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Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 29/07/2024, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 520 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 08.05.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. IZZI Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.09.2019, in opposizione all'avviso di addebito n. 35320190000457428000 dell'importo di euro 5.474,59, notificatole a mezzo P.E.C. il 13.08.2019, la contribuente ha adìto Codesto Giudice per sentirlo Controparte_2 dichiarare nullo, illegittimo e infondato, previa sospensiva. Le somme confluite nell'avviso di addebito contestato ex adverso si riferiscono a contributi dovuti al F.P.L.D. ma evasi da a seguito dell'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa che la dipendente eriodo di tempo da Controparte_3 ottobre 2013 a febbraio 2017 (dettagli in doc.ne allegata). A sostegno del proprio attuale petitum, parte opponente eccepisce la nullità dell'avviso per asserito difetto di motivazione e per violazione dell'art.7, D. L.vo n. 212\2000, per presunta violazione di norme dettate in tema di illeciti amministrativi e per opinata illegittimità e infondatezza del presupposto accertamento ispettivo, chiedendo principaliter annullarsi e porsi in non cale l'avviso opposto ovvero, gradatamente, rimodularsi le sanzioni civili in relazione all'ipotesi mitior dell'omissione contributiva, in ogni caso previa sospensione cautelare. Conclude, come dettosi, chiedendo al Giudice adìto di dichiarare nullo e\o di annullare e di porre in non cale - in toto o solo pro parte - il suddetto avviso di addebito al pari degli atti ad esso presupposti, con condanna del resistente alle spese di lite. Con decreto emesso inaudita altera parte, è stata disposta la chiesta sospensiva Si costituiva tardivamente l chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e CP_1 pretestuoso, stante la correttezza dell'operato degli che avevano operato CP_4
l'accertamento alla base. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 veniva discussa all'udienza del 28.02.2024, trattata tol delle note di trattazione depositate dalle parti.
**** 2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le ragioni che seguono. 2.1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso per omessa motivazione ed indicazione dell'accertamento che ne costituisce il presupposto, perché l'indicazione del periodo (dal 2013 al 2016) e l'oggetto (contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti) consentono di ricollegare con facilità l'avviso di addebito in questione al verbale di accertamento che era già stato pacificamente notificato all'attuale ricorrente, e dunque di espletare una possibile difesa già nell'immediato (cosa che infatti è accaduta nel caso di specie). 2.2. Ancora, L'invocazione da parte della ricorrente del termine decadenziale di cui all'art. 14, L. n. 689/1981 - prim'ancora di essere affatto pretestuosa e indimostrata in relazione alle circostanze, ai tempi e allo svolgersi in concreto del presupposto procedimento ispettivo - è giuridicamente erronea in radice e del tutto inconferente in subjecta materia di obbligazione contributiva, così come la violazione del disposto di cui all'art. 13, commi 1 e 4, D. L.vo n. 124\2004, che disciplina lo svolgimento delle modalità dell'attività ispettiva in materia lavoristica. L'accertamento a carico dell'odierno ricorrente, per quanto concerne l è quello che CP_1 inerisce ad obblighi contributivi, non già a illeciti amministrativi: gli illeciti amministrativi e le correlate sanzioni amministrative furono aboliti in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale dall'art. 116, comma 19, L. n.388/2000. Tant'è che, in tema di omissioni contributive, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso in radice
<l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione>> (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., 13.02.2012, n.1987 che ripete il testo di Cass., Sez. Lav., n. 1584 del 2010). Di talché, dal 2001, il disposto dell'art. 14, L. n. 689/1981 è estraneo al procedimento di accertamento della violazione di obblighi assicurativi\contributivi perpetrata dai datori di lavoro. 3. Nel merito, l'avviso di addebito impugnato è stato emesso a seguito dell'accesso ispettivo avvenuto in data 8 febbraio 2018 presso l'unità locale n. IS/3 sita in Via San Martino n. 45 – attività economica esercitata “Bar – somministrazione di alimenti e bevande –, e poi all'esame della documentazione (LUL, registro presenze ed altro) richiesta e consegnata da parte oggi opponente, all'esito della quale è stato accertato che la SI.ra non sarebbe stata retribuita per le ore di lavoro Controparte_3 effettivamente prestate, anche tramite l'artificio dell'attribuzione di assenze ingiustificate in realtà inesistenti e non le sarebbe stata corrisposta la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Il verbale di accertamento e notificazione si basa sia su quanto accertato ictu oculi dagli ispettori, che sulle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli Ispettori del lavoro della lavoratrice interessata, e pertanto in difetto di un diretto accertamento dei fatti da parte degli ispettori. 