Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 07/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Lia Di Benedetto Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 07/04/2025, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 107/2024 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del Parte_1
Presidente p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Lelio Maritato, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S. sito in Salerno, al Corso
Garibaldi, n. 38
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), in proprio e quale Controparte_1 C.F._1 rappresentante della ditta individuale ”, rappresentato e difeso come in atti CP_1 dall'Avv. Rosalba Marmo, con domicilio eletto presso il suo studio in Sala Consilina
(SA), alla Via G. Matteotti, n. 147;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, sez. Lavoro, n.
286, pubblicata il 14 febbraio 2024 in tema di opposizione ad ingiunzione di pagamento-previdenza.
1
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1.Con sentenza n. 286/2024 pubblicata in data 14 febbraio 2024, il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., accoglieva, con compensazione tra le parti delle spese di lite, la domanda proposta da in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 ditta individuale ”, avente ad oggetto l'opposizione all'ordinanza ingiunzione CP_1
n. OI-000995507, notificata in data 28 aprile 2023 per il pagamento dell'importo di
€10.006,60, ingiunto a titolo di sanzioni amministrative per “violazioni accertate in riferimento all'annualità 2016”, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n.
638 e ss. mod., per l'omesso versamento nei termini di legge delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale assumeva la violazione del termine di 90 giorni previsto dalla normativa speciale.
Riteneva che la tesi che l'Ente previdenziale, secondo cui tale termine non era perentorio, per cui nessuna prescrizione/decadenza poteva ritenersi maturata nella specie, non potesse trovare accoglimento.
Rilevava che “Nel caso di specie, invece, è palese che non ci sia stata alcuna trasmissione degli atti alla Procura da parte del convenuto, con successiva restituzione
a seguito della depenalizzazione della fattispecie. L' atto di accertamento, infatti, pur se relativo ad illeciti commessi prima della depenalizzazione, è stato formato nel 2019
(09.05.2018 ed è relativo al pagamento delle quote a carico relative al periodo giugno, luglio e agosto 2016) vale a dire oltre un anno dopo l'entrata in vigore del D.Lgs.
08/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato. Non resta, allora, che verificare se possa ritenersi applicabile, alla fattispecie in esame, il principio espresso dalla costante giurisprudenza in materia di sanzioni amministrative, secondo cui il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta
2 ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie –
l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” (TAR Lazio sentenza 04.10.2021 n. 10113; nello stesso senso
Cass. Civile sentenza 19.02.2021 n. 4523). Orbene, anche a tal proposito, la giurisprudenza citata dall'opposto non sembra conferente al caso in esame. L' , Pt_1 infatti, era a conoscenza dell'illecito commesso dall'opponente prima della notifica dell'atto prodromico, però ha provveduto a contestare l'illecito solo con l'atto di accertamento notificato il 09.05.2018. E' dunque evidente che il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 l. 689/1981 decorresse dall'entrata in vigore del D.Lgs. 08/2016 (entrato in vigore il 6.2.2016). Poiché è evidente che detto termine non sia stato rispettato, deve procedersi all'accoglimento del ricorso ed all'annullamento delle ordinanze ingiunzioni per cui è causa. ”
3. Avverso tale sentenza l'I.N.P.S. in persona del l.r.p.t. proponeva appello, con ricorso depositato telematicamente in data 12 marzo 2024, dolendosi dell'accoglimento della domanda della controparte e concludendo pertanto come in atti per l'integrale rigetto della stessa, in riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite.
Riepilogando le vicende di causa, deduceva in particolare che “ (…) il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, il cui termine decadenziale di 90 gg., entro cui contestare l'infrazione, viene considerato di natura perentoria. Ma, tale modus procedendi ha del tutto omesso di considerare come la disciplina vigente in materia ed applicabile al caso in esame sia contenuta nel D.Lvo
n. 8 del 2016.
In particolare, l'art. 8 appare chiaro nell'affermare come le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applichino “…anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili”. Dal testo su enucleato di deriva, a chiare lettere, come la novella legislativa del 2016 debba applicarsi a tutte le fattispecie illecite, per cui è stata prevista la depenalizzazione, sia a quelle precedenti che a quelle successive all'entrata in vigore del decreto legislativo in discorso, altrimenti non si spiegherebbe la locuzione adottata dal legislatore “le disposizioni si applicano anche…”. e che “ L'elemento che differenzia in maniera evidente la disciplina introdotta dall'art. 9 del decr. leg.vo n.
8/2016 da quella dettata dall'art. 14 della legge n. 689/81 è la mancata previsione,
3 quale conseguenza dell'inosservanza del termine fissato per la notificazione degli estremi della violazione, dell'estinzione dell'obbligazione di pagamento della somma dovuta. (…)
Nella fattispecie de qua, le violazioni sono relative all'anno 2016 e, dunque, risalgono al periodo antecedente la depenalizzazione di cui si è parlato sopra. Pertanto “appare chiaro come la decisione del Giudice di prime cure di ritenere applicabile alla fattispecie l'art. 14 della legge n. 689/81, e non l'art. 9 del D.Lvo n. 8/16, con conseguente esclusione della decadenza in ipotesi di inosservanza del termine di 90 gg. in questione, sia illegittima. ”.
4. Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria del 2 maggio 2024 con la quale resisteva al gravame e ne chiedeva come in atti il disattendimento, con vittoria di spese.
5. Disposto, in sostituzione dell'udienza, il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dai procuratori delle parti, la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
6. L'appello è infondato e va pertanto respinto.
7. Con l'unico motivo di appello l'Ente previdenziale fonda le proprie deduzioni sul dettato dell'art. 8 del D.Lgs. n. 8 del 2016, richiamando in particolare il disposto in cui il legislatore afferma “ le disposizioni che hanno sostituito sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili ”.
8. La censura non può trovare accoglimento.
Correttamente il giudice di prime cure ha chiarito che gli articoli 8 e 9 del d.lgs.
08/2016 disciplinano l'ipotesi della trasmissione degli atti - inerenti alle fattispecie di omissione contributiva operata dal datore di lavoro - dall'Autorità Giudiziaria all'INPS, in tali casi apparendo ragionevole che l'inerzia ed il ritardo da parte degli Uffici
Giudiziari nella trasmissione di tale documentazione non possa ricadere sull' . Pt_1
Nel caso di specie, non riscontrata l'eventuale trasmissione degli atti alla Procura con successiva restituzione a seguito della depenalizzazione della fattispecie, le violazioni ascritte, verificatesi nel 2016 ma contestate dall'Ente solo nel 2018, non possono rientrare nel novero di quelle originariamente costituenti reato e successivamente depenalizzate con il d.lgs. n. 8/2016, rimanendo pertanto assoggettate alla disciplina delineata dalla legge n. 689/81. L'atto di accertamento INPS notificato in data 9 maggio
4 2018, pur se relativo ad illeciti commessi prima della depenalizzazione -2016-, è stato contestato solo nel 2018 e dunque dopo due anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 8/2016, quando il termine previsto dall'art. 14 l. 689/1981 era abbondantemente spirato, con conseguente estinzione dell' obbligazione.
9. Più specificamente, questa Corte ritiene che l'art. 8 del citato d.lgs. si riferisca alle sanzioni amministrative e non ai termini procedurali. L'espressione “ si applicano anche ” invocata dall'appellante per estendere l'applicabilità delle norme alla presente fattispecie, si riferisce espressamente alle sanzioni amministrative e non al termine di decadenza di 90 giorni per la contestazione. Ciò è confermato dalla lettura combinata dell'art. 8 e dell'art. 9, tanto in ragione della circostanza per la quale mentre al primo comma dell'art. 9 vi è espresso richiamo alle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 8, allo scopo di indicare un termine per la trasmissione degli atti dalla sede penale a quella amministrativa, lo stesso richiamo non vi è al quarto comma laddove la norma indica il termine di 90 giorni per la contestazione. In altri termini, laddove il legislatore ha inteso estendere l'efficacia della modifica legislativa lo ha fatto espressamente.
10. Orbene, sarebbe stato onere dell'appellante, al fine di confortare la richiesta di applicazione del D.lgs. invocato, adoperarsi al fine di documentare e provare quantomeno che, a differenza di quanto emerso dagli atti e contrariamente all'assunto del primo giudice, le violazioni commesse dall'opponente rientrassero nell'alveo della fattispecie penale e che, dunque, il loro sorgere avesse reso necessario il ricorso all'attività della Procura della Repubblica. A conforto di tali argomentazioni vale richiamare il recente arresto del S.C. nr.764182025 sez. lav. e conforme nr.8078/25.
Nel caso di specie, invece, l'anno in contestazione è quello del 2016 (segnatamente omesso versamento delle ritenute per i mesi di GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2016).
Gli avvisi di accertamento prodotti dall'ente previdenziale all'atto della sua costituzione in giudizio, hanno provato che gli stessi sono stati formati nel MAGGIO 2018, mentre le ordinanze-ingiunzione impugnate sono state notificate al resistente in data 28.04.2023
La scansione temporale del procedimento sanzionatorio posto in essere dall'
[...]
appare dirimente per la definizione della causa. CP_2
La giurisprudenza di legittimità ha più volte sancito che in tema di sanzioni amministrative in materia di previdenza e lavoro, qualora non sia possibile la contestazione immediata dell'infrazione, la Pubblica Amministrazione è tenuta al rispetto del termine perentorio di cui all'art 14 L. 689/81 (Cass. Civ, Sez. Lav n. 27903 del 30.10.2019).
5 In ragione delle suesposte considerazioni, il gravame va respinto e confermata l'impugnata sentenza.
11. Le spese del presente grado, liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 e ss. mod., seguono la soccombenza.
12. Si dichiara la sussistenza dei presupposti per la soggezione dell'appellante soccombente al pagamento della sanzione erariale ex art.13 comma 1- quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da I.N.P.S. avverso la sentenza n. 286/2024, emessa dal Tribunale di Salerno-sez. lavoro in data 14/02/2024, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte appellata nel presente grado, liquidate in € 1.984,00 oltre maggiorazione spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 7.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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