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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 30/07/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Gianpietro Parte_1
Pacifico ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Galleria del Toro 3 int. 7 come da mandato in atti
– appellante –
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Poli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Viale Silvani 1 come da mandato in atti - appellata –
[...
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Bigari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ravenna, Via Antica Zecca 6 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437/23 emessa il
12.2.23 e pubblicata il 1.3.23
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 6 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la affermando Parte_1 Controparte_1 di aver acquisito il 13 Dicembre 2007 un immobile, di aver ricevuto perizia giurata il 26 ottobre 2017 nella quale venivano descritti vizi dello stesso, relativi alla copertura che avrebbero provocato infiltrazioni di acqua, la cui eliminazione avrebbe un costo di euro 55.195,04 e di aver inviato denuncia il 27 ottobre 2017 alla parte venditrice facendo valere la garanzia ex art. 1669 c.c.
Si costituiva in giudizio la cooperativa eccependo l'inapplicabilità nei suoi confronti del regime giuridico di cui all'art. 1669 c.c., l'inoperatività della garanzia decennale poiché il complesso immobiliare era stato concluso il 5 ottobre 2007, la decadenza dalla garanzia per i vizi poiché medesime problematicità erano sorte in altre unità immobiliari attigue, oggetto dei medesimi lavori, tra il 2010 ed il 2011.
In ogni caso l'addebitabilità dei vizi era da imputarsi a che CP_2 veniva chiamata in causa ma rimaneva contumace.
La causa veniva istruita attraverso CTU e, all'esito, il Tribunale respingeva la domanda, accertando che seppur il dies a quo per la denuncia dei vizi potesse farsi risalire alla data della perizia di parte, risalente al 26 ottobre 2017, risultava nella stessa che “i vizi e le carenze qui esposti sono comuni ad altre villette dello stesso condominio e la loro presenza è stata accertata dal Tribunale di Bologna” e che numerosi CTU si erano espressi in merito alla derivazione causale di questi vizi, con la conseguenza che risulterebbe quantomeno dubbio che l'attrice non avesse “un apprezzabile grado di conoscenza della loro derivazione causale dall'operato di chi li aveva costruiti, tenuto conto che, verosimilmente, il perito sarà stato reso edotto degli avvenimenti pregressi proprio da parte attrice” (pag.
3-4 sentenza).
Risultando quindi incerta la data di insorgenza dei vizi, non era stata fornita prova che gli stessi fossero stati denunciati nel termine di un anno dalla loro scoperta e, di ciò, era onerata parte attrice.
Condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite ponendo a suo carico le spese di CTU.
Appellava la sentenza la chiedendone la riforma;
si costituiva in Pt_1 giudizio la appellata che chiedeva l'autorizzazione a CP_1
Pagina 2 di 6 Co chiamare in causa la e la conferma della sentenza. Con Ordinanza del
26 settembre 2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio;
si costituiva in giudizio la chiamata chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 21 dicembre 2023 veniva respinta l'istanza di sospensiva in carenza di fumus e periculum.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erronea decisione in merito all'apprezzabile grado di conoscenza dei vizi all'immobile.
A suo dire il fatto, comunque non provato, che la avesse avuto Pt_1 conoscenza dei danni verificatesi in altre villette non significa che avesse raggiunto un'apprezzabile grado di conoscenza in relazione ai vizi del suo immobile ed alla loro derivazione causale. Co Il doc. 4 allegato dalla cooperativa, nella quale la si impegnava ad eliminare “i vizi e difetti di riconducibili alle opere da noi eseguite in virtù del contratto di subappalto indicato in oggetto”, in 7 villette su 19 costruite, non comprendeva il nominativo della segno evidente Pt_1 che la stessa non mostrava segni di danni. La prova che la sapesse il contenuto di detta corrispondenza non Pt_1 emerge da nessuna parte e, in ogni caso, anche ne fosse stata a conoscenza non poteva sapere se i vizi fossero gli stessi presentatisi nelle altre villette.
