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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TARANTO SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele Gallucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2083 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIARELLI GIANFRANCO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LATTARULO CARMINE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: risarcimento danno derivante da circolazione stradale – spese legali fase stragiudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte depositate alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Taranto, la CP_1 compagnia assicurativa (in seguito , deducendo: Parte_1 Pt_1
che il 18 dicembre 2019 la sua autovettura Citroen tg. DX083JZ (assicurata con la ) era regolarmente in sosta lungo la via CP_2
Machiavelli nell'abitato di Palagiano, quando subiva la collisione da parte dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CF815xz, assicurata da e di proprietà di;
Pt_1 Controparte_3
che , conducente dell'autovettura Volkswagen, Persona_1
1 provenendo da via Machiavelli a velocità sostenuta, perdeva il controllo e andava a terminare la propria corsa sulla Citroen, che riportava danni tali da rendere antieconomica ogni riparazione;
che inviava richiesta di risarcimento danni all'impresa, che provvedeva a recapitargli la somma di € 3.500,00;
che, a seguito di successive interlocuzioni, l'impresa chiariva che l'offerta era pari al valore commerciale del mezzo (€ 3.000,00), oltre € 500,00 per rottamazione e immatricolazione;
che, con la medesima comunicazione, l'impresa assicurativa precisava di restare in attesa di un contatto per la definizione degli onorari;
che, con lettera del 3 settembre 2009, accettava l'offerta inviata “a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, ma insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali, secondo i parametri previsti dalla legge”;
che, con la medesima lettera, precisava che, siccome la causa doveva considerarsi transatta, al proprio difensore spettavano anche le maggiorazioni previste dall'art. 4, co. 6 del d.m. n. 55 del 2014;
che non replicava nonostante avesse “promesso per iscritto il Pt_1 pagamento degli onorari”;
che, “nella procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato” aveva diritto, “in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio”. Sulla base di tali premesse, concludeva nel modo seguente:
“accertata e dichiarata l'inadempienza della , condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 2.758,40…relative al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali non pagate dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale…”;
“Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni come per legge…”;
“ai sensi degli artt. 148 comma XI….trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS…”. Si costituiva in giudizio rilevando: Pt_1
che la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno accessorio da spese stragiudiziali non era dovuta, in quanto le attività difensive espletate dal difensore di parte attrice non erano provate e, in alcuni casi, non erano neanche necessarie;
che gli esborsi sostenuti per remunerare un avvocato non
2 costituiscono conseguenza automatica del fatto illecito, potendo trovare ristoro solo se il sinistro presenta particolari problemi giuridici o se la vittima del sinistro non riceve adeguata assistenza dal proprio assicuratore;
che le somme richieste configurano un danno emergente da provare sia nell'an che nel quantum;
che, nel caso di specie, l'attività del difensore di parte attrice non si era rivelata di alcuna utilità. Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure condannava la a Pt_1 pagare all'attore “la somma di euro 1.985,00 relativa al c.d. danno accessorio inerente le spese stragiudiziali”, oltre alle spese di lite. A sostegno della decisione, rilevava:
che qualunque parte ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia
“nell'esplicazione tecnica delle sue richieste risarcitorie”, trovando la prestazione di assistenza fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.;
che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente”;
che l'attore aveva diritto ad “ottenere dalla società convenuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale derivato dal sinistro avvenuto in data 18.12.2019 in abitato di Palagiano e costituita dalle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale”;
che il danno poteva essere determinato in via equitativa nella somma di € 1.985,00. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di appello si è lamentata dell'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle doglianze sollevate in ordine all'insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno. Ha rilevato, in particolare:
che, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, l'attore non aveva provato di aver sostenuto alcun costo per l'attività stragiudiziale espletata dal suo difensore;
che l'attore non aveva fornito la prova delle attività professionali svolte dal proprio difensore e poste a sostegno della richiesta di risarcimento del danno;
che il giudice aveva omesso di valutare la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità delle spese legali per le quali si invocava il ristoro;
che, in ragione della sollecita liquidazione del danno e della semplice
3 gestione della vertenza, essendo stata riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del danno, la voce risarcitoria relativa alle spese legali non era dovuta. Con il secondo motivo di appello ha contestato la decisione nella parte in cui viene utilizzato il criterio equitativo per la liquidazione del danno anziché il ricorso alle tariffe forensi. Ha concluso chiedendo di riformare la sentenza e di rigettare la domanda. ha insistito, di contro, per il rigetto del gravame, osservando in CP_1 sintesi:
che, ai fini della prova del danno emergente, non è necessaria la prova dell'esborso quando venga fornita la prova dell'insorgenza del relativo obbligo di pagamento;
che l'importo richiesto trovava conferma nelle tariffe previste dalla legge rispetto all'attività espletata dal proprio difensore;
che il sinistro non era di agevole gestione;
che è solita inviare un'offerta di risarcimento con la proposta, Pt_1 in caso di accettazione a saldo, di pagamento delle spese legale, senza tuttavia poi onorare la promessa. Con ordinanza del 10 febbraio 2025, questo giudice ha sollevato d'ufficio due questioni:
quella dell'ipotetica qualificazione della domanda proposta da
[...]
in termini di responsabilità contrattuale, vuoi sotto forma di Pt_2 azione di adempimento, vuoi sotto forma di azione di risarcimento danni;
questione sollevata in ragione dell'ambiguità di alcuni riferimenti contenuti nell'atto di citazione di primo grado, in specie quelli relativi alla supposta transazione della controversia (cfr. pag. 2,
“la controversia era da intendersi transatta”), alla promessa di pagamento degli onorari da parte di (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione, Pt_1
“nonostante avesse promesso, per iscritto, il pagamento degli onorari”) e, infine, alla richiesta di accertamento dell'inadempimento della compagnia assicuratrice (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione, “accertata e dichiarata l'inadempienza della ”); Parte_1
quella dell'ipotetica qualificazione della domanda in termini di domanda di risarcimento del danno derivante da un illecito extracontrattuale per violazione delle norme sulla circolazione stradale, e della connessa questione dell'eventuale difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
4 Persona_2
In ordine alla prima questione, non ha depositato alcuna memoria Pt_1 entro i termini assegnati, mentre ha osservato che la pretesa CP_1 creditoria da lui avanzata non è riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale2, così chiarendo che non ha inteso fondare la propria domanda su un titolo contrattuale. Con le note depositate, non ha preso posizione sulla seconda CP_1 delle questioni sollevate, limitandosi per il resto a rilevare che il giudice di prime cure ha accolto la domanda, non in virtù di un rapporto contrattuale, ma in forza di un diritto costituzionale. Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, va osservato:
che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 21/05/2019 , n. 13602);
che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali
5 che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10049)
che “In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al petitum e alla causa petendi, non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2014 , n. 241973). Alla luce dei principi richiamati e delle puntualizzazioni fornite dallo stesso attore/appellato con le note del 14.02.2025, ritiene questo giudice che la domanda di condanna avanzata vada intesa quale domanda di risarcimento del danno di matrice extracontrattuale. A dispetto degli elementi di ambiguità sopra evidenziati, le cui incertezze sul versante classificatorio sono state dissipate dallo stesso attore/appellato, il bene della vita anelato è costituito dall'ulteriore voce risarcitoria consistente nelle spese sostenute da per remunerare il difensore che lo ha CP_1 assistito nella fase stragiudiziale di gestione della lite. Tale pretesa non può che trarre origine dal sinistro stradale di cui è rimasto vittima l'attore/appellato, la cui auto è stata investita dall'autovettura del responsabile civile, assicurato In altri termini, Pt_1 Controparte_3
l'obbligazione di pagamento ha come fonte un fatto illecito;
fatto che è compiutamente descritto nell'atto di citazione, dalla cui lettura si desume
6 anche quale sia stata la colpa del conducente dell'autovettura di proprietà del responsabile civile. I fatti materiali allegati (dinamica dell'incidente) e la pretesa sostanziale avanzata dal consentono quindi di ricondurre la sua domanda CP_1 nel paradigma della responsabilità extracontrattuale per violazione di norme che regolano la circolazione stradale. Ulteriori indizi in tal senso si rinvengono nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove:
l'attore, dopo l'offerta transattiva, ha insistito nella sua richiesta di pagamento del danno accessorio da spese stragiudiziali (cfr. pag. 2
“insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”);
l'attore ha richiamato copiosa giurisprudenza che, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, afferma che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio (cfr. pag. 3);
l'attore ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento Pt_1 della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali non pagate dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); Il fatto che l'attore fosse consapevole della fonte extracontrattuale del credito rivendicato si desume chiaramente anche dal tenore della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, dove a pagina 8 ha rammentato che: “le spese legali costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale, ex art. 1223 cc”. Del resto anche lo stesso giudice di pace ha implicitamente fondato la propria decisione sull'assunto della natura aquiliana dell'illecito, come si evince dai richiami giurisprudenziali effettuati, dal riferimento alla categoria del danno emergente e dall'affermazione del diritto dell'attore ad ottenere dalla società convenuta “l'ulteriore voce di danno patrimoniale derivato dal sinistro avvenuto in data 18.12.2019 in abitato di Palagiano e costituita dalle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale”. Neanche nella giurisprudenza di legittimità si riscontrano dubbi in ordine alla riconducibilità di tale voce di danno alla categoria del danno emergente derivante da un illecito stradale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/05/2015 , n. 11154 “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la
7 spesa.”; Cassazione civile , sez. VI , 02/02/2018 , n. 2644 “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.”; Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3266, fattispecie relativa ad un'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa per il pagamento delle spese legali stragiudiziali dopo che lo stesso danneggiato aveva accettato l'offerta transattiva formulata dall'assicurazione. In questo caso il difensore del danneggiato, risultato poi vittorioso, si era prima lamentato del fatto che il primo giudice non avesse esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno e, in sede di legittimità, aveva poi formulato un motivo di ricorso per cassazione con cui aveva sostenuto che le spese legali per l'assistenza stragiudiziale costituiscono un danno consequenziale al sinistro4; Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022
, n. 15732 “Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. Ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegna a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno
8 emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente.”). Né infine possono residuare dubbi in considerazione del fatto che l'attore/appellato ha dedotto in primo grado che la causa doveva considerarsi transatta, in quanto, dopo la formulazione della proposta la compagnia aveva comunicato di restare in attesa per la definizione degli onorari e, a fronte della parcella presentata dal difensore del danneggiato, era rimasta silente, con la conseguenza che, avendo il danneggiato insistito, senza risposta, per il ristoro dell'ulteriore voce di danno da spese stragiudiziali, l'intera vicenda non si poteva e non si può considerare transatta. Infine, va rilevato che il riferimento al diritto di difesa costituzionalmente garantito, quale fondamento dell'obbligo di pagamento della somma liquidata dal primo giudice, non giustifica di pe sé la condanna, in quanto non viene in rilievo un'obbligazione derivante dalla legge, ma piuttosto, come detto e come comunque rilevato dal giudice di pace, un'obbligazione nascente da fatto illecito. In ragione della qualificazione della domanda quale azione di risarcimento derivante da fatto illecito ex. art. 144 del codice delle assicurazioni, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte, in veste di litisconsorte necessario (cfr. art. 144, co. 4 del d.lgs. n. 209/2005) proprietario dell'autovettura assicurata da Controparte_3 indicato quale responsabile civile nell'atto di citazione di primo grado. Pt_1
Peraltro la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in casi aventi ad oggetto anche il ristoro del danno derivante da spese stragiudiziali5, si è anche, di recente, posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità con la pronuncia (non massimata) n.
22271/2018; vicenda nell'ambito della quale la Cassazione ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rammentando che “nel giudizio proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno”, sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ex art. 144 del codice delle assicurazioni, che nel caso di azione proposta contro il proprio assicuratore ex art. 149 del codice delle assicurazioni. Essendo stata oggetto di rilievo d'ufficio la questione della nullità del giudizio
9 di primo grado, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio6.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
visto l'art. 354, co. 1, c.p.c.;
dichiara la nullità della sentenza oggetto di impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
Controparte_3
rimette gli atti al giudice di pace di Taranto;
compensa per intero le spese di lite relative al presente grado di appello.
