Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19 marzo 2025, la seguente SENTENZA Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1867 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024 avente ad oggetto retribuzione per lavoro straordinario festivo infrasettimanale lavoratori turnisti TRA
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
04/07/1975;
, C.F. nato a [...] il Parte_2 C.F._2
12/11/1980; entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Mergellina n. 50, presso lo studio dell'avv. Francesco Lauri che li rappresenta e li difende, giusta procura alle liti in atti RICORRENTE E
, in persona del Direttore Generale p.t., Dott. Ing. Controparte_1 [...]
, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli CP_2
Avvocati Massimiliano De Masi e Domenica Coppola, ed, in virtù di procura in atti, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, alla Via Comunale del Principe, n.
13/A, presso il Servizio Legale della CP_3
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
- IL RICORSO INTRODUTTIVO Le Parti ricorrenti in epigrafe indicato deducono di essere dipendenti dell' , con le mansioni e Parte_3
l'inquadramento specificati in ricorso osservando sempre un orario di servizio articolato normalmente su tre turni, ovvero dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dalle ore 14.00 alle ore 20.00 e dalle ore 20.00 alle ore 08.00, oltre 15 minuti dedicati alle operazioni di vestizione/svestizione, distribuiti su cinque giorni settimanali (mattina/pomeriggio/notte/smonto/riposo). Deducono, altresì, che, nel periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022, essi non hanno mai percepito la maggiorazione economica prevista dalla contrattazione collettiva del Comparto Sanità per il servizio reso nei giorni festivi infrasettimanali, né hanno mai goduto dei relativi riposi compensativi.
[...]
al pagamento, per il periodo 01/01/2018 al 31/12/2022 Parte_3 dell'importo di cui alle conclusioni del ricorso o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì delle singole more e fino al soddisfo.
- LA COSTITUZIONE CP_4 Controparte_1
Si è costituita l' convenuta, resistendo al ricorso, eccependo Parte_3 la prescrizione del credito azionato e deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa per non essere stato specificato se la prestazione di lavoro resa nei giorni festivi infrasettimanali avesse comportato un effettivo superamento dell'orario di lavoro normale rispetto all'articolazione dei turni di lavoro, comportanti il lavoro nelle giornate festive, per il quale era stata erogata la maggiorazione di cui all'art. 44 del CCNL di comparto volta a compensare lo specifico disagio per il lavoro di turno festivo nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro. Deduce, inoltre, che il lavoratore istante ha goduto di tutti i riposi compensativi riconosciuti dalle norme contrattuali in esame, sicché non ha alcun diritto all'alternativa maggiorazione per lavoro straordinario. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
- LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE
Costituitosi il contraddittorio, la causa è stata rinviata per la discussione con termine per il deposito di note difensive e all'esito della quale udienza la causa viene decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti dettati dalla seguente motivazione. I ricorrenti agiscono, invero, per ottenere il pagamento della retribuzione maggiorata per il lavoro asseritamente prestato nei giorni festivi infrasettimanali in cui ha lavorato come turnista, sul presupposto che la maggiorazione a titolo di indennità di turno o giornaliera, prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995, effettivamente percepita, è volta unicamente a compensare la gravosità del lavoro prestato in turni, gravosità che si accentua quando la prestazione ricade anche in giorno festivo e non preclude pertanto il diritto al riposo compensativo o, in alternativa, alla maggiorazione per il lavoro prestato nei giorni festivi cadenti durante la settimana, lo straordinario festivo, previsto dall'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , ritenendo la previsione cumulabile e non incompatibile con l'indennità di cui all'art. 44. Circa l'interpretazione delle suddette norme contrattuali collettive e l'applicazione dell'art 9 del CCNL del 20.9.2001, successivamente art.29 comma 6 del CCNL 21 maggio 2018 , deve essere richiamato l'orientamento giurisprudenziale con cui la Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021 e da ultimo Cass. 20743\2023). Ritiene il tribunale utile ripercorrere l'iter motivazione della Corte di legittimità al fine di meglio enucleare il principio regolatore