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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 702 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio
2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 14 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 2 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e RT P.IVA_1 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Alfredo Fenizia ( , con il quale C.F._1
è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(già ), C.F.: in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Picone
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data Primo Agosto 2016 nei confronti di , la Controparte_2 società esponeva di operare nell'ambito dell'attività alberghiera, e di RT
essere proprietaria della struttura denominata “Hotel Naples”, ubicata in Napoli al Corso
Umberto I n. 55.
“ ” esponeva di usufruire della fornitura di gas da parte di ENI SpA, RT
Divisione Gas & Power, con utenza numero 500039677458.
La fornitura aveva avuto inizio con l'installazione, in data 25 Gennaio 2010, del misuratore recante matricola n. 0053485694, che riportava una lettura di 140.829 smc.
Co La attrice aveva sempre regolarmente pagato le fatture relative alla fornitura di gas.
Tutto questo fino al Settembre 2015, allorquando era pervenuta una fattura, con la quale CP_2
aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 108.128,78, a titolo di conguaglio del
[...]
consumo di gas per il periodo ricompreso fra il 26 Marzo 2010 ed il 17 Marzo 2015, a fronte di un consumo stimato di 127.703 metri cubi di gas.
A fronte di tale addebito, la struttura alberghiera aveva promosso reclamo innanzi allo
Sportello Unico per il Consumatore di Energia, affinché venisse accertata la prescrizione nonché l'infondatezza della pretesa della società fornitrice.
2 Nel corso del procedimento dinanzi allo Sportello Unico, aveva fornito la CP_2
documentazione, attestante il consumo complessivo pari a metri cubi 125.241 (standard metri cubi 127.703), calcolati sulla base della differenza tra la lettura del 25 Marzo 2015 (metri cubi
140.829) e la lettura di voltura del 14 Marzo 2015 (metri cubi 266.070).
Cont Tuttavia, a detta di la venditrice non aveva fornito il dettaglio RT
delle bollette nonché delle singole voci, che avevano concorso a determinare l'ammontare complessivo dei consumi così come quantificati.
, con nota del 29 Febbraio 2016, aveva richiesto il pagamento di un ulteriore importo, CP_2
pari ad euro 14.507,62, per la fornitura di gas per il periodo compreso tra il 14 Marzo 2015 ed il 9 Ottobre 2015.
Altresì , a mezzo della missiva del 21 Giugno 2016, aveva intimato ad CP_2 CP_1
il pagamento della complessiva somma di euro 113.822,22, pena la sospensione
[...]
della fornitura del gas.
Ed appunto aveva reagito a tale lettera di messa in mora, con la citazione RT
notificata il Primo Agosto 2016, introduttiva del primo grado.
Sulla base di queste premesse, chiedeva di accertarsi che nulla fosse RT
dovuto alla convenuta, con riferimento alle fatture n. 1527377061 di euro 108.128,78 e n.
M157000989 di euro 14.507,62 (azione di accertamento negativo).
Co In ogni caso la attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione;
altresì chiedeva di condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni. CP_2
Con riferimento all'istanza risarcitoria, così argomentava CP_1
:….l'illegittimo comportamento di ha cagionato notevoli danni alla
[...] CP_2
che dovranno essere individuati quanto meno nell'impossibilità della RT società attrice…di dedurre i costi per il consumo di gas dalle somme pagate all'Erario a titolo di tasse ed imposte (per gli anni per i quali la società fornitrice ha omesso la regolare fatturazione dei consumi) costringendo di fatto la deducente a versare somme maggiori
(poiché calcolate al lordo dei costi in parola)….
3 Con comparsa depositata in data 30 Novembre 2016 si costituiva la convenuta , CP_2
eccependo l'infondatezza della domanda attorea. Altresì la società fornitrice chiedeva, in via riconvenzionale, di condannarsi parte attrice al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 115.249,33, oltre interessi di mora, a titolo di forniture impagate.
Appunto, si trattava del mancato pagamento delle seguenti tre fatture:
la n. 1527377061 del 24 Luglio 2015, di importo pari ad euro 99.323,68;
la n. M157000989 del 9 Ottobre 2015, di importo pari ad euro 14.507,62;
la n. M167093662 del 4 Ottobre 2016, di importo pari ad euro 1.418,03.
Nel corso del primo grado riduceva l'importo della propria domanda riconvenzionale CP_2
ad euro 113.831,30, a seguito del pagamento effettuato da parte attrice della fattura n.
M167093662 del 4 Ottobre 2016, per euro 1.418,03.
Il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa di natura documentale (quindi non veniva espletata attività istruttoria).
Nelle more del primo grado, a seguito di cessione societaria, veniva sostituita da CP_2
Controparte_2
4 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio 2022.
Il G.M. ha rigettato le domande attoree;
altresì, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato al pagamento, in favore di RT [...]
