CA
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 03/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 297/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 297/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, difesa dagli avv.ti Enrico Maria Scotta e Ruggero Orgero, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, via Schiapparelli n. 16 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Massimo Grattarola, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alessandria, via Trotti, n. 46 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Parte_1
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, se necessario, ammettere la C.T.U. per la risposta al quesito già proposto in primo grado: “Dica il C.T.U. se l'ampliamento dell'impianto al piano superiore e
l'installazione di nuove valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e ritorno ha comportato o meno lo svuotamento del fluido termovettore dell'impianto”;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza, pronunciata dal Tribunale di
Alessandria il 12 gennaio 2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1194/2021, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a versare stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3) In via riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 215,94 oltre interessi di mora, a favore della Controparte_2
per le causali di cui alla fattura n. 54E/2019.
[...]
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di ogni fase e grado del giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, Controparte_1 contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 12.01.2023 nel giudizio iscritto al n. RG 1194/2021
Vinte le spese del grado».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Alessandria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 5.416,80, oltre agli interessi, quali costi necessari al rifacimento dell'impianto di riscaldamento, la cui esecuzione era stata commissionata alla convenuta nel 2013 e terminata a febbraio
2014.
L'attore aveva rappresentato che si erano verificati ammaloramenti ai radiatori, che prendevano a bucarsi e corrodersi, a partire dal 2019.
2 L'attore aveva altresì chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande dell'attore e, in riconvenzione, la sua condanna al pagamento della somma di euro 215,94, oltre agli interessi di mora, portata dalla fattura n. 54E/2019, emessa il 28 marzo 2019 a seguito dell'intervento di riparazione dei radiatori.
3. Con sentenza n. 38/2023 del 12 gennaio 2013, il Tribunale di Alessandria ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 3.840,00 ed i.v.a., oltre agli interessi e alla rivalutazione, ha rigettato la domanda riconvenzionale, ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese processuali anche in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed infine ha posto le spese della consulenza tecnica ivi disposta a carico della convenuta.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, e per l'effetto la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la carenza di motivazione circa l'applicazione dell'art. 1669 c.c., di cui ne ha comunque denunciata l'erroneità, «per due ordini di motivi: || [l]a portata della norma in esame è stata interpretata in modo ampio dall'elaborazione giurisprudenziale […] per cui la responsabilità dell'appaltatore, per rovina e difetti di cose immobili, opera anche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia
e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino oppure presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo || […] Tale interpretazione non comporta, […], come parrebbe sostenere la tesi di controparte cui il giudicante di primo grado si è adeguato, un effetto abrogativo delle norme di cui all'art. 1667 c.c., per cui il termine biennale di garanzia
3 continua ad essere applicato quando i gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore consistono in alterazioni, conseguenti ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non riguardano parti essenziali della costruzione, incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento della stessa. || […] a prescindere dalle considerazioni sopra svolte […], il committente non può invocare alcuna garanzia nei confronti della ditta appaltatrice per la presenza di una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a provocare l'evento e, pertanto idonea ad interrompere il nesso causale tra l'opera fornita dalla società Parte_1 nel 2013 e l'evento dannoso verificatosi nel 2019 per cui è causa» (pp. 9 ss. cit.
[...] app.).
La seconda eccezione, relativa alla prova del nesso di causa, è stata ulteriormente sviluppata nel secondo motivo d'appello.
Siccome l'eccezione pone una questione di fatto dirimente, merita prioritario esame e con essa il secondo motivo, già anticipato nel primo.
Il motivo è fondato.
Il contratto stipulato dalle parti, la cui qualificazione come appalto non è suscettibile di sindacato in questa sede in assenza di motivo d'appello (del resto, le parti convergono su questa qualificazione), riguardava la realizzazione e dell'impianto di riscaldamento e di quello idrosanitario dell'immobile ad uso abitativo dell'appellato.
L'appellato ha rilevato l'ammaloramento dei radiatori e ha dedotto «la responsabilità in capo alla circa l'installazione e il trattamento con liquido inibitore anticorrosivo a Pt_1 regola d'arte dell'impianto termico sito nell'immobile del sig. » (p. 1 comp. cost. CP_1 app.).
