e per sentirli condannare alla rifusione dei danni subiti Controparte_3 Controparte_2
in conseguenza di sinistro stradale verificatosi in data 16.6.2007, nel quale aveva perso la vita il loro congiunto Nell'occorso quest'ultimo si trovava a bordo del proprio Persona_1
motociclo Honda CBR 600 allorquando, transitando sulla S.R. 314 Licinese, proveniente da
Licenza e diretto e Percile (RM), all'altezza del KM 30+650 urtava frontalmente la vettura
Mercedes Classe A condotta da proveniente dall'opposto senso di marcia. Controparte_3
A cagione del violento impatto, riportava gravissime lesioni che ne Persona_1
cagionavano il decesso a distanza di quattro giorni. Pertanto, gli attori concludevano chiedendo dichiarare la responsabilità di per il sinistro per cui è causa, e Controparte_3
conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniale, morale e biologico jure successionis, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che contestavano le deduzioni di parte attrice, in particolare invocando la esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_1
del sinistro, dovuta alla invasione da parte del motociclo della carreggiata di pertinenza dell'autovettura.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in favore di ciascuno in complessivi euro 14.996,00 per compensi, oltre il 10% di rimborso spese forfettarie e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – sede, per quanto eventualmente di competenza in ordine alla deposizione testimoniale resa da all'udienza del 20 luglio 2015.”. Testimone_1
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Le domande attoree, dirette ad ottenere la condanna dei convenuti al ristoro dei danni patiti a seguito del sinistro stradale del 16 giugno 2007, nel quale perse la vita il loro prossimo congiunto sono Persona_1
rimaste prive di supporto probatorio. Difatti, il rapporto di Polizia Giudiziaria acquisito in copia, contenente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai due amici di Per_1
3 presenti sul luogo del sinistro, in uno con l'indagine tecnica condotta in sede penale, Per_1
non smentite dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, consentono di ritenere accertata la seguente dinamica. In data 16.06.2007, alle ore 10.50 circa, Controparte_3
provenendo da Percile, percorreva alla guida della propria vettura Mercedes Classe A tg.
BT997YM, la S.R. 314 Licinese in direzione Licenza, mantenendosi sulla destra all'interno della propria corsia di pertinenza. Giunto al km 30+650, in prossimità di una curva il predetto veicolo Mercedes, veniva urtato sulla parte anteriore sinistra dal ciclomotore Honda CBR
600 tg. BT47312 di proprietà e condotto da il quale, provenendo dall'opposto Persona_1
senso di marcia aveva invaso la corsia di pertinenza della Mercedes;
il conducente del veicolo
Mercedes, pur frenando, nessuna ulteriore manovra poteva intraprendere per evitare la collisione. Emerge, dunque, una dinamica del sinistro del tutto diversa da quella offerta dalla parte attrice in citazione e poi nel corso del giudizio. Mentre gli attori hanno dedotto che, transitando alla guida del proprio ciclomotore, l'impatto sarebbe avvenuto a Persona_1 cavallo della linea di mezzeria per colpa del conducente l'autovettura Mercedes il quale, pur percorrendo una strada di montagna in discesa non avrebbe dato la precedenza al mezzo proveniente dall'opposto senso di marcia, come previsto dall'art.150 co.II Cds, dall'istruzione compiuta emerge invece, come evidenziato, che la Mercedes procedesse all'interno della propria corsia e che sia stato il a bordo del proprio motociclo, e pur Per_1 avendo a disposizione una intera corsia, ad invadere l'opposta corsia andando ad impattare contro l'autovettura il cui conducente, pur ponendo in atto la manovra di frenata, nulla potette per evitare lo scontro. Una tale ricostruzione del sinistro trova conferma nel rapporto
d'incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Licenza che contiene, oltre ai rilievi eseguiti, la dichiarazioni dei testi oculari ed in particolare di amico del Testimone_2
il quale, nell'immediatezza del fatto, ha testualmente affermato: “..dopo aver superato Per_1 una curva, poco dopo aver oltrepassato il centro di Licenza, io che ero l'ultimo potevo notare il mio amico che non mantenendo più il proprio senso di marcia, oltrepassava la linea Per_1
di mezzeria andando ad urtare contro la Mercedes classe A che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia…. Non saprei riferire circa il perché abbia invaso la corsia Per_1 opposta”. All'udienza del 9.11.15, il teste pur dichiarando di non ricordare Tes_2 esattamente il punto d'urto e la localizzazione dello stesso, non ha comunque disconosciuto la dichiarazione resa ai Carabinieri lo stesso giorno del sinistro ed ha precisato di averla rilasciata sulla base delle tracce di frenata dal medesimo viste sul terreno. Dunque, non solo, come dichiarato all'epoca dei fatti, il vide il non mantenere la destra nel Tes_2 Per_1
proprio senso di marcia ed oltrepassare la linea di mezzeria ma verosimilmente ebbe la conferma oggettiva di tale percezione visionando in terra le tracce di frenata lasciate dal motoveicolo sull'asfalto. Del tutto inattendibile risulta, invece, la dichiarazione resa dal teste
4 all'udienza del 20.07.15 (“Percorrevo la stessa strada nella direzione del Testimone_1
Sig. ero alla guida del mio ciclomotore Honda Hornet. Preciso che precedevo il Sig. Per_1
di circa 15 metri. Eravamo un gruppo di tre moto, tra le quali quella condotta dal Sig. Per_1
e stavamo facendo un'uscita insieme. Siamo usciti da una curva verso destra e ho visto Per_1
la Mercedes proveniente dalla direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia di pertinenza del Sig. sebbene in Per_1 prossimità della linea di mezzeria”) , deposizione che appare incoerente con la descrizione del sinistro offerta dall'altro testimone e soprattutto assolutamente inconciliabile con quella resa dal medesimo nell'immediatezza del fatto ai Carabinieri (cfr doc. 1 del convenuto Tes_1
laddove il teste ha affermato “siamo tre amici che in sella della nostra moto CP_3
eravamo intenti a raggiungere . Appena superato il centro abitato di Licenza, dopo Per_2
aver affrontato una curva, dopo circa 100 metri, dopo aver incrociato la Mercedes Classe
“A” udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico riverso sull'asfalto. Per_1
Preciso che io ero in testa ai restanti miei amici. Non sono in grado di riferire circa la dinamica del sinistro. Non ho altro da aggiungere”. In tale occasione, il medesimo giorno dell'accaduto, il ha riferito, coerentemente con quanto dichiarato dagli altri testimoni Tes_1
presenti sul luogo, che il sinistro ebbe a verificarsi alle sue spalle dal momento che precedeva con la propria motocicletta quella del Riferimento alcuno venne fatto in tale sede in Per_1
merito a eventuali irregolari manovre del conducente del veicolo Mercedes. Dunque, non attendibile deve ritenersi la deposizione testimoniale resa all'udienza del 20.07.15. Peraltro la narrazione dei fatti così come offerta dal e dal nell'immediatezza dei Tes_1 Tes_2
fatti appare non solo connotata da coerenza con il quadro d'insieme, ma trova adeguato riscontro anche nella testimonianza resa da compagna del la Testimone_3 CP_3 quale si trovava all'interno della Mercedes al momento dell'incidente, nel sedile posteriore intenta a vigilare la bambina collocata sul seggiolino;
la teste, dopo aver confermato che la vettura procedeva all'interno della propria corsia ha ricordato che la moto del è Per_1 sopraggiunta a velocità sostenuta dall'opposta corsia, andando ad invadere la corsia di marcia della Mercedes, in un tratto rettilineo. Tali risultanze orali offrono al complessivo quadro probatorio elementi idonei a superare il carattere lievemente dubitativo delle conclusioni del perito incaricato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n.5929/07 aperto, dinanzi al Tribunale di Tivoli, a carico di per omicidio colposo, Controparte_3 conclusosi con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (n. 233/10 del'11.05.10 (doc.3 allegato alla comparsa di risposta ), sentenza confermata in Cassazione. E' vero, infatti, che il CP_2 consulente tecnico in tale sede ha concluso ritenendo che “le indagini tecniche, gli accurati
5 calcoli di cinematica e le simulazioni effettuate non hanno comunque permesso di determinare con certezza il punto dell'urto. E' stato tuttavia possibile circoscrivere una zona d'urto che si trova nei pressi della linea di mezzeria e si estende maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes. Tuttavia, vi è una probabilità minima ma non trascurabile che la zona dell'urto possa essere individuata anche nella corsia del motociclo”. Tuttavia, occorre muovere dai dati oggettivi acquisiti dal perito per ritenere come gli stessi, letti alla luce del complessivo quadro probatorio e soprattutto nell'ottica delle deposizioni orali attendibilmente rese ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, consentano di fugare quel margine di dubbio lasciato, pur in termini di minima seppur non trascurabile probabilità, dalle richiamate conclusioni. Emerge, in particolare, dalla perizia quanto segue: “a) la carreggiata varia di larghezza, dai 7,60 mt nei pressi della curva a sinistra da cui provenivano le motociclette, ai mt. 5,70 nella zona dell'impatto, con una repentina restrizione della stessa di quasi due metri;
b) la Mercedes ha una larghezza di mt. 1,719; c) assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro, segno che “i due conducenti non abbiano avuto il tempo necessario per attivare il sistema frenante o altre manovre d'emergenza”; d) è escluso che
l'autovettura possa essere arretrata in seguito all'urto; e) la posizione statica dell'autovettura “è con la ruota anteriore sinistra a 0,72 m. dalla linea di mezzeria. Il sottoscritto ritiene che la distanza tra la linea di mezzeria e l'autovettura al momento dell'urto non potesse essere maggiore di 0,72 m…”; f) la Mercedes viaggiava ad una velocità di circa
50 km/h, ed entrambi i mezzi viaggiavano ad una velocità inferiore al limite di 90Km/h imposto in quella strada. Partendo da tali dati, e così in questa sede ripercorrendo il condivisibile percorso logico argomentativo del Giudice dell'udienza preliminare, che ha superato il vaglio della Corte di legittimità, deve ritenersi che la “conclusione del c.t.u. è assolutamente inconciliabile sia con i dati emergenti dalle dichiarazioni rese da
[...]
e, soprattutto, (il quale ultimo parla di una decisa invasione di Tes_1 Controparte_4 corsia da parte del defunto, e dunque pone un macigno probatorio sull'individuazione del punto d'urto nella corsia di pertinenza della Mercedes), sia con gli stessi dati tecnici rilevati dal c.t.u..
A tale ultimo proposito, se è vero che la carreggiata nel punto d'urto è larga 5,70 mt;
che la
Mercedes è larga 1,719 mt;
che al momento dell'urto la ruota sinistra della Mercedes – quella colpita dalla moto – si trovava a mt 0,72 dalla linea di mezzeria e che a seguito dell'urto
l'auto non è arretrata, ne deriva il dato assai rilevante che la Mercedes viaggiava sul margine destro della propria corsia. Infatti: sottraendo alla larghezza complessiva della carreggiata
(5,70 mt.) gli almeno 15 cm. della linea di mezzeria, si ottiene una larghezza di mt. 5,55; dividendo per due tale misura si ottiene mt. 2,775, che è la larghezza di ognuna delle due corsie. A tale misura occorre sottrarre la larghezza dell'auto (mt. 1,719), ottenendosi così mt.
6 1,056, ossia lo spazio complessivo della corsia non occupato dalla Mercedes alla propria destra e alla propria sinistra. Poiché il c.t.u. ha riferito che al momento dell'urto l'auto distava mt.
0.72 dalla linea di mezzeria, ne consegue che essa distava mt. 0,336 dal margine destro della corsia, e dunque deve concludersi che l'auto viaggiasse più spostata verso la destra della propria corsia che verso la linea di mezzeria, quindi regolarmente. Del resto, è proprio questa la situazione che si riscontra dalle fotografie in atti: in particolare, la fotografia n. 14 allegata alla c.t. del PM mostra la Mercedes con la ruota sinistra a circa 70 cm. dalla linea di mezzeria, e con la ruota destra a poche decine di centimetri dal margine destro della corsia”. Non può in alcun modo invocarsi, dunque, come sosterrebbe parte attrice, la violazione dell'art. 150 co. 2 del Codice della strada, che prevede che “Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia”. Nel caso di specie la carreggiata era ampia 5,70 metri, e consentiva pertanto agevolmente il transito contemporaneo di autovettura e motocicletta, tanto più che con la propria corsia libera il conducente della motocicletta aveva a disposizione ben 2,775 metri. Ciò posto, può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, ex art. 2054 c.c. – che, com'è noto, ha solo valenza sussidiaria, trovando applicazione laddove non sia possibile in alcun modo acclarare la dinamica del sinistro -, ed attribuirsi in concreto ad Persona_1 in ragione di quanto evidenziato, la piena responsabilità dell'accaduto. Nell'integrale rigetto delle domande di parte attrice, le spese di lite seguono la soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello , , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in proprio e nella loro qualità di eredi di hanno chiesto di accogliersi le seguenti Persona_1 conclusioni: “Disattesa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n.611/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli alla luce delle prospettazioni dedotte nella parte motivata dell'appello e dunque, per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate in prime cure nonché nel precedente giudizio dianzi al Tribunale
Civile di Tivoli, domande e conclusioni riportate nella parte che precede dell'appello e che, in questa sede, si debbono intendere integralmente riportate e trascritte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art.93 cpc.”.
§ 6. - ostituitasi con comparsa depositata il 31.01.2019 ha resistito al Controparte_2 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “ Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri Per_1 ed e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.611/2018 del Tribunale civile di Pt_2
Tivoli, pubblicata il 26.04.18 e non notificata;
in ogni caso, -in via principale e nel merito,
7 rigettare la domanda avanzata dagli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
-in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale, dichiarare la prevalente e pregnante concorrente condotta colposa del de cuius , nella determinazione del sinistro occorso, e per l'effetto, Persona_1
contenere la condanna degli appellati in proporzione alla marginale responsabilità del Sig.
limitando la liquidazione del danno, ai soli soggetti legittimati Controparte_3
attivamente, in relazione alle sole voci effettivamente provate, eziologicamente riconducibili al sinistro e dovute ex lege, nell'ambito, comunque, del massimale contrattualmente pattuito, con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, detraendo la somma di € 10.000,00 per ciascuno appellante, essendo stata la stessa già a loro pagata dalla in relazione CP_5 all'evento per cui è causa;
- sempre in subordine, dichiarare infondata la domanda avanzata dagli appellanti iure hereditatis in relazione ai danni subiti dal defunto congiunto, Sig.
[...]
, per i motivi dedotti in narrativa ovvero contenere la sua liquidazione in ragione della Per_1
minor durata della vita della vittima;
-rigettare, comunque, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, perché non dovuto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
§ 7. - costituitosi con comparsa depositata il 21.02.2019, ha resistito al Controparte_3 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “ Nel merito, in via principale: rigettare la domanda di gravame proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la statuizione di primo grado sul punto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate in via subordinata nel giudizio di primo grado in comparsa di costituzione, condannando
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne CP_2
il sig. da qualsiasi somma che lo stesso fosse condannato a pagare ai sig.ri CP_3 Per_1
e ed alla sig.ra Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di Pt_2 giudizio”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello è articolato in sei motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “Impugnazione del capo della sentenza riguardante la ricostruzione della dinamica offerta dal Giudice in sentenza (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza). Ovvero sui motivi di rigetto delle domande attoree” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado era giunto ad ascrivere la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di muovendo da presupposti di Persona_1
inferenza logici errati e smentiti dalle relazioni tecniche in atti.
Deducevano in particolare che non corrispondeva a verità che la vettura Mercedes Classe A
8 mantenesse la destra essendo smentito dai rilievi tecnici svolti nel procedimento penale.
Allegavano che il c.t.u. Ing. aveva osservato a pag.n.18 della propria relazione che Per_3
“E' stato ricostruito che l'autovettura viaggiava non tenendo la destra della propria corsia di marcia e che il motoveicolo viaggiava a ridosso della linea di mezzeria”, soggiungendo che dalla ricostruzione fatta dal primo giudice in merito alla dinamica appariva che l'autovettura fosse stata passiva rispetto al sinistro, mentre si era trattato indiscutibilmente di una collisione frontale con la conseguenza che non poteva sostenersi che l'autovettura fosse stata urtata dal motociclo condotto dal Per_1
Evidenziavano inoltre come il consulente nominato nel procedimento penale avesse rilevato nel proprio elaborato di non essere riuscito a determinare univocamente il punto d'urto così motivando a pag.n.11 “il sottoscritto ritiene che la zona dell'urto si trovi nei pressi della linea di mezzeria e si estenda maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes, Tuttavia vi
è una probabilità minima ma non trascurabile che la zona d'urto possa essere individuata nella corsia del motociclo, quindi NON E' POSSIBILE TECNICAMENTE STABILIRE SU
QUALE CORSIA SIA AVVENUTO L'URTO”, con la conseguente erroneità della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro senza aver esaminato lo stato dei luoghi ed effettuato rilievi dinamici.
Deduceva altresì che la sentenza aveva dato atto di una frenata del conducente della Mercedes, evidenziando che a prescindere da questa, comunque nessuna manovra poteva essere tenuta per evitare la collisione, né per impedire la morte del motociclista, nonostante il consulente incaricato in ambito penale aveva osservato che “Non si hanno a disposizione una parte dei dati tecnici necessari per ricostruire il sinistro;
infatti non ci sono tracce di frenata pre-urto lasciate dai veicoli, l'autovettura non ha lasciato tracce di scarrocciamento post urto, il punto dell'urto non è quello individuato dai Carabinieri”.
§ 9.2 - Con il secondo motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 3-4-5-6-7-8) riguardante le prove testimoniali assunte dal Tribunale a sostegno della decisione, in conferenza e parziale rappresentazione dei fatti. Vizio nell'iter logico deduttivo e nella valutazione delle prove orali. Contraddittorietà. Illogicità manifesta” gli appellanti evidenziavano che la ricostruzione fatta dal Comando dell'Arma dei Carabinieri recepita dal primo giudice era stata contestata in molti punti dal Consulente tecnico incaricato dal P.M., il quale, aveva evidenziato - che il punto d'urto non coincideva con quello rilevato dai
Carabinieri e non vi erano tracce di frenata – che nella relazione dei Carabinieri e nell'elaborato non si dava alcun conto di scalfitura sull'asfalto corrispondente alla coda della moto CBR – che il punto d'urto in base ai detriti si trovava spostato in direzione della corsia lato Percile ossia verso la corsia di percorrenza della moto CBR rispetto ai rilievi dei
Carabinieri – che le scalfiture dell'asfalto dai rilievi fotografici dei Carabinieri erano tutte
9 nella corsia di percorrenza della Moto CBR – che i Carabinieri non avevano effettuato il rilievo statico sul corpo del né lo avevano riportato nell'elaborato planimetrico. Per_1
Deducevano quindi che il Tribunale aveva deciso prendendo in considerazione una percezione del teste così motivando “il vide il non mantenere la destra nel Tes_2 Tes_2 Per_1
proprio senso di marcia ed oltrepassare la linea di mezzeria ma verosimilmente ebbe la conferma oggettiva di tale percezione visionando a terra le tracce di frenata lasciate dal
Motoveicolo sull'asfalto” tuttavia senza considerare che il teste aveva reso le dichiarazioni evidentemente sotto shock e che non erano presenti segni di frenata per quanto evidenziato dal consulente tecnico del P.M..
Allegavano che le dichiarazioni non consentivano neppure di comprendere la distanza tra il e il trovandosi su di una strada di montagna piena di curve, ponendo in Tes_2 Per_1
dubbio la vicinanza tra i due motociclisti che ove si fossero trovati particolarmente vicini sarebbero rimasti entrambi coinvolti nel sinistro.
Indi censuravano la sentenza di primo grado che non aveva preso in considerazione la testimonianza resa all'udienza del 20.07.2015 da intento a percorrere la strada Testimone_1
ove si era verificato il sinistro a bordo del proprio motociclo precedendo il che aveva Per_1 così dichiarato “siamo usciti da una curva a destra e ho visto la Mercedes proveniente nella direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la
Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia del . Per_1
Soggiungevano che aveva altresì evidenziato che la sua moto percorreva la salita a velocità di circa 60km/h mentre l'automobile che scendeva andava più veloce e che la dichiarazione resa nell'immediatezza ai Carabinieri “… dopo aver incrociato la Mercedes Classe A udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico a terra (…) non sono in grado di Per_1 riferire circa la dinamica del sinistro” era dipesa da una non completa lucidità, avendo visto la morte passargli appresso di appena qualche metro.
Evidenziavano altresì che il Tribunale aveva preso in considerazione la testimonianza della moglie del conducente della Mercedes che tuttavia doveva essere valutata criticamente in considerazione del fatto che era intenta a controllare la figlia minore collocata sul sedile posteriore e che aveva rappresentato essere transitati due motocicli prima del quando in Per_1
realtà era passato il solo capofila avendo altresì riferito di aver udito il marito gridare Tes_1
“guarda questo” e che appena sportasi per vedere cosa stesse accadendo aveva notato solo una macchia bianca, non avendo visto il oltrepassare la linea di mezzeria, ma udito Per_1 esclusivamente il botto a seguito dell'urto.
Precisavano che dall'esclamazione del marito doveva evincersi che questi avrebbe certamente avuto il tempo di frenare, per effettuare una manovra di sicurezza ed evitare la collisione.
10 Infine, evidenziavano che i calcoli relativi alla careggiata riportati nel verbale dei Carabinieri non erano comprensibili, anche in relazione al punto d'impatto.