3.1. Sul punto, va ribadito il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento più volte affermato dalla corte di Cassazione, secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto Pt_2 ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria".( Cfr.: Cass. n. 12108/2010). Nello specifico caso di dichiarazioni rese agli ispettori la Cassazione ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale”.(Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963). Più di recente, la Suprema Corte con sentenza n. 10427 del 2014, ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.". 3.2. Nel caso di specie, la società si è difesa affermando l'assoluta libertà dei soci lavoratori di non presentarsi a lavoro operando scambi di turno con i colleghi per ogni eSIenza personale, ed eccependo la rinuncia a parte della retribuzione operata dalla SI.ra al fine di contribuire al risanamento della società, già in crisi. CP_3
Per quanto riguarda le assenze ingiustificate registrate a carico della SI.ra , i CP_3 testimoni escussi hanno parlato in modo molto generico di assenze sal di possibilità di organizzare liberamente i turni, ma ciò non basta a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e le dichiarazioni della stessa lavoratrice, che ha affermato di aver prestato la propria attività lavorativa regolarmente senza percepire retribuzione. Si tratta di assenze tutte avveratesi in costanza di rapporto di lavoro con contratto regolarmente in essere ed in corso di esecuzione per le quali non è stata riscontrata dagli ispettori né è stata fornita dal datore di lavoro o dal prestatore di lavoro, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza. Sul punto giova richiamare il carattere tassativo e tipizzato dei casi di sospensione dell'obbligazione alla prestazione lavorativa che non determinano, in ogni caso, il venir meno in capo al lavoratore del diritto a percepire la retribuzione ovvero di un emolumento in luogo di quest'ultima. La sussistenza di un rapporto di lavoro full time determina la sussistenza di una obbligazione retributiva e contributiva nella sua interezza che non può essere esclusa, come nel caso di specie, dalla volontà unilaterale del datore di lavoro. Le evidenze documentali acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo non danno neppure contezza della sussistenza di una situazione di crisi aziendale che potrebbe aver determinato la legittimità di un eventuale accordo volto alla riduzione dell'orario di lavoro e della corrispondente retribuzione. In ogni caso, basti dire che, quand'anche fosse stata ricorrente tale situazione, la legge n. 142/2001 avrebbe imposto l'assolvimento di una specifica procedura volta ad attribuire all'assemblea la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale che, nell'ottica di salvaguardia occupazionale, prevedesse la riduzione temporanea dei trattamenti economici;
ma di tale delibera non vi è traccia nella documentazione aziendale né è stata fornita dal datore di lavoro. Le accertate assenze non retribuite, pertanto, in assenza di prova giustificativa, comportano una indebita riduzione unilaterale dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito da parte del datore di lavoro con pregiudizio delle ragioni economiche del lavoratore. L pertanto, ha correttamente assoggettato a contribuzione anche tali CP_1 giorni di assenza. Al riguardo, giova richiamare le seguenti pronunce della Suprema Corte "… secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette eSIenze" (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22986). Ed ancora, "L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro trova il suo presupposto nella esistenza dell'obbligo retributivo ed è proporzionata alla retribuzione che al lavoratore competerebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. minimale contributivo). La stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione dell'attività lavorativa conseguente ad illegittima interruzione, o unilaterale sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di quest'ultimo. Viceversa, l'obbligazione contributiva non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa. Pertanto, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non è stata prestata" (Cassazione civile sez. VI, 13/07/2022, n.22127). Per quanto riguarda la rinuncia alle ulteriori spettanze, la Società ha, con questa difesa, confermato nella sostanza gli addebiti mossi dall'Ente: senza una delibera che prevede per un periodo di tempo limitato una diminuzione della retribuzione, le rinunce genericamente operate dai lavoratori, soprattutto se per il futuro e dunque aventi ad oggetto crediti non ancora maturati, non hanno alcun valore legale. L'art. 1 della legge 389 /1989 stabilisce espressamente che " la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" L'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001 stabilisce, inoltre, che "le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine" e all'art. 6, comma 2, che il regolamento interno della cooperativa non può contenere disposizioni derogative in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui al citato art.