Dal canto suo, l'appellante ha assunto di avere inserito il liquido anticorrosivo.
L'art. 1669 c.c., invocato dall'appellato, dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
4 La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore (o del costruttore, nella prospettiva del terzo, se si ravvisa nell'illecito extracontrattuale la fonte dell'obbligazione), e pertanto introduce una presunzione relativa di colpa.
Il committente (o il committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) – rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti – e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate – vizio del suolo o difetto costruttivo
–.
Spetta invece all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art. 1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043
c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art.
2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. 31301).
L'appellato è dunque onerato della prova del danno – ammaloramento dei radiatori –
e del nesso con il vizio dell'opera – omesso utilizzo del liquido anticorrosivo –.
L'onere della prova del nesso di causalità non è stato assolto.
Il giudice di primo grado ha accertato che i lavori appaltati sono terminati nel mese di febbraio 2014 (p. 6 sent.); questo accertamento non è stato censurato.
È provato, anche perché incontestato (art. 115, co. 1, c.p.c.), che nei mesi di aprile
2016 e luglio 2018 è stata eseguita la manutenzione dell'impianto ad opera di un soggetto terzo (cfr. docc. nn. 2, 3 fasc. primo grado appellante).
In sede di interrogatorio formale, l'appellato ha esposto di avere ampliato l'impianto di riscaldamento nel settembre/ottobre 2018 e che il “problema” si è verificato a gennaio
2019 (verbale d'udienza del 13 luglio 2022).
Dunque, tra la fine dei lavori e l'emersione degli ammaloramenti sono sopravvenute circostanze idonee ad alterare lo stato delle cose.
Questa supposizione è avvalorata dalla consulenza tecnica utilizzata dal tribunale.
A seguito dell'ampliamento, l'impianto di riscaldamento «potenzialmente potrebbe essere stato svuotato e riempito in un secondo momento» (p. 4 rel. per.).
Inoltre, non ricorre alcuna certezza che l'acqua analizzata corrispondeva a quella introdotta originariamente nell'impianto dall'appellante: «Il Ctu, […], a seguito degli accertamenti effettuati ha concluso che nulla si può asserire se l'acqua presente nei
5 radiatori ed esaminata dalla ditta “Fondital S.p.a.” fosse o meno quella del riempimento eseguito dalla impresa convenuta» (p. 8 sent.; v. anche p. 4 rel. per.).
Questi accertamenti non sono stati censurati, segnatamente dall'appellato.
Del resto, con riferimento alla non corrispondenza dell'acqua con quella immessa in origine, è lo stesso appellato ad avere dichiarato, sempre in sede di interrogatorio formale, di averla cambiata: «a gennaio 2019, ho aspettato che l'impianto si svuota[ss]e a causa della pressione dell'acqua bollente e sporca di ruggine e poi lo ho riempito con nuova acqua per gli altri termosifoni per non rimanere senza riscaldamento» (verbale d'udienza del 13 luglio 2022).
Dunque, se si considera che, all'esito delle manutenzioni, di cui l'ultima fatta poco prima dell'ampliamento dell'impianto, all'appellato non è stata riferita alcuna anomalia di sorta (difettano allegazioni in merito), che il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che, dopo l'ampliamento, l'impianto potrebbe essere stato svuotato e riempito di nuovo, che l'acqua esaminata non era quella originariamente immessa dall'appellante, non si può concludere con ragionevole certezza che l'ammaloramento dei radiatori sia l'esito di una manchevolezza (omesso o errato impiego del liquido anticorrosivo) risalente al momento dell'esecuzione dell'appalto, intervenuta un lustro prima dell'emersione della corrosione.
L'ignoranza del momento in cui è iniziato il processo di ammaloramento, tra l'altro, mai allegato nel giudizio di primo grado dall'appellato e comunque non accertato in sede peritale, si riverbera sull'accertamento dell'autore della causa del danno e quindi del nesso tra danno e (vizio dell')opera eseguita dall'appellante.
L'ignoranza si risolve a detrimento dell'appellato (art. 2697, co. 1, c.c.).
Il giudice di primo grado è pervenuto ad affermare la colpa dell'appellante sulla base del solo confronto tra i preventivi, quello originario e quello formulato dall'appellante per la sostituzione degli ulteriori caloriferi il 29 ottobre 2019, dal quale è emersa la menzione del liquido anticorrosivo nel solo secondo preventivo.