§ 9.3 – Con il terzo motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 8) riguardante la presunzione di pari responsabilità ex art.2054 c.c. tra i due conducenti” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato l'art.2054 c.c. in relazione all'onere probatorio di cui era comunque gravato il conducente della Mercedes, precisando che ciascuno dei conducenti doveva comunque provare non solo che la responsabilità fosse tutta dell'altro soggetto coinvolto, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi in ogni caso presumere sino a prova contraria che ciascuno dei conducenti avesse concorso in egual misura a cagionare il sinistro, tenuto conto altresì che il consulente incaricato dal P.M. aveva evidenziato che pur non riuscendo ad individuare tecnicamente con certezza il posizionamento in carreggiata dei veicoli al momento dell'urto, aveva dato per certo che i due conducenti avessero violato l'art.143 c.d.s. circa il corretto posizionamento sulla carreggiata.
§ 9.4 – Con il quarto motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 8) riguardante la condanna alle spese. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta” gli appellanti censuravano la sentenza appellata in relazione alla liquidazione delle spese di lite essendo stati condannati alla rifusione delle stesse nei confronti di entrambe le parti convenute in rilevante importo pari ad euro 30.000,00 circa dovendosi diversamente considerare che di fatto il caso in esame, la delicatezza e gli interessi coinvolti, inclusi gli aspetti di dubbio, costituivano una ipotesi chiara ed evidente delle “gravi ed eccezionali ragioni” da considerarsi in punto di spese.
§ 9.5 – Con il quinto motivo “SULLA REALE DINAMICA DEL SINISTRO” gli appellanti hanno sviluppato ulteriori profili di censura della sentenza di primo grado dovendosi considerare che l'appellato conducente della Mercedes procedeva in Controparte_3 discesa rispetto al il quale, a fronte, dell'art.150 co.2 cds aveva il diritto di precedenza, Per_1
mentre il conducente della Mercedes era tenuto a mantenere la destra essendo viceversa consuetudine degli automobilisti “tagliare” le curve in presenza di strade tortuose come quella dove ebbe a verificarsi il sinistro.
Precisavano inoltre che la stessa ricostruzione grafica, allegata alla relazione del consulente del P.M., confermava che la posizione della Mercedes nel momento dell'urto era all'interno della corsia percorsa dalla moto e che le ruote di sinistra dell'autovettura si trovavano all'interno della corsia riservata al senso contrario di marcia.
§ 9.6 - Con il sesto motivo “CORRETTA RICOSTRUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E
SULLA PROVA ORALE ASSUNTA” gli appellanti ripercorrevano le prove orali assunte in primo grado e le considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo ponendo in rilievo le testimonianze ritenute favorevoli alle proprie prospettazioni quali già evidenziate, indi
11 richiamata la propria legittimazione e dedotti i danni non patrimoniali jure proprio e jure successionis essendo il deceduto a distanza di quattro giorni dal sinistro, concludevano Per_1
come sopra riportato.
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla
. CP_2
A tale riguardo osserva la Corte che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione degli appellanti.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Quanto al primo motivo (§ 9.1) osserva il Collegio che ciò che in verità appare contraddittoria
è proprio la consulenza dell'ausiliario incaricato dal P.M., il quale, a pag.n.18 del proprio elaborato, ha chiaramente evidenziato quanto segue “sulla base delle testimonianze del sig. che seguiva il sig. il sottoscritto ha ricostruito che quest'ultimo ha invaso Tes_2 Per_1
la corsia di marcia opposta, ha visto il sopraggiungere dell'autovettura e in conseguenza ha tentato un'estrema manovra di emergenza per evitare l'urto piegando ulteriormente verso destra, ma senza riuscire nell'intento”.
Orbene, a fronte di simile passaggio e a fronte di tale dato certo (confermato anche dalle fotografie in atti) non è possibile comprendere come il consulente sia pervenuto ad individuare l'urto nei pressi della linea di mezzeria, estendendosi maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes (stando alle parole del consulente), affermando quindi in maniera ancor più contraddittoria e priva di motivazione che vi era comunque una minima probabilità che la zona dell'urto potesse essere individuata anche nella corsia del motociclo, ragion per cui debbono porsi a fondamento della decisione la dichiarazione del e le fotografie in Tes_2
atti, come condivisibilmente ha proceduto il Tribunale.
A tal fine soccorrono le fotografie del sinistro allegate alla consulenza di parte prodotta
12 dall'appellato in primo grado (doc.n.3) – eloquenti e prive di possibili smentite che CP_3
collocano chiaramente i mezzi sulla strada - dove a pag.n.20 e 21 sono presenti le fotografie n.11 e 12 raffiguranti i veicoli convolti nel sinistro, da cui, in maniera inequivocabile, si nota la Mercedes classe A posizionata sul margine più esterno di destra della propria corsia, ragion per cui non è minimamente comprensibile come possa ritenersi (stando alla consulenza del
PM) che il sinistro fosse avvenuto in prossimità della linea di mezzeria essendo l'autovettura ben distante da tale margine (chiaramente visibile dalle fotografie) e francamente posizionata correttamente sulla carreggiata in osservanza del disposto di cui all'art.143 c.d.s., di cui non può apprezzarsi affatto la violazione.
L'autovettura oltretutto dalle fotografie appare – tenuto conto anche della limitata ampiezza delle due corsie – posizionata a pochi centimetri dal margine destro della propria corsia e risulta essere stata colpita dal motociclo non frontalmente, come asseriscono gli appellanti, quanto sul lato sinistro anteriore in corrispondenza del fanale e della ruota di sinistra, riportando seri danni con i frammenti e detriti prodotti dall'impatto, all'interno della corsia di percorrenza della Mercedes.
Per quanto evidenziato nel verbale di sequestro e dallo stesso consulente del P.M. l'autovettura aveva addirittura riportato il distacco della sospensione anteriore e il piegamento del cerchio essendo quindi evidente la velocità tenuta dal conducente del motociclo che risulta aver avuto efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, avendo evidentemente perso il controllo del mezzo, stando alle s.i.t. del non potendosi invero imputare alcunché Tes_2
al conducente della Mercedes, il quale, sin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato ogni addebito nei suoi confronti evidenziando anche gli esiti del giudizio penale e la sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Tivoli, confermata dalla Cassazione, sentenza in cui si era posta in rilievo l'assenza di censure nei suoi confronti.
Gli appellanti, difatti, non si sono minimamente confrontati con le motivazioni del primo giudice il quale ha ben valorizzato le motivazioni del giudice penale ove si è posto in assoluto rilievo che “la conclusione del c.t.u. è assolutamente inconciliabile sia con i dati emergenti dalle dichiarazioni rese da e, soprattutto, (il quale ultimo Testimone_1 Controparte_4
parla di una decisa invasione di corsia da parte del defunto, e dunque pone un macigno probatorio sull'individuazione del punto d'urto nella corsia di pertinenza della Mercedes), sia con gli stessi dati tecnici rilevati dal c.t.u.” ed ancora “poiché il c.t.u. ha riferito che al momento dell'urto l'auto distava mt.
0.72 dalla linea di mezzeria, ne consegue che essa distava mt. 0,336 dal margine destro della corsia, e dunque deve concludersi che l'auto viaggiasse più spostata verso la destra della propria corsia che verso la linea di mezzeria, quindi regolarmente. Del resto, è proprio questa la situazione che si riscontra dalle fotografie
13 in atti: in particolare, la fotografia n.14 allegata alla c.t. del PM mostra la Mercedes con la ruota sinistra a circa 70 cm. dalla linea di mezzeria, e con la ruota destra a poche decine di centimetri dal margine destro della corsia”.
Il giudice di primo grado ha inoltre evidenziato che nel caso di specie la carreggiata era ampia
5,70 metri, e consentiva pertanto agevolmente il transito contemporaneo dell'autovettura e della motocicletta, “tanto più che con la propria corsia libera il conducente della motocicletta aveva a disposizione ben 2,775 metri”.
Orbene in difetto di alcuna censura ascrivibile al conducente della Mercedes che tenendo rigorosamente la destra risulta vieppiù essersi attenuto ai limiti di velocità per quanto emerso nella stessa consulenza del PM e che alcunché poteva fare per evitare il motociclista trovandosi oltretutto una scarpata con vegetazione alla sua destra, a ridosso della corsia percorsa, il Tribunale risulta aver fatto buon governo del riparto dell'onere della prova e condivisibilmente applicato l'art.2054 c.c. attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'occorso al Per_1
Del resto, l'eloquente dichiarazione resa dal nell'immediatezza ai Carabinieri Tes_2
accorsi sul luogo del sinistro (contenuta nei rilevamenti dei Carabinieri agli atti, doc. 1 di tutte le parti) non lascia margini di dubbio sull'accaduto, il motociclista che seguiva su altra moto l'amico ebbe infatti a riferire nell'immediatezza “dopo aver superato una curva poco Per_1
dopo aver oltrepassato il centro di Licenza io che ero l'ultimo potevo notare il mio amico
che non mantenendo più il proprio senso di marcia oltrepassava la linea di mezzeria Per_1
andando ad urtare contro la Mercedes Classe A che sopraggiungeva nel senso posto di marcia. dopo l'urto veniva sbalzato sull'asfalto restando incosciente, allertavamo Per_1
subito il 118 che giungeva dopo circa 20 minuti non saprei riferire circa il perché Per_1 abbia invaso la corsia opposta”.
Dunque e venendo al secondo motivo (§ 9.2) relativo alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado ed in particolare alla valutazione delle risultanze delle prove orali, il voler sostenere che tanto il quanto il fossero in stato di shock al momento delle Tes_2 Tes_1 dichiarazioni rese nell'immediatezza ai Carabinieri, quanto che dalle dichiarazioni della moglie del conducente della Mercedes, si evincesse che questi si fosse distratto alla Tes_3
guida, significa non valutare congruamente le risultanze delle prove acquisite nel precedente giudizio.
Le s.i.t. sono state infatti rilasciate nell'immediatezza senza che i dichiaranti avessero rappresentato esitazioni o altra difficoltà nel riferire gli accadimenti, anzi, l'occorso è stato descritto compiutamente con dovizia di particolari ed in relazione al punto di vista di ciascuno dei testimoni, ragion per cui non c'è da dubitare in merito a tali lucide e precise rappresentazioni dell'accaduto, diversamente dalle prove testimoniali rese nel precedente
14 grado di giudizio che hanno invece portato il primo giudice a trasmettere gli atti al PM per le valutazioni in merito a quanto previsto dall'art.256 c.p.c. (rifiuto di deporre e falsità della testimonianza).
