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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 18/09/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana COLELLA e Controparte_1
Gaetano CATERINA
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il dott. chiedeva ed otteneva l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 192/2024, con CP_1 il quale questo Tribunale ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente, per le causali Pt_1 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, la somma di euro 11.005,60, oltre accessori e spese;
avverso il D.I. proponeva opposizione la , chiedendone la Pt_1 pagina 1 di 8 revoca;
a fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della previsione Contr dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo
..."; che l'indennità di cui all'art. 29 dell'ADR 2007 presupponeva il superamento di un corso di formazione di assistenza pediatrica di almeno 30 ore, che non risultava conseguito dall'opposto.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo giugno 2020/marzo 2021 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto in virtù del disposto del DCA 28/2012 a titolo di indennità di superfestivo (art. 25) e di reperibilità (art. 27) di cui all'Accordo Decentrato
Regionale del 2007 e per il periodo giugno 2020/2024 per quanto spettantegli a titolo di indennità atti vandalici (art. 28), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 25 richiamava per la disciplina dei superfestivi l'Accordo Integrativo regionale del
21.11.2003, che all'art. 20 stabiliva testualmente che “L'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 prestata nel giorni cd. “superfestivi” (24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, Pasqua, lunedì in Albis, 1° maggio, 15 agosto) è retribuita con una maggiorazione di €
5,00 l'ora. I turni da liquidare come superfestivo decorrono dalle ore 20.00 del giorno precedente alle ore 8.00 del giorno successivo al superfestivo”; l'art. 27 comma 3 dell'accordo decentrato del 2007 statuiva che “ Per ogni turno di reperibilità compete al medico un compenso di € 36,00; la reperibilità va attivata entro 30 minuti dall'inizio del turno”;
pagina 2 di 8 l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell' non siano in grado di assicurare Parte_1 un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”
e l'art. 29 prevedeva: “La regione si impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolari di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di Formazione obbligatorio di assistenza pediatrica di almeno 30 ore.
2. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità assistenziale, l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad €
1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità Assistenziale prestata”;
che dal mese di luglio 2014 a marzo 2021 la aveva applicato alle indennità di cui agli Pt_1 artt. 25 e 27 un' indebita decurtazione del 30%, a suo dire sulla scorta di quanto previsto dal
DCA 28/2012, tuttavia revocato a gennaio 2021 con DCA 2/2021, che aveva ripristinato il pagamento, in misura integrale, delle indennità di cui agli artt. 25 e 27;
che il pagamento delle altre indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e
29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, Pt_1 così ripristinando “le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
pagina 3 di 8 Come documentato da parte opposta, con DCA n. 2/2021 sono stati revocati i decreti commissariali n. 28/2012 e n. 29/2012 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e mutamento delle situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione degli stessi, al fine di ripristinare le decurtazioni stipendiali e le indennità di cui all'Accordo Decentrato
Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGR n.
173 del 27.02.2007 ed all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di libera scelta di cui alla DGR n. 1104 del 2 ottobre 2007; inoltre, in corso di CP_3 causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l e la Pt_1
Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del
DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR
2007- è stato revocato il precedente DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità
“fino alla stipula del nuovo . CP_4
Quanto al decreto commissariale n.28/12 del 3.7.12, come detto oggi ormai revocato, si segnala che esso ha operato le decurtazioni su alcune voci di cui all'Accordo decentrato regionale del 2007 (quelle previste negli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29) per il primo anno nella misura del 20% e per il secondo anno per una ulteriore percentuale del 10%. Nel decreto si richiama il verbale del Comitato Permanente regionale della medicina generale che si era riunito il 2.7.12 e che – quanto ai medici di medicina generale – aveva previsto di delegare la Struttura ad effettuare a carico dei medici di medicina generale un taglio lineare del 20% per l'anno in corso e un taglio del 10% per l'anno prossimo.