Sennonché, ignorando a quando risale il principio dell'ammaloramento, non è dato a monte, sul piano materiale, inferire l'esistenza di un nesso tra siffatto evento e l'asserita omissione dell'appellante.
Per questo motivo, è prematura qualunque indagine sulla prova liberatoria gravante sull'appellante.
È altresì superflua l'integrazione dell'incarico peritale sollecitata dall'appellante con il terzo motivo d'appello.
6 Il motivo è accolto.
2. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 215,94, oltre agli interessi, di cui alla fattura n. 54E/2019.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, avendo accertato l'inadempimento dell'appellante in relazione all'opera conclusa nel febbraio 2014.
La ragione viene meno, dal momento che si è accertata l'assenza di responsabilità in capo all'appellante.
Rispetto alla prestazione di cui alla fattura in esame, non sono stati dedotti vizi da parte dell'appellato.
L'appellato ha soltanto assunto di non dovere saldare la fattura in quanto «il sig. comunicò che la stessa era da intendersi per intervento in garanzia» (p. 5 Persona_1 cit.).
L'appellante ha subito replicato che «[i]n tale occasione […] non ha assolutamente riconosciuto alcun vizio, né è intervenuta in forza di una ormai estinta garanzia, ma [ha] eseguito l'intervento di riparazione chiedendo il relativo compenso con l'emissione della fattura n. 54/E del 28/03/2019» (p. 2 comp. cost.).
In primo grado, l'appellato non ha dedotto prove orali a dimostrazione della verità dell'asserto.
Con la nota del 17 dicembre 2021, depositata in luogo dell'udienza successiva alla concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'appellato ha asserito che «la fattura recante la dicitura “non pagata, fatta passare in garanzia” non è stata disconosciuta da controparte né in ordine al contenuto né in ordine alla provenienza né in comparsa né in prima udienza» (p. 1).
Pertanto, per la prima volta, l'appellato avrebbe fatto intendere che quella dicitura, che in effetti si legge nella fattura da lui depositata (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato),
è attribuibile all'appellante.
L'eccezione non è stata riproposta espressamente in questi termini in appello (art. 346 c.p.c.).
In ogni caso, essa contiene una circostanza diversa, quindi nuova, da quella allegata in citazione: un conto è affermare che la controparte ha comunicato che la fattura, nonostante la sua emissione, non deve essere pagata perché relativa ad una prestazione
7 in garanzia, altro è affermare che la controparte ha scritto sulla fattura emessa che nulla deve essere pagato perché relativa ad una prestazione in garanzia.
L'allegazione è evidentemente tardiva;
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quale ultimo momento per precisare l'attività assertiva, non vi è traccia della circostanza.
Tra l'altro, la circostanza non è verosimile.
L'appellante si è sempre difesa, deducendo che la garanzia era ormai venuta meno.
Se si esamina la stessa fattura, prodotta dall'appellante, si rileva che non contiene la dicitura in discorso (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
Del resto, non si comprende l'emissione della fattura, se l'appellante non aveva nulla da pretendere, anche solo per sua (gratuita) determinazione.
L'appellato non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'appellato deve pertanto pagare la somma portata dalla fattura.
All'obbligazione di pagamento del capitale accede quella degli interessi moratori, che, in difetto di ulteriori e precise allegazioni dell'appellante, sono dovuti solo a fare data dalla domanda giudiziale e sino al pagamento, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., poiché non risulta che le parti hanno determinato la misura degli interessi.
Il motivo è accolto.
3. Nel rassegnare le conclusioni, l'appellante ha chiesto «che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a versare stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata».
La domanda è generica in relazione all'entità della somma pagata, che dovrebbe poi corrispondere all'oggetto della restituzione.
La specificazione del quantum non si rinviene neanche nelle difese: «L'esponente, viste le richieste di controparte, che, subito dopo la comunicazione della sentenza, ha anche insistito per l'immediato pagamento, sta provvedendo al pagamento di tutti gli importi liquidati nella sentenza impugnata» (p. 21 cit. app.).
La domanda non può allora essere accolta.
