CA
Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 4097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4097 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 28.11.2019 all'esito del giudizio recante r.g. n. 566/2019, comunicata agli appellanti a mezzo pec in data 28.11.2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2025 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
, c.f. , nonché Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
CE (Av) alla Via Carlo Del Balzo 52 presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Cioffi ( ) e Domenico Cioffi C.F._3
( del foro di Avellino che li rappresentano C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di appello, con domicili digitali ai seguenti indirizzi pec
Email_1
Email_2
Appellanti
E
c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._5
domiciliato in CE (Av) alla Via Cupa n. 6 presso lo studio dell'avv.
Vito Casale (c.f. ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._6
in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato, con domicilio digitale Email_3
Appellato
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4 marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, seguite dalle comparse conclusionali nonché memorie di replica depositate da entrambe le parti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Avellino in data 7 febbraio 2019 e chiedevano in Parte_1 Parte_2
sede civile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di , a seguito delle sentenze penali di condanna Controparte_1
emesse dal Tribunale di Avellino, Sez. Distaccata di CE, n. 56/2013 nonché dalla Corte d'Appello di Napoli, IV Sez. Penale, sentenza del
25.10.2017, in virtù delle quali parte resistente veniva condannata, tra
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 l'altro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore dei ricorrenti, costituitisi parti civili nei predetti procedimenti penali.
Veniva esposto nel ricorso che , in affari con Controparte_1 [...]
ed nell'ambito di un contratto di appalto, era stato Parte_1 Pt_2
condannato in entrambi i gradi di giudizio di un antecedente procedimento penale, per aver minacciato i ricorrenti, costringendoli ad abbandonare il cantiere destinato alla realizzazione di uno stabilimento nell'area industriale di CE (Av), intimando loro “lasciate subito il cantiere altrimenti vi sparo”, costringendoli, dunque, a lasciare il cantiere in data
22.6.2007 per poi esser riammessi in data 30.7.2007.
I ricorrenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“In conseguenza della sentenza penale di condanna del Tribunale di
Avellino, sez. dist. di CE e della successiva sentenza della Corte di
Appello di Napoli citate in premessa e che si allegano al presente ricorso, che condannavano il responsabile del reato di violenza privata (610 C.P.)
al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
e , da liquidarsi in sede civile, liquidare tali danni come Parte_2
segue:
a) per danno morale e non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., €. 15 mila per ognuna delle parti civili, vittime del reato, odierni ricorrenti;
oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
b) per il danno patrimoniale, €. 20.000,00 complessivi, da corrispondersi in solido agli odierni ricorrenti;
maggiorato dalla rivalutazione monetaria dal luglio 2007 ad oggi ed oltre gli interessi legali dalla presente domanda.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 In alternativa, in luogo della rivalutazione monetaria, si domandano gli interessi compensativi al tasso annuo del 6/7% dal fatto (22.6.2007).
c) in subordine, sia per il danno morale ex art. 2059 c.c. che per il danno patrimoniale, ci si rimette ai criteri valutativi di cui agli artt. 2056, 1223 e
1226 c.c.; sempre maggiorati come innanzi;
d) con vittoria di spese, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari”.
Si costituiva nel predetto giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della proposta domanda.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 12.11.2019 il giudice di prime cure si riservava sulle richieste delle parti e, con ordinanza decisoria del 28.11.2019, rigettava la domanda proposta dai ricorrenti con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento in favore di parte resistente.
A fondamento della predetta decisione il giudice di prime cure riteneva non fornita la prova da parte dei ricorrenti dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, che avrebbero subito dalla condotta penalmente rilevante assunta da parte resistente.
Il Tribunale di Avellino, in sostanza, a fronte dell'istruttoria esclusivamente documentale espletata dalle parti attrici, riteneva non provati i danni, patrimoniali e non, dagli stessi lamentati. Il giudice di prime cure aderiva, infatti, all'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, in sede civile, i danni, di qualsiasi natura, vanno sempre provati e non possono essere ritenuti in re ipsa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.12.2019,
[...]
e impugnavano tempestivamente la citata Parte_1 Parte_2
pronuncia, deducendone l'erronea statuizione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni morali nonché la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario ed, infine, alla ingiusta condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltretutto erroneamente liquidate nella maggior misura rispetto alle tariffe ministeriali.
Parte appellante rinunciava alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed articolava, altresì, prova testimoniale.
Si costituiva il quale eccepiva l'infondatezza dell'appello Controparte_1
oltre che l'inammissibilità delle richieste istruttorie ivi contenute e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
All'esito della prima udienza di trattazione del 20.10.2020 il C.I. rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.1.2022, effettivamente svolta in data 4.3.2025, all'esito della quale il C.I. si riservava e con ordinanza pubblicata in data 11.3.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nei cui termini le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, non meritano accoglimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 e censurano la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Avellino, Sezione Distaccata di CE, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni morali scaturenti dalla condotta delittuosa posta in essere da , non proponendo appello, invece, con riguardo Controparte_1
alla parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento danni patrimoniali così come quantificati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. .
Nella fattispecie di cui è causa, parti appellanti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, che scaturirebbero ipso iure dalle minacce subite dagli stessi da parte di , il quale veniva Controparte_1
condannato dal Giudice penale per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) ed, appunto, al risarcimento dei danni nei confronti dei querelanti costituitisi parti civili.
Parti appellanti, dunque, pongono a fondamento della proposta censura il dispositivo della sentenza penale del Tribunale di Avellino, Sezione
Distaccata di CE, con cui veniva condannato alla Controparte_1
pena di sei mesi di reclusione, con sospensione della pena, nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Orbene, e , partendo dal predetto Parte_1 Parte_2
dispositivo di sentenza, chiedono il risarcimento dei danni morali quale diretta conseguenza dell'illecito penale accertato, lasciandone la mera quantificazione al giudice civile.
Nell'ambito di un giudizio civile ad oggetto il risarcimento dei danni, il giudice deve compiere un'indagine approfondita per stabilire tre elementi essenziali: il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno, le conseguenze
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 dannose concrete e la loro entità economica. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'ordinanza n. 8477 del 5 maggio 2020 ed il presente Collegio ne condivide l'assunto.
Anche se è stata pronunciata una sentenza penale di condanna al risarcimento danni, la valutazione del danno non è automatica. Questo perché la sentenza penale ha valore vincolante solo riguardo l'accertamento del danno-evento, ovvero l'esistenza del fatto illecito che ha causato il danno.
Tuttavia, il giudice civile non è esonerato dal dovere di accertare il danno- conseguenza.
In pratica, il giudice civile deve verificare che ci sia un collegamento diretto tra il danno iniziale (il fatto-reato) e le conseguenze negative subite dalla persona danneggiata.
A tal proposito, la parte lesa ha anche l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza e la quantificazione dei danni subiti, in linea con i principi stabiliti dal codice civile e dalla giurisprudenza.
Per cui, il giudice penale accerta il danno-evento (l'esistenza del fatto illecito, come un reato), mentre il giudice civile accerta il danno- conseguenza (le conseguenze concrete e quantificabili di quel fatto); anche se un reato è stato accertato in sede penale, il giudice civile ha il compito di esaminare se quel reato ha effettivamente prodotto dei pregiudizi specifici, di quale entità e se esiste un nesso di causalità tra i due.
Per quanto riguarda l'onere della prova, spetta alla persona offesa dimostrare innanzi al giudice civile l'esistenza e l'entità dei danni subiti. La condanna generica al risarcimento in sede penale non sostituisce questa
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dimostrazione, ma si limita a riconoscere la potenziale idoneità del fatto a causare un danno.
Orbene, e nulla hanno provato circa le Parte_2 Parte_1
conseguenze dell'illecito penale commesso dalla controparte.
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la carenza probatoria delle parti attrici anche con riferimento ai danni non patrimoniali, che potevano essere dimostrati, a titolo esemplificativo, con documentazione sanitaria riguardante un malessere psico-fisico delle persone offese quale diretta conseguenza della minaccia ricevuta.
Ne tanto meno venivano articolati mezzi di prova tali da indurre il giudice di prime cura ad effettuare il mutamento del rito;
le uniche prove testimoniali venivano articolate da parte resistente.
Inammissibili sono le richieste istruttorie avanzate per la prima volta dalle parti appellanti nel presente grado di giudizio, ostandovi il chiaro disposto della legge.
Per le suesposte ragioni i predetti motivi di appello sono infondati.
Né il richiamo alle norme civilistiche sulla liquidazione del danno in misura equitativa può consentire liquidazioni rimesse all'arbitrio più completo del giudice. Come chiaramente specifica l'art. 1226 c.c., solo “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, derivandone piuttosto evidentemente che deve essere la parte ad allegare e provare di non essere oggettivamente in grado di misurare la precisa entità del danno, essendo, di contro, non consentito eludere il chiaro disposto di legge in tema di onere della prova.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 Ciò in particolar modo quando, come nel caso in esame, il danno non consiste nella soppressione o alterazione di una cosa determinata, ma semplicemente nel pregiudizio morale per la frase, obiettivamente grave e sconveniente, del convenuto, i cui effetti possono essere, dal punto di vista del pregiudizio, assolutamente eterogenei e multiformi nei confronti di chi la percepisce, potendo caratterizzarsi tanto in termini d'assoluta indifferenza, tanto in termini di apprezzabili lesione dell'integrità psicofisica da produrre conseguenze assai negative (es. atteggiamenti psicosomatici negativi, depressivi o degenerativi nei confronti di terzi).
Non essendovi, pertanto, un criterio unico e determinato d'indennizzo per questi fenomeni, deve essere necessariamente la parte ad allegare / provare di aver subito un pregiudizio indennizzabile, possibilmente anche con criteri guida che possano rendere la liquidazione quanto più possibile oggettiva e comprensibile, altrimenti prestandosi ogni soluzione al rischio di arbitrio.
E'
per questi motivi
che la giurisprudenza assume comunemente “Il ricorso alla valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito se, da una parte, presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, dall'altra è consentito soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6067 del 17 marzo 2006). E' proprio l'ammontare della somma richiesta da ultimo nella conclusionale d'appello (€ 10.000,00 ciascuno) ad offrire il destro al rigetto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 della richiesta proprio perché questa somma potrebbe essere alta o bassa in relazione alle circostanze di fatto del caso concreto: invero, pur essendo indubbio che il fatto è confermato dalla sentenza penale di condanna, è
altrettanto vero come nel caso di specie manchi un parametro ragionevolmente adeguato per consentire di valutare la congruenza della somma richiesta. Probabilmente si sarebbe potuto far riferimento alle tabelle milanesi comunemente utilizzate per la liquidazione dei danni e così
consentire una determinazione calzante di quello “morale” sollecitato “a corpo” in questa sede ma non è stato, invece, offerto altro parametro guida se non il riferimento all'umiliazione subita dai due imprenditori per doversi allontanare dai luoghi sotto minaccia (enfaticamente indicando nella comparsa di replica “la condizione di afflizione fisica e psicologica in cui
piombarono i due soggetti, l'angoscia ed il dolore connaturale alla paura;
il che non giustifica automaticamente un risarcimento pur essendo stata sicuramente lesa la libertà degli individui.
Insomma, la possibilità di ricorrere all'equità, non esime certo l'attore dal dover provare la difficoltà di determinare il suo preciso ammontare, il pur consentito ricorso alle presunzioni – più volte invocate – non esimendo la parte di essere sollevato da oneri esclusivamente a proprio carico.
Anche il terzo ed ultimo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale di Avellino ha correttamente applicato il principio della soccombenza stante l'infondatezza della domanda delle parti attrici.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Il principio di soccombenza espresso nell'art. 91 c.p.c. sancisce la regola generale secondo cui la parte soccombente deve pagare le spese. Le eccezioni, come la compensazione, sono possibili solo per “gravi ed eccezionali ragioni”, come la soccombenza reciproca o la novità della questione, da escludere nella fattispecie di cui è causa.
Del resto, la difesa di pare resistente evidenziava sin da subito ed in maniera corretta il principio posto a fondamento del rigetto della domanda di parte attrice, eccependo la carenza probatoria delle domande di risarcimento danni.
Con riferimento, infine, all'invocata erroneità della sentenza nella quantificazione delle spese si osserva che la censura è infondata.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore del giudizio (fino a
52.000,00) i compensi liquidati pari da euro 4.000,00, si assestano nella fascia intermedia fra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto dell'esclusione della fase istruttoria;
per cui, alcun errore ha commesso il giudice di prime cure nella liquidazione degli stessi.
