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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/02/2025, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3660/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
I
l Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3660/2019 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALVARES SIMONA e dall'avv. TESCIONE GIULIO, presso il cui studio, in Siracusa, via Malta n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
C.F. ), e per essa la (codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
n. e Partita IVA n. ), quale mandataria, elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 6 Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 48, presso lo studio dell'avv. SORRENTINO GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2283/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto, in solido a il Controparte_3
pagamento, in favore della , e per essa della somma complessiva di euro Controparte_4
31.914,27, oltre interessi, spese e compensi, dovuta quale saldo del conto corrente ordinario n. 9303648
intrattenuto presso la s.p.a. Unicredit Banca Agenzia di Siracusa, e ceduto poi, alla odierna convenuta opposta.
L'opponente con le sue doglianze ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito, l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte e la carenza di prova del credito ingiunto;
ha lamentato, inoltre, l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti, istando, in via riconvenzionale, per la ripetizione degli importi indebitamente percepiti dall'istituto di credito e chiedendo, infine, l'espletamento di una CTU contabile volta all'accertamento dell'esatta esposizione pagina 2 di 6 debitoria.
Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria, che Controparte_1 CP_2
ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, il giudizio proseguiva con l'ordinanza del
06.09.2021, con la veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
939/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 26.06.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 31.914,27 vantato, a fronte di un contratto di conto corrente ordinario, dalla e per essa la mandataria relativamente Controparte_4 CP_5
al quale l'opponente con le sue doglianze ha eccepito, in primo luogo, la carenza di Parte_1
legittimità attiva in capo all'odierna opposta.
Sul punto deve precisarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o pagina 3 di 6 impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, priva di pregio appare l'eccezione di carenza di legittimità attiva sollevata dall'opponente, in quanto: l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, concernente la pubblicità
prevista in materia di cessioni di crediti in blocco ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Ord. n. 20495 del 2020, Cass. n. 5997 del 2006)
Ciò detto, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 datato 8
agosto 2017 dal quale si evince che la stessa aveva acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Unicredit s.p.a.; sia il proprio credito attraverso la produzione di copia del contratto di conto corrente e del relativo estratto conto.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure generiche e non supportate da attinenti allegazioni documentali, cosicché, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ancora, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze con le quali il ha eccepito Pt_1
pagina 4 di 6 l'anatocismo e l'usurarietà dei tassi d'interesse contrattualmente applicati, dettati, secondo quanto asserito dallo stesso, anche dalla indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Tali doglianze devono essere disattese a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può
limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali
recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009;
Sent. Cass. n. 7374/2016)
Parte opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali,
limitandosi a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati e alla mera allegazione dei
Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando all'onere probatorio che su di esso grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2283/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicati i valori di cui al d.m. 55/2014.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019
emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte opposta che Parte_1
liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
I
l Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3660/2019 promossa da:
, nato ad [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. ALVARES SIMONA e dall'avv. TESCIONE GIULIO, presso il cui studio, in Siracusa, via Malta n. 23, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Opponente
contro
C.F. ), e per essa la (codice fiscale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
n. e Partita IVA n. ), quale mandataria, elettivamente domiciliata in P.IVA_2 P.IVA_3
pagina 1 di 6 Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 48, presso lo studio dell'avv. SORRENTINO GIANCARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come in verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto la presente opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2283/2019 del ruolo generale, con il quale gli veniva ingiunto, in solido a il Controparte_3
pagamento, in favore della , e per essa della somma complessiva di euro Controparte_4
31.914,27, oltre interessi, spese e compensi, dovuta quale saldo del conto corrente ordinario n. 9303648
intrattenuto presso la s.p.a. Unicredit Banca Agenzia di Siracusa, e ceduto poi, alla odierna convenuta opposta.
L'opponente con le sue doglianze ha eccepito il difetto di legittimazione attiva in capo all'istituto di credito, l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da controparte e la carenza di prova del credito ingiunto;
ha lamentato, inoltre, l'usurarietà dei tassi di interesse contrattualmente previsti, istando, in via riconvenzionale, per la ripetizione degli importi indebitamente percepiti dall'istituto di credito e chiedendo, infine, l'espletamento di una CTU contabile volta all'accertamento dell'esatta esposizione pagina 2 di 6 debitoria.
Si è costituita in giudizio la e per essa quale mandataria, che Controparte_1 CP_2
ha istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione, il giudizio proseguiva con l'ordinanza del
06.09.2021, con la veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n.
939/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI
c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del 26.06.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito di euro 31.914,27 vantato, a fronte di un contratto di conto corrente ordinario, dalla e per essa la mandataria relativamente Controparte_4 CP_5
al quale l'opponente con le sue doglianze ha eccepito, in primo luogo, la carenza di Parte_1
legittimità attiva in capo all'odierna opposta.
Sul punto deve precisarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o pagina 3 di 6 impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, priva di pregio appare l'eccezione di carenza di legittimità attiva sollevata dall'opponente, in quanto: l'art. 58, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993, concernente la pubblicità
prevista in materia di cessioni di crediti in blocco ha inteso agevolare la realizzazione della cessione
"in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. (Cass. Ord. n. 20495 del 2020, Cass. n. 5997 del 2006)
Ciò detto, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 93 datato 8
agosto 2017 dal quale si evince che la stessa aveva acquistato in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della Unicredit s.p.a.; sia il proprio credito attraverso la produzione di copia del contratto di conto corrente e del relativo estratto conto.
Di contro, l'opponente, ha formulato censure generiche e non supportate da attinenti allegazioni documentali, cosicché, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta.
Ancora, oltremodo generiche sono da ritenersi le doglianze con le quali il ha eccepito Pt_1
pagina 4 di 6 l'anatocismo e l'usurarietà dei tassi d'interesse contrattualmente applicati, dettati, secondo quanto asserito dallo stesso, anche dalla indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Tali doglianze devono essere disattese a fronte di quanto statuito dall'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale: il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può
limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali
recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Sent. Cass. Sez. Un. n. 9941/2009;
Sent. Cass. n. 7374/2016)
Parte opponente ha formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali,
limitandosi a una generica contestazione dei tassi contrattualmente applicati e alla mera allegazione dei
Decreti Ministeriali recanti i tassi soglia previsti per il periodo contestato, non ottemperando all'onere probatorio che su di esso grava nei termini posti dal consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 2283/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della lite ed applicati i valori di cui al d.m. 55/2014.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 939/2019 del 24.05.2019
emesso dal Tribunale di Siracusa;
- Condanna alla refusione delle spese processuali in favore della parte opposta che Parte_1
liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 14 febbraio 2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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