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
8 Tutte le domande dell'appellante sono state accolte, con la sola eccezione di quella restitutoria formulata ex artt. 336, co. 2, 345, co. 1, parte seconda, c.p.c.
L'appellato è soccombente totale.
Il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione poiché essa ha avuto un'incidenza sull'economia del processo manifestamente marginale, come emerge anche dall'assenza di qualsivoglia difesa dell'appellato in parte qua.
È innegabile che l'appellante ha ottenuto esattamente la tutela richiesta;
la gestione delle conseguenze della riforma della sentenza è eventuale e comunque affrontabile anche in un momento successivo.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Le spese del giudizio di merito, per come liquidate dal giudice di primo grado («€
2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, accessori fiscali e previdenziali come per legge»), sono poste a carico dell'appellato; nulla è dovuto a suo favore per “spese di notifica e di iscrizione a ruolo”; invece, l'appellato è tenuto al rimborso del contributo unificato pagato in primo grado dall'appellante per la proposizione della domanda riconvenzionale (euro 43,00).
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, per come liquidate dal giudice di primo grado (“€ 1.460,59”), sono poste a carico dell'appellato e nulla è dovuto a suo favore a titolo di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte.
Anche le spese della consulenza tecnica disposta in sede preventiva vanno poste in via definitiva a carico dell'appellato in ragione della soccombenza (per tutte, v. Cass. civ., sez. VI^-2, ord. 26 maggio 2020, n. 9735).
Con riguardo alle spese del grado, il valore della controversia corrisponde alla somma dei crediti azionati dall'appellato (scaglione euro 5.201,00-26.000,00) e non muta per effetto della domanda riconvenzionale dell'appellante, di valore tale da non eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per
9 la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 355,50) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 38/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria il 12 gennaio
2023: rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 215,94, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da di condanna di Parte_1 [...] alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1 condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro
2.552,00 e di euro 4.888,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 425,50 per spese (contributi unificati dei due gradi di giudizio e anticipazioni per il secondo grado), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi;
condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali relative all'accertamento tecnico preventivo, liquidate nella somma di euro 1.460,59, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone le spese della consulenza tecnica disposta in sede preventiva a carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
10 Cecilia Marino
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
Cecilia Marino presidente
Roberto Rivello consigliere
Andrea Giovanni Melani consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 297/2023 promossa da
(c.f. ), nella persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, difesa dagli avv.ti Enrico Maria Scotta e Ruggero Orgero, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, via Schiapparelli n. 16 appellante contro
(c.f. ), difeso dall'avv. Massimo Grattarola, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Alessandria, via Trotti, n. 46 appellato
Conclusioni
1 ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte di Parte_1
Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via istruttoria, se necessario, ammettere la C.T.U. per la risposta al quesito già proposto in primo grado: “Dica il C.T.U. se l'ampliamento dell'impianto al piano superiore e
l'installazione di nuove valvole di intercettazione sulle tubazioni di mandata e ritorno ha comportato o meno lo svuotamento del fluido termovettore dell'impianto”;
2) nel merito, riformare integralmente la sentenza, pronunciata dal Tribunale di
Alessandria il 12 gennaio 2023 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 1194/2021, respingendo la domanda originariamente proposta, per l'effetto mandando esente
l'esponente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a versare stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
3) In via riconvenzionale: condannare il sig. al pagamento Controparte_1 dell'importo di euro 215,94 oltre interessi di mora, a favore della Controparte_2
per le causali di cui alla fattura n. 54E/2019.
[...]
4) condannare la controparte alla rifusione delle spese e dei compensi di lite di ogni fase e grado del giudizio». ha precisato queste conclusioni: «Voglia la Corte d'Appello Ill.ma, Controparte_1 contrariis reiectis, rigettare integralmente l'appello e confermare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Alessandria in data 12.01.2023 nel giudizio iscritto al n. RG 1194/2021
Vinte le spese del grado».
Svolgimento del processo
1. aveva convenuto innanzi al Tribunale Controparte_1 Parte_1 di Alessandria, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 5.416,80, oltre agli interessi, quali costi necessari al rifacimento dell'impianto di riscaldamento, la cui esecuzione era stata commissionata alla convenuta nel 2013 e terminata a febbraio
2014.
L'attore aveva rappresentato che si erano verificati ammaloramenti ai radiatori, che prendevano a bucarsi e corrodersi, a partire dal 2019.
2 L'attore aveva altresì chiesto la condanna della convenuta al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di accertamento tecnico preventivo.
2. si era costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle Parte_1 domande dell'attore e, in riconvenzione, la sua condanna al pagamento della somma di euro 215,94, oltre agli interessi di mora, portata dalla fattura n. 54E/2019, emessa il 28 marzo 2019 a seguito dell'intervento di riparazione dei radiatori.
3. Con sentenza n. 38/2023 del 12 gennaio 2013, il Tribunale di Alessandria ha condannato la convenuta al pagamento della somma di euro 3.840,00 ed i.v.a., oltre agli interessi e alla rivalutazione, ha rigettato la domanda riconvenzionale, ha condannato la convenuta alla rifusione delle spese processuali anche in relazione al procedimento di accertamento tecnico preventivo, ed infine ha posto le spese della consulenza tecnica ivi disposta a carico della convenuta.
4. Avverso la sentenza, ha proposto appello sulla base di Parte_1 quattro motivi, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, e per l'effetto la condanna dell'appellato alla restituzione di quanto pagato in forza della sentenza di primo grado, e l'accoglimento della domanda riconvenzionale. ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_1
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, l'appellante ha dedotto la carenza di motivazione circa l'applicazione dell'art. 1669 c.c., di cui ne ha comunque denunciata l'erroneità, «per due ordini di motivi: || [l]a portata della norma in esame è stata interpretata in modo ampio dall'elaborazione giurisprudenziale […] per cui la responsabilità dell'appaltatore, per rovina e difetti di cose immobili, opera anche in relazione ai lavori di ristrutturazione edilizia
e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che rovinino oppure presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest'ultimo || […] Tale interpretazione non comporta, […], come parrebbe sostenere la tesi di controparte cui il giudicante di primo grado si è adeguato, un effetto abrogativo delle norme di cui all'art. 1667 c.c., per cui il termine biennale di garanzia
3 continua ad essere applicato quando i gravi difetti che legittimano il committente all'azione di responsabilità extracontrattuale nei confronti dell'appaltatore consistono in alterazioni, conseguenti ad una insoddisfacente realizzazione dell'opera, che non riguardano parti essenziali della costruzione, incidendo negativamente e in modo considerevole sul godimento della stessa. || […] a prescindere dalle considerazioni sopra svolte […], il committente non può invocare alcuna garanzia nei confronti della ditta appaltatrice per la presenza di una causa sopravvenuta, da sola sufficiente a provocare l'evento e, pertanto idonea ad interrompere il nesso causale tra l'opera fornita dalla società Parte_1 nel 2013 e l'evento dannoso verificatosi nel 2019 per cui è causa» (pp. 9 ss. cit.
[...] app.).
La seconda eccezione, relativa alla prova del nesso di causa, è stata ulteriormente sviluppata nel secondo motivo d'appello.
Siccome l'eccezione pone una questione di fatto dirimente, merita prioritario esame e con essa il secondo motivo, già anticipato nel primo.
Il motivo è fondato.
Il contratto stipulato dalle parti, la cui qualificazione come appalto non è suscettibile di sindacato in questa sede in assenza di motivo d'appello (del resto, le parti convergono su questa qualificazione), riguardava la realizzazione e dell'impianto di riscaldamento e di quello idrosanitario dell'immobile ad uso abitativo dell'appellato.
L'appellato ha rilevato l'ammaloramento dei radiatori e ha dedotto «la responsabilità in capo alla circa l'installazione e il trattamento con liquido inibitore anticorrosivo a Pt_1 regola d'arte dell'impianto termico sito nell'immobile del sig. » (p. 1 comp. cost. CP_1 app.).
Dal canto suo, l'appellante ha assunto di avere inserito il liquido anticorrosivo.
L'art. 1669 c.c., invocato dall'appellato, dispone che «[q]uando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. || Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia».
4 La diposizione prevede una forma aggravata di responsabilità dell'appaltatore (o del costruttore, nella prospettiva del terzo, se si ravvisa nell'illecito extracontrattuale la fonte dell'obbligazione), e pertanto introduce una presunzione relativa di colpa.