3. Le superiori disposizioni normative dispongono, pertanto, che anche le cooperative, i cui soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della tutela previdenziale, devono rispettare i minimi contrattuali retributivi previsti dal CCNL del settore o categoria di riferimento. Dunque, per il principio del minimale contributivo, l ha correttamente considerato CP_1 la retribuzione del CCNL industria e terziario (già applicato dalla società) come parametro per il calcolo, inserendo tutte le voci accessorie previste dal contratto. Il ricorso, dunque, deve essere respinto. 4. Le spese di seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all le spese di causa, Parte_3 CP_1 liquidate in euro 2.695,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Isernia, il 29.07.2024, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 520 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2019, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 08.05.2024 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. IZZI Parte_1
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO, giusta CP_1 procura in atti;
RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 24.09.2019, in opposizione all'avviso di addebito n. 35320190000457428000 dell'importo di euro 5.474,59, notificatole a mezzo P.E.C. il 13.08.2019, la contribuente ha adìto Codesto Giudice per sentirlo Controparte_2 dichiarare nullo, illegittimo e infondato, previa sospensiva. Le somme confluite nell'avviso di addebito contestato ex adverso si riferiscono a contributi dovuti al F.P.L.D. ma evasi da a seguito dell'attività CP_1 Controparte_2 lavorativa che la dipendente eriodo di tempo da Controparte_3 ottobre 2013 a febbraio 2017 (dettagli in doc.ne allegata). A sostegno del proprio attuale petitum, parte opponente eccepisce la nullità dell'avviso per asserito difetto di motivazione e per violazione dell'art.7, D. L.vo n. 212\2000, per presunta violazione di norme dettate in tema di illeciti amministrativi e per opinata illegittimità e infondatezza del presupposto accertamento ispettivo, chiedendo principaliter annullarsi e porsi in non cale l'avviso opposto ovvero, gradatamente, rimodularsi le sanzioni civili in relazione all'ipotesi mitior dell'omissione contributiva, in ogni caso previa sospensione cautelare. Conclude, come dettosi, chiedendo al Giudice adìto di dichiarare nullo e\o di annullare e di porre in non cale - in toto o solo pro parte - il suddetto avviso di addebito al pari degli atti ad esso presupposti, con condanna del resistente alle spese di lite. Con decreto emesso inaudita altera parte, è stata disposta la chiesta sospensiva Si costituiva tardivamente l chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato e CP_1 pretestuoso, stante la correttezza dell'operato degli che avevano operato CP_4
l'accertamento alla base. La causa, istruita con l'escussione dei testimoni e Testimone_1 Testimone_2 veniva discussa all'udienza del 28.02.2024, trattata tol delle note di trattazione depositate dalle parti.
**** 2. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato per le ragioni che seguono. 2.1. In primo luogo, va disattesa l'eccezione di nullità dell'avviso per omessa motivazione ed indicazione dell'accertamento che ne costituisce il presupposto, perché l'indicazione del periodo (dal 2013 al 2016) e l'oggetto (contributi accertati e dovuti a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti) consentono di ricollegare con facilità l'avviso di addebito in questione al verbale di accertamento che era già stato pacificamente notificato all'attuale ricorrente, e dunque di espletare una possibile difesa già nell'immediato (cosa che infatti è accaduta nel caso di specie). 2.2. Ancora, L'invocazione da parte della ricorrente del termine decadenziale di cui all'art. 14, L. n. 689/1981 - prim'ancora di essere affatto pretestuosa e indimostrata in relazione alle circostanze, ai tempi e allo svolgersi in concreto del presupposto procedimento ispettivo - è giuridicamente erronea in radice e del tutto inconferente in subjecta materia di obbligazione contributiva, così come la violazione del disposto di cui all'art. 13, commi 1 e 4, D. L.vo n. 124\2004, che disciplina lo svolgimento delle modalità dell'attività ispettiva in materia lavoristica. L'accertamento a carico dell'odierno ricorrente, per quanto concerne l è quello che CP_1 inerisce ad obblighi contributivi, non già a illeciti amministrativi: gli illeciti amministrativi e le correlate sanzioni amministrative furono aboliti in materia di contribuzione obbligatoria previdenziale dall'art. 116, comma 19, L. n.388/2000. Tant'è che, in tema di omissioni contributive, le Sezioni Unite della Cassazione hanno escluso in radice
<l'applicabilità della procedura di cui alla L. n. 689 del 1981 e la necessità di atti prodromici per la validità della riscossione>> (così, testualmente, Cass. civ., Sez. Un., 13.02.2012, n.1987 che ripete il testo di Cass., Sez. Lav., n. 1584 del 2010). Di talché, dal 2001, il disposto dell'art. 14, L. n. 689/1981 è estraneo al procedimento di accertamento della violazione di obblighi assicurativi\contributivi perpetrata dai datori di lavoro. 