, della somma di euro 99.673,44, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. CP_2
231/02, decorrenti dal 10 Marzo 2016.
Infine, il primo Giudice ha condannato al pagamento delle spese del RT
giudizio in favore di – spese liquidate in euro 759,00 per esborsi ed euro CP_2
13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il Tribunale, innanzi tutto, ha ritenuto infondata la domanda della RT
Il G.M. ha posto a fondamento della propria decisione la seguente circostanza: alcuna contestazione è stata mossa da parte attrice, con riferimento alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti. Parimenti, è pacifico che, nel corso del rapporto, la venditrice , CP_2
per meri disguidi tecnici, abbia inoltrato delle fatture, riportanti importi del tutto irrisori.
Aggiunge il Tribunale: le contestazioni mosse da parte attrice alle tre fatture inviate dalla fornitrice, a conguaglio degli effettivi consumi registrati durante il rapporto di somministrazione, risultano del tutto generiche, e non riguardano il corretto funzionamento del contatore (né hanno ad oggetto il metodo di contabilizzazione dei consumi).
Le fatturazioni allegate dalla convenuta non sono state specificamente CP_2
contestate dall'attrice , se non con una sommaria relazione di parte. RT
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dalla società fornitrice.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , il Giudice CP_2
di prime cure ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da
. RT
5 Ad avviso del giudicante, il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi nella nota del 26 Febbraio 2016, che la srl somministrata dichiarava di avere ricevuto in data
10 Marzo 2016.
Di conseguenza, il G.M. di Napoli ha ritenuto maturata la prescrizione, con riferimento a tutte le somme antecedenti al 10 Marzo 2011.
Da qui l'accoglimento della domanda riconvenzionale per la minor somma di euro 99.673,44
(euro 113.831,30 – euro 14.157,86), oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza.
Come accennato, la domanda attorea è stata integralmente rigettata, e cioè sia con riferimento alla pretesa di accertamento negativo, sia con riferimento alla pretesa risarcitoria.
In particolare, ad avviso del G.M. il comportamento assunto da in RT
vigenza di contratto di fornitura non ha rispettato i canoni di buona fede e correttezza (avendo ignorato la circostanza che le erano state inviate fatture, le quali riportavano importi del tutto irrisori, ed assolutamente incompatibili con una struttura alberghiera di tale portata).
Avverso la suddetta sentenza, notificata in data 11 Gennaio 2023, ha RT
proposto appello, con citazione notificata in data 9 Febbraio 2023 nei confronti di
[...]
Controparte_2
La srl appellante chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiararsi infondato il credito vantato dalla società fornitrice, riconducibile alle due fatture,
n. 1527377061 per euro 108.128,78, e n. M157000989 per euro 14.507,62.
In via gradata (nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza del credito vantato da
[...]
), chiede di condannarsi controparte al risarcimento dei danni CP_2 RT
in suo favore, nella misura di euro 53.711,17, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In data 15 Giugno 2023 si è costituita l'appellata Controparte_2
chiedendo di rigettarsi il gravame principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
ha anche spiegato tempestivo appello incidentale. CP_2
6 In particolare, con il primo motivo di impugnazione incidentale la fornitrice si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl debitrice. Quindi chiede che sia condannata anche al CP_2 RT
pagamento degli ulteriori euro 14.507,62 (in aggiunta agli euro 99.673,44 già riconosciuti dal
Tribunale).
Cont Con il secondo motivo la appellante incidentale chiede il riconoscimento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture (e non già dal
10 Marzo 2016, data di pervenimento della messa in mora).
Nel corso dell'udienza di trattazione dell'11 Luglio 2023 la srl appellante principale ha rinunciato all'istanza di sospensiva (che era stata formulata nell'atto di impugnazione), ed il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 Ottobre 2024.
Giusta ordinanza comunicata il 14 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024
(celebrata nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale proposto da RT
Innanzi tutto, è d'uopo esaminare l'appello principale, proposto da RT
Il gravame principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice con RT
riferimento alla ricostruzione del fatto.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che non avesse contestato il malfunzionamento RT
del contatore.
7 Ad avviso di la circostanza del malfunzionamento è da ritenersi provata, RT
alla luce della sostituzione del contatore, effettuata in data 21 Settembre 2015 senza alcun preavviso.
Di conseguenza – prosegue nel suo ragionamento – è divenuta RT
impossibile la verifica sul funzionamento del contatore sostituito (e dunque la verifica circa la correttezza delle letture riportate nelle fatture).
La doglianza è infondata.
Le contestazioni effettuate dalla si sono rivelate del tutto generiche RT
ed inconsistenti, non affatto idonee a confutare la documentazione fornita dalla fornitrice, ivi compresi i piani di rientro accordati alla società alberghiera.