Così deciso in Taranto, in data 17/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “considerato che, laddove si ritenesse che il giudice di prime cure abbia inteso operare un'implicita qualificazione extracontrattuale della domanda, e, laddove si ritenesse che, non essendo stata contestata tale qualificazione dall'appellante, il suo sindacato sia precluso al giudice d'appello, occorrerebbe a quel punto rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura assicurata da , Pt_1 non essendo partecipato al giudizio l'asserito responsabile civile del sinistro;
” 2 “Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di secondo grado, a pag. 2 rigo 15 della ordinanza dell'8.02.2025 (“considerato che la pretesa creditoria vantata da parte attrice parrebbe astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale”) non pare, neppure astrattamente, che la pretesa creditoria sia riconducibile ad una responsabilità contrattuale. Questa ipotesi, persino dubitativa ed astratta del Giudice, non sussiste. Nelle circostanze sub “o” e “p” dell'atto di citazione di primo grado, non si allega alcuna responsabilità contrattuale da parte di , bensì Pt_1 viene sottolineata l'attività prestata dal procuratore al cliente. Punto……E' l'unico punto sul quale appellante ed appellato sono d'accordo: non ha alcuna responsabilità Pt_1 contrattuale”3 “Ma anche ad ammettere che il tenore sintattico della citazione fosse ambiguo, proprio questa ambiguità ha giustamente condotto il giudice di merito a qualificare la domanda come extracontrattuale, in base al consolidato principio secondo cui al cospetto di una domanda ambigua, il cui petitum e la cui causa petendi non consentano di stabilire se la scelta del danneggiato sia stata in favore della responsabilità contrattuale o di quella aquiliana, deve ritenersi che sia stata proposta una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poichè la domanda contrattuale deve "essere espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative" (così Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006, Rv. 589187)”. 4 “Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata la censura del D. in ordine al fatto che il primo giudice non aveva esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno;
esaminato tale profilo, ha tuttavia rigettato la pretesa dell'appellante affermando che al sinistro deve applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, sulla procedura di risarcimento diretto e che, a norma dell'art. 9 del regolamento emanato con D.P.R. n. 254 del 2006, non sono indennizzabili (con la sola eccezione delle perizie relative a danni alla persona) le spese sostenute dal danneggiato per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale, qualora sia stata accettata l'offerta dell'assicuratore…… 1. Col primo motivo - che deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c. - il ricorrente assume che anche le spese relative all'assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamenta pertanto una "evidente violazione dell'art. 1223 c.c.", dolendosi che "la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato".”. 5 “(a) in via principale, la condanna della al pagamento della somma di Euro CP_4 792, pari alla quota di credito risarcitorio che il danneggiato creditore aveva ceduto alla C
oltre spese legali stragiudiziali ed accessori;
” 6 Cassazione civile , sez. III , 12/06/2006 , n. 13550
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
CHIARELLI GIANFRANCO, con elezione di domicilio digitale presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec:
Email_1 parte appellante
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._1
LATTARULO CARMINE, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore al seguente indirizzo pec: Email_2 parte appellata
OGGETTO: risarcimento danno derivante da circolazione stradale – spese legali fase stragiudiziale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note scritte depositate alle quali si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO conveniva in giudizio, davanti al giudice di pace di Taranto, la CP_1 compagnia assicurativa (in seguito , deducendo: Parte_1 Pt_1
che il 18 dicembre 2019 la sua autovettura Citroen tg. DX083JZ (assicurata con la ) era regolarmente in sosta lungo la via CP_2
Machiavelli nell'abitato di Palagiano, quando subiva la collisione da parte dell'autovettura Volkswagen Golf tg. CF815xz, assicurata da e di proprietà di;
Pt_1 Controparte_3
che , conducente dell'autovettura Volkswagen, Persona_1
1 provenendo da via Machiavelli a velocità sostenuta, perdeva il controllo e andava a terminare la propria corsa sulla Citroen, che riportava danni tali da rendere antieconomica ogni riparazione;
che inviava richiesta di risarcimento danni all'impresa, che provvedeva a recapitargli la somma di € 3.500,00;
che, a seguito di successive interlocuzioni, l'impresa chiariva che l'offerta era pari al valore commerciale del mezzo (€ 3.000,00), oltre € 500,00 per rottamazione e immatricolazione;
che, con la medesima comunicazione, l'impresa assicurativa precisava di restare in attesa di un contatto per la definizione degli onorari;