A prescindere dal rilievo che a tale riunione/verbale non è poi seguito alcun accordo sottoscritto tra le parti e pur volendo ritenere che la delega espressa dalle parti equivalga ad un'autorizzazione provvisoria alla modifica degli importi delle indennità, è evidente dal tenore letterale del verbale come i sindacati dei medici abbiano manifestato il consenso alle decurtazioni limitatamente ai primi 2 anni a decorrere dal luglio 2012 e non in modo permanente.
La avrebbe quindi dovuto interrompere le decurtazioni a partire dal luglio 2014; Pt_1 invero, lo stesso decreto commissariale prevede una validità temporanea delle decurtazioni in quanto laddove indica la percentuale relativa al secondo anno indica sic et simpliciter
pagina 4 di 8 “secondo anno” e non “dal secondo anno” non legittimando quindi, secondo una interpretazione letterale che tiene conto anche del richiamo al verbale del 2.7.12 che si limitava a fare riferimento ai primi due anni, una decurtazione oltre la data del 30.6.14.
Pertanto, le decurtazioni operate a tale titolo non risultavano legittime e, conseguentemente, la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria per tali voci è fondata.
Quanto alle residue somme richieste dal ricorrente, esse attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 dell'ADR 2007, sospese con il DCA n.64/19 (nonché dell'art. 29, che tuttavia non viene in rilievo nel presente giudizio, dato che la richiesta monitoria attiene unicamente alla indennità ex art. 28 cit.), questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione pro futuro era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della
Corte dei Conti, in atti;
tale segnalazione si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) abbiano operato Pt_1 controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
A tutto ciò si aggiunga la circostanza che il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) incide su materia demandata alla contrattazione tra Pt_1 le parti, operando modifiche che, invece, presuppongono l'accordo tra le parti e non consentono modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione.
pagina 5 di 8 Anche la Corte di Appello di AM (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA
N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa
l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive
(diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di AM (sempre nella sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell' per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel CP_5 caso, infatti, l'accordo regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di escludere che la Contr stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell' dell'obbligo della
pagina 6 di 8 di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo
Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va
Pt_1 CP_6 evidenziato al riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, Contr dell' , prevedendo, analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni Contr ora di attività : nell' l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della di stipulare una polizza assicurativa a copertura del
Pt_1 rischio di danni al veicolo del medico, qualora l stessa non sia in grado di
Pt_1 assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l datrice di lavoro tenuta a
Pt_1 corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità -verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure
Pt_1 decurtata del 30% in ossequio alle previsioni del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla
e superamento del colloquio finale o, in alternativa, presentazione di un'istanza di Pt_1 aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per illegittima riduzione del Pt_1
30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre, quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte;
peraltro, le somme richieste in pagamento nella presente sede non risultano in alcun modo contestate dall'opponente neppure nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di AM, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 192/2024, di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
AM, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il giudice del lavoro, Barbara PREVIATI, all'esito dell'udienza del 16.09.2025, svolta con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente per oggetto “rapporto di lavoro parasubordinato” promossa
DA
, in persona del Direttore Generale e Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe LAGIOIA
OPPONENTE
contro
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana COLELLA e Controparte_1
Gaetano CATERINA
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il dott. chiedeva ed otteneva l'emissione del Decreto ingiuntivo n. 192/2024, con CP_1 il quale questo Tribunale ingiungeva alla di pagare alla parte ricorrente, per le causali Pt_1 di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, la somma di euro 11.005,60, oltre accessori e spese;
avverso il D.I. proponeva opposizione la , chiedendone la Pt_1 pagina 1 di 8 revoca;
a fondamento dell'opposizione, evidenziava che il DCA 64/2019 non era stato revocato dal DCA 2/2021; che gli artt. 28 e 29 dell'ADR erano nulli per contrarietà alle previsioni contenute nell'accordo collettivo nazionale, per violazione dell'art. 40, co.