La missiva del 6 Ottobre 2015, inviata dalla in risposta alla richiesta RT
di pagamento di euro 108.128,78, risulta del tutto generica, priva di alcun riferimento a concreti errori di calcolo, nonché ad applicazioni di tariffe differenti rispetto a quelle pattuite
(né si faceva riferimento ad errate imputazioni di pagamenti).
L'unica concreta doglianza, espressa nella missiva del 6 Ottobre 2015, riguardava Cont l'ammontare dei conguagli (e tuttavia si osserva come la fornitrice ovesse recuperare le fatturazioni irrisorie, effettuate fino al Settembre 2015).
Né può ritenersi che la sostituzione del contatore integri la prova del suo malfunzionamento.
Trattasi, invero, di sostituzione effettuata dal distributore (e non già dalla venditrice
[...]
), in epoca successiva al periodo, cui fanno riferimento le fatture di conguaglio. CP_2
La documentazione prodotta in primo grado da (ivi compresi i piani di rientro CP_2
accordati all'utente, anche nel corso del procedimento innanzi allo Sportello Unico per il
Consumatore di Energia), appare del tutto coerente ed in linea con quanto comunicato alla fornitrice, seppure in ritardo, dal distributore.
Si ribadisce come il distributore, e non già il fornitore, risulti essere l'unico soggetto tenuto alla verifica del funzionamento dei contatori, nonché alla lettura dei consumi riportati nel contatore stesso da trasmettere al fornitore.
8 Dunque appare corretto l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Napoli: CP_1
non ha posto in discussione la coincidenza tra i consumi riportati dal misuratore e
[...]
quelli fatturati;
piuttosto si è limitata ad affermare l'inaffidabilità delle misurazioni effettuate, perché condizionate da un guasto non meglio individuato.
Il Giudice di prime cure ha anche opportunamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sancito il principio secondo cui incombe sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e fornendo la prova sui consumi effettivi nel periodo di riferimento (Cass. civ., n. 13605/19 del 21 Maggio 2019).
Al pari, non si può tener conto delle censure mosse da parte appellante alla documentazione versata in atti da . CP_2
Infatti l'utente avrebbe dovuto allegare elementi comprovanti discrasie tra i consumi reali e quelli riportati nelle fatture, e non già limitarsi a sollevare meri dubbi circa il funzionamento del contatore (Cass. civ., n. 9526/10).
Dunque non ha in alcun modo assolto al suo onere probatorio. RT
In definitiva, non è sufficiente una ritardata fatturazione dei consumi per presumerne l'erroneità, sia per quel che concerne gli “smc” (“standard metro cubo”) riportati nelle fatture, sia con riferimento alle tariffe ivi applicate.
Col secondo motivo di appello principale, censura la sentenza di RT
prime cure, laddove è stata rigettata la sua domanda risarcitoria (dedotti danni, conseguenti alla mancata deducibilità dei costi legati al consumo di gas per l'intero periodo in cui è stata errata/omessa la fatturazione).
Neanche questa censura è fondata.
Il Tribunale di Napoli ha correttamente rigettato la domanda formulata dalla srl utente, in quanto non provata.
In particolare, non è stata prodotta la documentazione attestante il mancato abbattimento dell'imponibile fiscale societario, a causa dell'erronea fatturazione della fornitura di gas.
9 Inoltre, gli ipotetici danni che avrebbe subìto, dovrebbero essere RT
comparati con l'indubbio vantaggio, conseguito dall'utente, di non avere corrisposto ingenti somme, nonostante avesse usufruito della fornitura di gas per più anni.
Altresì si impone il rigetto della domanda risarcitoria, anche per la seguente considerazione: si è accertata la fondatezza della pretesa creditoria della fornitrice per i consumi CP_2
impagati (e simmetricamente si è accertata l'infondatezza della domanda di accertamento negativo proposta da ). RT
Quindi la venditrice non ha commesso alcun illecito, che possa giustificare la pretesa risarcitoria avanzata da . RT
In definitiva, si ribadisce la statuizione di integrale rigetto dell'appello principale.
Resta da esaminare il gravame incidentale proposto da , inerente al profilo del CP_2
quantum debeatur.
Sull'appello incidentale proposto da , Controparte_2 Controparte_2
Ad avviso del Collegio, il primo motivo di gravame incidentale è fondato.
censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui è stata parzialmente accolta CP_2
l'eccezione di prescrizione dei crediti riportati nella fattura per euro 14.507,62, recante n.
M157000989 ed emessa in data 9 Ottobre 2015 (infatti la domanda creditoria di CP_2
è stata accolta soltanto per euro 99.673,44, a fronte di un totale richiesto per euro 114.181,06).
Il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito indicato nella suddetta fattura del 9 Ottobre 2015, Cont avendo individuato il primo atto interruttivo della prescrizione nella lettera di del 26
Febbraio 2016 (missiva di messa in mora, che ha dichiarato di avere RT
ricevuto il 10 Marzo 2016).