che, con lettera del 3 settembre 2009, accettava l'offerta inviata “a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale, ma insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali, secondo i parametri previsti dalla legge”;
che, con la medesima lettera, precisava che, siccome la causa doveva considerarsi transatta, al proprio difensore spettavano anche le maggiorazioni previste dall'art. 4, co. 6 del d.m. n. 55 del 2014;
che non replicava nonostante avesse “promesso per iscritto il Pt_1 pagamento degli onorari”;
che, “nella procedura per il risarcimento del danno da circolazione stradale, il danneggiato” aveva diritto, “in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio”. Sulla base di tali premesse, concludeva nel modo seguente:
“accertata e dichiarata l'inadempienza della , condannare Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 2.758,40…relative al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali non pagate dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale…”;
“Condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, oltre maggiorazioni come per legge…”;
“ai sensi degli artt. 148 comma XI….trasmettere, d'ufficio, copia della sentenza all'IVASS…”. Si costituiva in giudizio rilevando: Pt_1
che la somma richiesta a titolo di risarcimento del danno accessorio da spese stragiudiziali non era dovuta, in quanto le attività difensive espletate dal difensore di parte attrice non erano provate e, in alcuni casi, non erano neanche necessarie;
che gli esborsi sostenuti per remunerare un avvocato non
2 costituiscono conseguenza automatica del fatto illecito, potendo trovare ristoro solo se il sinistro presenta particolari problemi giuridici o se la vittima del sinistro non riceve adeguata assistenza dal proprio assicuratore;
che le somme richieste configurano un danno emergente da provare sia nell'an che nel quantum;
che, nel caso di specie, l'attività del difensore di parte attrice non si era rivelata di alcuna utilità. Pertanto, concludeva per il rigetto della domanda. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure condannava la a Pt_1 pagare all'attore “la somma di euro 1.985,00 relativa al c.d. danno accessorio inerente le spese stragiudiziali”, oltre alle spese di lite. A sostegno della decisione, rilevava:
che qualunque parte ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia
“nell'esplicazione tecnica delle sue richieste risarcitorie”, trovando la prestazione di assistenza fondamento nel diritto di difesa costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost.;
che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente”;
che l'attore aveva diritto ad “ottenere dalla società convenuta l'ulteriore voce di danno patrimoniale derivato dal sinistro avvenuto in data 18.12.2019 in abitato di Palagiano e costituita dalle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale”;
che il danno poteva essere determinato in via equitativa nella somma di € 1.985,00. Avverso tale pronuncia ha proposto appello Pt_1
Con il primo motivo di appello si è lamentata dell'omessa valutazione, da parte del giudice di prime cure, delle doglianze sollevate in ordine all'insussistenza dei presupposti per la risarcibilità del danno. Ha rilevato, in particolare:
che, contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, l'attore non aveva provato di aver sostenuto alcun costo per l'attività stragiudiziale espletata dal suo difensore;
che l'attore non aveva fornito la prova delle attività professionali svolte dal proprio difensore e poste a sostegno della richiesta di risarcimento del danno;
che il giudice aveva omesso di valutare la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità delle spese legali per le quali si invocava il ristoro;
che, in ragione della sollecita liquidazione del danno e della semplice
3 gestione della vertenza, essendo stata riconosciuta la responsabilità del proprio assicurato nella causazione del danno, la voce risarcitoria relativa alle spese legali non era dovuta. Con il secondo motivo di appello ha contestato la decisione nella parte in cui viene utilizzato il criterio equitativo per la liquidazione del danno anziché il ricorso alle tariffe forensi. Ha concluso chiedendo di riformare la sentenza e di rigettare la domanda. ha insistito, di contro, per il rigetto del gravame, osservando in CP_1 sintesi:
che, ai fini della prova del danno emergente, non è necessaria la prova dell'esborso quando venga fornita la prova dell'insorgenza del relativo obbligo di pagamento;
che l'importo richiesto trovava conferma nelle tariffe previste dalla legge rispetto all'attività espletata dal proprio difensore;
che il sinistro non era di agevole gestione;
che è solita inviare un'offerta di risarcimento con la proposta, Pt_1 in caso di accettazione a saldo, di pagamento delle spese legale, senza tuttavia poi onorare la promessa. Con ordinanza del 10 febbraio 2025, questo giudice ha sollevato d'ufficio due questioni:
quella dell'ipotetica qualificazione della domanda proposta da
[...]