Il committente (o il committente-acquirente o il terzo) deve provare il danno (o pericolo di danno) – rovina totale o parziale dell'opera, evidente pericolo di rovina, gravi difetti – e il nesso tra esso e una delle cause tipizzate – vizio del suolo o difetto costruttivo
–.
Spetta invece all'appaltatore superare la presunzione di colpa: «nell'azione speciale ex art. 1669 c.c. vige un regime di presunzione di colpa iuris tantum, che impone al danneggiante di fornire la prova liberatoria […]. Mentre nell'azione generale ex art. 2043
c.c. è il danneggiato a dover dimostrare, in ossequio ai principi generali dettati dall'art.
2697 c.c., oltre alla condotta del costruttore, all'evento lesivo e al nesso eziologico, la colpa del danneggiante» (Cass. civ., sez. II^, sent. 10 novembre 2023, n. 31301).
L'appellato è dunque onerato della prova del danno – ammaloramento dei radiatori –
e del nesso con il vizio dell'opera – omesso utilizzo del liquido anticorrosivo –.
L'onere della prova del nesso di causalità non è stato assolto.
Il giudice di primo grado ha accertato che i lavori appaltati sono terminati nel mese di febbraio 2014 (p. 6 sent.); questo accertamento non è stato censurato.
È provato, anche perché incontestato (art. 115, co. 1, c.p.c.), che nei mesi di aprile
2016 e luglio 2018 è stata eseguita la manutenzione dell'impianto ad opera di un soggetto terzo (cfr. docc. nn. 2, 3 fasc. primo grado appellante).
In sede di interrogatorio formale, l'appellato ha esposto di avere ampliato l'impianto di riscaldamento nel settembre/ottobre 2018 e che il “problema” si è verificato a gennaio
2019 (verbale d'udienza del 13 luglio 2022).
Dunque, tra la fine dei lavori e l'emersione degli ammaloramenti sono sopravvenute circostanze idonee ad alterare lo stato delle cose.
Questa supposizione è avvalorata dalla consulenza tecnica utilizzata dal tribunale.
A seguito dell'ampliamento, l'impianto di riscaldamento «potenzialmente potrebbe essere stato svuotato e riempito in un secondo momento» (p. 4 rel. per.).
Inoltre, non ricorre alcuna certezza che l'acqua analizzata corrispondeva a quella introdotta originariamente nell'impianto dall'appellante: «Il Ctu, […], a seguito degli accertamenti effettuati ha concluso che nulla si può asserire se l'acqua presente nei
5 radiatori ed esaminata dalla ditta “Fondital S.p.a.” fosse o meno quella del riempimento eseguito dalla impresa convenuta» (p. 8 sent.; v. anche p. 4 rel. per.).
Questi accertamenti non sono stati censurati, segnatamente dall'appellato.
Del resto, con riferimento alla non corrispondenza dell'acqua con quella immessa in origine, è lo stesso appellato ad avere dichiarato, sempre in sede di interrogatorio formale, di averla cambiata: «a gennaio 2019, ho aspettato che l'impianto si svuota[ss]e a causa della pressione dell'acqua bollente e sporca di ruggine e poi lo ho riempito con nuova acqua per gli altri termosifoni per non rimanere senza riscaldamento» (verbale d'udienza del 13 luglio 2022).
Dunque, se si considera che, all'esito delle manutenzioni, di cui l'ultima fatta poco prima dell'ampliamento dell'impianto, all'appellato non è stata riferita alcuna anomalia di sorta (difettano allegazioni in merito), che il consulente tecnico d'ufficio ha affermato che, dopo l'ampliamento, l'impianto potrebbe essere stato svuotato e riempito di nuovo, che l'acqua esaminata non era quella originariamente immessa dall'appellante, non si può concludere con ragionevole certezza che l'ammaloramento dei radiatori sia l'esito di una manchevolezza (omesso o errato impiego del liquido anticorrosivo) risalente al momento dell'esecuzione dell'appalto, intervenuta un lustro prima dell'emersione della corrosione.