3. Nel merito, l'avviso di addebito impugnato è stato emesso a seguito dell'accesso ispettivo avvenuto in data 8 febbraio 2018 presso l'unità locale n. IS/3 sita in Via San Martino n. 45 – attività economica esercitata “Bar – somministrazione di alimenti e bevande –, e poi all'esame della documentazione (LUL, registro presenze ed altro) richiesta e consegnata da parte oggi opponente, all'esito della quale è stato accertato che la SI.ra non sarebbe stata retribuita per le ore di lavoro Controparte_3 effettivamente prestate, anche tramite l'artificio dell'attribuzione di assenze ingiustificate in realtà inesistenti e non le sarebbe stata corrisposta la tredicesima e la quattordicesima mensilità. Il verbale di accertamento e notificazione si basa sia su quanto accertato ictu oculi dagli ispettori, che sulle dichiarazioni testimoniali raccolte dagli Ispettori del lavoro della lavoratrice interessata, e pertanto in difetto di un diretto accertamento dei fatti da parte degli ispettori. 3.1. Sul punto, va ribadito il principio sulla valenza probatoria dei verbali di accertamento più volte affermato dalla corte di Cassazione, secondo cui “i verbali redatti dagli ispettori del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali (al pari di quelli redatti dagli altri pubblici ufficiali) fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata certamente non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni ovvero alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (Cfr.: Cass. sez. un., n.12545/1992, n. 17355/2009). In particolare, per quanto concerne la verità di dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando l'onere di fornire la prova contraria al soggetto sul quale non grava (Cfr.: Cass. n. 1786/2000, n. 1786, n. 6110/1998; n. 3973/1998; n. 6847/1987). Va pertanto enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi rispetto Pt_2 ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria".( Cfr.: Cass. n. 12108/2010). Nello specifico caso di dichiarazioni rese agli ispettori la Cassazione ha affermato che l'efficacia probatoria privilegiata dei verbali di accertamento redatti dagli ispettori “non assiste i predetti verbali per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale le quali, per poter rilevare a fini probatori, devono essere confermate in giudizio dalle persone che le hanno rese, non essendo sufficiente a tale effetto la conferma del verbale da parte del pubblico ufficiale”.(Cfr.: Cass. 09/07/2002 n. 9963). Più di recente, la Suprema Corte con sentenza n. 10427 del 2014, ha affermato che "i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.". 3.2. Nel caso di specie, la società si è difesa affermando l'assoluta libertà dei soci lavoratori di non presentarsi a lavoro operando scambi di turno con i colleghi per ogni eSIenza personale, ed eccependo la rinuncia a parte della retribuzione operata dalla SI.ra al fine di contribuire al risanamento della società, già in crisi. CP_3
Per quanto riguarda le assenze ingiustificate registrate a carico della SI.ra , i CP_3 testimoni escussi hanno parlato in modo molto generico di assenze sal di possibilità di organizzare liberamente i turni, ma ciò non basta a superare le risultanze dell'accertamento ispettivo e le dichiarazioni della stessa lavoratrice, che ha affermato di aver prestato la propria attività lavorativa regolarmente senza percepire retribuzione. Si tratta di assenze tutte avveratesi in costanza di rapporto di lavoro con contratto regolarmente in essere ed in corso di esecuzione per le quali non è stata riscontrata dagli ispettori né è stata fornita dal datore di lavoro o dal prestatore di lavoro, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza. Sul punto giova richiamare il carattere tassativo e tipizzato dei casi di sospensione dell'obbligazione alla prestazione lavorativa che non determinano, in ogni caso, il venir meno in capo al lavoratore del diritto a percepire la retribuzione ovvero di un emolumento in luogo di quest'ultima. La sussistenza di un rapporto di lavoro full time determina la sussistenza di una obbligazione retributiva e contributiva nella sua interezza che non può essere esclusa, come nel caso di specie, dalla volontà unilaterale del datore di lavoro. Le evidenze documentali acquisite nel corso dell'accertamento ispettivo non danno neppure contezza della sussistenza di una situazione di crisi aziendale che potrebbe aver determinato la legittimità di un eventuale accordo volto alla riduzione dell'orario di lavoro e della corrispondente retribuzione. In ogni caso, basti dire che, quand'anche fosse stata ricorrente tale situazione, la legge n. 142/2001 avrebbe imposto l'assolvimento di una specifica procedura volta ad attribuire all'assemblea la facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale che, nell'ottica di salvaguardia occupazionale, prevedesse la riduzione temporanea dei trattamenti economici;