in termini di responsabilità contrattuale, vuoi sotto forma di Pt_2 azione di adempimento, vuoi sotto forma di azione di risarcimento danni;
questione sollevata in ragione dell'ambiguità di alcuni riferimenti contenuti nell'atto di citazione di primo grado, in specie quelli relativi alla supposta transazione della controversia (cfr. pag. 2,
“la controversia era da intendersi transatta”), alla promessa di pagamento degli onorari da parte di (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione, Pt_1
“nonostante avesse promesso, per iscritto, il pagamento degli onorari”) e, infine, alla richiesta di accertamento dell'inadempimento della compagnia assicuratrice (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione, “accertata e dichiarata l'inadempienza della ”); Parte_1
quella dell'ipotetica qualificazione della domanda in termini di domanda di risarcimento del danno derivante da un illecito extracontrattuale per violazione delle norme sulla circolazione stradale, e della connessa questione dell'eventuale difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile
4 Persona_2
In ordine alla prima questione, non ha depositato alcuna memoria Pt_1 entro i termini assegnati, mentre ha osservato che la pretesa CP_1 creditoria da lui avanzata non è riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale2, così chiarendo che non ha inteso fondare la propria domanda su un titolo contrattuale. Con le note depositate, non ha preso posizione sulla seconda CP_1 delle questioni sollevate, limitandosi per il resto a rilevare che il giudice di prime cure ha accolto la domanda, non in virtù di un rapporto contrattuale, ma in forza di un diritto costituzionale. Tanto premesso, in punto di qualificazione della domanda, va osservato:
che “il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 21/05/2019 , n. 13602);
che “In tema di azione per il risarcimento dei danni, nel suo nucleo immodificabile la domanda non va identificata in relazione al diritto sostanziale eventualmente indicato dalla parte e considerato alla stregua dei fatti costitutivi della fattispecie normativa (che costituisce oggetto della qualificazione del giudice), bensì esclusivamente in base al bene della vita e ai fatti storici-materiali
5 che delineano la fattispecie concreta;
ne consegue che, se i fatti materiali ritualmente allegati rimangono immutati, è compito del giudice individuare quali tra essi assumano rilevanza giuridica, in relazione alla individuazione della fattispecie normativa astratta in cui tali fatti debbono essere sussunti ed indipendentemente dal tipo di diritto indicato dalla parte” (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/03/2022, n.10049)
che “In tema di risarcimento del danno, qualora, in base al petitum e alla causa petendi, non sia possibile evincere - attesa l'insufficienza di una mera generica prospettazione di inosservanza di precetti o disposizioni legislative - la precisa scelta del danneggiato in favore della responsabilità aquiliana o di quella contrattuale perché non espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, l'azione proposta va qualificata come di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.” (cfr. Cassazione civile , sez. III , 13/11/2014 , n. 241973). Alla luce dei principi richiamati e delle puntualizzazioni fornite dallo stesso attore/appellato con le note del 14.02.2025, ritiene questo giudice che la domanda di condanna avanzata vada intesa quale domanda di risarcimento del danno di matrice extracontrattuale. A dispetto degli elementi di ambiguità sopra evidenziati, le cui incertezze sul versante classificatorio sono state dissipate dallo stesso attore/appellato, il bene della vita anelato è costituito dall'ulteriore voce risarcitoria consistente nelle spese sostenute da per remunerare il difensore che lo ha CP_1 assistito nella fase stragiudiziale di gestione della lite. Tale pretesa non può che trarre origine dal sinistro stradale di cui è rimasto vittima l'attore/appellato, la cui auto è stata investita dall'autovettura del responsabile civile, assicurato In altri termini, Pt_1 Controparte_3
l'obbligazione di pagamento ha come fonte un fatto illecito;
fatto che è compiutamente descritto nell'atto di citazione, dalla cui lettura si desume
6 anche quale sia stata la colpa del conducente dell'autovettura di proprietà del responsabile civile. I fatti materiali allegati (dinamica dell'incidente) e la pretesa sostanziale avanzata dal consentono quindi di ricondurre la sua domanda CP_1 nel paradigma della responsabilità extracontrattuale per violazione di norme che regolano la circolazione stradale. Ulteriori indizi in tal senso si rinvengono nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, laddove:
l'attore, dopo l'offerta transattiva, ha insistito nella sua richiesta di pagamento del danno accessorio da spese stragiudiziali (cfr. pag. 2
“insisteva nella richiesta di pagamento del danno accessorio di spese stragiudiziali”);
l'attore ha richiamato copiosa giurisprudenza che, nella materia del risarcimento del danno da circolazione stradale, afferma che il danneggiato ha diritto, in ragione del suo diritto di difesa costituzionalmente garantito, ad ottenere il rimborso delle relative spese legali intese come danno accessorio (cfr. pag. 3);
