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15 luglio 2021
15 luglio 2021
Art. 4. Prove di esame 1. Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale.
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi software;
b) progettazione ed utilizzo efficiente dei database management systems (D.B.M.S.).
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
b) architettura delle reti di telecomunicazione;
c) sicurezza informatica.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale ;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
2. La prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte sulle seguenti materie:
a) architettura, sviluppo, verifica e rilascio di applicativi software;
b) progettazione ed utilizzo efficiente dei database management systems (D.B.M.S.).
3. La seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti, senza l'ausilio di strumenti informatici, e verte, a scelta del candidato, su una delle seguenti materie:
a) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati;
b) architettura delle reti di telecomunicazione;
c) sicurezza informatica.
4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
5. La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte di cui ai commi 2 e 3, sulle seguenti materie:
a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo;
b) informatizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale ;
c) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.
6. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda, tra quelle indicate nel bando di concorso.
7. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-718/23, Sentenza della Corte, Asociación de Empresarios de Salones de Juego y Recreativos de la Comunidad Valenciana (Anesar-CV) e a. contro Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de la Generalitat Valenciana, 16/10/2025Provvedimento: […] È pacifico che tali misure, introdotte e imposte agli operatori del settore dei giochi d'azzardo a livello regionale dall'articolo 45, paragrafi 5 e 6, della legge 1/2020, nonché dalle disposizioni transitorie seconda e decima di quest'ultima, come integrate dagli articoli da 4 a 6 e 9 del decreto 97/2021, possono rendere meno attrattivo o addirittura impossibile l'esercizio della libertà garantita dall'articolo 49 TFUE, dato che limitano la capacità delle imprese di fornire determinati servizi di gioco in quanto attività economica nella regione interessata o impediscono agli operatori che già forniscono simili servizi di rendere redditizi i loro investimenti.Leggi di più...
- non discriminazione·
- ordine sociale·
- distanze minime·
- normativa regionale·
- tutela minori·
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- tutela consumatori·
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- libertà di stabilimento