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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICABBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE IF Presidente relatore
Michela Palladino DI
NA RI DI
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2395 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte 1
C.F. 1 nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Myriam Rotondi,
RICORRENTE
E
CP 1
-nata ad [...], il [...], C.F. 2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pirozzi,
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi Parte 1 CP 1 sono sposati;
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Summonte il 9 6 2003;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 1 di detto anno, Parte II, Serie A.;
- che hanno la figlia Per 1 nata il [...];
- che sono separati a seguito di domanda proposta dalla CP 1 e consensualizzata nella fase presidenziale, giusta decreto del 17 2 2021; che le condizioni convenute sono state concordemente integrate nei mesi successivi, giusta decreto collegiale del 15 102021;
- che dalla separazione essi coniugi hanno vissuto separatamene;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che oramai è impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Le condizioni della separazione, per come integrate con il successivo decreto collegiale, ancora operanti, sono le seguenti:
a. affido condiviso di Per 1 e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b. assegnazione della casa familiare alla madre;
c. assegno mensile di euro 1.000,00, in uno al 60% delle spese extra assegno ordinarie e delle spese straordinarie, per il mantenimento di Per 1 a carico del padre;
d. assegno separativo mensile di euro 800,00 a carico del marito;
,Con ricorso del 05/09/2024, il Parte 1 precisato che dall'ottobre 2021 aveva avuta una seconda figlia con un'altra donna, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e confermarsi le condizioni concordate in occasione della separazione.
La CP_1 sì è costituita e rilevato che il marito era in attesa di altri due figli (gemelli) da una nuova compagna, ha aderito alla domanda di divorzio.
Ha chiesto confermarsi l'affido condiviso, la collocazione di Per 1 presso di lei e l'assegnazione delle casa familiare.
Ha chiesto inoltre:
aumentarsi l'assegno mensile per il mantenimento di Per 1 almeno ad euro 1.500,00 e porsi le spese straordinarie interamente a carico del padre;
.porsi a carico del marito un assegno di divorzio pari ad euro 2.000,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi ribadivano la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
Come già rilevato, è pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è oramai impossibile.
B. Disposizioni in ordine alla figlia.
B.1 Affido della figlia minorenne e dimora prevalente. Va confermato l'affido condiviso di Per_1 e la collocazione prevalente della stessa presso la madre.
B.2 Frequentazione della figlia minorenne con il genitore non collocatario.
Vanno confermate le disposizioni in essere. Ovviamente l'età di Per 1 che oramai ha superato i sedici anni, impone che i genitori tengano nel giusto conto gli interessi e la volontà
della stessa
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile della figlia.
Va confermato l'assegno mensile concordato in sede separativa, e dunque la misura di
1.000,00 euro. La circostanza che il Parte 1 è divenuto di nuovo padre rende non praticabile l'aumento richiesto dalla madre per le aumentate esigenze della ragazza. Neppure la riduzione sollecitata dal padre solo in sede conclusiva può essere assecondata attese le sue più che buone possibilità economiche.
B.4 Mantenimento indiretto mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e alle spese straordinarie della figlia. Va confermata la ripartizione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre già in essere. Le diverse e contrapposte modifiche sollecitate dai coniugi vanno disattese per le ragioni di cui al punto precedente.
B.5 Assegno unico universale.
Va preso atto dell'accordo preso dai coniugi in corso di giudizio, ovvero dell'attribuzione dello stesso nella sua interezza alla madre.
C. Casa coniugale.
È stato, insieme a quello che segue, il punto più discusso e controverso essendo la casa molto grande (un'ampia villa su quattro piani con giardino) e di proprietà esclusiva del ricorrente, il quale ne suggeriva la vendita con acquisto di un appartamento nel centro abitato.
Le parti, coadiuvate dal Tribunale che suggeriva loro di individuare un appartamento di media metratura e valore che il Parte 1 avrebbe potuto donare alla figlia in nuda proprietà
e alla moglie in usufrutto, quest'ultimo diritto in sostituzione del domandato assegno di divorzio, hanno per diverse udienze cercato di trovare una soluzione alla questione ma non ci sono riuscite, per disaccordi sull'entità della spesa da affrontare. Alla fine, il Parte 1 ha sostanzialmente preferito ritirare le riserve sull'assegnazione della villa con giardino alla moglie. Assegnazione che quindi va senz'altro confermata.
D. Assegno divorzile.
È pacifica la disparità di condizioni economiche patrimoniali nelle quali versano i due coniugi e che quelle del Parte 1 possono definirsi più che buone, essendo titolare di due società ben accorsate e percependo, per sua stessa ammissione, quale amministratore delegato di una di esse la somma mensile di euro 3.200,00.