Anche l'interpretazione data alle risultanze della CTU sarebbe erronea poiché il perito aveva dichiarato che i vizi si sarebbero verificati “alcuni anni dopo la realizzazione della copertura” e non “alcuni anni prima della loro denuncia” (pag. 18 appello). Oltretutto il fenomeno delle infiltrazioni era in una fase iniziale (risposta al quesito n. 2) e la perizia di parte si sarebbe svolta solo a seguito di percolazione di acqua dalla copertura all'interno dell'abitazione avvenuta poco prima dell'intervento dell'Arch. che poi avrebbe redatto la Per_1 stessa. Se le infiltrazioni fossero state risalenti nel tempo il CTU avrebbe senz'altro dichiarato che esse erano in fase di avanzato degrado. Da ciò conseguirebbe che “solo nell'ottobre del 2017, notate le tracce di acqua sulla parete del primo piano, ha incaricato l'Arch. che ha Per_1 accertato i vizi al coperto” (pag. 19 appello). Il contrariamente all'accertato del tribunale, non avrebbe Per_1 riportato in perizia che gli stessi vizi rilevati nell'immobile Pt_1 fossero comuni ad altre villette ed accertati dal Tribunale di Bologna e che altri CTU si erano espressi in ordine alla derivazione causale dei danni, perché fosse stata quest'ultima a riferirglielo, ma perché l'Arch. era stato CTP delle parti attrici in tutti i procedimenti precedenti. Per_1
In ogni caso ciò non avrebbe alcuna influenza poiché la aveva Pt_1 avuto contezza dei vizi della sua casa solo a seguito della perizia del
Per_1
Il motivo è fondato. Non può condividersi quanto accertato dal tribunale in merito al fatto
Pagina 3 di 6 che, siccome nelle villette adiacenti a quella per cui è causa si erano verificate delle infiltrazioni, la dovesse essere a conoscenza CP_3 Co dell'esistenza della corrispondenza intercorsa tra la e la CP_1 in merito alla volontà di quest'ultima di rimediare i vizi causati e che essa avesse un'apprezzabile grado di conoscenza della loro derivazione causale dal momento che il perito “sarà stato reso edotto degli avvenimenti pregressi proprio da parte attrice” (pag. 3 sentenza). Invero nella corrispondenza intercorsa tra le citate parti non compare mai il nome della e quanto osservato in merito alla modalità di CP_3 conoscenza del perito degli avvenimenti pregressi è una deduzione del Tribunale sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio. Non risulta poi in alcun modo provato che la avesse ricevuto CP_3 notizia dagli altri proprietari delle villette delle cause da loro intraprese.
Conseguentemente non può che far coincidere la data di scoperta del vizio e, soprattutto, della sua causa, con il deposito della CTP. In nessuna decadenza è quindi incorsa l'appellante. Non può che condividersi quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che i lavori sono terminati il 14 novembre 2007 perché ciò risulta dal doc.8 (fascicolo appellante) di provenienza proprio dell'appellata cooperativa, non risultando alcuna prova in merito ad un preventivo termine dei lavori dalla documentazione allegata dalla cooperativa nel giudizio di primo grado, non potendo ciò ricavarsi da una dichiarazione di conformità delle opere alla DIA (doc.10 fascicolo coop) o dallo stato di avanzamento lavori (doc.9 fascicolo coop) o dalla richiesta di accatastamento (docc.11-12). Non v'è ombra di dubbio che i vizi lamentati debbano rientrare in quelli previsti dall'art. 1669 c.c. ed invero “dall'esame dello stato della copertura effettuato tramite specifico accesso sul tetto si è potuto constatare la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice” (pag. 12 CTU) che riguardano “sostanzialmente la realizzazione dell'impermeabilizzazione e copertura del tetto…..tali vizi vanno ad incidere sulla tenuta di impermeabilizzazione del coperto pregiudicando quindi l'impermeabilizzazione dello stesso alla penetrazione le acque meteoriche nella struttura del tetto in legno sottostante fino all'interno dell'abitazione. Questo fenomeno, al momento in fase iniziale, nel corso del tempo potrebbe pregiudicare la tenuta della struttura in legno del tetto, che a contatto con l'acqua si potrebbe deteriorare irrimediabilmente compromettendo il godimento dell'immobile e menomandolo in maniera apprezzabile” (pag. 13 CTU). Quanto accertato dal CTU in tema di “fase iniziale” avvalora ancora di più quanto sopra accertato in merito alla scoperta dei vizi da parte della e cognizione delle cause degli stessi solo a seguito di dettagliata CP_3