della fattispecie e quindi al fine della decisione del caso concreto. La Corte ha ricostruito il quadro normativo – legge n. 260\1949; l. 520\1992 per i dipendenti delle istituzioni sanitarie – e contrattuale, relativo alla disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali, e ha escluso il carattere omnicomprensivo dell'indennità prevista dal citato art. 44 CCNL di settore, in virtù di una interpretazione ermeneutica, fondata sulle disposizioni di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., rilevando la mancanza di alcun elemento testuale nella specifica clausola contrattuale oggetto di interpretazione e rilevando che le parti collettive, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti, lo hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17). La
Corte ha, inoltre, evidenziato che sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti, in quanto la clausola contrattuale di cui si invoca l'applicazione – art. 9 – è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità ( lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo. Ciò posto ritiene lo scrivente che una corretta esegesi dell'art 9, svolta anche alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte di legittimità, induce a ritenere che si tratta di una disposizione che attiene al regime dell'orario di lavoro e dei riposi, in quanto tale applicabile a tutte le categorie dei lavoratori, e che i benefici in essa previsti rispondono alla ratio ( del resto già sottostante alle disposizioni di legge richiamate espressamente in precedenza) secondo cui la durata della prestazione esigibile da parte del datore di lavoro si riduce per tutti i dipendenti nelle settimane in cui ricadano giorni festivi, garantendo, in caso di superamento dell'orario di lavoro settimanale esigibile per effetto di tale riduzione, il diritto a uno specifico riposo compensativo ovvero e in alternativa il diritto al pagamento del compenso commisurato al trattamento straordinario festivo. Ritiene lo scrivente che il collegamento della disposizione collettiva in esame con la disciplina dell'orario di lavoro, ordinario e straordinario, nonché con quella dei riposi settimanali complessivamente dovuti si evince, del resto, dal riferimento contenuto in essa ove si specifica che si tratta di “integrazione” della norma di cui all'art. 20 del 1995, concernente l'istituto dei riposi settimanali, e della norma di cui all'art. 34 1999, concernente l'istituto del lavoro straordinario. Appare evidente che il riferimento alla integrazione della disciplina giustifica l'interpretazione secondo cui la disposizione dell'art. 9 non è una norma che regola il lavoro straordinario in senso tecnico, né una norma sui riposi settimanali complessivamente spettanti nell'anno, ma una disposizione su una fattispecie tipizzata in presenza dei presupposti predetti e cioè che a fronte della riduzione di orario di lavoro per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale, il lavoratore abbia lavorato in tale giorno superando l'orario esigibile settimanale, ridotto per quanto sopra. Una simile interpretazione deve ritenersi conforme all'orientamento di legittimità sopra richiamato ove si consideri il chiaro riferimento “ai limiti massimi dell'orario settimanale” contenuto nella decisione 1505\2021, nell'ambito della complessiva ricostruzione e interpretazione del quadro normativo e contrattuale). Deve, pertanto, ritenersi che la tutela di cui all'art. 9 citato ha come presupposto il superamento dell'orario ridotto esigibile per effetto della cadenza del giorno festivo infrasettimanale e comporta il riconoscimento, per tale evenienza, di ulteriori riposi, oltre ai 52 settimanali in ciascun anno di lavoro di cui all'art. 20 citato. Osserva il tribunale che la situazione in esame può verificarsi tanto per i lavoratori non turnisti che per quelli turnisti, pur risultando di più immediata evidenza e, si direbbe, di inevitabile accadimento per i primi. Considerato, invero e in maniera esemplificativa, un monte orario settimanale ordinario pari a 36 ore, nel caso di articolazione oraria per i non turnisti in sei giorni per sei ore al giorno, lo stesso dovrà essere ridotto nella misura pari a sei ore (e sarà pertanto pari a 30 ore) in coincidenza con il giorno festivo infrasettimanale, sicché le ore lavorate nella giornata festiva infrasettimanale comporteranno all'evidenza il superamento di siffatto monte orario ridotto e l'applicazione dell'istituto di tutela in esame. Stesso discorso varrà nell'ipotesi in cui sussistano due giorni festivi infrasettimanali, nella stessa settimana, ipotesi in cui il monte ore subirà un'ulteriore riduzione di 6 ore ( e sarà pertanto pari a 24 ore).