l'attore ha concluso chiedendo la condanna di al pagamento Pt_1 della somma di € 2.758,40, relativa “al “danno accessorio” inerente le spese e competenze legali non pagate dall'impresa assicuratrice nella fase stragiudiziale” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione); Il fatto che l'attore fosse consapevole della fonte extracontrattuale del credito rivendicato si desume chiaramente anche dal tenore della comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, dove a pagina 8 ha rammentato che: “le spese legali costituiscono danno patrimoniale consequenziale dell'illecito, secondo il principio della regolarità causale, ex art. 1223 cc”. Del resto anche lo stesso giudice di pace ha implicitamente fondato la propria decisione sull'assunto della natura aquiliana dell'illecito, come si evince dai richiami giurisprudenziali effettuati, dal riferimento alla categoria del danno emergente e dall'affermazione del diritto dell'attore ad ottenere dalla società convenuta “l'ulteriore voce di danno patrimoniale derivato dal sinistro avvenuto in data 18.12.2019 in abitato di Palagiano e costituita dalle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale”. Neanche nella giurisprudenza di legittimità si riscontrano dubbi in ordine alla riconducibilità di tale voce di danno alla categoria del danno emergente derivante da un illecito stradale (cfr. Cassazione civile , sez. III , 29/05/2015 , n. 11154 “In tema di danni consistiti in spese erogate a professionisti di cui il danneggiato si sia avvalso per ottenere il risarcimento del danno, quel che rileva ai fini della risarcibilità è unicamente la sussistenza di un valido e diretto nesso causale tra il sinistro e la
7 spesa.”; Cassazione civile , sez. VI , 02/02/2018 , n. 2644 “Nell'ambito delle spese legali stragiudiziali in caso di sinistro stradale, il loro rimborso rappresenta una ordinaria ipotesi di danno emergente di cui all'art. 1223 c.c.; pertanto come qualsiasi altra voce di danno sarà soggetta alle regole generali: e dunque non sarà dovuto il risarcimento per le spese che la vittima avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (art. 1227, comma 1, c.c.); non sarà dovuto il risarcimento per le spese che, pur necessarie, sono state sostenute in misura esagerata (art. 1227, comma 2, c.c.) non sarà dovuto il risarcimento per le spese non legate da un nesso di causa rispetto al fatto illecito.”; Cassazione civile sez. III, 19/02/2016, n.3266, fattispecie relativa ad un'azione diretta promossa dal danneggiato nei confronti della propria compagnia assicurativa per il pagamento delle spese legali stragiudiziali dopo che lo stesso danneggiato aveva accettato l'offerta transattiva formulata dall'assicurazione. In questo caso il difensore del danneggiato, risultato poi vittorioso, si era prima lamentato del fatto che il primo giudice non avesse esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno e, in sede di legittimità, aveva poi formulato un motivo di ricorso per cassazione con cui aveva sostenuto che le spese legali per l'assistenza stragiudiziale costituiscono un danno consequenziale al sinistro4; Cassazione civile , sez. III , 17/05/2022
, n. 15732 “Le spese sostenute per attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova. Ne consegue che la mera esistenza di una proposta di accordo stragiudiziale, non sottoscritta dal danneggiato, in cui la compagnia assicuratrice del danneggiante si impegna a riconoscere in favore del danneggiato, tra le varie voci, un congruo importo a titolo di spese stragiudiziali nel caso di accordo idoneo ad evitare la causa, non equivale, in sede di accertamento giudiziale, alla piena prova di aver subito un danno
8 emergente corrispondente all'aver sostenuto, a cagione del sinistro, un esborso patrimoniale corrispondente.”). Né infine possono residuare dubbi in considerazione del fatto che l'attore/appellato ha dedotto in primo grado che la causa doveva considerarsi transatta, in quanto, dopo la formulazione della proposta la compagnia aveva comunicato di restare in attesa per la definizione degli onorari e, a fronte della parcella presentata dal difensore del danneggiato, era rimasta silente, con la conseguenza che, avendo il danneggiato insistito, senza risposta, per il ristoro dell'ulteriore voce di danno da spese stragiudiziali, l'intera vicenda non si poteva e non si può considerare transatta. Infine, va rilevato che il riferimento al diritto di difesa costituzionalmente garantito, quale fondamento dell'obbligo di pagamento della somma liquidata dal primo giudice, non giustifica di pe sé la condanna, in quanto non viene in rilievo un'obbligazione derivante dalla legge, ma piuttosto, come detto e come comunque rilevato dal giudice di pace, un'obbligazione nascente da fatto illecito. In ragione della qualificazione della domanda quale azione di risarcimento derivante da fatto illecito ex. art. 144 del codice delle assicurazioni, va dichiarata la nullità della sentenza di primo grado, in quanto al giudizio non ha preso parte, in veste di litisconsorte necessario (cfr. art. 144, co. 4 del d.lgs. n. 209/2005) proprietario dell'autovettura assicurata da Controparte_3 indicato quale responsabile civile nell'atto di citazione di primo grado. Pt_1
Peraltro la questione dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile, in casi aventi ad oggetto anche il ristoro del danno derivante da spese stragiudiziali5, si è anche, di recente, posta all'attenzione della giurisprudenza di legittimità con la pronuncia (non massimata) n.