È ovviamente anche da tener presente che il ricorrente ha un'altra figlia a cui deve garantire il mantenimento indiretto, poiché vive con la madre, e ora il nuovo nucleo familiare costituito dalla nuova compagna e dai due gemelli avuti dalla stessa, nel corso del giudizio.
Tuttavia, i punti più significativi per dirimere la questione sono rappresentati dal principio di autoresponsabilità, dall'età della CP_1 e dalle sue capacità lavorative.
Si sta oramai consolidando il principio secondo il quale il coniuge divorziato deve tendenzialmente rendersi autosufficiente con la conseguenza che l'assegno divorzile può essere accordato soltanto nella misura in cui il soggetto nelle condizioni non agevoli non abbia i mezzi e la possibilità di rendersi economicamente indipendente e senza che al fine debba darsi rilievo quale parametro al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio. Orbene, la resistente ha 51 anni e ne aveva 47 al momento della separazione. Il matrimonio ha avuto la durata di 22 anni e la convivenza quella di 17 anni e mezzo, di cui dieci anni e mezzo con la bambina.
Delle capacità lavorative ha riferito la stessa CP_1 all'udienza ultima: «
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Dalle riportate dichiarazioni emerge che la resistente è vissuta in contesti di tipo imprenditoriali, quelli della sua famiglia di origine, la società del padre e degli zii, quella di suo cognato e quella costituita anche da lei stessa, nonché quello della famiglia del marito.
Ella lavorava prima del matrimonio e ha lavorato durante, ora nell'un contesto ora nell'altro, maturando una notevole esperienza nel campo contabile – amministrativo. Dalla separazione in poi non risulta abbia più lavorato, né appaiono del tutto adeguati gli sforzi tesi a cercare una nuova occupazione consona alle sue esperienze pregresse;
neppure risulta si sia rivolta all'azienda di famiglia o a quella del cognato magari per lavori parte time o stagionali;
di contro è lei stessa ad ammettere di avere rifiutato l'occasione di lavorare in una gioielleria procuratagli dal marito.
Ora, tali essendo i dati acquisiti e i fatti emersi in corso di causa e anche a ritenere che comunque non sia del tutto agevole una collocazione lavorativa piena – per durata e orario -
-
in età adulta che in qualche modo non strida con la storia della resistente e del nucleo familiare, oramai scisso, l'ulteriore contributo al quale la resistente sembra ancora conservare
- allo stato e tuttora diritto a parere del Tribunale deve essere quantificato in euro 400,00,
-
misura che appare equa e congrua alle condizioni e ai presupposti illustrati.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio e la reciproca soccombenza in ordine alle restanti domande.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi Parte 1 e CP 1 2) affida la figlia Per 1 ad entrambi i genitori e stabilisce la dimora prevalente della stessa presso la madre;
3) conferma quanto alla frequentazione di Per 1 con il padre le condizioni in essere, concordate in sede di separazione e di ricorso congiunto successivo;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
5) conferma l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento di Per 1 a carico del padre, da versarsi direttamente alla madre con le modalità in essere;
con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
6) conferma la ripartizione delle spese extra assegno ordinarie e delle spese straordinarie per Per 1 nella misura in essere, ossia il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre;
per la individuazione e la disciplina si richiama il Protocollo in tema in uso presso il tribunale;
7) conferma l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico universale;
8) pone a carico del ricorrente, quale assegno divorzile, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00, da versarsi con le stesse modalità utilizzate per l'assegno separativo;
con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
LE IF TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
IG e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA Il I presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli : a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
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pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare
1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4- Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. Altre previsioni 5
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1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
J. M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio IG Art.
3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per 2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
LE IF Presidente relatore
Michela Palladino DI
NA RI DI
in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 2395 dell'anno 2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
vertente tra i coniugi:
Parte 1
C.F. 1 nato ad [...], il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Myriam Rotondi,
RICORRENTE
E
CP 1
-nata ad [...], il [...], C.F. 2
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Pirozzi,
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
È documentalmente provato in atti e comunque pacifico tra le parti:
- che i coniugi Parte 1 CP 1 sono sposati;
- che il matrimonio fu celebrato con rito concordatario in Summonte il 9 6 2003;
- che l'atto relativo è trascritto presso gli Uffici dello Stato civile di detto Comune nel
Registro degli atti di matrimonio al n. 1 di detto anno, Parte II, Serie A.;
- che hanno la figlia Per 1 nata il [...];
- che sono separati a seguito di domanda proposta dalla CP 1 e consensualizzata nella fase presidenziale, giusta decreto del 17 2 2021; che le condizioni convenute sono state concordemente integrate nei mesi successivi, giusta decreto collegiale del 15 102021;
- che dalla separazione essi coniugi hanno vissuto separatamene;
- che non c'è stata riconciliazione;
- che oramai è impossibile qualsiasi ricostituzione della loro unione materiale e spirituale.