A fronte di ciò, la società appellante incidentale ha evidenziato come, già nel corso dell'anno
2015, avesse inviato altri atti interruttivi della prescrizione (che RT
ammetteva di avere ricevuto).
Da qui la conclusione circa il non maturarsi della prescrizione, con riferimento al credito di euro 14.507,62.
10 Sul punto osserva ancora il Collegio: la fattura di euro 14.507,62 recante n. M157000989 ed emessa in data 9 Ottobre 2015, riguardava i conguagli per il periodo di fornitura ricompreso tra il 4 Marzo 2015 ed il 9 Ottobre 2015.
In definitiva (contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice) la richiesta di pagamento
è tempestiva ed idonea ad interrompere il corso della prescrizione, anche con riferimento agli euro 14.507,62, di cui alla fattura del 9 Ottobre 2015.
Quindi, in aggiunta agli euro 99.673,44 già riconosciuti dal Tribunale, RT
[... deve essere condannata al pagamento, in favore di , anche dell'ulteriore CP_2
somma di euro 14.507,62, oltre interessi di mora decorrenti dal 29 Novembre 2015, giorno successivo alla scadenza.
Con il secondo motivo di appello incidentale, censura la sentenza del Tribunale, CP_2
laddove (con riferimento alla sorta capitale di euro 99.673,44) ha riconosciuto gli interessi moratori con decorrenza dal 10 Marzo 2016, data in cui riceveva la RT
richiesta bonaria di pagamento.
Infatti, ad avviso dell'appellante incidentale gli interessi dovrebbero decorrere dal giorno successivo al termine per il pagamento.
Esattamente, il Tribunale in parte motiva ha correttamente indicato (quale data di decorrenza degli interessi di mora) il giorno successivo alla scadenza del debito;
tuttavia in dispositivo ha indicato quale data di decorrenza il 10 Marzo 2016 (coincidente con la data di ricezione della richiesta bonaria di pagamento).
Sulla base di tali premesse, la censura è fondata.
Questo Collegio è del parere che gli interessi moratori debbano decorrere a far data dal giorno successivo alla scadenza. Ebbene, con riferimento alla fattura n. 1527377061 per euro
108.128,78, emessa il 24 Luglio 2015, il giorno successivo alla scadenza va collocato all'11
Ottobre 2015.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale (ed in totale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado), deve essere RT
condannata al pagamento, in favore di , della somma di complessivi euro Controparte_2
11 114.181,06 (in cui è ricompreso il minore importo di euro 99.673,44 già liquidato dal
Tribunale); con la precisazione che per gli euro 99.673,44 gli interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/02 decorrono dall'11 Ottobre 2015; ed invece con riferimento agli ulteriori euro
14.507,62 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 decorrono dal 29 Novembre 2015.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese
L'accoglimento del gravame incidentale sul quantum comporta – quanto meno in linea generale ed astratta – di dover rideterminare le spese dell'intero giudizio, e quindi non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
In concreto, all'esito del presente grado, il credito di (stante l'accoglimento del CP_2
gravame incidentale inerente al quantum) viene riconosciuto nella misura di euro 114.181,06, anziché gli euro 99.673,44 che erano stati liquidati dal Tribunale.
Quindi, siamo dinanzi ad un aumento del quantum, che però non comporta il mutamento dello scaglione di valore;
vale a dire, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
Pertanto, risulta del tutto equo e congruo confermare (in favore di ) gli importi CP_2
liquidati dal Tribunale, con riferimento al primo grado, e cioè euro 759,00 per esborsi ed euro
13.430,00 per compenso professionale.
Restano da determinare i compensi professionali, inerenti al presente grado.
Debbono trovare applicazione le nuove tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa (anche con riferimento al presente grado) rientra nello scaglione, compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (essendo pari ad euro 114.181,06).
Infatti, è d'uopo osservare come la disputa processuale del presente grado non abbia riguardato soltanto gli ulteriori euro 14.507,62, ma piuttosto l'intero importo – alla luce dell'appello principale di , inerente all'an debeatur. RT
E' da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione in oggetto.
