Articolo 1 della Legge 21 febbraio 1963, n. 252
Articolo 2
Versione
6 aprile 1963
Art. 1.
Gli ufficiali in ausiliaria possono, con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 , contrarre prestiti da estinguersi mediante la cessione del trattamento di pensione loro spettante, escluso ogni assegno o indennita' di carattere accessorio, fino al quinto del relativo ammontare ed entro il limite delle quote mensili corrispondenti al numero dei mesi che mancano alla scadenza del periodo massimo di ausiliaria.
A tal fine il trattamento suindicato spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo dello 0,50 per cento di cui all' articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 , e successive modificazioni.
Detto contributo e' rimborsabile d'ufficio, all'atto della cessazione del periodo di ausiliaria, secondo le norme del menzionato articolo 11 della legge 8 aprile 1952, n. 212 .
Entrata in vigore il 6 aprile 1963
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