CTP nell'immediatezza degli eventi. La responsabilità della Cooperativa emerge dalla documentazione agli atti ed invero già nell'atto di compravendita notarile (doc.1 appellante primo grado) si legge “che la società cooperativa ha costruito su CP_1 terreno di sua proprietà un complesso residenziale”, in aggiunta è evidente l'ingerenza nella costruzione della Cooperativa dall'art. 3 del contratto di appalto stipulato con (doc. allegato alla memoria ex art. 183, VI n. 2 c.p.c. appellante) denominato “soggetti nominati dal committente e dell'assuntore dei lavori che svolgono e sovrintendono le
Pagina 4 di 6 operazioni inerenti l'appalto”. Nello stesso infatti emerge che il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori, il direttore dei lavori per le opere in cemento armato e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativamente alla sicurezza sono stati nominati dalla cooperativa mentre all'impresa è stata riservata la sola nomina del direttore del cantiere (Cass. Ord. 28.6.24 n. 17955). In conseguenza di quanto fin qui accertato deve dichiararsi la responsabilità della appellata e tenuta essa a risarcire i danni CP_1 subiti dall'appellante che si quantificano in euro 37.253,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di invio della raccomandata ti denuncia dei vizi (pec del 27.10.17) al saldo, come ben dettagliati nella CTU che la Corte fa propria e sulla quale non sono sorte questioni.
Relativamente alla domanda di manleva avanzata dalla nei CP_1 confronti della ditta esecutrice dei lavori, emerge dalla consulenza e dalla documentazione agli atti (doc.4 e 6) la riferibilità alla società della esecuzione dei lavori per i vizi per cui è causa. Circa l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in merito all'insussistenza dei presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei di lei confronti, essa è infondata dal momento che” la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato” (Cass. 9013 del 21.3.22). In merito alla sollevata eccezione di decadenza ex art. 1670 la stessa va Co respinta non avendola sollevata la nel giudizio di primo grado ove è rimasta contumace e, come tale, non sollevabile dinanzi a questa Corte. Per quanto sopra essa è tenuta alla richiesta manleva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437/23 emessa il 12.2.23
e pubblicata il 1.3.23
1) Accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado condanna la a Controparte_1 pagare a la somma di euro 37.253,70 oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal 27.10.17 al saldo;
2) Condanna a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio Parte_1
Pagina 5 di 6 che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e quelle del presente grado che liquida in € 804,00 per spese ed € 8.469,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
3) Pone le spese di CTU a definitivo carico di
[...]
; Controparte_1
4) Condanna a tenere indenne Controparte_2 [...] da qualsivoglia conseguenza Controparte_1 patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bologna seconda sezione civile
La Corte nelle persone del Signori Giudici
Dott. Giampiero Fiore – Presidente Dott. Anna Maria Rossi - Consigliere Dott. Giampaolo Borgioli – Consigliere Rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 701/23 del ruolo generale dell'anno 2023 trattenuta in decisione con ordinanza del
23/5/25
promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Gianpietro Parte_1
Pacifico ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Bologna, Galleria del Toro 3 int. 7 come da mandato in atti
– appellante –
contro
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Elisabetta Poli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Viale Silvani 1 come da mandato in atti - appellata –
[...
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Marco Bigari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Ravenna, Via Antica Zecca 6 come da mandato in atti - appellata –
appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437/23 emessa il
12.2.23 e pubblicata il 1.3.23
CONCLUSIONI
come da rispettive conclusioni delle parti costituite
Pagina 1 di 6 LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal relatore Giudice Ausiliario Dott.