12 In definitiva, a titolo di compenso professionale si addiviene alla liquidazione, in favore di
, dell'importo di euro 10.738,50. CP_2
Si è determinato tale importo, considerando non soltanto le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche la fase istruttoria. Il tutto, in adesione al più recente insegnamento giurisprudenziale, che ha affermato la necessità di un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. In modo ancor più specifico, si è affermata l'ineludibilità della fase di trattazione in appello, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
Nulla si liquida in favore di a titolo di esborsi del presente grado, anche Controparte_2
considerato che non risulta abbia versato il contributo unificato, pedissequo al proposto appello incidentale.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo pari al RT
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei RT
confronti di nonché pronunciando sul gravame incidentale Controparte_2
proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale proposto da RT
B) Accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in totale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da (nonché in parziale riforma Controparte_2
della pronuncia di prime cure), condanna al pagamento, in favore di RT
, della somma di complessivi euro 114.181,06 (in cui è ricompreso il Controparte_2
minore importo di euro 99.673,44 già liquidato dal Tribunale); con la precisazione che per gli euro 99.673,44 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 decorrono dall'11 Ottobre 2015; ed invece con riferimento agli ulteriori euro 14.507,62 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02
13 decorrono dal 29 Novembre 2015;
C) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio RT
in favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 759,00 per Controparte_2
esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro
10.738,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. RT
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio SC TO dott. Eugenio Forgillo
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 702 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio
2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 14 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 2 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: , in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e RT P.IVA_1 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Alfredo Fenizia ( , con il quale C.F._1
è elettivamente domiciliata presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
1 E
(già ), C.F.: in persona Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Francesco Picone
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._2
PEC:
Email_2
Appellata ed appellante incidentale
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data Primo Agosto 2016 nei confronti di , la Controparte_2 società esponeva di operare nell'ambito dell'attività alberghiera, e di RT
essere proprietaria della struttura denominata “Hotel Naples”, ubicata in Napoli al Corso
Umberto I n. 55.
“ ” esponeva di usufruire della fornitura di gas da parte di ENI SpA, RT
Divisione Gas & Power, con utenza numero 500039677458.
La fornitura aveva avuto inizio con l'installazione, in data 25 Gennaio 2010, del misuratore recante matricola n. 0053485694, che riportava una lettura di 140.829 smc.
Co La attrice aveva sempre regolarmente pagato le fatture relative alla fornitura di gas.
Tutto questo fino al Settembre 2015, allorquando era pervenuta una fattura, con la quale CP_2
aveva chiesto il pagamento dell'importo di euro 108.128,78, a titolo di conguaglio del
[...]
consumo di gas per il periodo ricompreso fra il 26 Marzo 2010 ed il 17 Marzo 2015, a fronte di un consumo stimato di 127.703 metri cubi di gas.
A fronte di tale addebito, la struttura alberghiera aveva promosso reclamo innanzi allo
Sportello Unico per il Consumatore di Energia, affinché venisse accertata la prescrizione nonché l'infondatezza della pretesa della società fornitrice.
2 Nel corso del procedimento dinanzi allo Sportello Unico, aveva fornito la CP_2
documentazione, attestante il consumo complessivo pari a metri cubi 125.241 (standard metri cubi 127.703), calcolati sulla base della differenza tra la lettura del 25 Marzo 2015 (metri cubi
140.829) e la lettura di voltura del 14 Marzo 2015 (metri cubi 266.070).
Cont Tuttavia, a detta di la venditrice non aveva fornito il dettaglio RT
delle bollette nonché delle singole voci, che avevano concorso a determinare l'ammontare complessivo dei consumi così come quantificati.
, con nota del 29 Febbraio 2016, aveva richiesto il pagamento di un ulteriore importo, CP_2
pari ad euro 14.507,62, per la fornitura di gas per il periodo compreso tra il 14 Marzo 2015 ed il 9 Ottobre 2015.
Altresì , a mezzo della missiva del 21 Giugno 2016, aveva intimato ad CP_2 CP_1
il pagamento della complessiva somma di euro 113.822,22, pena la sospensione
[...]
della fornitura del gas.
Ed appunto aveva reagito a tale lettera di messa in mora, con la citazione RT
notificata il Primo Agosto 2016, introduttiva del primo grado.
Sulla base di queste premesse, chiedeva di accertarsi che nulla fosse RT
dovuto alla convenuta, con riferimento alle fatture n. 1527377061 di euro 108.128,78 e n.
M157000989 di euro 14.507,62 (azione di accertamento negativo).
Co In ogni caso la attrice eccepiva l'intervenuta prescrizione;
altresì chiedeva di condannarsi la convenuta al risarcimento dei danni. CP_2
Con riferimento all'istanza risarcitoria, così argomentava CP_1
:….l'illegittimo comportamento di ha cagionato notevoli danni alla
[...] CP_2
che dovranno essere individuati quanto meno nell'impossibilità della RT società attrice…di dedurre i costi per il consumo di gas dalle somme pagate all'Erario a titolo di tasse ed imposte (per gli anni per i quali la società fornitrice ha omesso la regolare fatturazione dei consumi) costringendo di fatto la deducente a versare somme maggiori
(poiché calcolate al lordo dei costi in parola)….
3 Con comparsa depositata in data 30 Novembre 2016 si costituiva la convenuta , CP_2
eccependo l'infondatezza della domanda attorea. Altresì la società fornitrice chiedeva, in via riconvenzionale, di condannarsi parte attrice al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di euro 115.249,33, oltre interessi di mora, a titolo di forniture impagate.