Per i lavoratori turnisti, sempre a fini esemplificativi, considerato il medesimo monte orario settimanale ordinario di 36 ore e la riduzione oraria dovuta per la cadenza del giorno festivo infrasettimanale, con riduzione a 30 ore dell'orario settimanale esigibile, il superamento di siffatto monte orario ridotto dipenderà, in concreto, dalla specifica articolazione del turno per ciascuna settimana di interesse. L'articolazione del turno presso l'azienda sanitaria resistente prevede, infatti, la seguente cadenza: 1° giorno turno di mattina (8-14); 2° giorno turno di pomeriggio (14-20), 3° giorno turno di notte (20-24); 4° giorno turno di notte completato (00-8) e smonto;
5° giorno riposo e così via. Ne consegue la variabilità dell'impegno orario settimanale programmato ed esigibile dal lavoratore turnista, che si andrà a uguagliare a quello del lavoratore non turnista solo nell'arco temporale più ampio del mese di lavoro o ancora di più. Per effetto di ciò la verifica del superamento del monte orario settimanale ridotto per la coincidenza del giorno festivo infrasettimanale dovrà essere riferita a ciascuna delle settimane interessate, potendo anche verificarsi l'ipotesi che in talune settimane l'articolazione dei turni e dei riposi goduti non abbia determinato il superamento dell'orario esigibile ancorché ridotto. Tanto precisato e prima di procedere alla individuazione del quantum richiesto dai rispettivi ricorrenti, codesto Tribunale ritiene preliminare la questione relativa alle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro resa dal ricorrente nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso risulta effettivamente documentata, ovvero se, nelle settimane di riferimento, in cui sono state rese tali prestazioni, risulti superato o meno il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale Per quanto riguarda il ricorrente sig. , sebbene risulti provata la Pt_1 prestazione lavorativa nelle giornate dei festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non risulta superato il monte orario di cui sopra per la settimana in cui è stata resa la prestazione nella giornate del 26.12.2022, per mancato superamento del monte ore di 30. Per tutte le altre giornate, risulta, invece, superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale (30 ore per ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 ore per le ipotesi di doppia giornata festiva infrasettimanale nella settimana- come avvenuto per le giornate del 25 e 26 dicembre per gli anni 2018, nonché per la settimana del 22 e 25 aprile 2019); Per quanto riguarda il ricorrente sig. , risulta provata al Parte_2 prestazione lavorativa nei festivi infrasettimanali e risulta superato il monte orario esigibile ridotto rispetto a quello settimanale ordinario per effetto della giornata festiva infrasettimanale ( 30 ore per ipotesi di un giorno festivo infrasettimanale ovvero 24 ore per le ipotesi di doppia giornata festiva infrasettimanale nella settimana- come avvenuto per le giornate del 25 e 26 dicembre per gli anni 2018, nonché per i giorni del 22 e 25 aprile 2019 e per i giorni 25 e 26 dicembre 2020);
Del pari priva di fondamento appare la deduzione circa l'avvenuto pagamento del compenso richiesto in questa sede per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali, rispettivamente del 1° maggio 2018, del 19 settembre 2018 e del 25 aprile 2019, per quanto riguarda il ricorrente sig.
, e nella giornata del 1° maggio 2018, per quanto riguarda il ricorrente Pt_1 sig. . Parte_2
Considerato quanto si dirà innanzi circa la prescrizione della pretesa per la giornata del 1 maggio 2018, va rietnuto che dall'esame dei cartellini marcatempo e delle buste paga in atti risulta evidente che il titolo del pagamento del compenso per lavoro straordinario riferito ai giorni predetti si riferisce all'avvenuto superamento del monte orario ordinario di 36 ore . settimanali- come riscontrabile dalla documentazione predetta - a prescindere dall'istituto in esame, non risultando alcun elemento di convincimento circa il fatto della remunerazione al diverso titolo per cui è causa. Deve, del resto, osservarsi che l'allegazione di parte resistente appare in contrasto con la deduzione della stessa parte circa l'effettivo godimento dei riposi compensativi previsti dalle disposizioni in esame, risultando contraddittorio sostenere di aver concesso sia il riposo compensativo che l'indennità sostitutiva. Ne consegue che l'allegazione appare sfornita di adeguata prova.