Muovendo dalla deposizione del che nell'immediatezza ebbe a riferire ai Carabinieri Tes_1
“siamo tre amici che in sella delle nostre moto eravamo intenti a raggiungere . Appena Per_2
superato il centro abitato di Licenza dopo aver affrontato una curva, dopo circa dopo circa
100 metri, dopo aver incrociato la Mercedes Classe A udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico riverso sull'asfalto. Preciso che io ero in testa ai restanti miei Per_1
amici. Non sono in grado di riferire circa la dinamica del sinistro. Non ho altro da aggiungere”, le dichiarazioni rilasciate successivamente all'udienza del 20.07.2015 per cui
“ho visto la Mercedes proveniente dalla direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia di pertinenza del sig. Per_1 sebbene in prossimità della linea di mezzeria” appaiono a dir poco “inattendibili” stando a quanto evidenziato dal primo giudice, che, a fronte di una precisa dichiarazione di colui che precedeva la carovana di motociclisti e aveva detto di non poter riferire alcunché circa la dinamica del sinistro, essendosi infatti verificato alle sue spalle, ha quindi trasmesso gli atti al
PM ai sensi dell'art.256 c.p.c. a fronte di una dichiarazione rilasciata in udienza - a distanza di ben oltre otto anni dal sinistro - per cui il teste addirittura rammentava di essersi reso conto dallo specchietto retrovisore del superamento della linea di mezzeria da parte del conducente della Mercedes, circostanza invero chiaramente e inconfutabilmente smentita dalle fotografie n.11 e 12 sopra richiamate e dalla granitica e certa dichiarazione a s.i.t. del (che Tes_2 aveva visto e non soltanto percepito) che era stato l'amico ad “invadere” la corsia della Per_1
Mercedes.
Medesime considerazioni debbono valere per la deposizione del rilasciata in Tes_2
udienza che a differenza del diversamente dalle s.i.t. in precedenza rese, non ricordava Tes_1
esattamente la dinamica del sinistro, confermando in ogni caso di essere stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri accorsi sul luogo.
Dunque, il ebbe a vedere il sinistro e la sua esatta dinamica, da ascriversi a Tes_2
responsabilità esclusiva del per quanto riferito dal dichiarante, che si trovava a seguire Per_1
l'amico, mentre il che lo precedeva, aveva infatti dichiarato ai Carabinieri di essersi Tes_1
voltato soltanto dopo aver sentito il tonfo dell'urto e di non aver visto l'accaduto.
Tali i dati certi sulla dinamica dell'incidente (peraltro acclarati anche dai giudici penali), a fronte delle mere contraddittorie e immotivate ipotesi del consulente del PM, non v'è modo di muovere censure di sorta in capo al conducente della Mercedes che si è trovato di colpo il motociclo del provenire a forte velocità contro di sé, tanto da aver fatto in tempo solo Per_1
15 ad esclamare “guarda questo”, destando lo sguardo della moglie intenta sul sedile posteriore ad accudire la figlia minore la quale ebbe a riferire di essersi accorta solo degli ultimi attimi prima dell'urto e quindi di una macchia bianca che veniva contro la loro vettura, a forte velocità.
Orbene, a fronte di simili risultanze, il primo giudice ha fatto buon governo dell'art.115 c.p.c. avendo esaminato attentamente le prove documentali e testimoniali, quindi attribuito valore dirimente alle s.i.t. raccolte nell'immediatezza del sinistro, dovendosi osservare che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass.civ.Sez.2 sentenza n.1593 del 2017) nell'ordinamento processuale vigente, mancando una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, essendo legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Il terzo motivo (§ 9.3), relativo alla corretta applicazione dell'art.2054 c.c., non coglie nel segno e viene confutato e disatteso dinnanzi al quadro probatorio sopra evidenziato, per cui non vi era possibilità, in simile contesto, per il conducente di fare alcunché se non CP_3 di subire l'impatto con il motociclo condotto dal che aveva invaso la corsia di Per_1
percorrenza della Mercedes mentre l'autovettura teneva la propria destra e procedeva nella norma.
Il primo giudice risulta essersi quindi attenuto alle verifiche da compiersi nell'applicazione dell'art.2054 c.c., dovendosi sul punto aggiungere che la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. afferma che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art.2054
c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno di cui al comma 1 della medesima disposizione (cfr. Cass. civ., 26 ottobre 2009, n.22606) e che in maniera altrettanto uniforme la S.C. ha affermato che la prova liberatoria, che consente sia il superamento della presunzione di corresponsabilità, come pure di evitare l'indagine sulla condotta del conducente la cui condotta non sia oggetto di censura, possa essere fornita anche indirettamente mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., Cass. civ. 21 maggio 2019,
n.13672; Cass. civ. 5 dicembre 2011, n.26904), come nel caso in esame, ove l'evento risulta essere stato determinato dall'errata manovra di guida del che, nell'invadere la corsia Per_1
della Mercedes priva di spazi di fuga ed emergenza avendo a ridosso scarpata e vegetazione, si era palesato in tale traiettoria a forte velocità affatto consona al tratto di strada percorso, senza neppure tentare una frenata, tenuto conto altresì delle possibilità di reazione e
16 avvistamento da parte del che procedeva normalmente nel senso inverso di marcia. CP_3
Quanto poi all'efficacia causale dirimente dell'invasione di corsia - cui si ritiene doversi ricondurre causalmente ed in via esclusiva l'occorso - si rimanda a Cass.civ.,15 settembre
2020, n.19115, che, in presenza di un'accertata invasione di corsia riservata all'opposto senso di marcia, aveva affermato la responsabilità esclusiva del conducente che aveva commesso tale infrazione, nonostante la elevata velocità dell'altro (velocità nel caso di specie neppure rinvenibile a carico del conducente della Mercedes).
Deve peraltro osservarsi in ossequio alla teoria della concretizzazione del rischio e finalità della regola cautelare (o cd. causalità della colpa) che la S.C. nelle motivazioni della richiamata pronuncia del 2020 ha osservato che pur ipotizzandosi la circostanza di una andatura non commisurata tenuta dall'altro conducente (e nel caso di specie come già rilevato il conducente della Mercedes per quanto evidenziato anche dal consulente del PM non aveva superato i limiti di velocità), tale condotta non assume rilievo causale, dal momento che il conducente che si vede improvvisamente invasa la propria corsia non avrebbe potuto compiere alcunché in difetto oltretutto di una auspicabile correzione di traiettoria e frenata del Per_1 che nel caso di specie non è avvenuta, essendo piombato addosso all'autovettura, a forte velocità come riferito dalla Tes_3
Quindi, sotto quest'ultimo profilo mette conto precisare che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art.2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, quindi la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche e l'evento di danno, ove viceversa risulti che tale violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale, tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente, non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, atteso che una diversa interpretazione – quale quella prospettata dagli appellanti - finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha, in tal senso si veda anche la Cassazione penale, sentenza Sez. IV, 10/11/2021, n.45589.
Anche il quarto motivo (§9.4), relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado, è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza, non sussistendo, in simile fattispecie, alcuna grave ed eccezionale ragione per la compensazione, avendo posto in rilievo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del secondo quanto sopra osservato, tenuto conto della Per_1
fondamentale dichiarazione del che, seguendo il ebbe chiaramente ad Tes_2 Per_1 assistere all'evento, aspetti che hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza del GUP presso il Tribunale di Tivoli confermata dalla S.C. e che erano ben noti agli appellanti sin da
17 prima del giudizio civile.
Quanto al quinto (§ 9.5) e sesto motivo (§ 9.6), volti ad offrire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e delle prove assunte nel precedente grado di giudizio, valga quanto in precedenza osservato in relazione ai primi tre motivi, essendosi già evidenziato come il
Tribunale di Tivoli abbia fatto buon governo nell'apprezzare le risultanze istruttorie e correttamente accertato la dinamica del sinistro.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 12. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media (considerata l'espressione impiegata nelle conclusioni in relazione anche alla somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia", cfr., Cass.civ.n.10984/2021 e ss.) in euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 2.144,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre non essendosi svolta istruttoria e considerate le forme utilizzate per la decisione.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 18.10.2018, Pt_2 Parte_3 CP_1
avverso la sentenza n. 611/2018 resa in data 26.04.2018 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti , ed alla Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
rifusione delle spese di lite in favore degli appellati e che Controparte_3 CP_2
liquida complessivamente per ciascuno degli appellati in euro 8.170,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti , ed Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_3
[...]
Roma, 25.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
18
Sezione VI civile
R.G. 6884/2018
All'udienza collegiale del giorno 25/02/2025 ore 12:00
Presidente Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Miele Raffaele Pasquale Luca
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
N Q EREDE Parte_1
Avv. MALDERA PAOLO presente
N Q EREDE Parte_2
Avv. MALDERA PAOLO
N Q EREDE Parte_3
Avv. MALDERA PAOLO
N Q EREDE CP_1
Avv. MALDERA PAOLO
Appellato/i
CP_2
Avv. CLEMENTE MICHELE avv. Gueli in sost
Controparte_3
Avv. LOMBARDO DANILO avv. Chiaramonte in sost
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi. L'avv. Gueli eccepisce l'irritualità del deposito di note conclusionali non autorizzate da parte dell'appellante.
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
Dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE
così composta: dott. Antonio Perinelli Presidente dott. Raffaele Pasquale Luca Miele Consigliere
dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 25.02.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6884 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
( ), (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, ( ), C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 CP_1
( ), tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di
[...] CodiceFiscale_4 [...]
, elettivamente domiciliati presso il difensore avv. Paolo Maldera che li Per_1
rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLANTI
E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t. elettivamente domiciliata CP_2 P.IVA_1
presso il difensore avv. Michele Clemente che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
E
( ), domiciliato presso il difensore Controparte_3 CodiceFiscale_5
avv. Danilo Lombardo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti.
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.611/2018 pubblicata in data 26.04.2018 dal
Tribunale di Tivoli.
2 Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 18.10.2018 , Parte_1 Parte_2
e , in proprio e nella loro qualità di eredi di hanno Parte_3 CP_1 Persona_1
proposto appello contro la sentenza n.611/2018 pubblicata in data 26.04.2018 dal Tribunale di Tivoli, emessa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.2867/2013, promosso dagli odierni appellanti nei confronti della e Controparte_2 CP_3
[...]