Le condizioni della separazione, per come integrate con il successivo decreto collegiale, ancora operanti, sono le seguenti:
a. affido condiviso di Per 1 e collocazione prevalente della stessa presso la madre;
b. assegnazione della casa familiare alla madre;
c. assegno mensile di euro 1.000,00, in uno al 60% delle spese extra assegno ordinarie e delle spese straordinarie, per il mantenimento di Per 1 a carico del padre;
d. assegno separativo mensile di euro 800,00 a carico del marito;
,Con ricorso del 05/09/2024, il Parte 1 precisato che dall'ottobre 2021 aveva avuta una seconda figlia con un'altra donna, ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio e confermarsi le condizioni concordate in occasione della separazione.
La CP_1 sì è costituita e rilevato che il marito era in attesa di altri due figli (gemelli) da una nuova compagna, ha aderito alla domanda di divorzio.
Ha chiesto confermarsi l'affido condiviso, la collocazione di Per 1 presso di lei e l'assegnazione delle casa familiare.
Ha chiesto inoltre:
aumentarsi l'assegno mensile per il mantenimento di Per 1 almeno ad euro 1.500,00 e porsi le spese straordinarie interamente a carico del padre;
.porsi a carico del marito un assegno di divorzio pari ad euro 2.000,00 mensili.
All'udienza di comparizione delle parti, i coniugi ribadivano la impossibilità di una ricostituzione del vincolo coniugale.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto alla pronuncia del divorzio.
A. Domanda di divorzio.
La domanda è da accogliere.
Con essa si chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario prevista dall'art. 2 della legge sul divorzio, per come nel tempo modificata, invocando quale causa quella contemplata dalla lettera b), comma 2°, dell'art. 3 della medesima legge.
Orbene, la causa invocata per la cessazione dell'efficacia degli effetti civili del matrimonio ricorre. I coniugi infatti si sono separati con il decreto di omologa innanzi indicato.
Come già rilevato, è pacifico che la separazione si è protratta ininterrottamente fino ad oggi.
Il termine minimo di sei mesi stabilito dalla fattispecie legale è ampiamente decorso.
La ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi è oramai impossibile.
B. Disposizioni in ordine alla figlia.
B.1 Affido della figlia minorenne e dimora prevalente. Va confermato l'affido condiviso di Per_1 e la collocazione prevalente della stessa presso la madre.
B.2 Frequentazione della figlia minorenne con il genitore non collocatario.
Vanno confermate le disposizioni in essere. Ovviamente l'età di Per 1 che oramai ha superato i sedici anni, impone che i genitori tengano nel giusto conto gli interessi e la volontà
della stessa
B.3 Mantenimento indiretto a mezzo assegno mensile della figlia.
Va confermato l'assegno mensile concordato in sede separativa, e dunque la misura di
1.000,00 euro. La circostanza che il Parte 1 è divenuto di nuovo padre rende non praticabile l'aumento richiesto dalla madre per le aumentate esigenze della ragazza. Neppure la riduzione sollecitata dal padre solo in sede conclusiva può essere assecondata attese le sue più che buone possibilità economiche.
B.4 Mantenimento indiretto mediante partecipazione alle spese extra assegno ordinarie e alle spese straordinarie della figlia. Va confermata la ripartizione del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre già in essere. Le diverse e contrapposte modifiche sollecitate dai coniugi vanno disattese per le ragioni di cui al punto precedente.
B.5 Assegno unico universale.
Va preso atto dell'accordo preso dai coniugi in corso di giudizio, ovvero dell'attribuzione dello stesso nella sua interezza alla madre.
C. Casa coniugale.
È stato, insieme a quello che segue, il punto più discusso e controverso essendo la casa molto grande (un'ampia villa su quattro piani con giardino) e di proprietà esclusiva del ricorrente, il quale ne suggeriva la vendita con acquisto di un appartamento nel centro abitato.
Le parti, coadiuvate dal Tribunale che suggeriva loro di individuare un appartamento di media metratura e valore che il Parte 1 avrebbe potuto donare alla figlia in nuda proprietà
e alla moglie in usufrutto, quest'ultimo diritto in sostituzione del domandato assegno di divorzio, hanno per diverse udienze cercato di trovare una soluzione alla questione ma non ci sono riuscite, per disaccordi sull'entità della spesa da affrontare. Alla fine, il Parte 1 ha sostanzialmente preferito ritirare le riserve sull'assegnazione della villa con giardino alla moglie. Assegnazione che quindi va senz'altro confermata.
D. Assegno divorzile.
È pacifica la disparità di condizioni economiche patrimoniali nelle quali versano i due coniugi e che quelle del Parte 1 possono definirsi più che buone, essendo titolare di due società ben accorsate e percependo, per sua stessa ammissione, quale amministratore delegato di una di esse la somma mensile di euro 3.200,00.
È ovviamente anche da tener presente che il ricorrente ha un'altra figlia a cui deve garantire il mantenimento indiretto, poiché vive con la madre, e ora il nuovo nucleo familiare costituito dalla nuova compagna e dai due gemelli avuti dalla stessa, nel corso del giudizio.
Tuttavia, i punti più significativi per dirimere la questione sono rappresentati dal principio di autoresponsabilità, dall'età della CP_1 e dalle sue capacità lavorative.
Si sta oramai consolidando il principio secondo il quale il coniuge divorziato deve tendenzialmente rendersi autosufficiente con la conseguenza che l'assegno divorzile può essere accordato soltanto nella misura in cui il soggetto nelle condizioni non agevoli non abbia i mezzi e la possibilità di rendersi economicamente indipendente e senza che al fine debba darsi rilievo quale parametro al tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio. Orbene, la resistente ha 51 anni e ne aveva 47 al momento della separazione. Il matrimonio ha avuto la durata di 22 anni e la convivenza quella di 17 anni e mezzo, di cui dieci anni e mezzo con la bambina.
Delle capacità lavorative ha riferito la stessa CP_1 all'udienza ultima: «
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Dalle riportate dichiarazioni emerge che la resistente è vissuta in contesti di tipo imprenditoriali, quelli della sua famiglia di origine, la società del padre e degli zii, quella di suo cognato e quella costituita anche da lei stessa, nonché quello della famiglia del marito.
Ella lavorava prima del matrimonio e ha lavorato durante, ora nell'un contesto ora nell'altro, maturando una notevole esperienza nel campo contabile – amministrativo. Dalla separazione in poi non risulta abbia più lavorato, né appaiono del tutto adeguati gli sforzi tesi a cercare una nuova occupazione consona alle sue esperienze pregresse;
neppure risulta si sia rivolta all'azienda di famiglia o a quella del cognato magari per lavori parte time o stagionali;
di contro è lei stessa ad ammettere di avere rifiutato l'occasione di lavorare in una gioielleria procuratagli dal marito.
Ora, tali essendo i dati acquisiti e i fatti emersi in corso di causa e anche a ritenere che comunque non sia del tutto agevole una collocazione lavorativa piena – per durata e orario -
-
in età adulta che in qualche modo non strida con la storia della resistente e del nucleo familiare, oramai scisso, l'ulteriore contributo al quale la resistente sembra ancora conservare
- allo stato e tuttora diritto a parere del Tribunale deve essere quantificato in euro 400,00,
-
misura che appare equa e congrua alle condizioni e ai presupposti illustrati.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti, attesa l'adesione della parte resistente alla domanda di divorzio e la reciproca soccombenza in ordine alle restanti domande.
P.Q.M.
il TRIBUNALE
definitivamente pronunziando così provvede:
1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che ha unito i coniugi Parte 1 e CP 1 2) affida la figlia Per 1 ad entrambi i genitori e stabilisce la dimora prevalente della stessa presso la madre;
3) conferma quanto alla frequentazione di Per 1 con il padre le condizioni in essere, concordate in sede di separazione e di ricorso congiunto successivo;
4) conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre;
5) conferma l'assegno mensile di euro 1.000,00 per il mantenimento di Per 1 a carico del padre, da versarsi direttamente alla madre con le modalità in essere;
con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
6) conferma la ripartizione delle spese extra assegno ordinarie e delle spese straordinarie per Per 1 nella misura in essere, ossia il 60% a carico del padre e il 40% a carico della madre;
per la individuazione e la disciplina si richiama il Protocollo in tema in uso presso il tribunale;
7) conferma l'attribuzione per intero alla madre dell'assegno unico universale;
8) pone a carico del ricorrente, quale assegno divorzile, l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di euro 400,00, da versarsi con le stesse modalità utilizzate per l'assegno separativo;
con aggiornamento annuale secondo gli indici Istat;
9) compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 16/10/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
LE IF TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addì 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
IG e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle
SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA Il I presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli : a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nelle ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunque utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nella maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singole controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità delle decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materia tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro di quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in altri ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato presso gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accordi o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, la data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di media disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali e comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il loro elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria, riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensile, posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinarie, tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e sono agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
2 Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore (Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n° 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n°
11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ.,
Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2 - Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
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pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3- Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare
1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4- Spese extra assegno ordinarie 1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile:
a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria);
c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be 4 g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
c) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art. 8 Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
Be Art. Altre previsioni 5
6
1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori.
2. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
J. M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio IG Art.
3 - Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio Biznis minis D'Agostino 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv. Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario Il Presidente del Tribunale dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per 2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chicda che Nell'ipotesi di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale
Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali accordi sul punto raggiunti dai genitori. comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente 5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.