Appunto, si trattava del mancato pagamento delle seguenti tre fatture:
la n. 1527377061 del 24 Luglio 2015, di importo pari ad euro 99.323,68;
la n. M157000989 del 9 Ottobre 2015, di importo pari ad euro 14.507,62;
la n. M167093662 del 4 Ottobre 2016, di importo pari ad euro 1.418,03.
Nel corso del primo grado riduceva l'importo della propria domanda riconvenzionale CP_2
ad euro 113.831,30, a seguito del pagamento effettuato da parte attrice della fattura n.
M167093662 del 4 Ottobre 2016, per euro 1.418,03.
Il G.I. rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, ritenendo la causa di natura documentale (quindi non veniva espletata attività istruttoria).
Nelle more del primo grado, a seguito di cessione societaria, veniva sostituita da CP_2
Controparte_2
4 Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio 2022.
Il G.M. ha rigettato le domande attoree;
altresì, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, ha condannato al pagamento, in favore di RT [...]
, della somma di euro 99.673,44, oltre interessi nella misura di cui al D. Lgs. n. CP_2
231/02, decorrenti dal 10 Marzo 2016.
Infine, il primo Giudice ha condannato al pagamento delle spese del RT
giudizio in favore di – spese liquidate in euro 759,00 per esborsi ed euro CP_2
13.430,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Il Tribunale, innanzi tutto, ha ritenuto infondata la domanda della RT
Il G.M. ha posto a fondamento della propria decisione la seguente circostanza: alcuna contestazione è stata mossa da parte attrice, con riferimento alla sussistenza del rapporto di fornitura tra le parti. Parimenti, è pacifico che, nel corso del rapporto, la venditrice , CP_2
per meri disguidi tecnici, abbia inoltrato delle fatture, riportanti importi del tutto irrisori.
Aggiunge il Tribunale: le contestazioni mosse da parte attrice alle tre fatture inviate dalla fornitrice, a conguaglio degli effettivi consumi registrati durante il rapporto di somministrazione, risultano del tutto generiche, e non riguardano il corretto funzionamento del contatore (né hanno ad oggetto il metodo di contabilizzazione dei consumi).
Le fatturazioni allegate dalla convenuta non sono state specificamente CP_2
contestate dall'attrice , se non con una sommaria relazione di parte. RT
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato il credito vantato dalla società fornitrice.
Con riferimento, invece, alla domanda riconvenzionale proposta da , il Giudice CP_2
di prime cure ha ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da
. RT
5 Ad avviso del giudicante, il primo atto interruttivo della prescrizione doveva individuarsi nella nota del 26 Febbraio 2016, che la srl somministrata dichiarava di avere ricevuto in data
10 Marzo 2016.
Di conseguenza, il G.M. di Napoli ha ritenuto maturata la prescrizione, con riferimento a tutte le somme antecedenti al 10 Marzo 2011.
Da qui l'accoglimento della domanda riconvenzionale per la minor somma di euro 99.673,44
(euro 113.831,30 – euro 14.157,86), oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/02, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza.
Come accennato, la domanda attorea è stata integralmente rigettata, e cioè sia con riferimento alla pretesa di accertamento negativo, sia con riferimento alla pretesa risarcitoria.
In particolare, ad avviso del G.M. il comportamento assunto da in RT
vigenza di contratto di fornitura non ha rispettato i canoni di buona fede e correttezza (avendo ignorato la circostanza che le erano state inviate fatture, le quali riportavano importi del tutto irrisori, ed assolutamente incompatibili con una struttura alberghiera di tale portata).
Avverso la suddetta sentenza, notificata in data 11 Gennaio 2023, ha RT
proposto appello, con citazione notificata in data 9 Febbraio 2023 nei confronti di
[...]
Controparte_2
La srl appellante chiede, in accoglimento del gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza, di dichiararsi infondato il credito vantato dalla società fornitrice, riconducibile alle due fatture,
n. 1527377061 per euro 108.128,78, e n. M157000989 per euro 14.507,62.
In via gradata (nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza del credito vantato da
[...]
), chiede di condannarsi controparte al risarcimento dei danni CP_2 RT
in suo favore, nella misura di euro 53.711,17, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
In data 15 Giugno 2023 si è costituita l'appellata Controparte_2
chiedendo di rigettarsi il gravame principale, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
ha anche spiegato tempestivo appello incidentale. CP_2
6 In particolare, con il primo motivo di impugnazione incidentale la fornitrice si duole del fatto che il Tribunale abbia ritenuto parzialmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla srl debitrice. Quindi chiede che sia condannata anche al CP_2 RT
pagamento degli ulteriori euro 14.507,62 (in aggiunta agli euro 99.673,44 già riconosciuti dal
Tribunale).
Cont Con il secondo motivo la appellante incidentale chiede il riconoscimento degli interessi ex D. Lgs. n. 231/02 con decorrenza dalla data di scadenza delle singole fatture (e non già dal
10 Marzo 2016, data di pervenimento della messa in mora).
Nel corso dell'udienza di trattazione dell'11 Luglio 2023 la srl appellante principale ha rinunciato all'istanza di sospensiva (che era stata formulata nell'atto di impugnazione), ed il giudizio è stato rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'8 Ottobre 2024.