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con citazione ritualmente notificata , convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
e per sentirli condannare alla rifusione dei danni subiti Controparte_3 Controparte_2
in conseguenza di sinistro stradale verificatosi in data 16.6.2007, nel quale aveva perso la vita il loro congiunto Nell'occorso quest'ultimo si trovava a bordo del proprio Persona_1
motociclo Honda CBR 600 allorquando, transitando sulla S.R. 314 Licinese, proveniente da
Licenza e diretto e Percile (RM), all'altezza del KM 30+650 urtava frontalmente la vettura
Mercedes Classe A condotta da proveniente dall'opposto senso di marcia. Controparte_3
A cagione del violento impatto, riportava gravissime lesioni che ne Persona_1
cagionavano il decesso a distanza di quattro giorni. Pertanto, gli attori concludevano chiedendo dichiarare la responsabilità di per il sinistro per cui è causa, e Controparte_3
conseguentemente condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniale, morale e biologico jure successionis, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
con vittoria di spese. Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, che contestavano le deduzioni di parte attrice, in particolare invocando la esclusiva responsabilità di nella causazione Persona_1
del sinistro, dovuta alla invasione da parte del motociclo della carreggiata di pertinenza dell'autovettura.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Rigetta le domande di parte attrice;
condanna gli attori alla rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate in favore di ciascuno in complessivi euro 14.996,00 per compensi, oltre il 10% di rimborso spese forfettarie e I.V.A. e C.P.A. come per legge;
dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale – sede, per quanto eventualmente di competenza in ordine alla deposizione testimoniale resa da all'udienza del 20 luglio 2015.”. Testimone_1
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Le domande attoree, dirette ad ottenere la condanna dei convenuti al ristoro dei danni patiti a seguito del sinistro stradale del 16 giugno 2007, nel quale perse la vita il loro prossimo congiunto sono Persona_1
rimaste prive di supporto probatorio. Difatti, il rapporto di Polizia Giudiziaria acquisito in copia, contenente le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti dai due amici di Per_1
3 presenti sul luogo del sinistro, in uno con l'indagine tecnica condotta in sede penale, Per_1
non smentite dalle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio, consentono di ritenere accertata la seguente dinamica. In data 16.06.2007, alle ore 10.50 circa, Controparte_3
provenendo da Percile, percorreva alla guida della propria vettura Mercedes Classe A tg.
BT997YM, la S.R. 314 Licinese in direzione Licenza, mantenendosi sulla destra all'interno della propria corsia di pertinenza. Giunto al km 30+650, in prossimità di una curva il predetto veicolo Mercedes, veniva urtato sulla parte anteriore sinistra dal ciclomotore Honda CBR
600 tg. BT47312 di proprietà e condotto da il quale, provenendo dall'opposto Persona_1
senso di marcia aveva invaso la corsia di pertinenza della Mercedes;
il conducente del veicolo
Mercedes, pur frenando, nessuna ulteriore manovra poteva intraprendere per evitare la collisione. Emerge, dunque, una dinamica del sinistro del tutto diversa da quella offerta dalla parte attrice in citazione e poi nel corso del giudizio. Mentre gli attori hanno dedotto che, transitando alla guida del proprio ciclomotore, l'impatto sarebbe avvenuto a Persona_1 cavallo della linea di mezzeria per colpa del conducente l'autovettura Mercedes il quale, pur percorrendo una strada di montagna in discesa non avrebbe dato la precedenza al mezzo proveniente dall'opposto senso di marcia, come previsto dall'art.150 co.II Cds, dall'istruzione compiuta emerge invece, come evidenziato, che la Mercedes procedesse all'interno della propria corsia e che sia stato il a bordo del proprio motociclo, e pur Per_1 avendo a disposizione una intera corsia, ad invadere l'opposta corsia andando ad impattare contro l'autovettura il cui conducente, pur ponendo in atto la manovra di frenata, nulla potette per evitare lo scontro. Una tale ricostruzione del sinistro trova conferma nel rapporto
d'incidente redatto dai Carabinieri della Stazione di Licenza che contiene, oltre ai rilievi eseguiti, la dichiarazioni dei testi oculari ed in particolare di amico del Testimone_2
il quale, nell'immediatezza del fatto, ha testualmente affermato: “..dopo aver superato Per_1 una curva, poco dopo aver oltrepassato il centro di Licenza, io che ero l'ultimo potevo notare il mio amico che non mantenendo più il proprio senso di marcia, oltrepassava la linea Per_1
di mezzeria andando ad urtare contro la Mercedes classe A che sopraggiungeva nel senso opposto di marcia…. Non saprei riferire circa il perché abbia invaso la corsia Per_1 opposta”. All'udienza del 9.11.15, il teste pur dichiarando di non ricordare Tes_2 esattamente il punto d'urto e la localizzazione dello stesso, non ha comunque disconosciuto la dichiarazione resa ai Carabinieri lo stesso giorno del sinistro ed ha precisato di averla rilasciata sulla base delle tracce di frenata dal medesimo viste sul terreno. Dunque, non solo, come dichiarato all'epoca dei fatti, il vide il non mantenere la destra nel Tes_2 Per_1
proprio senso di marcia ed oltrepassare la linea di mezzeria ma verosimilmente ebbe la conferma oggettiva di tale percezione visionando in terra le tracce di frenata lasciate dal motoveicolo sull'asfalto. Del tutto inattendibile risulta, invece, la dichiarazione resa dal teste
4 all'udienza del 20.07.15 (“Percorrevo la stessa strada nella direzione del Testimone_1
Sig. ero alla guida del mio ciclomotore Honda Hornet. Preciso che precedevo il Sig. Per_1
di circa 15 metri. Eravamo un gruppo di tre moto, tra le quali quella condotta dal Sig. Per_1
e stavamo facendo un'uscita insieme. Siamo usciti da una curva verso destra e ho visto Per_1
la Mercedes proveniente dalla direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia di pertinenza del Sig. sebbene in Per_1 prossimità della linea di mezzeria”) , deposizione che appare incoerente con la descrizione del sinistro offerta dall'altro testimone e soprattutto assolutamente inconciliabile con quella resa dal medesimo nell'immediatezza del fatto ai Carabinieri (cfr doc. 1 del convenuto Tes_1
laddove il teste ha affermato “siamo tre amici che in sella della nostra moto CP_3
eravamo intenti a raggiungere . Appena superato il centro abitato di Licenza, dopo Per_2
aver affrontato una curva, dopo circa 100 metri, dopo aver incrociato la Mercedes Classe
“A” udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico riverso sull'asfalto. Per_1
Preciso che io ero in testa ai restanti miei amici. Non sono in grado di riferire circa la dinamica del sinistro. Non ho altro da aggiungere”. In tale occasione, il medesimo giorno dell'accaduto, il ha riferito, coerentemente con quanto dichiarato dagli altri testimoni Tes_1
presenti sul luogo, che il sinistro ebbe a verificarsi alle sue spalle dal momento che precedeva con la propria motocicletta quella del Riferimento alcuno venne fatto in tale sede in Per_1
merito a eventuali irregolari manovre del conducente del veicolo Mercedes. Dunque, non attendibile deve ritenersi la deposizione testimoniale resa all'udienza del 20.07.15. Peraltro la narrazione dei fatti così come offerta dal e dal nell'immediatezza dei Tes_1 Tes_2
fatti appare non solo connotata da coerenza con il quadro d'insieme, ma trova adeguato riscontro anche nella testimonianza resa da compagna del la Testimone_3 CP_3 quale si trovava all'interno della Mercedes al momento dell'incidente, nel sedile posteriore intenta a vigilare la bambina collocata sul seggiolino;
la teste, dopo aver confermato che la vettura procedeva all'interno della propria corsia ha ricordato che la moto del è Per_1 sopraggiunta a velocità sostenuta dall'opposta corsia, andando ad invadere la corsia di marcia della Mercedes, in un tratto rettilineo. Tali risultanze orali offrono al complessivo quadro probatorio elementi idonei a superare il carattere lievemente dubitativo delle conclusioni del perito incaricato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale n.5929/07 aperto, dinanzi al Tribunale di Tivoli, a carico di per omicidio colposo, Controparte_3 conclusosi con sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato ascrittogli perché il fatto non sussiste (n. 233/10 del'11.05.10 (doc.3 allegato alla comparsa di risposta ), sentenza confermata in Cassazione. E' vero, infatti, che il CP_2 consulente tecnico in tale sede ha concluso ritenendo che “le indagini tecniche, gli accurati
5 calcoli di cinematica e le simulazioni effettuate non hanno comunque permesso di determinare con certezza il punto dell'urto. E' stato tuttavia possibile circoscrivere una zona d'urto che si trova nei pressi della linea di mezzeria e si estende maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes. Tuttavia, vi è una probabilità minima ma non trascurabile che la zona dell'urto possa essere individuata anche nella corsia del motociclo”. Tuttavia, occorre muovere dai dati oggettivi acquisiti dal perito per ritenere come gli stessi, letti alla luce del complessivo quadro probatorio e soprattutto nell'ottica delle deposizioni orali attendibilmente rese ai Carabinieri nell'immediatezza dei fatti, consentano di fugare quel margine di dubbio lasciato, pur in termini di minima seppur non trascurabile probabilità, dalle richiamate conclusioni. Emerge, in particolare, dalla perizia quanto segue: “a) la carreggiata varia di larghezza, dai 7,60 mt nei pressi della curva a sinistra da cui provenivano le motociclette, ai mt. 5,70 nella zona dell'impatto, con una repentina restrizione della stessa di quasi due metri;
b) la Mercedes ha una larghezza di mt. 1,719; c) assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro, segno che “i due conducenti non abbiano avuto il tempo necessario per attivare il sistema frenante o altre manovre d'emergenza”; d) è escluso che
l'autovettura possa essere arretrata in seguito all'urto; e) la posizione statica dell'autovettura “è con la ruota anteriore sinistra a 0,72 m. dalla linea di mezzeria. Il sottoscritto ritiene che la distanza tra la linea di mezzeria e l'autovettura al momento dell'urto non potesse essere maggiore di 0,72 m…”; f) la Mercedes viaggiava ad una velocità di circa
50 km/h, ed entrambi i mezzi viaggiavano ad una velocità inferiore al limite di 90Km/h imposto in quella strada. Partendo da tali dati, e così in questa sede ripercorrendo il condivisibile percorso logico argomentativo del Giudice dell'udienza preliminare, che ha superato il vaglio della Corte di legittimità, deve ritenersi che la “conclusione del c.t.u. è assolutamente inconciliabile sia con i dati emergenti dalle dichiarazioni rese da
[...]
e, soprattutto, (il quale ultimo parla di una decisa invasione di Tes_1 Controparte_4 corsia da parte del defunto, e dunque pone un macigno probatorio sull'individuazione del punto d'urto nella corsia di pertinenza della Mercedes), sia con gli stessi dati tecnici rilevati dal c.t.u..
A tale ultimo proposito, se è vero che la carreggiata nel punto d'urto è larga 5,70 mt;
che la
Mercedes è larga 1,719 mt;
che al momento dell'urto la ruota sinistra della Mercedes – quella colpita dalla moto – si trovava a mt 0,72 dalla linea di mezzeria e che a seguito dell'urto
l'auto non è arretrata, ne deriva il dato assai rilevante che la Mercedes viaggiava sul margine destro della propria corsia. Infatti: sottraendo alla larghezza complessiva della carreggiata
(5,70 mt.) gli almeno 15 cm. della linea di mezzeria, si ottiene una larghezza di mt. 5,55; dividendo per due tale misura si ottiene mt. 2,775, che è la larghezza di ognuna delle due corsie. A tale misura occorre sottrarre la larghezza dell'auto (mt. 1,719), ottenendosi così mt.
6 1,056, ossia lo spazio complessivo della corsia non occupato dalla Mercedes alla propria destra e alla propria sinistra. Poiché il c.t.u. ha riferito che al momento dell'urto l'auto distava mt.