Anche sotto quest'altro aspetto la sentenza del Tribunale di Avellino è, dunque, esente da vizi o errori e va confermata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta di dovere statuire sulle spese del presente giudizio, con la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese di lite che si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, dunque, con riguardo al valore della lite, alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da euro 5.200.1,00 a euro 26.000,00, che
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 qui si liquidano in complessivi euro 2.906,00 in favore di parte appellata, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
c.f. , nonché nei confronti di C.F._1 Parte_2 [...]
avverso la l'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Avellino Parte_3
in data 28.11.2019 all'esito del giudizio recante r.g. n. 566/2019, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Condanna parti appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi in favore di parte appellata, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Vito
Casale (c.f. ); C.F._6
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero 5 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2020, avente ad oggetto l'appello avverso l'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Avellino in data 28.11.2019 all'esito del giudizio recante r.g. n. 566/2019, comunicata agli appellanti a mezzo pec in data 28.11.2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza emessa all'esisto dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 marzo 2025 svoltasi nella modalità del deposito di note scritte e pendente:
TRA
, c.f. , nonché Parte_1 C.F._1 Pt_2
, c.f. , elettivamente domiciliati in
[...] C.F._2
CE (Av) alla Via Carlo Del Balzo 52 presso lo studio degli avv.ti
Raffaele Cioffi ( ) e Domenico Cioffi C.F._3
( del foro di Avellino che li rappresentano C.F._4
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce all'atto di appello, con domicili digitali ai seguenti indirizzi pec
Email_1
Email_2
Appellanti
E
c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._5
domiciliato in CE (Av) alla Via Cupa n. 6 presso lo studio dell'avv.
Vito Casale (c.f. ) dal quale è rappresentato e difeso C.F._6
in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato, con domicilio digitale Email_3
Appellato
CONCLUSIONI: si intendono integralmente richiamate e trascritte in seguito allo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
4 marzo 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), preceduta dal deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, seguite dalle comparse conclusionali nonché memorie di replica depositate da entrambe le parti processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato innanzi al Tribunale di Avellino in data 7 febbraio 2019 e chiedevano in Parte_1 Parte_2
sede civile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti di , a seguito delle sentenze penali di condanna Controparte_1
emesse dal Tribunale di Avellino, Sez. Distaccata di CE, n. 56/2013 nonché dalla Corte d'Appello di Napoli, IV Sez. Penale, sentenza del
25.10.2017, in virtù delle quali parte resistente veniva condannata, tra
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 2 di 12 l'altro, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede in favore dei ricorrenti, costituitisi parti civili nei predetti procedimenti penali.
Veniva esposto nel ricorso che , in affari con Controparte_1 [...]
ed nell'ambito di un contratto di appalto, era stato Parte_1 Pt_2
condannato in entrambi i gradi di giudizio di un antecedente procedimento penale, per aver minacciato i ricorrenti, costringendoli ad abbandonare il cantiere destinato alla realizzazione di uno stabilimento nell'area industriale di CE (Av), intimando loro “lasciate subito il cantiere altrimenti vi sparo”, costringendoli, dunque, a lasciare il cantiere in data
22.6.2007 per poi esser riammessi in data 30.7.2007.
I ricorrenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“In conseguenza della sentenza penale di condanna del Tribunale di
Avellino, sez. dist. di CE e della successiva sentenza della Corte di
Appello di Napoli citate in premessa e che si allegano al presente ricorso, che condannavano il responsabile del reato di violenza privata (610 C.P.)
al risarcimento dei danni in favore di Controparte_1 Parte_1
e , da liquidarsi in sede civile, liquidare tali danni come Parte_2
segue:
a) per danno morale e non patrimoniale, ex art. 2059 c.c., €. 15 mila per ognuna delle parti civili, vittime del reato, odierni ricorrenti;
oltre interessi legali dal fatto al soddisfo;
b) per il danno patrimoniale, €. 20.000,00 complessivi, da corrispondersi in solido agli odierni ricorrenti;
maggiorato dalla rivalutazione monetaria dal luglio 2007 ad oggi ed oltre gli interessi legali dalla presente domanda.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 3 di 12 In alternativa, in luogo della rivalutazione monetaria, si domandano gli interessi compensativi al tasso annuo del 6/7% dal fatto (22.6.2007).
c) in subordine, sia per il danno morale ex art. 2059 c.c. che per il danno patrimoniale, ci si rimette ai criteri valutativi di cui agli artt. 2056, 1223 e
1226 c.c.; sempre maggiorati come innanzi;
d) con vittoria di spese, con distrazione in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari”.