Giusta ordinanza comunicata il 14 Ottobre 2024, all'esito dell'udienza dell'8 Ottobre 2024
(celebrata nelle forme della trattazione scritta), sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di gg. sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'appello principale proposto da RT
Innanzi tutto, è d'uopo esaminare l'appello principale, proposto da RT
Il gravame principale è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
deduce l'erroneità delle motivazioni addotte dal primo Giudice con RT
riferimento alla ricostruzione del fatto.
In particolare, secondo la prospettazione di parte appellante, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto che non avesse contestato il malfunzionamento RT
del contatore.
7 Ad avviso di la circostanza del malfunzionamento è da ritenersi provata, RT
alla luce della sostituzione del contatore, effettuata in data 21 Settembre 2015 senza alcun preavviso.
Di conseguenza – prosegue nel suo ragionamento – è divenuta RT
impossibile la verifica sul funzionamento del contatore sostituito (e dunque la verifica circa la correttezza delle letture riportate nelle fatture).
La doglianza è infondata.
Le contestazioni effettuate dalla si sono rivelate del tutto generiche RT
ed inconsistenti, non affatto idonee a confutare la documentazione fornita dalla fornitrice, ivi compresi i piani di rientro accordati alla società alberghiera.
La missiva del 6 Ottobre 2015, inviata dalla in risposta alla richiesta RT
di pagamento di euro 108.128,78, risulta del tutto generica, priva di alcun riferimento a concreti errori di calcolo, nonché ad applicazioni di tariffe differenti rispetto a quelle pattuite
(né si faceva riferimento ad errate imputazioni di pagamenti).
L'unica concreta doglianza, espressa nella missiva del 6 Ottobre 2015, riguardava Cont l'ammontare dei conguagli (e tuttavia si osserva come la fornitrice ovesse recuperare le fatturazioni irrisorie, effettuate fino al Settembre 2015).
Né può ritenersi che la sostituzione del contatore integri la prova del suo malfunzionamento.
Trattasi, invero, di sostituzione effettuata dal distributore (e non già dalla venditrice
[...]
), in epoca successiva al periodo, cui fanno riferimento le fatture di conguaglio. CP_2
La documentazione prodotta in primo grado da (ivi compresi i piani di rientro CP_2
accordati all'utente, anche nel corso del procedimento innanzi allo Sportello Unico per il
Consumatore di Energia), appare del tutto coerente ed in linea con quanto comunicato alla fornitrice, seppure in ritardo, dal distributore.
Si ribadisce come il distributore, e non già il fornitore, risulti essere l'unico soggetto tenuto alla verifica del funzionamento dei contatori, nonché alla lettura dei consumi riportati nel contatore stesso da trasmettere al fornitore.
8 Dunque appare corretto l'iter argomentativo seguito dal Tribunale di Napoli: CP_1
non ha posto in discussione la coincidenza tra i consumi riportati dal misuratore e
[...]
quelli fatturati;
piuttosto si è limitata ad affermare l'inaffidabilità delle misurazioni effettuate, perché condizionate da un guasto non meglio individuato.
Il Giudice di prime cure ha anche opportunamente richiamato la giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sancito il principio secondo cui incombe sull'utente l'onere di contestare il malfunzionamento del contatore, richiedendone la verifica, e fornendo la prova sui consumi effettivi nel periodo di riferimento (Cass. civ., n. 13605/19 del 21 Maggio 2019).
Al pari, non si può tener conto delle censure mosse da parte appellante alla documentazione versata in atti da . CP_2
Infatti l'utente avrebbe dovuto allegare elementi comprovanti discrasie tra i consumi reali e quelli riportati nelle fatture, e non già limitarsi a sollevare meri dubbi circa il funzionamento del contatore (Cass. civ., n. 9526/10).
Dunque non ha in alcun modo assolto al suo onere probatorio. RT
In definitiva, non è sufficiente una ritardata fatturazione dei consumi per presumerne l'erroneità, sia per quel che concerne gli “smc” (“standard metro cubo”) riportati nelle fatture, sia con riferimento alle tariffe ivi applicate.
Col secondo motivo di appello principale, censura la sentenza di RT
prime cure, laddove è stata rigettata la sua domanda risarcitoria (dedotti danni, conseguenti alla mancata deducibilità dei costi legati al consumo di gas per l'intero periodo in cui è stata errata/omessa la fatturazione).
Neanche questa censura è fondata.
Il Tribunale di Napoli ha correttamente rigettato la domanda formulata dalla srl utente, in quanto non provata.
In particolare, non è stata prodotta la documentazione attestante il mancato abbattimento dell'imponibile fiscale societario, a causa dell'erronea fatturazione della fornitura di gas.