0.72 dalla linea di mezzeria, ne consegue che essa distava mt. 0,336 dal margine destro della corsia, e dunque deve concludersi che l'auto viaggiasse più spostata verso la destra della propria corsia che verso la linea di mezzeria, quindi regolarmente. Del resto, è proprio questa la situazione che si riscontra dalle fotografie in atti: in particolare, la fotografia n. 14 allegata alla c.t. del PM mostra la Mercedes con la ruota sinistra a circa 70 cm. dalla linea di mezzeria, e con la ruota destra a poche decine di centimetri dal margine destro della corsia”. Non può in alcun modo invocarsi, dunque, come sosterrebbe parte attrice, la violazione dell'art. 150 co. 2 del Codice della strada, che prevede che “Sulle strade di montagna o comunque a forte pendenza, se l'incrocio con altri veicoli è malagevole o impossibile, il conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto più possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi sulla piazzola, ove esista. Tuttavia, se il conducente che procede in salita dispone di una piazzola deve arrestarsi su di essa, se la strada è tanto stretta da rendere altrimenti necessaria la manovra di retromarcia”. Nel caso di specie la carreggiata era ampia 5,70 metri, e consentiva pertanto agevolmente il transito contemporaneo di autovettura e motocicletta, tanto più che con la propria corsia libera il conducente della motocicletta aveva a disposizione ben 2,775 metri. Ciò posto, può dirsi superata la presunzione di pari responsabilità dei due conducenti, ex art. 2054 c.c. – che, com'è noto, ha solo valenza sussidiaria, trovando applicazione laddove non sia possibile in alcun modo acclarare la dinamica del sinistro -, ed attribuirsi in concreto ad Persona_1 in ragione di quanto evidenziato, la piena responsabilità dell'accaduto. Nell'integrale rigetto delle domande di parte attrice, le spese di lite seguono la soccombenza.”.
§ 5. - Con l'atto di appello , , , tutti Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
in proprio e nella loro qualità di eredi di hanno chiesto di accogliersi le seguenti Persona_1 conclusioni: “Disattesa e respinta ogni contraria eccezione e deduzione, riformare integralmente la sentenza n.611/2018 resa dal Tribunale Ordinario di Tivoli alla luce delle prospettazioni dedotte nella parte motivata dell'appello e dunque, per l'effetto, accogliere tutte le domande spiegate in prime cure nonché nel precedente giudizio dianzi al Tribunale
Civile di Tivoli, domande e conclusioni riportate nella parte che precede dell'appello e che, in questa sede, si debbono intendere integralmente riportate e trascritte. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art.93 cpc.”.
§ 6. - ostituitasi con comparsa depositata il 31.01.2019 ha resistito al Controparte_2 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “ Rigettare l'appello proposto dai Sig.ri Per_1 ed e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.611/2018 del Tribunale civile di Pt_2
Tivoli, pubblicata il 26.04.18 e non notificata;
in ogni caso, -in via principale e nel merito,
7 rigettare la domanda avanzata dagli appellanti in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata;
-in via subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale, dichiarare la prevalente e pregnante concorrente condotta colposa del de cuius , nella determinazione del sinistro occorso, e per l'effetto, Persona_1
contenere la condanna degli appellati in proporzione alla marginale responsabilità del Sig.
limitando la liquidazione del danno, ai soli soggetti legittimati Controparte_3
attivamente, in relazione alle sole voci effettivamente provate, eziologicamente riconducibili al sinistro e dovute ex lege, nell'ambito, comunque, del massimale contrattualmente pattuito, con esclusione delle spese di lite dell'assicurato, detraendo la somma di € 10.000,00 per ciascuno appellante, essendo stata la stessa già a loro pagata dalla in relazione CP_5 all'evento per cui è causa;
- sempre in subordine, dichiarare infondata la domanda avanzata dagli appellanti iure hereditatis in relazione ai danni subiti dal defunto congiunto, Sig.
[...]
, per i motivi dedotti in narrativa ovvero contenere la sua liquidazione in ragione della Per_1
minor durata della vita della vittima;
-rigettare, comunque, il richiesto cumulo di interessi e rivalutazione monetaria, perché non dovuto per i motivi dedotti in narrativa. Con vittoria di spese competenze ed onorari.”.
§ 7. - costituitosi con comparsa depositata il 21.02.2019, ha resistito al Controparte_3 gravame rassegnando le seguenti conclusioni “ Nel merito, in via principale: rigettare la domanda di gravame proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando la statuizione di primo grado sul punto;
nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza di primo grado, accogliere le conclusioni rassegnate in via subordinata nel giudizio di primo grado in comparsa di costituzione, condannando
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne CP_2
il sig. da qualsiasi somma che lo stesso fosse condannato a pagare ai sig.ri CP_3 Per_1
e ed alla sig.ra Con vittoria di spese e competenze anche del presente grado di Pt_2 giudizio”.
§ 8. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. - L'appello è articolato in sei motivi.
§ 9.1. - Con il primo motivo intestato “Impugnazione del capo della sentenza riguardante la ricostruzione della dinamica offerta dal Giudice in sentenza (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza). Ovvero sui motivi di rigetto delle domande attoree” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado era giunto ad ascrivere la responsabilità esclusiva del sinistro a carico di muovendo da presupposti di Persona_1
inferenza logici errati e smentiti dalle relazioni tecniche in atti.
Deducevano in particolare che non corrispondeva a verità che la vettura Mercedes Classe A
8 mantenesse la destra essendo smentito dai rilievi tecnici svolti nel procedimento penale.
Allegavano che il c.t.u. Ing. aveva osservato a pag.n.18 della propria relazione che Per_3
“E' stato ricostruito che l'autovettura viaggiava non tenendo la destra della propria corsia di marcia e che il motoveicolo viaggiava a ridosso della linea di mezzeria”, soggiungendo che dalla ricostruzione fatta dal primo giudice in merito alla dinamica appariva che l'autovettura fosse stata passiva rispetto al sinistro, mentre si era trattato indiscutibilmente di una collisione frontale con la conseguenza che non poteva sostenersi che l'autovettura fosse stata urtata dal motociclo condotto dal Per_1
Evidenziavano inoltre come il consulente nominato nel procedimento penale avesse rilevato nel proprio elaborato di non essere riuscito a determinare univocamente il punto d'urto così motivando a pag.n.11 “il sottoscritto ritiene che la zona dell'urto si trovi nei pressi della linea di mezzeria e si estenda maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes, Tuttavia vi
è una probabilità minima ma non trascurabile che la zona d'urto possa essere individuata nella corsia del motociclo, quindi NON E' POSSIBILE TECNICAMENTE STABILIRE SU
QUALE CORSIA SIA AVVENUTO L'URTO”, con la conseguente erroneità della sentenza nella ricostruzione della dinamica del sinistro senza aver esaminato lo stato dei luoghi ed effettuato rilievi dinamici.
Deduceva altresì che la sentenza aveva dato atto di una frenata del conducente della Mercedes, evidenziando che a prescindere da questa, comunque nessuna manovra poteva essere tenuta per evitare la collisione, né per impedire la morte del motociclista, nonostante il consulente incaricato in ambito penale aveva osservato che “Non si hanno a disposizione una parte dei dati tecnici necessari per ricostruire il sinistro;
infatti non ci sono tracce di frenata pre-urto lasciate dai veicoli, l'autovettura non ha lasciato tracce di scarrocciamento post urto, il punto dell'urto non è quello individuato dai Carabinieri”.
§ 9.2 - Con il secondo motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 3-4-5-6-7-8) riguardante le prove testimoniali assunte dal Tribunale a sostegno della decisione, in conferenza e parziale rappresentazione dei fatti. Vizio nell'iter logico deduttivo e nella valutazione delle prove orali. Contraddittorietà. Illogicità manifesta” gli appellanti evidenziavano che la ricostruzione fatta dal Comando dell'Arma dei Carabinieri recepita dal primo giudice era stata contestata in molti punti dal Consulente tecnico incaricato dal P.M., il quale, aveva evidenziato - che il punto d'urto non coincideva con quello rilevato dai
Carabinieri e non vi erano tracce di frenata – che nella relazione dei Carabinieri e nell'elaborato non si dava alcun conto di scalfitura sull'asfalto corrispondente alla coda della moto CBR – che il punto d'urto in base ai detriti si trovava spostato in direzione della corsia lato Percile ossia verso la corsia di percorrenza della moto CBR rispetto ai rilievi dei
Carabinieri – che le scalfiture dell'asfalto dai rilievi fotografici dei Carabinieri erano tutte
9 nella corsia di percorrenza della Moto CBR – che i Carabinieri non avevano effettuato il rilievo statico sul corpo del né lo avevano riportato nell'elaborato planimetrico. Per_1
Deducevano quindi che il Tribunale aveva deciso prendendo in considerazione una percezione del teste così motivando “il vide il non mantenere la destra nel Tes_2 Tes_2 Per_1
proprio senso di marcia ed oltrepassare la linea di mezzeria ma verosimilmente ebbe la conferma oggettiva di tale percezione visionando a terra le tracce di frenata lasciate dal
Motoveicolo sull'asfalto” tuttavia senza considerare che il teste aveva reso le dichiarazioni evidentemente sotto shock e che non erano presenti segni di frenata per quanto evidenziato dal consulente tecnico del P.M..
Allegavano che le dichiarazioni non consentivano neppure di comprendere la distanza tra il e il trovandosi su di una strada di montagna piena di curve, ponendo in Tes_2 Per_1
dubbio la vicinanza tra i due motociclisti che ove si fossero trovati particolarmente vicini sarebbero rimasti entrambi coinvolti nel sinistro.
Indi censuravano la sentenza di primo grado che non aveva preso in considerazione la testimonianza resa all'udienza del 20.07.2015 da intento a percorrere la strada Testimone_1
ove si era verificato il sinistro a bordo del proprio motociclo precedendo il che aveva Per_1 così dichiarato “siamo usciti da una curva a destra e ho visto la Mercedes proveniente nella direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la
Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia del . Per_1
Soggiungevano che aveva altresì evidenziato che la sua moto percorreva la salita a velocità di circa 60km/h mentre l'automobile che scendeva andava più veloce e che la dichiarazione resa nell'immediatezza ai Carabinieri “… dopo aver incrociato la Mercedes Classe A udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico a terra (…) non sono in grado di Per_1 riferire circa la dinamica del sinistro” era dipesa da una non completa lucidità, avendo visto la morte passargli appresso di appena qualche metro.
Evidenziavano altresì che il Tribunale aveva preso in considerazione la testimonianza della moglie del conducente della Mercedes che tuttavia doveva essere valutata criticamente in considerazione del fatto che era intenta a controllare la figlia minore collocata sul sedile posteriore e che aveva rappresentato essere transitati due motocicli prima del quando in Per_1
realtà era passato il solo capofila avendo altresì riferito di aver udito il marito gridare Tes_1
“guarda questo” e che appena sportasi per vedere cosa stesse accadendo aveva notato solo una macchia bianca, non avendo visto il oltrepassare la linea di mezzeria, ma udito Per_1 esclusivamente il botto a seguito dell'urto.
Precisavano che dall'esclamazione del marito doveva evincersi che questi avrebbe certamente avuto il tempo di frenare, per effettuare una manovra di sicurezza ed evitare la collisione.
10 Infine, evidenziavano che i calcoli relativi alla careggiata riportati nel verbale dei Carabinieri non erano comprensibili, anche in relazione al punto d'impatto.
§ 9.3 – Con il terzo motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 8) riguardante la presunzione di pari responsabilità ex art.2054 c.c. tra i due conducenti” gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non avrebbe correttamente applicato l'art.2054 c.c. in relazione all'onere probatorio di cui era comunque gravato il conducente della Mercedes, precisando che ciascuno dei conducenti doveva comunque provare non solo che la responsabilità fosse tutta dell'altro soggetto coinvolto, ma anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, dovendosi in ogni caso presumere sino a prova contraria che ciascuno dei conducenti avesse concorso in egual misura a cagionare il sinistro, tenuto conto altresì che il consulente incaricato dal P.M. aveva evidenziato che pur non riuscendo ad individuare tecnicamente con certezza il posizionamento in carreggiata dei veicoli al momento dell'urto, aveva dato per certo che i due conducenti avessero violato l'art.143 c.d.s. circa il corretto posizionamento sulla carreggiata.
§ 9.4 – Con il quarto motivo “Impugnazione del capo della sentenza (pag. 8) riguardante la condanna alle spese. Contraddittorietà. Ingiustizia manifesta” gli appellanti censuravano la sentenza appellata in relazione alla liquidazione delle spese di lite essendo stati condannati alla rifusione delle stesse nei confronti di entrambe le parti convenute in rilevante importo pari ad euro 30.000,00 circa dovendosi diversamente considerare che di fatto il caso in esame, la delicatezza e gli interessi coinvolti, inclusi gli aspetti di dubbio, costituivano una ipotesi chiara ed evidente delle “gravi ed eccezionali ragioni” da considerarsi in punto di spese.
§ 9.5 – Con il quinto motivo “SULLA REALE DINAMICA DEL SINISTRO” gli appellanti hanno sviluppato ulteriori profili di censura della sentenza di primo grado dovendosi considerare che l'appellato conducente della Mercedes procedeva in Controparte_3 discesa rispetto al il quale, a fronte, dell'art.150 co.2 cds aveva il diritto di precedenza, Per_1
mentre il conducente della Mercedes era tenuto a mantenere la destra essendo viceversa consuetudine degli automobilisti “tagliare” le curve in presenza di strade tortuose come quella dove ebbe a verificarsi il sinistro.
Precisavano inoltre che la stessa ricostruzione grafica, allegata alla relazione del consulente del P.M., confermava che la posizione della Mercedes nel momento dell'urto era all'interno della corsia percorsa dalla moto e che le ruote di sinistra dell'autovettura si trovavano all'interno della corsia riservata al senso contrario di marcia.
§ 9.6 - Con il sesto motivo “CORRETTA RICOSTRUZIONE DELL'ISTRUTTORIA E
SULLA PROVA ORALE ASSUNTA” gli appellanti ripercorrevano le prove orali assunte in primo grado e le considerazioni già svolte in relazione al secondo motivo ponendo in rilievo le testimonianze ritenute favorevoli alle proprie prospettazioni quali già evidenziate, indi
11 richiamata la propria legittimazione e dedotti i danni non patrimoniali jure proprio e jure successionis essendo il deceduto a distanza di quattro giorni dal sinistro, concludevano Per_1
come sopra riportato.
§ 10. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, preliminarmente deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.342 c.p.c. sollevata dalla
. CP_2
A tale riguardo osserva la Corte che alla stregua della giurisprudenza della S.C. (Cass. SU
n.36481/2022 e Cass.n.1932/2024) gli artt.342 e 434 c.p.c. - nel testo formulato dal d.l.n.83 del 2012, convertito con modificazione dalla l.n.134 del 2012 - devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez.
Un. n.36481 del 13/12/2022), aspetti che nel caso di specie si rinvengono nell'impugnazione degli appellanti.
§ 11. – Ciò posto, osserva il Collegio che i motivi d'appello da trattarsi congiuntamente in ragione della stretta connessione sono infondati.
Quanto al primo motivo (§ 9.1) osserva il Collegio che ciò che in verità appare contraddittoria
è proprio la consulenza dell'ausiliario incaricato dal P.M., il quale, a pag.n.18 del proprio elaborato, ha chiaramente evidenziato quanto segue “sulla base delle testimonianze del sig. che seguiva il sig. il sottoscritto ha ricostruito che quest'ultimo ha invaso Tes_2 Per_1
la corsia di marcia opposta, ha visto il sopraggiungere dell'autovettura e in conseguenza ha tentato un'estrema manovra di emergenza per evitare l'urto piegando ulteriormente verso destra, ma senza riuscire nell'intento”.
Orbene, a fronte di simile passaggio e a fronte di tale dato certo (confermato anche dalle fotografie in atti) non è possibile comprendere come il consulente sia pervenuto ad individuare l'urto nei pressi della linea di mezzeria, estendendosi maggiormente nella corsia di pertinenza della Mercedes (stando alle parole del consulente), affermando quindi in maniera ancor più contraddittoria e priva di motivazione che vi era comunque una minima probabilità che la zona dell'urto potesse essere individuata anche nella corsia del motociclo, ragion per cui debbono porsi a fondamento della decisione la dichiarazione del e le fotografie in Tes_2
atti, come condivisibilmente ha proceduto il Tribunale.
A tal fine soccorrono le fotografie del sinistro allegate alla consulenza di parte prodotta
12 dall'appellato in primo grado (doc.n.3) – eloquenti e prive di possibili smentite che CP_3
collocano chiaramente i mezzi sulla strada - dove a pag.n.20 e 21 sono presenti le fotografie n.11 e 12 raffiguranti i veicoli convolti nel sinistro, da cui, in maniera inequivocabile, si nota la Mercedes classe A posizionata sul margine più esterno di destra della propria corsia, ragion per cui non è minimamente comprensibile come possa ritenersi (stando alla consulenza del
PM) che il sinistro fosse avvenuto in prossimità della linea di mezzeria essendo l'autovettura ben distante da tale margine (chiaramente visibile dalle fotografie) e francamente posizionata correttamente sulla carreggiata in osservanza del disposto di cui all'art.143 c.d.s., di cui non può apprezzarsi affatto la violazione.
L'autovettura oltretutto dalle fotografie appare – tenuto conto anche della limitata ampiezza delle due corsie – posizionata a pochi centimetri dal margine destro della propria corsia e risulta essere stata colpita dal motociclo non frontalmente, come asseriscono gli appellanti, quanto sul lato sinistro anteriore in corrispondenza del fanale e della ruota di sinistra, riportando seri danni con i frammenti e detriti prodotti dall'impatto, all'interno della corsia di percorrenza della Mercedes.
Per quanto evidenziato nel verbale di sequestro e dallo stesso consulente del P.M. l'autovettura aveva addirittura riportato il distacco della sospensione anteriore e il piegamento del cerchio essendo quindi evidente la velocità tenuta dal conducente del motociclo che risulta aver avuto efficienza causale esclusiva nella determinazione del sinistro, avendo evidentemente perso il controllo del mezzo, stando alle s.i.t. del non potendosi invero imputare alcunché Tes_2
al conducente della Mercedes, il quale, sin dalla propria comparsa di costituzione in primo grado, ha contestato ogni addebito nei suoi confronti evidenziando anche gli esiti del giudizio penale e la sentenza di non doversi procedere emessa dal GUP presso il Tribunale di Tivoli, confermata dalla Cassazione, sentenza in cui si era posta in rilievo l'assenza di censure nei suoi confronti.
Gli appellanti, difatti, non si sono minimamente confrontati con le motivazioni del primo giudice il quale ha ben valorizzato le motivazioni del giudice penale ove si è posto in assoluto rilievo che “la conclusione del c.t.u. è assolutamente inconciliabile sia con i dati emergenti dalle dichiarazioni rese da e, soprattutto, (il quale ultimo Testimone_1 Controparte_4
parla di una decisa invasione di corsia da parte del defunto, e dunque pone un macigno probatorio sull'individuazione del punto d'urto nella corsia di pertinenza della Mercedes), sia con gli stessi dati tecnici rilevati dal c.t.u.” ed ancora “poiché il c.t.u. ha riferito che al momento dell'urto l'auto distava mt.
0.72 dalla linea di mezzeria, ne consegue che essa distava mt. 0,336 dal margine destro della corsia, e dunque deve concludersi che l'auto viaggiasse più spostata verso la destra della propria corsia che verso la linea di mezzeria, quindi regolarmente. Del resto, è proprio questa la situazione che si riscontra dalle fotografie
13 in atti: in particolare, la fotografia n.14 allegata alla c.t. del PM mostra la Mercedes con la ruota sinistra a circa 70 cm. dalla linea di mezzeria, e con la ruota destra a poche decine di centimetri dal margine destro della corsia”.
Il giudice di primo grado ha inoltre evidenziato che nel caso di specie la carreggiata era ampia
5,70 metri, e consentiva pertanto agevolmente il transito contemporaneo dell'autovettura e della motocicletta, “tanto più che con la propria corsia libera il conducente della motocicletta aveva a disposizione ben 2,775 metri”.
Orbene in difetto di alcuna censura ascrivibile al conducente della Mercedes che tenendo rigorosamente la destra risulta vieppiù essersi attenuto ai limiti di velocità per quanto emerso nella stessa consulenza del PM e che alcunché poteva fare per evitare il motociclista trovandosi oltretutto una scarpata con vegetazione alla sua destra, a ridosso della corsia percorsa, il Tribunale risulta aver fatto buon governo del riparto dell'onere della prova e condivisibilmente applicato l'art.2054 c.c. attribuendo l'esclusiva responsabilità dell'occorso al Per_1
Del resto, l'eloquente dichiarazione resa dal nell'immediatezza ai Carabinieri Tes_2
accorsi sul luogo del sinistro (contenuta nei rilevamenti dei Carabinieri agli atti, doc. 1 di tutte le parti) non lascia margini di dubbio sull'accaduto, il motociclista che seguiva su altra moto l'amico ebbe infatti a riferire nell'immediatezza “dopo aver superato una curva poco Per_1
dopo aver oltrepassato il centro di Licenza io che ero l'ultimo potevo notare il mio amico
che non mantenendo più il proprio senso di marcia oltrepassava la linea di mezzeria Per_1
andando ad urtare contro la Mercedes Classe A che sopraggiungeva nel senso posto di marcia. dopo l'urto veniva sbalzato sull'asfalto restando incosciente, allertavamo Per_1
subito il 118 che giungeva dopo circa 20 minuti non saprei riferire circa il perché Per_1 abbia invaso la corsia opposta”.
Dunque e venendo al secondo motivo (§ 9.2) relativo alle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado ed in particolare alla valutazione delle risultanze delle prove orali, il voler sostenere che tanto il quanto il fossero in stato di shock al momento delle Tes_2 Tes_1 dichiarazioni rese nell'immediatezza ai Carabinieri, quanto che dalle dichiarazioni della moglie del conducente della Mercedes, si evincesse che questi si fosse distratto alla Tes_3
guida, significa non valutare congruamente le risultanze delle prove acquisite nel precedente giudizio.
Le s.i.t. sono state infatti rilasciate nell'immediatezza senza che i dichiaranti avessero rappresentato esitazioni o altra difficoltà nel riferire gli accadimenti, anzi, l'occorso è stato descritto compiutamente con dovizia di particolari ed in relazione al punto di vista di ciascuno dei testimoni, ragion per cui non c'è da dubitare in merito a tali lucide e precise rappresentazioni dell'accaduto, diversamente dalle prove testimoniali rese nel precedente
14 grado di giudizio che hanno invece portato il primo giudice a trasmettere gli atti al PM per le valutazioni in merito a quanto previsto dall'art.256 c.p.c. (rifiuto di deporre e falsità della testimonianza).
Muovendo dalla deposizione del che nell'immediatezza ebbe a riferire ai Carabinieri Tes_1
“siamo tre amici che in sella delle nostre moto eravamo intenti a raggiungere . Appena Per_2
superato il centro abitato di Licenza dopo aver affrontato una curva, dopo circa dopo circa
100 metri, dopo aver incrociato la Mercedes Classe A udivo un forte tonfo e appena voltato notavo il mio amico riverso sull'asfalto. Preciso che io ero in testa ai restanti miei Per_1
amici. Non sono in grado di riferire circa la dinamica del sinistro. Non ho altro da aggiungere”, le dichiarazioni rilasciate successivamente all'udienza del 20.07.2015 per cui
“ho visto la Mercedes proveniente dalla direzione opposta che veniva verso di noi invadendo la linea di mezzeria. Ho incrociato la Mercedes e subito dopo ho visto dallo specchietto retrovisore che l'urto si è verificato all'interno della corsia di pertinenza del sig. Per_1 sebbene in prossimità della linea di mezzeria” appaiono a dir poco “inattendibili” stando a quanto evidenziato dal primo giudice, che, a fronte di una precisa dichiarazione di colui che precedeva la carovana di motociclisti e aveva detto di non poter riferire alcunché circa la dinamica del sinistro, essendosi infatti verificato alle sue spalle, ha quindi trasmesso gli atti al
PM ai sensi dell'art.256 c.p.c. a fronte di una dichiarazione rilasciata in udienza - a distanza di ben oltre otto anni dal sinistro - per cui il teste addirittura rammentava di essersi reso conto dallo specchietto retrovisore del superamento della linea di mezzeria da parte del conducente della Mercedes, circostanza invero chiaramente e inconfutabilmente smentita dalle fotografie n.11 e 12 sopra richiamate e dalla granitica e certa dichiarazione a s.i.t. del (che Tes_2 aveva visto e non soltanto percepito) che era stato l'amico ad “invadere” la corsia della Per_1
Mercedes.
Medesime considerazioni debbono valere per la deposizione del rilasciata in Tes_2
udienza che a differenza del diversamente dalle s.i.t. in precedenza rese, non ricordava Tes_1
esattamente la dinamica del sinistro, confermando in ogni caso di essere stato sentito nell'immediatezza dai Carabinieri accorsi sul luogo.
Dunque, il ebbe a vedere il sinistro e la sua esatta dinamica, da ascriversi a Tes_2
responsabilità esclusiva del per quanto riferito dal dichiarante, che si trovava a seguire Per_1
l'amico, mentre il che lo precedeva, aveva infatti dichiarato ai Carabinieri di essersi Tes_1
voltato soltanto dopo aver sentito il tonfo dell'urto e di non aver visto l'accaduto.
Tali i dati certi sulla dinamica dell'incidente (peraltro acclarati anche dai giudici penali), a fronte delle mere contraddittorie e immotivate ipotesi del consulente del PM, non v'è modo di muovere censure di sorta in capo al conducente della Mercedes che si è trovato di colpo il motociclo del provenire a forte velocità contro di sé, tanto da aver fatto in tempo solo Per_1
15 ad esclamare “guarda questo”, destando lo sguardo della moglie intenta sul sedile posteriore ad accudire la figlia minore la quale ebbe a riferire di essersi accorta solo degli ultimi attimi prima dell'urto e quindi di una macchia bianca che veniva contro la loro vettura, a forte velocità.
Orbene, a fronte di simili risultanze, il primo giudice ha fatto buon governo dell'art.115 c.p.c. avendo esaminato attentamente le prove documentali e testimoniali, quindi attribuito valore dirimente alle s.i.t. raccolte nell'immediatezza del sinistro, dovendosi osservare che secondo costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis Cass.civ.Sez.2 sentenza n.1593 del 2017) nell'ordinamento processuale vigente, mancando una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, il giudice, può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, essendo legittimato ad avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, così come delle dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali.
Il terzo motivo (§ 9.3), relativo alla corretta applicazione dell'art.2054 c.c., non coglie nel segno e viene confutato e disatteso dinnanzi al quadro probatorio sopra evidenziato, per cui non vi era possibilità, in simile contesto, per il conducente di fare alcunché se non CP_3 di subire l'impatto con il motociclo condotto dal che aveva invaso la corsia di Per_1
percorrenza della Mercedes mentre l'autovettura teneva la propria destra e procedeva nella norma.
Il primo giudice risulta essersi quindi attenuto alle verifiche da compiersi nell'applicazione dell'art.2054 c.c., dovendosi sul punto aggiungere che la giurisprudenza ormai consolidata della S.C. afferma che, nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei due conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dal comma 2 dell'art.2054
c.c., nonché dall'onere di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno di cui al comma 1 della medesima disposizione (cfr. Cass. civ., 26 ottobre 2009, n.22606) e che in maniera altrettanto uniforme la S.C. ha affermato che la prova liberatoria, che consente sia il superamento della presunzione di corresponsabilità, come pure di evitare l'indagine sulla condotta del conducente la cui condotta non sia oggetto di censura, possa essere fornita anche indirettamente mediante l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (cfr., Cass. civ. 21 maggio 2019,
n.13672; Cass. civ. 5 dicembre 2011, n.26904), come nel caso in esame, ove l'evento risulta essere stato determinato dall'errata manovra di guida del che, nell'invadere la corsia Per_1
della Mercedes priva di spazi di fuga ed emergenza avendo a ridosso scarpata e vegetazione, si era palesato in tale traiettoria a forte velocità affatto consona al tratto di strada percorso, senza neppure tentare una frenata, tenuto conto altresì delle possibilità di reazione e
16 avvistamento da parte del che procedeva normalmente nel senso inverso di marcia. CP_3
Quanto poi all'efficacia causale dirimente dell'invasione di corsia - cui si ritiene doversi ricondurre causalmente ed in via esclusiva l'occorso - si rimanda a Cass.civ.,15 settembre
2020, n.19115, che, in presenza di un'accertata invasione di corsia riservata all'opposto senso di marcia, aveva affermato la responsabilità esclusiva del conducente che aveva commesso tale infrazione, nonostante la elevata velocità dell'altro (velocità nel caso di specie neppure rinvenibile a carico del conducente della Mercedes).
Deve peraltro osservarsi in ossequio alla teoria della concretizzazione del rischio e finalità della regola cautelare (o cd. causalità della colpa) che la S.C. nelle motivazioni della richiamata pronuncia del 2020 ha osservato che pur ipotizzandosi la circostanza di una andatura non commisurata tenuta dall'altro conducente (e nel caso di specie come già rilevato il conducente della Mercedes per quanto evidenziato anche dal consulente del PM non aveva superato i limiti di velocità), tale condotta non assume rilievo causale, dal momento che il conducente che si vede improvvisamente invasa la propria corsia non avrebbe potuto compiere alcunché in difetto oltretutto di una auspicabile correzione di traiettoria e frenata del Per_1 che nel caso di specie non è avvenuta, essendo piombato addosso all'autovettura, a forte velocità come riferito dalla Tes_3
Quindi, sotto quest'ultimo profilo mette conto precisare che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art.2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale, quindi la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche e l'evento di danno, ove viceversa risulti che tale violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale, tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente, non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, atteso che una diversa interpretazione – quale quella prospettata dagli appellanti - finirebbe con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha, in tal senso si veda anche la Cassazione penale, sentenza Sez. IV, 10/11/2021, n.45589.
Anche il quarto motivo (§9.4), relativo alla mancata compensazione delle spese del precedente grado, è infondato, dovendosi osservare che il primo giudice ha condivisibilmente applicato il principio della soccombenza, non sussistendo, in simile fattispecie, alcuna grave ed eccezionale ragione per la compensazione, avendo posto in rilievo che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del secondo quanto sopra osservato, tenuto conto della Per_1
fondamentale dichiarazione del che, seguendo il ebbe chiaramente ad Tes_2 Per_1 assistere all'evento, aspetti che hanno trovato ulteriore conferma nella sentenza del GUP presso il Tribunale di Tivoli confermata dalla S.C. e che erano ben noti agli appellanti sin da
17 prima del giudizio civile.
Quanto al quinto (§ 9.5) e sesto motivo (§ 9.6), volti ad offrire una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro e delle prove assunte nel precedente grado di giudizio, valga quanto in precedenza osservato in relazione ai primi tre motivi, essendosi già evidenziato come il
Tribunale di Tivoli abbia fatto buon governo nell'apprezzare le risultanze istruttorie e correttamente accertato la dinamica del sinistro.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
§ 12. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del valore indeterminabile di complessità media (considerata l'espressione impiegata nelle conclusioni in relazione anche alla somma "maggiore o minore che si riterrà di giustizia", cfr., Cass.civ.n.10984/2021 e ss.) in euro 2.518,00 per fase di studio, euro 1.665,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 2.144,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre non essendosi svolta istruttoria e considerate le forme utilizzate per la decisione.
§ 13. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 [...]
e con atto di citazione notificato in data 18.10.2018, Pt_2 Parte_3 CP_1
avverso la sentenza n. 611/2018 resa in data 26.04.2018 dal Tribunale di Tivoli, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna gli appellanti , ed alla Parte_1 Parte_2 CP_1 Parte_3
rifusione delle spese di lite in favore degli appellati e che Controparte_3 CP_2
liquida complessivamente per ciascuno degli appellati in euro 8.170,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del 2002 a carico degli appellanti , ed Parte_1 Parte_2 CP_1 Pt_3
[...]
Roma, 25.02.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo Il Presidente
dott. Antonio Perinelli
18