Giampaolo Borgioli;
udita la lettura delle conclusioni rese dei procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio la affermando Parte_1 Controparte_1 di aver acquisito il 13 Dicembre 2007 un immobile, di aver ricevuto perizia giurata il 26 ottobre 2017 nella quale venivano descritti vizi dello stesso, relativi alla copertura che avrebbero provocato infiltrazioni di acqua, la cui eliminazione avrebbe un costo di euro 55.195,04 e di aver inviato denuncia il 27 ottobre 2017 alla parte venditrice facendo valere la garanzia ex art. 1669 c.c.
Si costituiva in giudizio la cooperativa eccependo l'inapplicabilità nei suoi confronti del regime giuridico di cui all'art. 1669 c.c., l'inoperatività della garanzia decennale poiché il complesso immobiliare era stato concluso il 5 ottobre 2007, la decadenza dalla garanzia per i vizi poiché medesime problematicità erano sorte in altre unità immobiliari attigue, oggetto dei medesimi lavori, tra il 2010 ed il 2011.
In ogni caso l'addebitabilità dei vizi era da imputarsi a che CP_2 veniva chiamata in causa ma rimaneva contumace.
La causa veniva istruita attraverso CTU e, all'esito, il Tribunale respingeva la domanda, accertando che seppur il dies a quo per la denuncia dei vizi potesse farsi risalire alla data della perizia di parte, risalente al 26 ottobre 2017, risultava nella stessa che “i vizi e le carenze qui esposti sono comuni ad altre villette dello stesso condominio e la loro presenza è stata accertata dal Tribunale di Bologna” e che numerosi CTU si erano espressi in merito alla derivazione causale di questi vizi, con la conseguenza che risulterebbe quantomeno dubbio che l'attrice non avesse “un apprezzabile grado di conoscenza della loro derivazione causale dall'operato di chi li aveva costruiti, tenuto conto che, verosimilmente, il perito sarà stato reso edotto degli avvenimenti pregressi proprio da parte attrice” (pag.
3-4 sentenza).
Risultando quindi incerta la data di insorgenza dei vizi, non era stata fornita prova che gli stessi fossero stati denunciati nel termine di un anno dalla loro scoperta e, di ciò, era onerata parte attrice.
Condannava l'attrice alla rifusione delle spese di lite ponendo a suo carico le spese di CTU.
Appellava la sentenza la chiedendone la riforma;
si costituiva in Pt_1 giudizio la appellata che chiedeva l'autorizzazione a CP_1
Pagina 2 di 6 Co chiamare in causa la e la conferma della sentenza. Con Ordinanza del
26 settembre 2023 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio;
si costituiva in giudizio la chiamata chiedendo la conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 21 dicembre 2023 veniva respinta l'istanza di sospensiva in carenza di fumus e periculum.
Con ordinanza del 23.5.25 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo l'appellante lamenta erronea decisione in merito all'apprezzabile grado di conoscenza dei vizi all'immobile.
A suo dire il fatto, comunque non provato, che la avesse avuto Pt_1 conoscenza dei danni verificatesi in altre villette non significa che avesse raggiunto un'apprezzabile grado di conoscenza in relazione ai vizi del suo immobile ed alla loro derivazione causale. Co Il doc. 4 allegato dalla cooperativa, nella quale la si impegnava ad eliminare “i vizi e difetti di riconducibili alle opere da noi eseguite in virtù del contratto di subappalto indicato in oggetto”, in 7 villette su 19 costruite, non comprendeva il nominativo della segno evidente Pt_1 che la stessa non mostrava segni di danni. La prova che la sapesse il contenuto di detta corrispondenza non Pt_1 emerge da nessuna parte e, in ogni caso, anche ne fosse stata a conoscenza non poteva sapere se i vizi fossero gli stessi presentatisi nelle altre villette.