Si costituiva nel predetto giudizio il quale eccepiva Controparte_1
l'infondatezza della proposta domanda.
All'esito dell'udienza di comparizione e trattazione del 12.11.2019 il giudice di prime cure si riservava sulle richieste delle parti e, con ordinanza decisoria del 28.11.2019, rigettava la domanda proposta dai ricorrenti con condanna degli stessi al pagamento delle spese del procedimento in favore di parte resistente.
A fondamento della predetta decisione il giudice di prime cure riteneva non fornita la prova da parte dei ricorrenti dei danni, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale, che avrebbero subito dalla condotta penalmente rilevante assunta da parte resistente.
Il Tribunale di Avellino, in sostanza, a fronte dell'istruttoria esclusivamente documentale espletata dalle parti attrici, riteneva non provati i danni, patrimoniali e non, dagli stessi lamentati. Il giudice di prime cure aderiva, infatti, all'orientamento giurisprudenziale della Cassazione secondo cui, in sede civile, i danni, di qualsiasi natura, vanno sempre provati e non possono essere ritenuti in re ipsa.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 4 di 12 Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.12.2019,
[...]
e impugnavano tempestivamente la citata Parte_1 Parte_2
pronuncia, deducendone l'erronea statuizione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento danni morali nonché la mancata conversione del rito sommario in rito ordinario ed, infine, alla ingiusta condanna di parte attrice al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, oltretutto erroneamente liquidate nella maggior misura rispetto alle tariffe ministeriali.
Parte appellante rinunciava alla domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali ed articolava, altresì, prova testimoniale.
Si costituiva il quale eccepiva l'infondatezza dell'appello Controparte_1
oltre che l'inammissibilità delle richieste istruttorie ivi contenute e concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio.
All'esito della prima udienza di trattazione del 20.10.2020 il C.I. rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.1.2022, effettivamente svolta in data 4.3.2025, all'esito della quale il C.I. si riservava e con ordinanza pubblicata in data 11.3.2025 riservava la causa in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., nei cui termini le parti depositavano comparse conclusionali e memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
I primi due motivi di appello, da esaminarsi congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, non meritano accoglimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 5 di 12 e censurano la decisione del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Avellino, Sezione Distaccata di CE, che ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni morali scaturenti dalla condotta delittuosa posta in essere da , non proponendo appello, invece, con riguardo Controparte_1
alla parte della sentenza che ha rigettato la richiesta di risarcimento danni patrimoniali così come quantificati nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. .
Nella fattispecie di cui è causa, parti appellanti hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali, che scaturirebbero ipso iure dalle minacce subite dagli stessi da parte di , il quale veniva Controparte_1
condannato dal Giudice penale per il reato di violenza privata (art. 610 c.p.) ed, appunto, al risarcimento dei danni nei confronti dei querelanti costituitisi parti civili.
Parti appellanti, dunque, pongono a fondamento della proposta censura il dispositivo della sentenza penale del Tribunale di Avellino, Sezione
Distaccata di CE, con cui veniva condannato alla Controparte_1
pena di sei mesi di reclusione, con sospensione della pena, nonché al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili da liquidarsi in separata sede.
Orbene, e , partendo dal predetto Parte_1 Parte_2
dispositivo di sentenza, chiedono il risarcimento dei danni morali quale diretta conseguenza dell'illecito penale accertato, lasciandone la mera quantificazione al giudice civile.
Nell'ambito di un giudizio civile ad oggetto il risarcimento dei danni, il giudice deve compiere un'indagine approfondita per stabilire tre elementi essenziali: il nesso di causalità tra il fatto illecito e il danno, le conseguenze
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 6 di 12 dannose concrete e la loro entità economica. Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'ordinanza n. 8477 del 5 maggio 2020 ed il presente Collegio ne condivide l'assunto.
