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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/11/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 618/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Luca Bonifazi.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bonifazi.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• la figlia minore, (n. Roma il 12.08.2010) Persona_1
- verrà affidata c genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- La stessa risiederà in via prevalente con la mamma in via dei Padri Domenicani n.21 int.9 mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno nei fine settimana alternati con la mamma nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di Pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni
- La casa coniugale sita in Via dei Padri Domenicani n.21 int.9 è assegnata alla Sig.ra Controparte_2 con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i prop
- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 400,00 Controparte_1 Controparte_2 (quattroc contributo di mantenim l mese di maggio 2025 mediante bonifico bancario sul c/c della Sig.ra entro i primi cinque giorni del mese e Controparte_2 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indic ariazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra n assegno mensile di euro300,00 Controparte_1 Controparte_2
(tecento/00) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese Persona_1 di maggio 2025 mediante bonifico bancario sul c/c entro i primi cinque Controparte_2 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
-
-le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
- Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 618/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Luca Bonifazi.
e
(C.F.: , nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Bonifazi.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
• la figlia minore, (n. Roma il 12.08.2010) Persona_1
- verrà affidata c genitori: le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente.
- La stessa risiederà in via prevalente con la mamma in via dei Padri Domenicani n.21 int.9 mentre l'altro coniuge potrà vederla e tenerla con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, anche in caso di disaccordo, almeno nei fine settimana alternati con la mamma nonché durante le vacanze estive per n.15 giorni non consecutivi da suddividersi in n. 2 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 aprile di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di Pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni
- La casa coniugale sita in Via dei Padri Domenicani n.21 int.9 è assegnata alla Sig.ra Controparte_2 con quanto in essa contenuto e l'altro coniuge se ne è già allontanato asportando i prop
- Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 400,00 Controparte_1 Controparte_2 (quattroc contributo di mantenim l mese di maggio 2025 mediante bonifico bancario sul c/c della Sig.ra entro i primi cinque giorni del mese e Controparte_2 da rivalutarsi annualmente sulla base degli indic ariazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
- il Sig. corrisponderà alla Sig.ra n assegno mensile di euro300,00 Controparte_1 Controparte_2
(tecento/00) per il mantenimento della figlia minore a decorrere del mese Persona_1 di maggio 2025 mediante bonifico bancario sul c/c entro i primi cinque Controparte_2 giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
-
-le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa – purchè preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno;
- i coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori
- Spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 7.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone