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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2830/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17239/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco Nr. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026230327000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2835/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 13.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90262303 27 000, ricevuta in data 25.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IRPEF, anno d'imposta 2007, per € 969,00, oltre interessi e sanzioni per un complessivo ammontare di € 1.798,71. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale in essa richiamata, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi.
In data 12.12.2025, la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Eccepiva la definitività della pretesa, attesa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In data 6.11.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta dalla intimazione oggetto di causa.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione esattoriale in data 25.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 13.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, della cartella esattoriale in essa richiamata. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 071 2014 0118000310 000, inizialmente tentata in data 6 e 23.10.2014, di poi eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale (31.10.2014), perfezionandosi, infine, per compiuta giacenza, il successivo
27.4.2015, come si rileva dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in atti. Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che il termine decennale di prescrizione non risulta ancora maturato, al momento della notifica dell'atto oggi impugnato (27.7.2025), per effetto della legislazione emergenziale da Covid-19 e, segnatamente, del combinato disposto di cui agli artt. 64 comma 1 e 4 bis
DL 18/2020, disciplinati l'interruzione e la sospensione dei termini di prescrizioni e decadenza degli atti accertativi e impositivi. Sul punto, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.
Diversamente deve dirsi relativamente alle somme pretese dall'Ufficio Finanziario a titolo di interessi e sanzioni, per come quantificate nella intimazione impugnata. Al riguardo, è noto che “In generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Quanto alle sanzioni, dispone l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.” (cfr. Cass. 11.8.2025 n. 23052; conf., ex multis, Cass. 23.4.2025 n. 10624; 26.3.2025 n.
7984) Sotto tale profilo, dunque, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione degli interessi e delle sanzioni richieste.
Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso ritualmente notificato in data 13.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme pretese a titoli di interessi e sanzioni;
rigetta il ricorso nella sua restante parte;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 3, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ABETE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17239/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via R. Bracco Nr. 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259026230327000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2835/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato in data 13.10.2025 all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e alla
Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, il ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2025 90262303 27 000, ricevuta in data 25.7.2025, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'IRPEF, anno d'imposta 2007, per € 969,00, oltre interessi e sanzioni per un complessivo ammontare di € 1.798,71. Eccepiva il ricorrente l'illegittimità della gravata cartella, per omessa notifica degli atti presupposti, giammai avendo ricevuto la notifica della cartella esattoriale in essa richiamata, nonché la decadenza e la prescrizione della pretesa tributaria, per intervenuta maturazione del relativo termine. Eccepiva, infine, la prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi.
In data 12.12.2025, la Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli depositava proprie controdeduzioni, contestando nel merito il ricorso, del quale chiedeva il rigetto. Eccepiva la definitività della pretesa, attesa l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
In data 6.11.2025, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, depositava proprie controdeduzioni, deducendo e documentando l'avvenuta notifica della cartella esattoriale presupposta dalla intimazione oggetto di causa.
Alla pubblica udienza del 13.2.2026, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr. Francesco Abete, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la tempestività dell'odierno ricorso, avendo il contribuente ricevuto l'impugnata intimazione esattoriale in data 25.7.2025 e notificato l'atto introduttivo del presente giudizio il successivo 13.10.2025, dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
Tanto precisato e venendo all'esame del merito dell'odierno ricorso, rileva questo Giudice che il ricorrente ha inteso eccepire anzitutto la nullità della gravata intimazione, non avendo ricevuto la notifica degli atti presupposti e, segnatamente, della cartella esattoriale in essa richiamata. Sul punto, è noto che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. (cfr., ex multis, Cass. civ. 18.1.2018 n. 1144; Cass. civ. 12.11.2014 n. 24058) Nel caso di specie, tuttavia, la Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha documentato l'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 071 2014 0118000310 000, inizialmente tentata in data 6 e 23.10.2014, di poi eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., mediante deposito presso la casa comunale (31.10.2014), perfezionandosi, infine, per compiuta giacenza, il successivo
27.4.2015, come si rileva dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa in atti. Per effetto della documentata prova circa la regolare notifica del menzionato avviso, ne consegue la definitività ed irretrattabilità della pretesa tributaria, rimanendo in essa assorbita ogni questione di merito, pure sollevata dal ricorrente, che avrebbe dovuto essere eccepita in sede di impugnazione del predetto atto. E' noto, infatti, che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi od impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della
“irretrattabilità del credito” (cfr. Cass. civ. 24.10,2022 n. 31297; 5.5.2022 n. 14213; 17.11.2916 n. 23397;
9.7.2020 n. 14639) Si è così affermato in giurisprudenza che “In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato. Ne consegue che il preavviso di fermo che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito”
(Cass. civ. 29.11.2021 n. 37259; conf, ex multis, Cass. civ. 28.1.2020 n. 1901; Cass. civ. 15.5.2018 n.
11800)
E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che il termine decennale di prescrizione non risulta ancora maturato, al momento della notifica dell'atto oggi impugnato (27.7.2025), per effetto della legislazione emergenziale da Covid-19 e, segnatamente, del combinato disposto di cui agli artt. 64 comma 1 e 4 bis
DL 18/2020, disciplinati l'interruzione e la sospensione dei termini di prescrizioni e decadenza degli atti accertativi e impositivi. Sul punto, pertanto, il ricorso non può che essere rigettato.
Diversamente deve dirsi relativamente alle somme pretese dall'Ufficio Finanziario a titolo di interessi e sanzioni, per come quantificate nella intimazione impugnata. Al riguardo, è noto che “In generale deve ritenersi che effettivamente la prescrizione per interessi e sanzioni tributarie sia quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., per quanto riguarda i primi e art. 20 D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni. Con particolare riferimento agli interessi, essi sono infatti regolati da una norma di diritto comune quale l'art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione. Quanto alle sanzioni, dispone l'art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997 che il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.” (cfr. Cass. 11.8.2025 n. 23052; conf., ex multis, Cass. 23.4.2025 n. 10624; 26.3.2025 n.
7984) Sotto tale profilo, dunque, il ricorso merita accoglimento, dovendosi dichiarare l'intervenuta maturazione del termine quinquennale di prescrizione degli interessi e delle sanzioni richieste.
Il parziale accoglimento dei motivi di ricorso, giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, in persona del Giudice Monocratico dr.
Francesco Abete, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e della Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Napoli, con ricorso ritualmente notificato in data 13.10.2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede: a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione delle somme pretese a titoli di interessi e sanzioni;
rigetta il ricorso nella sua restante parte;
b) compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio, il
13.2.2026. IL GIUDICE dr. Francesco Abete