In tal senso e con tali limiti deve ritenersi raggiunta la prova del diritto di parte ricorrente all'applicazione della norma della contrattazione collettiva invocata, dovendosi ritenere generica e comunque non provata ogni altra allegazione dell' resistente in ordine alla avvenuta fruizione integrale dei riposi compensativi previsti dalla norma di cui all'art. 9, in virtù della concreta articolazione dei turni di lavoro, considerato che le modalità di turnazione, che possiamo definire ordinaria, contemplano un riposo al quinto giorno per effetto del lavoro su turno e non quale riposo compensativo secondo la disposizione contrattuale collettiva in esame.
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall'amministrazione sanitaria resistente, codesto Tribunale la ritiene fondata e pertanto la si ritiene accolta limitatamente al periodo anteriore al quinquennio dalla notificazione degli atti di diffida dei rispettivi ricorrenti - che risultano dagli atti del fascicolo di parte - quale primo atto idoneo a spiegare l'effetto interruttivo del termine prescrizionale. Tale notificazione è avvenuta, rispettivamente in data 31.7.2023, per quanto riguarda l'atto di diffida del sig. , e in data Pt_1
12/08/2023, per quanto riguarda l'atto di diffida del sig. , sicché deve Parte_2 dichiararsi prescritto ogni credito azionato dai ricorrenti per il periodo anteriore rispettivamente alla data del 31/7/2023 e del 12/08/2023.
. Va, pertanto, riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla maggiorazione di cui al citato articolo per il lavoro prestato nelle giornate festive infrasettimanali specificate in ricorso e successive alla predetta data del 31.7.2023 e 12.08.2023, quale tutela alternativa al godimento del riposo compensativo, pacificamente non avvenuto per quanto sopra. . La quantificazione del dovuto può essere fatta sulla base dei conteggi analitici contenuti nel ricorso introduttivo, che appaiono pienamente congrui rispetto alle previsioni di cui al CCNL circa il computo delle maggiorazioni della retribuzione oraria, in relazione alle singole ipotesi di straordinario festivo, diurno e notturno, pure analiticamente specificato. Dall'importo complessivamente richiesto dal va detratto quanto preteso Pt_1 per le giornate del 1 e 6 gennaio 2018, del 25 aprile 2018 e del 1 maggio 2018, per complessivi euro 630,19, perché prescritti, nonché quanto preteso per la giornata del 26 dicembre 2022- per un importo di euro 77, 39- perché non dovuto in base a quanto sopra. Ne consegue dovuto un importo complessivo pari a euro 3267,66 ( 3975,24 – 630,19-77,39)
Dall'importo complessivamente richiesto dal Prete va detratto quanto preteso per le giornate del 1 e 6 gennaio 2018, del 2 e 25 aprile 2018, del 1 maggio 2018 e del 2 giugno 2018, per complessivi euro 722,73, perché prescritti. Ne consegue dovuto un importo complessivo pari a euro 3.591,45 ( 4314,18 – 722,73). Riconosciuto il diritto di cui sopra, parte resistente va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle predette somme, oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo. Le spese di lite, in ragione del contrasto giurisprudenziale in materia, si compensano per un terzo e seguono per il resto la soccombenza, con liquidazione in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della maggiorazione per la pluralità dei ricorrenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione per lavoro festivo di cui sopra e condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente, sig. , della somma di euro 3267,67, Pt_1 oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo in favore della parte ricorrente, sig. , della somma di euro 3591,45, Parte_2 oltre alla maggiorazione per interessi legali, o in alternativa per la rivalutazione monetaria, dalla maturazione dei crediti al saldo;
dichiara prescritta la pretesa, rispettivamente, sino al 31.07.2018 e 12.08.2018; compensa per un terzo le spese di lite e condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, dei restanti due terzi che si liquidano, per tale parte, in euro 2.400,00, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge, nonché oltre a euro 118,50, per esborsi da contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c... Napoli, 19/03/2025 Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo