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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/10/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N TO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2865 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione al precetto, riservata a sentenza all'udienza del 1.4.2025 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. LUIGI LOMBARDI, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
opponente
E
(oggi , in persona del legale CP_1 CP_2 Controparte_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. ti ANDREA FIORETTI e
TIZIANA ALLIEVI, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
opposta
FATTO
Con l'atto di opposizione in esame, chiedeva accertarsi e dichiararsi Parte_1
l'illegittimità del precetto notificatole per il pagamento della somma di € 26.550,13
(oltre interessi di mora convenzionali ed accessori come ivi quantificati), quale residuo importo del mutuo ipotecario di € 105.000,000, sottoscritto presso il Notaio dott.
[...]
il 20.10.2005, sostenendo che lo scambio di emails del 12 e 13 gennaio Per_1
2022 e successivi pagamenti integrassero tra le parti un nuovo accordo contrattuale con il quale era stato determinato un piano di pagamento del residuo debito ancora dovuto;
previo preliminare accertamento del saldo effettivamente ancora dovuto e revoca
1 dell'atto di precetto notificato, quindi, l'opponente chiedeva dichiararsi che l'accertanda debitoria venisse estinta mediante rate mensili consecutive da €. 250,00 cadauna (come pattuito nel citato nuovo accordo).
Costituendosi in giudizio, contestava fermamente la CP_1 CP_2 sussistenza di un accordo novativo, evidenziando che lo stesso avrebbe dovuto avere la medesima forma dell'atto da novare;
parte convenuta – inoltre – precisava che l'accordo era stato raggiunto solo con riferimento al debito all'epoca insoluto pari ad €.
4.940,46, ma “fermo restando il capitale in ammortamento” a titolo di rate insolute del rapporto di mutuo fondiario del 02.11.2005.
Con l'ordinanza del 25.8.2022 (resa nel subprocedimento) veniva rigettata l'istanza di sospensione, quindi – assegnati i termini istruttori ed ammessa anche la documentazione formatasi successivamente alla loro scadenza – la causa veniva rinviata direttamente per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 1.4.2025, quindi, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
DIRITTO
L'opposizione è infondata e, per l'effetto, va rigettata.
Già in sede cautelare, infatti, si erano condivise le argomentazioni della Banca opposta, che aveva correttamente rilevato che un'eventuale modifica delle condizioni economiche e del correlato piano di ammortamento del rapporto di mutuo ipotecario
(titolo portato nel precetto opposto in questa sede), in ossequio al disposto di cui all'art. 1350 c.c., sarebbe dovuta avvenire a mezzo di atto pubblico o perlomeno scrittura privata, anche alla luce della circostanza che la variazione della rata comporta o potrebbe comportare, a sua volta, la modifica: i.) del tasso di interesse;
ii.) del piano di ammortamento;
iii.) della durata del rapporto;
iv.) della quota interessi complessivamente dovuta.
Dallo scambio di emails intercorso tra le parti ed allegate all'atto di opposizione, invece, si evince che la proposta di rateizzare il pagamento con il versamento di €
250,00 mensili (debitamente adempiuto dall'opponente) veniva formalizzata dalla sig. ra con email del 12.1.2022 in relazione alla raccomandata del 21.12.2021 con la Pt_1 quale il legale incaricato dall' (a sua volta incaricata da Che Controparte_4
2 Banca! del recupero del credito del saldo insoluto) contestava un saldo insoluto pari ad
€ 4.940,46 “fermo restando il capitale in ammortamento”.
Appare evidente, quindi, che il legale dell'agenzia di recupero si sia accordato solo per un piano di recupero del saldo insoluto ivi specificamente indicato (ed in tal senso accettava l'offerta con l'email del 13.1.2022), avendo ottenuto solo per quello l'incarico, fermo restando – però – il contratto di mutuo ancora in corso tra le parti, come all'epoca ancora sussistente e mai modificato tra le parti.
Già in sede cautelare, quindi, si era ritenuto insussistente il fumus boni juris “Non risultando in atti alcun accordo tra le odierne parti, né una procura più ampia rilasciata da alla citata agenzia di recupero crediti”. CP_1
Nei propri atti successivi, l'odierna opponente ribadiva la propria interpretazione del citato accordo (ritenendo di aver regolarmente adempiuto al contratto di mutuo del
2005 continuando a versare € 250,00 mensili), ragion per cui in questa sede – alle argomentazioni già rese in sede cautelare – appare necessario e sufficiente aggiungere la schermata relativa alla già citata raccomandata del 21.12.2021:
3 L'accordo successivo, quindi, era relativo alla mera rateizzazione dell'importo di €
4.940,46, pari al saldo insoluto al 21.12.2021, ma non esonerava la parte mutuataria dal pagamento delle rate di cui al contratto di mutuo ancora in corso;
in altri termini,
l'odierna opponente era onerata al pagamento di € 250,00 mensili, al fine di coprire il debito insoluto di € 4.940,46, nonché al pagamento delle rate mensili da € 619,33 ciascuna di cui al contratto di mutuo del 2005 ed ancora in corso alla data del
21.12.2021.
Nella propria opposizione, invece, come già evidenziato, riteneva di Parte_1 aver compiutamente adempiuto agli obblighi posti a proprio carico semplicemente versando € 250,00 mensili, come se detti pagamenti potessero coprire anche le rate di mutuo con scadenza successiva al 21.12.2021.
Non essendo – però – intervenuta alcuna transazione, né alcuna novazione con riferimento al contratto di mutuo del 2005, non può condividersi la tesi difensiva dell'opponente.
Successivamente alla citata ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensiva, Pt_1 deduceva anche l'insussistenza dei presupposti di cui al II comma dell'art. 40
[...]
TUB per la dichiarazione di risoluzione del contratto di mutuo, nonché l'abusività dell'art. 9 del contratto di mutuo, ritenendo – quindi – insussistenti i presupposti per invocare la risoluzione del contratto di mutuo.
Nel precetto opposto in questa sede, infatti, aveva fondato la propria CP_1 ingiunzione di pagamento sul presupposto che “la parte mutuataria si è resa inadempiente omettendo il pagamento di n. 9 rate mensili con scadenza dal 5.7.2021 al 5.3.2021 (id est 5.3.2022, per come evincesi dagli atti), sicchè la Banca mutuante ha risolto di diritto il contratto ex art. 40 TUB comma secondo e conformemente, anche,
a quanto previsto all'art. 9 della condizioni generali allegate al già citato contratto”, dando atto che risultavano eseguiti versamenti successivi pari ad € 750,00 da portare a deconto dall'importo dovuto e precisando che il conteggio era stato eseguito alla data del 18.3.2022.
Come precisato in atti dalla Banca, nel conteggio eseguito al 18.3.2022 si era tenuto già conto delle tre rate da € 250,00 ciascuna versate da nei mesi di gennaio, Pt_1 febbraio e marzo 2022; nel precetto datato 11.7.2022, poi, si era dato atto del successivo pagamento di ulteriori € 750,00 (pari alle rate di aprile, maggio e giugno),
4 di talchè rimaneva non conteggiata solo la rata di luglio (che l'opponente documentava di aver eseguito il 5.7.2022 – cfr. allegato 18 all'atto di citazione), che potrà – naturalmente – sempre essere conteggiata direttamente in sede di (eventuale) esecuzione, trattandosi di pagamento contabilizzato successivamente.
Alla data di redazione del precetto, quindi, considerato il pagamento in essere del debito insoluto al 21.12.2021, risultavano non pagate tutte le rate successive da gennaio 2022 in poi, come quantificate nel contratto di mutuo del 2005 ancora in corso.
Anche se – effettivamente - all'11.7.2021 non poteva imputarsi alla l'omesso Pt_1 pagamento delle rate del 2021 (stante il documentato pagamento in corso), in ogni caso veniva correttamente invocato dalla Banca precettante il II comma dell'art. 40 TUB.
Detta disposizione normativa, infatti, prevede: “La banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centoottantesimo giorno dalla scadenza della rata.” e stava pagando in ritardo le rate dal 5.7.2021 al 5.12.2021 ed Parte_1 ometteva qualsiasi pagamento delle rate dal 1.1.2022 all'11.7.2022.
La acclarata violazione dell'art. 40, II co. TUB, esime dall'analisi dell'eventuale abusività dell'art. 9 delle condizioni generali del contratto di mutuo azionato (pure invocato nel precetto opposto) alla luce della ordinanza n. 14792 del 27.5.2024 della I sezione della Cassazione citata dall'opponente nelle proprie memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
L'opposizione deve essere, quindi, rigettata con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022, tenendo conto dell'attività difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna a rimborsare in favore S.P.A. le spese Parte_1 CP_1 relative al presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.597,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.200,00 per la trattazione ed €
1.701,00 per la fase decisoria), oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per
5 legge.
Benevento, 21/10/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
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