22271/2018; vicenda nell'ambito della quale la Cassazione ha dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, rammentando che “nel giudizio proposto dalla vittima d'un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo dalla cui circolazione è derivato il danno”, sia nel caso di azione diretta contro l'assicuratore del responsabile civile ex art. 144 del codice delle assicurazioni, che nel caso di azione proposta contro il proprio assicuratore ex art. 149 del codice delle assicurazioni. Essendo stata oggetto di rilievo d'ufficio la questione della nullità del giudizio
9 di primo grado, si reputa opportuno compensare per intero le spese di lite del presente giudizio6.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
visto l'art. 354, co. 1, c.p.c.;
dichiara la nullità della sentenza oggetto di impugnazione per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile;
Controparte_3
rimette gli atti al giudice di pace di Taranto;
compensa per intero le spese di lite relative al presente grado di appello.
Così deciso in Taranto, in data 17/03/2025 .
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “considerato che, laddove si ritenesse che il giudice di prime cure abbia inteso operare un'implicita qualificazione extracontrattuale della domanda, e, laddove si ritenesse che, non essendo stata contestata tale qualificazione dall'appellante, il suo sindacato sia precluso al giudice d'appello, occorrerebbe a quel punto rilevare il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell'autovettura assicurata da , Pt_1 non essendo partecipato al giudizio l'asserito responsabile civile del sinistro;
” 2 “Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di secondo grado, a pag. 2 rigo 15 della ordinanza dell'8.02.2025 (“considerato che la pretesa creditoria vantata da parte attrice parrebbe astrattamente riconducibile ad un'ipotesi di responsabilità contrattuale”) non pare, neppure astrattamente, che la pretesa creditoria sia riconducibile ad una responsabilità contrattuale. Questa ipotesi, persino dubitativa ed astratta del Giudice, non sussiste. Nelle circostanze sub “o” e “p” dell'atto di citazione di primo grado, non si allega alcuna responsabilità contrattuale da parte di , bensì Pt_1 viene sottolineata l'attività prestata dal procuratore al cliente. Punto……E' l'unico punto sul quale appellante ed appellato sono d'accordo: non ha alcuna responsabilità Pt_1 contrattuale”3 “Ma anche ad ammettere che il tenore sintattico della citazione fosse ambiguo, proprio questa ambiguità ha giustamente condotto il giudice di merito a qualificare la domanda come extracontrattuale, in base al consolidato principio secondo cui al cospetto di una domanda ambigua, il cui petitum e la cui causa petendi non consentano di stabilire se la scelta del danneggiato sia stata in favore della responsabilità contrattuale o di quella aquiliana, deve ritenersi che sia stata proposta una azione di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., poichè la domanda contrattuale deve "essere espressamente fondata sull'inadempimento del debitore di una determinata e specifica obbligazione contrattuale, non essendo sufficiente la semplice prospettazione generica dell'inosservanza di precetti o di disposizioni legislative" (così Sez. 3, Sentenza n. 5244 del 10/03/2006, Rv. 589187)”. 4 “Provvedendo in sede di gravame, il Tribunale di Taranto ha ritenuto fondata la censura del D. in ordine al fatto che il primo giudice non aveva esaminato la domanda sotto il profilo del risarcimento del danno;
esaminato tale profilo, ha tuttavia rigettato la pretesa dell'appellante affermando che al sinistro deve applicarsi la disciplina del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 149, sulla procedura di risarcimento diretto e che, a norma dell'art. 9 del regolamento emanato con D.P.R. n. 254 del 2006, non sono indennizzabili (con la sola eccezione delle perizie relative a danni alla persona) le spese sostenute dal danneggiato per l'ausilio di professionisti nella fase stragiudiziale, qualora sia stata accettata l'offerta dell'assicuratore…… 1. Col primo motivo - che deduce violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1223 e 2056 c.c. - il ricorrente assume che anche le spese relative all'assistenza legale nella fase stragiudiziale della gestione del sinistro costituiscono danno consequenziale al sinistro, secondo il principio della regolarità causale, e lamenta pertanto una "evidente violazione dell'art. 1223 c.c.", dolendosi che "la subordinazione del diritto al riconoscimento delle spese legali alle condizioni di cui al D.P.R. n. 254 del 2006, art. 9, comma 2, (non accettazione dell'offerta) rende impossibile o estremamente difficile l'esercizio di difesa del danneggiato".”. 5 “(a) in via principale, la condanna della al pagamento della somma di Euro CP_4 792, pari alla quota di credito risarcitorio che il danneggiato creditore aveva ceduto alla C
oltre spese legali stragiudiziali ed accessori;
” 6 Cassazione civile , sez. III , 12/06/2006 , n. 13550