Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2830
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha documentato la corretta notifica della cartella esattoriale presupposta, rendendo definitiva la pretesa tributaria principale.

  • Rigettato
    Decadenza e prescrizione della pretesa tributaria

    La notifica della cartella esattoriale presupposta, avvenuta regolarmente, rende definitiva la pretesa tributaria e preclude ogni eccezione relativa a termini anteriori.

  • Accolto
    Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi

    Il giudice dichiara l'intervenuta prescrizione quinquennale per le somme pretese a titolo di interessi e sanzioni, in applicazione della normativa civilistica e tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. III, sentenza 18/02/2026, n. 2830
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2830
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

    Testo completo