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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 921 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
T R A
“ (C.F. e P.IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in AN RO (RM) in Piazza della Libertà, n. 11, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cesare Ferrero di Cambiano, n. 82 presso lo studio dell'Avv.
Alessandro Moretti, del Foro di Roma, nuovo procuratore costituito, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] e ivi residente a[...]
n. 31, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Francesca Genova, nello studio della quale, sito in Perugia alla Piazza della Repubblica n. 77, ha eletto domicilio;
OPPOSTO 1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e originariamente iscritto al numero R.G. 921/22, la società “ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 97/2022 del Parte_1
11.07.2022, emesso dal Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di Euro 1.986,72, oltre rivalutazione ed interessi e spese di procedura, pari ad Euro 450,00, oltre accessori di legge, a favore dell'opposto CP_1
titolare della suddetta pretesa creditoria a causa del mancato pagamento, da parte
[...]
della suddetta società, della retribuzione relativa al mese di febbraio 2022, pari ad euro
1.508,00, al mese di marzo 2022, pari a 28,26, oltre TFR pari a 450,46.
A sostegno della propria opposizione, la società, premesso che il è stato suo CP_1
lavoratore dipendente come da contratto di lavoro subordinato con la qualifica di operaio - manovale, livello I, CCNL Edilizia Industria, a tempo determinato, assunto il 15.11.2021 sino all'11.03.2022, quando il contratto, oggetto di divere proroghe, ha avuto naturale cessazione, ha allegato che l'opposto, “durante il corso del rapporto lavorativo…si è reso…responsabile di una serie di condotte negligenti e dannose per la società”, consentendo la maturazione di un controcredito a favore della stessa, pari ad euro 3.380,00.
Più in dettaglio, l'opponente ha allegato che il , “tra dicembre 2021 e gennaio 2022 CP_1
nell'ambito del cantiere relativo all'immobile in costruzione in Macerata, Località Le
Vergini, con grave negligenza e contravvenendo le indicazioni del direttore dei lavori,
Geometra e del capo cantiere, ha errato nella posa in Controparte_2 Controparte_3
opera della pavimentazione della terrazza dell'immobile in via di costruzione in Macerata,
Località Le Vergini di proprietà della Dott.ssa , invertendo le pendenze Persona_1
stabilite comportando ciò spese per Euro 1.040,00, pari a 32 ore di lavoro”.
Ulteriormente, la società ha affermato che l'opposto è risultato assente ingiustificato CP_1
dal cantiere dal giorno 1 marzo 2022 al giorno 11 marzo 2022, rendendo necessario lo svolgimento di lavoro extra da parte dei Sig.ri e Parte_2 Parte_3 [...]
con connessi costi pari ad Euro 2.340,00, oltre ad aver determinato un rallentamento CP_3
nell'esecuzione dei lavori e nella consegna dell'opera al committente.
Alla luce di quanto sopra, l'opponente ha proposto una domanda di risarcimento del danno patrimoniale causalmente connesso alla condotta lavorativa negligente serbata dal , CP_1
2 sollevando una eccezione di compensazione del credito retributivo con il controcredito risarcitorio.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituita la parte opposta che ha contestato il ricorso chiedendone il rigetto.
In particolare, l'opposto, premesso che “il cantiere ove controparte assume essersi verificato il danno (Macerata, Loc. Le Vergini) non corrisponde a quello indicato nel contratto in cui il lavoratore ha prestato attività (Macerata, Viale indipendenza)” e sottolineato l'inquadramento contrattuale del di semplice operaio di primo livello con mansioni CP_1
di “preparare il materiale da costruzione (calce, malta, cemento...), caricare, trasportare e scaricare materiali e attrezzature, preparare e selezionare le attrezzature necessarie per la lavorazione, svolgere attività di semplice manutenzione, ovvero…aiutante per esempio del posatore dei pavimenti e dei rivestimenti…sotto la guida di operai di livelli superiori a cui era affiancato”, ha negato qualsiasi profilo di negligenza causalmente rilevante ascrivibile all'opposto, in assenza di adeguata prova offerta dall'opponente, evidenziando, peraltro, come la società non abbia proceduto a una “tempestiva contestazione disciplinare, dettagliata,
e con l'indicazione dell'importo del danno in modo da mettere il lavoratore nelle condizioni di porre le sue giustificazioni ove necessarie”, determinandosi a sottolineare tali asserite negligenze solo successivamente alla ricezione della richiesta di pagamento degli stipendi non versati.