3- quinquies, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4, co. 1 lett. j e 8, comma 2 dell'Accordo Collettivo
Nazionale del 23 marzo 2005, come modificato e integrato dall'ACN del 29 luglio 2009”; che l'indennità di cui all'art. 28 costituiva una inammissibile duplicazione di una garanzia assicurativa già prevista dall'Accordo collettivo nazionale di settore, alla luce della previsione Contr dell'articolo 72 comma 2 , laddove stabilisce che: " ... qualora l'azienda non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio al medico incaricato, spetta allo stesso, nel caso utilizzi un proprio automezzo su richiesta dell'azienda, un rimborso forfettario pari al costo di 1 litro di benzina verde per ogni ora di attività, nonché adeguata copertura assicurativa dell'automezzo
..."; che l'indennità di cui all'art. 29 dell'ADR 2007 presupponeva il superamento di un corso di formazione di assistenza pediatrica di almeno 30 ore, che non risultava conseguito dall'opposto.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto della opposizione, evidenziando:
di esercitare l'attività di medico di continuità assistenziale e di aver adito il Tribunale al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti per il periodo giugno 2020/marzo 2021 a titolo di differenza tra quanto dovuto e quanto corrisposto in virtù del disposto del DCA 28/2012 a titolo di indennità di superfestivo (art. 25) e di reperibilità (art. 27) di cui all'Accordo Decentrato
Regionale del 2007 e per il periodo giugno 2020/2024 per quanto spettantegli a titolo di indennità atti vandalici (art. 28), in virtù di quanto disposto dall'Accordo Decentrato Regionale del 2007;
che, infatti:
l'art. 25 richiamava per la disciplina dei superfestivi l'Accordo Integrativo regionale del
21.11.2003, che all'art. 20 stabiliva testualmente che “L'attività di emergenza sanitaria territoriale 118 prestata nel giorni cd. “superfestivi” (24, 25, 26, 31 dicembre, 1 gennaio, 25 aprile, Pasqua, lunedì in Albis, 1° maggio, 15 agosto) è retribuita con una maggiorazione di €
5,00 l'ora. I turni da liquidare come superfestivo decorrono dalle ore 20.00 del giorno precedente alle ore 8.00 del giorno successivo al superfestivo”; l'art. 27 comma 3 dell'accordo decentrato del 2007 statuiva che “ Per ogni turno di reperibilità compete al medico un compenso di € 36,00; la reperibilità va attivata entro 30 minuti dall'inizio del turno”;
pagina 2 di 8 l'art. 28 statuiva: “Qualora le Zone territoriali dell' non siano in grado di assicurare Parte_1 un mezzo di servizio al medico incaricato (titolare o sostituto) al medico che utilizza il proprio autoveicolo viene riconosciuta un'indennità forfettaria pari ad € 1,70 per ciascuna ora di attività”
e l'art. 29 prevedeva: “La regione si impegna ad effettuare, anche in favore dei medici divenuti titolari di incarico di Continuità Assistenziale dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, un corso di Formazione obbligatorio di assistenza pediatrica di almeno 30 ore.
2. La partecipazione al corso ed il superamento del colloquio finale comporta, per i titolari di incarico di Continuità assistenziale, l'acquisizione del diritto alla relativa indennità pari ad €
1,30 per ciascuna ora di attività di Continuità Assistenziale prestata”;
che dal mese di luglio 2014 a marzo 2021 la aveva applicato alle indennità di cui agli Pt_1 artt. 25 e 27 un' indebita decurtazione del 30%, a suo dire sulla scorta di quanto previsto dal
DCA 28/2012, tuttavia revocato a gennaio 2021 con DCA 2/2021, che aveva ripristinato il pagamento, in misura integrale, delle indennità di cui agli artt. 25 e 27;
che il pagamento delle altre indennità era stato sospeso con DCA 64/2019 con cui veniva disposta, in via temporanea e cautelativa la sospensione delle disposizioni di cui agli artt. 28 e
29 ADR 2007 sulla base di una segnalazione della Corte dei Conti;
che tale decreto era stato revocato dal DCA 9/2025 del 22.01.2025, che aveva recepito quanto statuito nei numerosi precedenti giudiziali che avevano visto l soccombente, Pt_1 così ripristinando “le indennità previste dagli artt. 28 e 29 dell'Accordo Regionale Decentrato del 2007 nei termini originariamente previsti, “fino alla stipula del nuovo AIR”;
che il quantum richiesto non era stato minimamente contestato dalla . Pt_1
Insisteva, quindi, nel rigetto dell'opposizione.
La causa, di natura documentale, è stata istruita con acquisizione dei documenti depositati dalle parti.
____
L'opposizione è infondata.
pagina 3 di 8 Come documentato da parte opposta, con DCA n. 2/2021 sono stati revocati i decreti commissariali n. 28/2012 e n. 29/2012 per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e mutamento delle situazione di fatto esistente al momento dell'emanazione degli stessi, al fine di ripristinare le decurtazioni stipendiali e le indennità di cui all'Accordo Decentrato
Regionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale di cui alla DGR n.
173 del 27.02.2007 ed all'Accordo Decentrato Regionale per la disciplina dei rapporti con i
Medici di libera scelta di cui alla DGR n. 1104 del 2 ottobre 2007; inoltre, in corso di CP_3 causa, con DCA 9 del 22.01.2025 del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario - in seguito agli esiti negativi, per l e la Pt_1
Regione Molise, del nutrito contenzioso instaurato dai medici, originato dall'adozione del
DCA n. 64/2019, con cui erano state sospese le indennità di cui agli artt. 28 e 29 dell'ADR
2007- è stato revocato il precedente DCA n. 64/2019 (allo scopo di evitare ulteriore esposizione delle P.A. interessate alla proposizione di ulteriori ricorsi con esiti prevedibilmente sfavorevoli), con conseguente ripristino del pagamento di tali indennità
“fino alla stipula del nuovo . CP_4
Quanto al decreto commissariale n.28/12 del 3.7.12, come detto oggi ormai revocato, si segnala che esso ha operato le decurtazioni su alcune voci di cui all'Accordo decentrato regionale del 2007 (quelle previste negli artt. 12, 13, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 29) per il primo anno nella misura del 20% e per il secondo anno per una ulteriore percentuale del 10%. Nel decreto si richiama il verbale del Comitato Permanente regionale della medicina generale che si era riunito il 2.7.12 e che – quanto ai medici di medicina generale – aveva previsto di delegare la Struttura ad effettuare a carico dei medici di medicina generale un taglio lineare del 20% per l'anno in corso e un taglio del 10% per l'anno prossimo.
A prescindere dal rilievo che a tale riunione/verbale non è poi seguito alcun accordo sottoscritto tra le parti e pur volendo ritenere che la delega espressa dalle parti equivalga ad un'autorizzazione provvisoria alla modifica degli importi delle indennità, è evidente dal tenore letterale del verbale come i sindacati dei medici abbiano manifestato il consenso alle decurtazioni limitatamente ai primi 2 anni a decorrere dal luglio 2012 e non in modo permanente.
La avrebbe quindi dovuto interrompere le decurtazioni a partire dal luglio 2014; Pt_1 invero, lo stesso decreto commissariale prevede una validità temporanea delle decurtazioni in quanto laddove indica la percentuale relativa al secondo anno indica sic et simpliciter
pagina 4 di 8 “secondo anno” e non “dal secondo anno” non legittimando quindi, secondo una interpretazione letterale che tiene conto anche del richiamo al verbale del 2.7.12 che si limitava a fare riferimento ai primi due anni, una decurtazione oltre la data del 30.6.14.
Pertanto, le decurtazioni operate a tale titolo non risultavano legittime e, conseguentemente, la domanda di pagamento avanzata in sede monitoria per tali voci è fondata.
Quanto alle residue somme richieste dal ricorrente, esse attengono ad un periodo pregresso rispetto alla revoca del DCA n. 64/2019 e, comunque, allo stato non risulta che per effetto della disposta revoca siano state pagate al ricorrente le indennità oggetto del presente contenzioso.
Si segnala opportunamente che con riferimento alle voci di cui agli artt.28 dell'ADR 2007, sospese con il DCA n.64/19 (nonché dell'art. 29, che tuttavia non viene in rilievo nel presente giudizio, dato che la richiesta monitoria attiene unicamente alla indennità ex art. 28 cit.), questo Tribunale ha già emesso sentenze nelle quali si evidenziava come la sospensione pro futuro era stata originata dalla segnalazione della Procura Regionale della
Corte dei Conti, in atti;
tale segnalazione si riferiva genericamente alla “illegittima erogazione di denaro pubblico” e non risulta dagli atti di causa che né il Commissario ad acta né la (nell'ottemperare alle indicazioni del Commissario) abbiano operato Pt_1 controlli di tipo contabile;
in verità, la stessa Procura contabile fornisce una indicazione precauzionale di sospensione della erogazione in attesa della conclusione delle indagini.
Non si comprende, pertanto, quale sia il fondamento giuridico per la disposta sospensione.
A tutto ciò si aggiunga la circostanza che il decreto commissariale (e le successive determinazioni “attuative” della ) incide su materia demandata alla contrattazione tra Pt_1 le parti, operando modifiche che, invece, presuppongono l'accordo tra le parti e non consentono modifiche unilaterali.
Si riscontra dunque l'illegittimità del modus operandi della P.A. nell'incidere unilateralmente, con il citato decreto del Commissario ad acta, prescindendo da una formale contrattazione con le rappresentanze sindacali di categoria, sul rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, sì da modificare unilateralmente il trattamento economico;
peraltro, neppure potrebbe essere valutato legittimo un provvedimento riduttivo sine die di detti emolumenti, del tutto avulso da una siffatta formale contrattazione.
pagina 5 di 8 Anche la Corte di Appello di AM (cfr. sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha statuito, in vicenda del tutto similare alla presente, che è illegittimo e va pertanto disapplicato il DCA
N°64/2019 per le ragioni dianzi evidenziate con riferimento al DCA N°28/2012, attesa
l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Sul punto si condividono le pronunce di merito emesse da altri Tribunali e Corti di Appello in cui si sottolinea l'inidoneità dei decreti commissariali, in quanto unilaterali, a modificare il contenuto economico in assenza di previa modifica concordata tra le parti degli accordi contrattuali nazionali e regionali, peraltro in assenza di correlata riduzione delle prestazioni sanitarie erogate dai medici.
Né convince la sostenuta duplicazione della indennità di cui all'art.28 ADR rispetto a quella di cui all'art.72.2 ACN (argomentazione che non risulta neppure sviscerata nel decreto n.64/19 limitandosi il Commissario a trascrivere le due norme), atteso che l'allegato principio di omnicomprensività di cui all'art.72 comma I riguarda l'onorario professionale e, quindi, il compenso squisitamente legato alla professionalità, mentre il comma II (che altrimenti non sarebbe stato proprio inserito) riguarda il diverso aspetto del rimborso delle spese vive
(diverso dall'onorario). L'art.72 comma II non quantifica numericamente il rimborso collegandolo al costo della benzina verde, mentre l'art.28 ADR riguarda un rimborso spese più ampio e quantificato. Peraltro, non risulta allegato dalla opponente che a parte opposta siano state erogate ambedue le indennità (quella nazionale e quella regionale).
Si segnala che anche la Corte di Appello di AM (sempre nella sentenza n.126/23 del 26.3.24) ha ulteriormente precisato che “inconferente è anche il richiamo di parte appellante alla pronuncia della Suprema Corte n. 29137/2022, con la quale è stata ravvisata la nullità dell'art 13 dell' per non aver rispettato il criterio di specificità. In quel CP_5 caso, infatti, l'accordo regionale aveva riconosciuto il compenso aggiuntivo dell'indennità di rischio in modo automatico e indifferenziato a tutti i medici di continuità assistenziale abruzzesi, mentre, nel caso che ci occupa, sono previsti in maniera specifica, i requisiti necessari per l'erogazione di tale indennità. Ritiene la Corte, quanto all'“indennità assicurativa contro atti vandalici/calamità naturali” (art. 28 ADR 2007), di escludere che la Contr stessa rappresenti una duplicazione rispetto alla previsione nell' dell'obbligo della
pagina 6 di 8 di garantire una polizza assicurativa idonea a coprire il pericolo di danni al mezzo
Pt_1 privato del medico, poi effettivamente stipulata dalla con la Va
Pt_1 CP_6 evidenziato al riguardo che l'art. 28 ADR 2007 si ricollega espressamente all'art. 72, co.2, Contr dell' , prevedendo, analogamente ad esso, un'indennità quantificata in € 1,70 per ogni Contr ora di attività : nell' l'indennità è ancorata al prezzo di un litro di benzina verde, ed è altresì previsto l'obbligo della di stipulare una polizza assicurativa a copertura del
Pt_1 rischio di danni al veicolo del medico, qualora l stessa non sia in grado di
Pt_1 assicurare un mezzo di servizio al medico che utilizza un proprio automezzo. Balza evidente che non ricorre alcuna duplicazione, essendo l datrice di lavoro tenuta a
Pt_1 corrispondere al medico che utilizzi il mezzo proprio l'indennità -verosimilmente finalizzata a compensare il medico per l'usura e le spese connesse all'uso del veicolo privato- ed a garantire, nel contempo, la copertura assicurativa per gli eventuali danni da atti di vandalismo o calamità. Quanto all'indennità cd. di assistenza pediatrica -art. 29 ADR 2007-, va evidenziato che la parte appellata, attraverso i cedolini allegati al ricorso monitorio, nei quali era riportata anche detta voce, ha dimostrato di aver diritto alla relativa corresponsione, peraltro erogata dalla anche nel periodo che qui rileva, seppure
Pt_1 decurtata del 30% in ossequio alle previsioni del DCA n. 28/2012. Ciò fa presumere che ricorressero per l'originario ricorrente i presupposti previsti dall'art. 29 ADR per l'erogazione dell'indennità di che trattasi - : frequenza di un corso di formazione predisposto dalla
e superamento del colloquio finale o, in alternativa, presentazione di un'istanza di Pt_1 aggiornamento da parte del medico-. Di qui il buon diritto dell'odierno appellato ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente trattenute dall' per illegittima riduzione del Pt_1
30% degli emolumenti de quibus così come richiesti nel ricorso di I grado”.
Inoltre, quanto alla erogazione/spettanza dell'indennità ex art. 28 citato, parte opponente non ha specificamente contestato la sussistenza dei presupposti sostanziali per l'ottenimento della indennità, ossia l'utilizzo da parte del medico richiedente del proprio autoveicolo ed il numero di ore di attività svolte;
peraltro, le somme richieste in pagamento nella presente sede non risultano in alcun modo contestate dall'opponente neppure nel quantum.
Segue il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate nei valori minimi vista la serialità del contenzioso, seguono la soccombenza della , con distrazione. Pt_1
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P.Q.M.
Il Tribunale di AM, in persona del Giudice del Lavoro Barbara PREVIATI, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il D.I. n. 192/2024, di cui dichiara l'esecutività;
2) Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate in euro 2.109,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimborso forfettario del 15% con distrazione.
AM, 17 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Barbara Previati
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