Anche l'interpretazione data alle risultanze della CTU sarebbe erronea poiché il perito aveva dichiarato che i vizi si sarebbero verificati “alcuni anni dopo la realizzazione della copertura” e non “alcuni anni prima della loro denuncia” (pag. 18 appello). Oltretutto il fenomeno delle infiltrazioni era in una fase iniziale (risposta al quesito n. 2) e la perizia di parte si sarebbe svolta solo a seguito di percolazione di acqua dalla copertura all'interno dell'abitazione avvenuta poco prima dell'intervento dell'Arch. che poi avrebbe redatto la Per_1 stessa. Se le infiltrazioni fossero state risalenti nel tempo il CTU avrebbe senz'altro dichiarato che esse erano in fase di avanzato degrado. Da ciò conseguirebbe che “solo nell'ottobre del 2017, notate le tracce di acqua sulla parete del primo piano, ha incaricato l'Arch. che ha Per_1 accertato i vizi al coperto” (pag. 19 appello). Il contrariamente all'accertato del tribunale, non avrebbe Per_1 riportato in perizia che gli stessi vizi rilevati nell'immobile Pt_1 fossero comuni ad altre villette ed accertati dal Tribunale di Bologna e che altri CTU si erano espressi in ordine alla derivazione causale dei danni, perché fosse stata quest'ultima a riferirglielo, ma perché l'Arch. era stato CTP delle parti attrici in tutti i procedimenti precedenti. Per_1
In ogni caso ciò non avrebbe alcuna influenza poiché la aveva Pt_1 avuto contezza dei vizi della sua casa solo a seguito della perizia del
Per_1
Il motivo è fondato. Non può condividersi quanto accertato dal tribunale in merito al fatto
Pagina 3 di 6 che, siccome nelle villette adiacenti a quella per cui è causa si erano verificate delle infiltrazioni, la dovesse essere a conoscenza CP_3 Co dell'esistenza della corrispondenza intercorsa tra la e la CP_1 in merito alla volontà di quest'ultima di rimediare i vizi causati e che essa avesse un'apprezzabile grado di conoscenza della loro derivazione causale dal momento che il perito “sarà stato reso edotto degli avvenimenti pregressi proprio da parte attrice” (pag. 3 sentenza). Invero nella corrispondenza intercorsa tra le citate parti non compare mai il nome della e quanto osservato in merito alla modalità di CP_3 conoscenza del perito degli avvenimenti pregressi è una deduzione del Tribunale sfornita di qualsivoglia fondamento probatorio. Non risulta poi in alcun modo provato che la avesse ricevuto CP_3 notizia dagli altri proprietari delle villette delle cause da loro intraprese.
Conseguentemente non può che far coincidere la data di scoperta del vizio e, soprattutto, della sua causa, con il deposito della CTP. In nessuna decadenza è quindi incorsa l'appellante. Non può che condividersi quanto già accertato dal Tribunale in merito al fatto che i lavori sono terminati il 14 novembre 2007 perché ciò risulta dal doc.8 (fascicolo appellante) di provenienza proprio dell'appellata cooperativa, non risultando alcuna prova in merito ad un preventivo termine dei lavori dalla documentazione allegata dalla cooperativa nel giudizio di primo grado, non potendo ciò ricavarsi da una dichiarazione di conformità delle opere alla DIA (doc.10 fascicolo coop) o dallo stato di avanzamento lavori (doc.9 fascicolo coop) o dalla richiesta di accatastamento (docc.11-12). Non v'è ombra di dubbio che i vizi lamentati debbano rientrare in quelli previsti dall'art. 1669 c.c. ed invero “dall'esame dello stato della copertura effettuato tramite specifico accesso sul tetto si è potuto constatare la sussistenza dei vizi lamentati da parte attrice” (pag. 12 CTU) che riguardano “sostanzialmente la realizzazione dell'impermeabilizzazione e copertura del tetto…..tali vizi vanno ad incidere sulla tenuta di impermeabilizzazione del coperto pregiudicando quindi l'impermeabilizzazione dello stesso alla penetrazione le acque meteoriche nella struttura del tetto in legno sottostante fino all'interno dell'abitazione. Questo fenomeno, al momento in fase iniziale, nel corso del tempo potrebbe pregiudicare la tenuta della struttura in legno del tetto, che a contatto con l'acqua si potrebbe deteriorare irrimediabilmente compromettendo il godimento dell'immobile e menomandolo in maniera apprezzabile” (pag. 13 CTU). Quanto accertato dal CTU in tema di “fase iniziale” avvalora ancora di più quanto sopra accertato in merito alla scoperta dei vizi da parte della e cognizione delle cause degli stessi solo a seguito di dettagliata CP_3
CTP nell'immediatezza degli eventi. La responsabilità della Cooperativa emerge dalla documentazione agli atti ed invero già nell'atto di compravendita notarile (doc.1 appellante primo grado) si legge “che la società cooperativa ha costruito su CP_1 terreno di sua proprietà un complesso residenziale”, in aggiunta è evidente l'ingerenza nella costruzione della Cooperativa dall'art. 3 del contratto di appalto stipulato con (doc. allegato alla memoria ex art. 183, VI n. 2 c.p.c. appellante) denominato “soggetti nominati dal committente e dell'assuntore dei lavori che svolgono e sovrintendono le
Pagina 4 di 6 operazioni inerenti l'appalto”. Nello stesso infatti emerge che il responsabile dei lavori, il direttore dei lavori, il direttore dei lavori per le opere in cemento armato e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativamente alla sicurezza sono stati nominati dalla cooperativa mentre all'impresa è stata riservata la sola nomina del direttore del cantiere (Cass. Ord. 28.6.24 n. 17955). In conseguenza di quanto fin qui accertato deve dichiararsi la responsabilità della appellata e tenuta essa a risarcire i danni CP_1 subiti dall'appellante che si quantificano in euro 37.253,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di invio della raccomandata ti denuncia dei vizi (pec del 27.10.17) al saldo, come ben dettagliati nella CTU che la Corte fa propria e sulla quale non sono sorte questioni.
Relativamente alla domanda di manleva avanzata dalla nei CP_1 confronti della ditta esecutrice dei lavori, emerge dalla consulenza e dalla documentazione agli atti (doc.4 e 6) la riferibilità alla società della esecuzione dei lavori per i vizi per cui è causa. Circa l'eccezione sollevata dalla terza chiamata in merito all'insussistenza dei presupposti per ordinare l'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei di lei confronti, essa è infondata dal momento che” la chiamata in garanzia determina un litisconsorzio necessario processuale tra il terzo chiamato e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di appello, oltre che il responsabile, anche il garante, e ciò anche quando il chiamato non abbia contestato la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del proprio chiamante e l'attore (appellante) non abbia proposto domande nei confronti del chiamato” (Cass. 9013 del 21.3.22). In merito alla sollevata eccezione di decadenza ex art. 1670 la stessa va Co respinta non avendola sollevata la nel giudizio di primo grado ove è rimasta contumace e, come tale, non sollevabile dinanzi a questa Corte. Per quanto sopra essa è tenuta alla richiesta manleva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto della minima attività istruttoria in questo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
contro Parte_1 Controparte_1
e
[...] Controparte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 437/23 emessa il 12.2.23
e pubblicata il 1.3.23
1) Accoglie l'appello e in totale riforma della sentenza di primo grado condanna la a Controparte_1 pagare a la somma di euro 37.253,70 oltre interessi Parte_1 legali e rivalutazione monetaria dal 27.10.17 al saldo;
2) Condanna a Controparte_1 rifondere a le spese di lite del primo grado di giudizio Parte_1
Pagina 5 di 6 che liquida in € 545,00 per spese ed € 7.616,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge e quelle del presente grado che liquida in € 804,00 per spese ed € 8.469,00 per compensi oltre rimborso forfetario 15%, cap ed iva come per legge.
3) Pone le spese di CTU a definitivo carico di
[...]
; Controparte_1
4) Condanna a tenere indenne Controparte_2 [...] da qualsivoglia conseguenza Controparte_1 patrimoniale derivante nei suoi confronti dalla presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.6.25
IL CONSIGLIERE REL. IL PRESIDENTE
dott. Giampaolo Borgioli dott. Giampiero Fiore
Pagina 6 di 6