Ritenuto non provato l'an dell'asserito controcredito, in uno col suo esatto ammontare, il ha chiesto il rigetto del ricorso, con condanna dell'opponente per lite temeraria ai CP_1
sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo di cui sopra, la causa veniva istruita mediante escussione di vari testimoni e infine discussa e decisa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Innanzitutto, il credito oggetto del decreto ingiuntivo non è stato contestato dalla società né in ordine all'an né in ordine al quantum, per cui deve ritenersi dimostrato.
Invero, la società si è limitata a sollevare un'eccezione di compensazione atecnica con un proprio asserito controcredito risarcitorio.
3 Ritiene il Tribunale che la domanda risarcitoria non sia fondata in quanto l'istruttoria non ha offerto prova già dell'inadempimento negligente posto alla base della pretesa risarcitoria dell'opponente.
In particolare, il teste , collega di lavoro del , ha escluso che il Testimone_1 CP_1
si sia mai occupato della posa in opera del pavimento della terrazza né tantomeno CP_1
delle pendenze, precisando come l'assenza del predetto non abbia “comportato CP_1 alcun disagio anche perché, normalmente, se c'era una assenza, si faceva per due” (v. verbale di udienza del 19 settembre 2023).
Ancora, il ha confermato le mansioni del , come semplice manovale, Tes_1 CP_1
addetto a compiti di manutenzione e aiutante nel cantiere, senza responsabilità maggiori, precisando altresì come lo “stallo” del cantiere avvenuto dai primi giorni del marzo 2022 fosse imputabile ad avverse condizioni metereologiche e disposto dallo stesso legale rappresentante della società.
Analoghe circostanze sono state riferire dal teste , in punto di mansioni svolte Testimone_2
dal (“Era aiuto carpentiere;
faceva solo carpenteria quindi solo opere in cemento e CP_1
in legno;
solo quando non avevamo nulla da fare la Società ci faceva fare altri lavori come quelli degli operai e comunque un pò di tutto per aiutare”) nonché di blocco giustificato del cantiere (“ mi ha annunciato il fermo cantiere quando già ero a BA (il primo Per_2
weekend di marzo) ; dopo una settimana mi ha chiamato dicendomi di non partire ancora per tornare al cantiere perche le previsioni davano ancora maltempo”).
A fronte, poi, della diversa ricostruzione offerta dal teste di parte opponente, , Parte_2 responsabile di cantiere e di commesse presso la società il quale ha Parte_1
confermato l'inadempimento negligente ad opera del (“Ne sono a conoscenza perché CP_1
molto spesso passavo lì; poi mi ha chiamato il Geometra ed oltre alle pendenze, è stato riscontrato un problema con la posa delle mattonelle del marciapiede esterno, sempre dovuto ad un errore dei operai, tra cui il ”), va evidenziato come tale impostazione non CP_1
abbia trovato riscontro nella deposizione del medesimo geometra il quale Controparte_2
non ha fornito conferme precise sul punto, affermando peraltro di non sapere se si CP_1
fosse occupato specificamente della posa in opera del pavimento della terrazza.
Ebbene, alla luce del suindicato compendio probatorio, va ravvisata la non fondatezza della domanda risarcitoria avanzata in via riconvenzionale dall'opponente per difetto di prova.
4 Premesso, infatti, che la prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento spetta al danneggiato, nel caso di specie, risulta innanzitutto indimostrata la condotta negligente serbata dal con riferimento all'erronea pavimentazione del terrazzo dell'immobile CP_1
oggetto degli interventi di manutenzione.
Parimenti, va escluso qualsiasi profilo di negligenza in relazione alla mancata comparizione del lavoratore sul cantiere nei primi giorni del mese di marzo 2022.
Sul punto, oltre alla prova testimoniale di cui sopra, assume rilievo quanto affermato dalla stessa opponente nella querela proposta nei confronti di laddove ha Testimone_2
affermato che dal giorno 5 marzo 2022 vi era “impossibilità di svolgere le normali lavorazioni in cantiere a causa delle condizioni atmosferiche avverse”.
Ulteriormente, deve ritenersi non provato il nesso causale tra l'asserito inadempimento ed il pregiudizio lamentato, il cui onere della prova grava in capo al danneggiato, né risultano emersi dalla prova testimoniale espletata degli elementi sufficienti a fondare una responsabilità risarcitoria dell'opposto.
Ancora, a conferma di quanto sopra, assume carattere peculiare la condotta dell'opponente che, a fronte di un asserito, grave inadempimento del lavoratore, non abbia provveduto tempestivamente con la rituale contestazione disciplinare.
Pertanto, in mancanza di prova in ordine alla riconducibilità causale del danno all'inadempimento del lavoratore, la domanda non può trovare accoglimento, dovendo peraltro sottolinearsi, come allegato dall'opposto in sede di memoria del 18 febbraio 2025 e non contestato dall'opponente, che la società “ ha provveduto medio tempore Parte_1 Pt_1
al pagamento di un acconto dell'importo di euro 1.583,00, con bonifico del 01.06.2023, residuando, dunque, una posta creditoria pari ad euro 403,72.
Tale sopravvenienza fattuale, relativa a un parziale pagamento corrisposto medio tempore dalla società opponente, giustifica, dunque, il parziale accoglimento del ricorso, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Da ultimo, ritiene il Tribunale di dover rigettare la domanda proposta da parte opposta finalizzata al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Sul punto, premesso che tale ipotesi è riconducibile alla fattispecie della responsabilità extracontrattuale, in un rapporto di specialità rispetto alla regola generale di cui all'art. 2043
c.c., avente una funzione risarcitoria, ne consegue che incombe sulla parte danneggiata il
5 gravoso onere di provare l'elemento soggettivo della condotta altrui (mala fede, colpa grave o colpa lieve), la sussistenza del danno subito, quindi la riconducibilità di quest'ultimo alla condotta colpevole dell'agente.
Va sottolineato, dunque, che, affinché la parte soccombente sia condannata per “lite temeraria”, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate e infondate (cfr. Corte appello Napoli sez. VIII, sentenza n. 679 del
13/02/2020).
In senso analogo, rileva quanto statuito dalla Corte di Cassazione che, alla luce di principi giurisprudenziali largamente consolidati (ex plurimis, Cassazione civile, Sezioni Unite,
Sentenza n. 32001 del 28/10/2022) ritiene costituire indice di mala fede o colpa grave – e, quindi, di abuso del diritto di impugnazione – “la proposizione di un ricorso per cassazione con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza avere adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione, non compiendo alcuno sforzo interpretativo, deduttivo ed argomentativo per mettere in discussione, con criteri e metodo di scientificità, il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla fattispecie concreta”
(Cassazione civile, Sezioni Unite, Sentenza n. 28448 del 12/10/2023).
Ebbene, nel caso di specie questo Giudice ritiene che alcuna pretestuosità o manifesta infondatezza sia ritraibile dall'azione giudiziaria proposta dal ricorrente, difettando peraltro, da parte dell'opposto, la prova di un supposto dolo o mala fede di controparte, con conseguente rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c.
Il comportamento parzialmente adempitivo, pur tardivo, serbato dalla opponente nel corso del giudizio giustifica una parziale compensazione delle spese di lite per un mezzo, ponendo la residua parte, liquidata come in dispositivo, a carico della società soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, così decide:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 97/2022;
6 - condanna la società opponente a corrispondere all'opposto, Controparte_1
l'importo di euro 403,72, oltre interessi sulle somme rivalutate fino al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e, per l'effetto, condanna la parte opponente al pagamento della restante parte, che si liquida in complessivi € 1.651,00, oltre al rimborso delle spese al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dell'opposto, dichiaratosi antistatario.
Rieti, 21 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Alessio Marinelli
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