L'ignoranza del momento in cui è iniziato il processo di ammaloramento, tra l'altro, mai allegato nel giudizio di primo grado dall'appellato e comunque non accertato in sede peritale, si riverbera sull'accertamento dell'autore della causa del danno e quindi del nesso tra danno e (vizio dell')opera eseguita dall'appellante.
L'ignoranza si risolve a detrimento dell'appellato (art. 2697, co. 1, c.c.).
Il giudice di primo grado è pervenuto ad affermare la colpa dell'appellante sulla base del solo confronto tra i preventivi, quello originario e quello formulato dall'appellante per la sostituzione degli ulteriori caloriferi il 29 ottobre 2019, dal quale è emersa la menzione del liquido anticorrosivo nel solo secondo preventivo.
Sennonché, ignorando a quando risale il principio dell'ammaloramento, non è dato a monte, sul piano materiale, inferire l'esistenza di un nesso tra siffatto evento e l'asserita omissione dell'appellante.
Per questo motivo, è prematura qualunque indagine sulla prova liberatoria gravante sull'appellante.
È altresì superflua l'integrazione dell'incarico peritale sollecitata dall'appellante con il terzo motivo d'appello.
6 Il motivo è accolto.
2. Con il quarto motivo d'appello, l'appellante ha impugnato la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale di condanna dell'appellato al pagamento della somma di euro 215,94, oltre agli interessi, di cui alla fattura n. 54E/2019.
Il motivo è fondato.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda, avendo accertato l'inadempimento dell'appellante in relazione all'opera conclusa nel febbraio 2014.
La ragione viene meno, dal momento che si è accertata l'assenza di responsabilità in capo all'appellante.
Rispetto alla prestazione di cui alla fattura in esame, non sono stati dedotti vizi da parte dell'appellato.
L'appellato ha soltanto assunto di non dovere saldare la fattura in quanto «il sig. comunicò che la stessa era da intendersi per intervento in garanzia» (p. 5 Persona_1 cit.).
L'appellante ha subito replicato che «[i]n tale occasione […] non ha assolutamente riconosciuto alcun vizio, né è intervenuta in forza di una ormai estinta garanzia, ma [ha] eseguito l'intervento di riparazione chiedendo il relativo compenso con l'emissione della fattura n. 54/E del 28/03/2019» (p. 2 comp. cost.).
In primo grado, l'appellato non ha dedotto prove orali a dimostrazione della verità dell'asserto.
Con la nota del 17 dicembre 2021, depositata in luogo dell'udienza successiva alla concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., l'appellato ha asserito che «la fattura recante la dicitura “non pagata, fatta passare in garanzia” non è stata disconosciuta da controparte né in ordine al contenuto né in ordine alla provenienza né in comparsa né in prima udienza» (p. 1).
Pertanto, per la prima volta, l'appellato avrebbe fatto intendere che quella dicitura, che in effetti si legge nella fattura da lui depositata (doc. n. 3 fasc. primo grado appellato),
è attribuibile all'appellante.
L'eccezione non è stata riproposta espressamente in questi termini in appello (art. 346 c.p.c.).
In ogni caso, essa contiene una circostanza diversa, quindi nuova, da quella allegata in citazione: un conto è affermare che la controparte ha comunicato che la fattura, nonostante la sua emissione, non deve essere pagata perché relativa ad una prestazione
7 in garanzia, altro è affermare che la controparte ha scritto sulla fattura emessa che nulla deve essere pagato perché relativa ad una prestazione in garanzia.
L'allegazione è evidentemente tardiva;
nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., quale ultimo momento per precisare l'attività assertiva, non vi è traccia della circostanza.
Tra l'altro, la circostanza non è verosimile.
L'appellante si è sempre difesa, deducendo che la garanzia era ormai venuta meno.
Se si esamina la stessa fattura, prodotta dall'appellante, si rileva che non contiene la dicitura in discorso (doc. n. 4 fasc. primo grado appellante).
Del resto, non si comprende l'emissione della fattura, se l'appellante non aveva nulla da pretendere, anche solo per sua (gratuita) determinazione.
L'appellato non ha allegato l'adempimento dell'obbligazione, neanche parziale (art. 1218 c.c., Cass. civ., sez. un., sent. 30 ottobre 2001, n. 13533).
L'appellato deve pertanto pagare la somma portata dalla fattura.
All'obbligazione di pagamento del capitale accede quella degli interessi moratori, che, in difetto di ulteriori e precise allegazioni dell'appellante, sono dovuti solo a fare data dalla domanda giudiziale e sino al pagamento, al saggio di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., poiché non risulta che le parti hanno determinato la misura degli interessi.
Il motivo è accolto.
3. Nel rassegnare le conclusioni, l'appellante ha chiesto «che la controparte provveda senza indugio alla restituzione delle somme che l'appellante è stata costretta a versare stante la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata».
La domanda è generica in relazione all'entità della somma pagata, che dovrebbe poi corrispondere all'oggetto della restituzione.
La specificazione del quantum non si rinviene neanche nelle difese: «L'esponente, viste le richieste di controparte, che, subito dopo la comunicazione della sentenza, ha anche insistito per l'immediato pagamento, sta provvedendo al pagamento di tutti gli importi liquidati nella sentenza impugnata» (p. 21 cit. app.).
La domanda non può allora essere accolta.
4. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
La riforma della sentenza di primo grado impone il rinnovo integrale del giudizio in merito alle spese.
8 Tutte le domande dell'appellante sono state accolte, con la sola eccezione di quella restitutoria formulata ex artt. 336, co. 2, 345, co. 1, parte seconda, c.p.c.
L'appellato è soccombente totale.
Il rigetto della domanda restitutoria non muta la conclusione poiché essa ha avuto un'incidenza sull'economia del processo manifestamente marginale, come emerge anche dall'assenza di qualsivoglia difesa dell'appellato in parte qua.
È innegabile che l'appellante ha ottenuto esattamente la tutela richiesta;
la gestione delle conseguenze della riforma della sentenza è eventuale e comunque affrontabile anche in un momento successivo.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n.
55.
Le spese del giudizio di merito, per come liquidate dal giudice di primo grado («€
2.552,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, accessori fiscali e previdenziali come per legge»), sono poste a carico dell'appellato; nulla è dovuto a suo favore per “spese di notifica e di iscrizione a ruolo”; invece, l'appellato è tenuto al rimborso del contributo unificato pagato in primo grado dall'appellante per la proposizione della domanda riconvenzionale (euro 43,00).
Le spese dell'accertamento tecnico preventivo, per come liquidate dal giudice di primo grado (“€ 1.460,59”), sono poste a carico dell'appellato e nulla è dovuto a suo favore a titolo di rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte.
Anche le spese della consulenza tecnica disposta in sede preventiva vanno poste in via definitiva a carico dell'appellato in ragione della soccombenza (per tutte, v. Cass. civ., sez. VI^-2, ord. 26 maggio 2020, n. 9735).
Con riguardo alle spese del grado, il valore della controversia corrisponde alla somma dei crediti azionati dall'appellato (scaglione euro 5.201,00-26.000,00) e non muta per effetto della domanda riconvenzionale dell'appellante, di valore tale da non eccedere lo scaglione (cfr., per tutte, Cass. civ., sez. II^, ord. 20 ottobre 2023, n. 29182).
Tenuto conto del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi per tutte le fasi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.888,00 per compensi
(euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per
9 la fase istruttoria, euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre alle spese per contributo unificato (euro 355,50) e anticipazioni forfettarie (euro 27,00), a spese generali al 15%,
c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 38/2023, emessa dal Tribunale di Alessandria il 12 gennaio
2023: rigetta le domande proposte da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_1 condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 215,94, oltre agli interessi nei termini di cui in parte motiva;
rigetta la domanda proposta da di condanna di Parte_1 [...] alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado;
CP_1 condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che liquida nelle somme di euro
2.552,00 e di euro 4.888,00, a titolo di compenso, rispettivamente del primo e del secondo grado di giudizio, euro 425,50 per spese (contributi unificati dei due gradi di giudizio e anticipazioni per il secondo grado), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge per entrambi i gradi;
condanna al rimborso a favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali relative all'accertamento tecnico preventivo, liquidate nella somma di euro 1.460,59, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
pone le spese della consulenza tecnica disposta in sede preventiva a carico di
[...]
CP_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il consigliere estensore
Andrea Giovanni Melani
Il presidente
10 Cecilia Marino
11