Anche se è stata pronunciata una sentenza penale di condanna al risarcimento danni, la valutazione del danno non è automatica. Questo perché la sentenza penale ha valore vincolante solo riguardo l'accertamento del danno-evento, ovvero l'esistenza del fatto illecito che ha causato il danno.
Tuttavia, il giudice civile non è esonerato dal dovere di accertare il danno- conseguenza.
In pratica, il giudice civile deve verificare che ci sia un collegamento diretto tra il danno iniziale (il fatto-reato) e le conseguenze negative subite dalla persona danneggiata.
A tal proposito, la parte lesa ha anche l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza e la quantificazione dei danni subiti, in linea con i principi stabiliti dal codice civile e dalla giurisprudenza.
Per cui, il giudice penale accerta il danno-evento (l'esistenza del fatto illecito, come un reato), mentre il giudice civile accerta il danno- conseguenza (le conseguenze concrete e quantificabili di quel fatto); anche se un reato è stato accertato in sede penale, il giudice civile ha il compito di esaminare se quel reato ha effettivamente prodotto dei pregiudizi specifici, di quale entità e se esiste un nesso di causalità tra i due.
Per quanto riguarda l'onere della prova, spetta alla persona offesa dimostrare innanzi al giudice civile l'esistenza e l'entità dei danni subiti. La condanna generica al risarcimento in sede penale non sostituisce questa
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 7 di 12 dimostrazione, ma si limita a riconoscere la potenziale idoneità del fatto a causare un danno.
Orbene, e nulla hanno provato circa le Parte_2 Parte_1
conseguenze dell'illecito penale commesso dalla controparte.
Il giudice di prime cure ha correttamente evidenziato la carenza probatoria delle parti attrici anche con riferimento ai danni non patrimoniali, che potevano essere dimostrati, a titolo esemplificativo, con documentazione sanitaria riguardante un malessere psico-fisico delle persone offese quale diretta conseguenza della minaccia ricevuta.
Ne tanto meno venivano articolati mezzi di prova tali da indurre il giudice di prime cura ad effettuare il mutamento del rito;
le uniche prove testimoniali venivano articolate da parte resistente.
Inammissibili sono le richieste istruttorie avanzate per la prima volta dalle parti appellanti nel presente grado di giudizio, ostandovi il chiaro disposto della legge.
Per le suesposte ragioni i predetti motivi di appello sono infondati.
Né il richiamo alle norme civilistiche sulla liquidazione del danno in misura equitativa può consentire liquidazioni rimesse all'arbitrio più completo del giudice. Come chiaramente specifica l'art. 1226 c.c., solo “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa”, derivandone piuttosto evidentemente che deve essere la parte ad allegare e provare di non essere oggettivamente in grado di misurare la precisa entità del danno, essendo, di contro, non consentito eludere il chiaro disposto di legge in tema di onere della prova.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 8 di 12 Ciò in particolar modo quando, come nel caso in esame, il danno non consiste nella soppressione o alterazione di una cosa determinata, ma semplicemente nel pregiudizio morale per la frase, obiettivamente grave e sconveniente, del convenuto, i cui effetti possono essere, dal punto di vista del pregiudizio, assolutamente eterogenei e multiformi nei confronti di chi la percepisce, potendo caratterizzarsi tanto in termini d'assoluta indifferenza, tanto in termini di apprezzabili lesione dell'integrità psicofisica da produrre conseguenze assai negative (es. atteggiamenti psicosomatici negativi, depressivi o degenerativi nei confronti di terzi).
Non essendovi, pertanto, un criterio unico e determinato d'indennizzo per questi fenomeni, deve essere necessariamente la parte ad allegare / provare di aver subito un pregiudizio indennizzabile, possibilmente anche con criteri guida che possano rendere la liquidazione quanto più possibile oggettiva e comprensibile, altrimenti prestandosi ogni soluzione al rischio di arbitrio.
E'
per questi motivi
che la giurisprudenza assume comunemente “Il ricorso alla valutazione equitativa del danno da parte del giudice di merito se, da una parte, presuppone che non sussistano elementi utili e sufficienti per determinare il preciso ammontare del pregiudizio, dall'altra è consentito soltanto quando dall'esame del materiale probatorio acquisito al processo sia possibile pervenire ad una quantificazione che non si discosti in misura notevole dalla sua reale entità, fermo l'obbligo del giudice di indicare, almeno sommariamente, i criteri seguiti nella propria determinazione”
(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6067 del 17 marzo 2006). E' proprio l'ammontare della somma richiesta da ultimo nella conclusionale d'appello (€ 10.000,00 ciascuno) ad offrire il destro al rigetto
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 9 di 12 della richiesta proprio perché questa somma potrebbe essere alta o bassa in relazione alle circostanze di fatto del caso concreto: invero, pur essendo indubbio che il fatto è confermato dalla sentenza penale di condanna, è
altrettanto vero come nel caso di specie manchi un parametro ragionevolmente adeguato per consentire di valutare la congruenza della somma richiesta. Probabilmente si sarebbe potuto far riferimento alle tabelle milanesi comunemente utilizzate per la liquidazione dei danni e così
consentire una determinazione calzante di quello “morale” sollecitato “a corpo” in questa sede ma non è stato, invece, offerto altro parametro guida se non il riferimento all'umiliazione subita dai due imprenditori per doversi allontanare dai luoghi sotto minaccia (enfaticamente indicando nella comparsa di replica “la condizione di afflizione fisica e psicologica in cui
piombarono i due soggetti, l'angoscia ed il dolore connaturale alla paura;
il che non giustifica automaticamente un risarcimento pur essendo stata sicuramente lesa la libertà degli individui.
Insomma, la possibilità di ricorrere all'equità, non esime certo l'attore dal dover provare la difficoltà di determinare il suo preciso ammontare, il pur consentito ricorso alle presunzioni – più volte invocate – non esimendo la parte di essere sollevato da oneri esclusivamente a proprio carico.
Anche il terzo ed ultimo motivo di appello non merita accoglimento.
Il Tribunale di Avellino ha correttamente applicato il principio della soccombenza stante l'infondatezza della domanda delle parti attrici.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 10 di 12 Il principio di soccombenza espresso nell'art. 91 c.p.c. sancisce la regola generale secondo cui la parte soccombente deve pagare le spese. Le eccezioni, come la compensazione, sono possibili solo per “gravi ed eccezionali ragioni”, come la soccombenza reciproca o la novità della questione, da escludere nella fattispecie di cui è causa.
Del resto, la difesa di pare resistente evidenziava sin da subito ed in maniera corretta il principio posto a fondamento del rigetto della domanda di parte attrice, eccependo la carenza probatoria delle domande di risarcimento danni.
Con riferimento, infine, all'invocata erroneità della sentenza nella quantificazione delle spese si osserva che la censura è infondata.
Tenuto conto dello scaglione di riferimento del valore del giudizio (fino a
52.000,00) i compensi liquidati pari da euro 4.000,00, si assestano nella fascia intermedia fra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto dell'esclusione della fase istruttoria;
per cui, alcun errore ha commesso il giudice di prime cure nella liquidazione degli stessi.
Anche sotto quest'altro aspetto la sentenza del Tribunale di Avellino è, dunque, esente da vizi o errori e va confermata.
Non resta che statuire sulle spese del giudizio.
Il rigetto integrale dell'appello comporta di dovere statuire sulle spese del presente giudizio, con la condanna delle parti appellanti al pagamento delle spese di lite che si liquidano secondo i criteri di cui al D.M. 147/2022, dunque, con riguardo al valore della lite, alla non particolare difficoltà delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riferimento ai valori minimi dello scaglione tariffario da euro 5.200.1,00 a euro 26.000,00, che
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 11 di 12 qui si liquidano in complessivi euro 2.906,00 in favore di parte appellata, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e
CPA, se dovute, come per legge.
Sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile (ex Quarta A), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
c.f. , nonché nei confronti di C.F._1 Parte_2 [...]
avverso la l'ordinanza pubblicata dal Tribunale di Avellino Parte_3
in data 28.11.2019 all'esito del giudizio recante r.g. n. 566/2019, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto,
- Condanna parti appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compensi in favore di parte appellata, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Vito
Casale (c.f. ); C.F._6
- Dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti.
Così deciso, nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente est. dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5/2020 r.g. – sentenza – pagina 12 di 12