ma di tale delibera non vi è traccia nella documentazione aziendale né è stata fornita dal datore di lavoro. Le accertate assenze non retribuite, pertanto, in assenza di prova giustificativa, comportano una indebita riduzione unilaterale dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito da parte del datore di lavoro con pregiudizio delle ragioni economiche del lavoratore. L pertanto, ha correttamente assoggettato a contribuzione anche tali CP_1 giorni di assenza. Al riguardo, giova richiamare le seguenti pronunce della Suprema Corte "… secondo la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del 29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro - ai fini della determinazione della giusta retribuzione (v. ex aliis Cass. n. 801 del 20/01/2012). La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti ricorrenti, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore;
difatti, è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati;
vale infatti anche con riferimento all'orario il principio stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342, secondo il quale "una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette eSIenze" (Cassazione civile sez. lav., 21/10/2020, n.22986). Ed ancora, "L'obbligazione contributiva a carico del datore di lavoro trova il suo presupposto nella esistenza dell'obbligo retributivo ed è proporzionata alla retribuzione che al lavoratore competerebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. minimale contributivo). La stessa è dovuta nei casi di mancata esecuzione dell'attività lavorativa conseguente ad illegittima interruzione, o unilaterale sospensione del rapporto di lavoro da parte del datore, quale effetto risarcitorio dell'inadempienza di quest'ultimo. Viceversa, l'obbligazione contributiva non spetta nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa. Pertanto, nei casi di mancata esecuzione della prestazione, deve sempre essere accertata la ragione per la quale non è stata prestata" (Cassazione civile sez. VI, 13/07/2022, n.22127). Per quanto riguarda la rinuncia alle ulteriori spettanze, la Società ha, con questa difesa, confermato nella sostanza gli addebiti mossi dall'Ente: senza una delibera che prevede per un periodo di tempo limitato una diminuzione della retribuzione, le rinunce genericamente operate dai lavoratori, soprattutto se per il futuro e dunque aventi ad oggetto crediti non ancora maturati, non hanno alcun valore legale. L'art. 1 della legge 389 /1989 stabilisce espressamente che " la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti o contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" L'art. 3, comma 1, della legge n. 142/2001 stabilisce, inoltre, che "le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine" e all'art. 6, comma 2, che il regolamento interno della cooperativa non può contenere disposizioni derogative in pejus rispetto al trattamento economico minimo di cui al citato art.
3. Le superiori disposizioni normative dispongono, pertanto, che anche le cooperative, i cui soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori subordinati ai fini della tutela previdenziale, devono rispettare i minimi contrattuali retributivi previsti dal CCNL del settore o categoria di riferimento. Dunque, per il principio del minimale contributivo, l ha correttamente considerato CP_1 la retribuzione del CCNL industria e terziario (già applicato dalla società) come parametro per il calcolo, inserendo tutte le voci accessorie previste dal contratto. Il ricorso, dunque, deve essere respinto. 4. Le spese di seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, nella misura minima del parametro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia in funzione di giudice del lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
- Rigetta il ricorso;
- condanna a rifondere all le spese di causa, Parte_3 CP_1 liquidate in euro 2.695,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cpa se dovuti.
Così deciso in Isernia, il 29.07.2024, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice Elvira Puleio