9 Inoltre, gli ipotetici danni che avrebbe subìto, dovrebbero essere RT
comparati con l'indubbio vantaggio, conseguito dall'utente, di non avere corrisposto ingenti somme, nonostante avesse usufruito della fornitura di gas per più anni.
Altresì si impone il rigetto della domanda risarcitoria, anche per la seguente considerazione: si è accertata la fondatezza della pretesa creditoria della fornitrice per i consumi CP_2
impagati (e simmetricamente si è accertata l'infondatezza della domanda di accertamento negativo proposta da ). RT
Quindi la venditrice non ha commesso alcun illecito, che possa giustificare la pretesa risarcitoria avanzata da . RT
In definitiva, si ribadisce la statuizione di integrale rigetto dell'appello principale.
Resta da esaminare il gravame incidentale proposto da , inerente al profilo del CP_2
quantum debeatur.
Sull'appello incidentale proposto da , Controparte_2 Controparte_2
Ad avviso del Collegio, il primo motivo di gravame incidentale è fondato.
censura la sentenza del Tribunale, nella parte in cui è stata parzialmente accolta CP_2
l'eccezione di prescrizione dei crediti riportati nella fattura per euro 14.507,62, recante n.
M157000989 ed emessa in data 9 Ottobre 2015 (infatti la domanda creditoria di CP_2
è stata accolta soltanto per euro 99.673,44, a fronte di un totale richiesto per euro 114.181,06).
Il Tribunale ha ritenuto prescritto il credito indicato nella suddetta fattura del 9 Ottobre 2015, Cont avendo individuato il primo atto interruttivo della prescrizione nella lettera di del 26
Febbraio 2016 (missiva di messa in mora, che ha dichiarato di avere RT
ricevuto il 10 Marzo 2016).
A fronte di ciò, la società appellante incidentale ha evidenziato come, già nel corso dell'anno
2015, avesse inviato altri atti interruttivi della prescrizione (che RT
ammetteva di avere ricevuto).
Da qui la conclusione circa il non maturarsi della prescrizione, con riferimento al credito di euro 14.507,62.
10 Sul punto osserva ancora il Collegio: la fattura di euro 14.507,62 recante n. M157000989 ed emessa in data 9 Ottobre 2015, riguardava i conguagli per il periodo di fornitura ricompreso tra il 4 Marzo 2015 ed il 9 Ottobre 2015.
In definitiva (contrariamente a quanto sostenuto dal primo Giudice) la richiesta di pagamento
è tempestiva ed idonea ad interrompere il corso della prescrizione, anche con riferimento agli euro 14.507,62, di cui alla fattura del 9 Ottobre 2015.
Quindi, in aggiunta agli euro 99.673,44 già riconosciuti dal Tribunale, RT
[... deve essere condannata al pagamento, in favore di , anche dell'ulteriore CP_2
somma di euro 14.507,62, oltre interessi di mora decorrenti dal 29 Novembre 2015, giorno successivo alla scadenza.
Con il secondo motivo di appello incidentale, censura la sentenza del Tribunale, CP_2
laddove (con riferimento alla sorta capitale di euro 99.673,44) ha riconosciuto gli interessi moratori con decorrenza dal 10 Marzo 2016, data in cui riceveva la RT
richiesta bonaria di pagamento.
Infatti, ad avviso dell'appellante incidentale gli interessi dovrebbero decorrere dal giorno successivo al termine per il pagamento.
Esattamente, il Tribunale in parte motiva ha correttamente indicato (quale data di decorrenza degli interessi di mora) il giorno successivo alla scadenza del debito;
tuttavia in dispositivo ha indicato quale data di decorrenza il 10 Marzo 2016 (coincidente con la data di ricezione della richiesta bonaria di pagamento).
Sulla base di tali premesse, la censura è fondata.
Questo Collegio è del parere che gli interessi moratori debbano decorrere a far data dal giorno successivo alla scadenza. Ebbene, con riferimento alla fattura n. 1527377061 per euro
108.128,78, emessa il 24 Luglio 2015, il giorno successivo alla scadenza va collocato all'11
Ottobre 2015.
In definitiva, in accoglimento dell'appello incidentale (ed in totale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado), deve essere RT
condannata al pagamento, in favore di , della somma di complessivi euro Controparte_2
11 114.181,06 (in cui è ricompreso il minore importo di euro 99.673,44 già liquidato dal
Tribunale); con la precisazione che per gli euro 99.673,44 gli interessi di mora ex D. Lgs. n.
231/02 decorrono dall'11 Ottobre 2015; ed invece con riferimento agli ulteriori euro
14.507,62 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 decorrono dal 29 Novembre 2015.
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese.
Sul governo delle spese
L'accoglimento del gravame incidentale sul quantum comporta – quanto meno in linea generale ed astratta – di dover rideterminare le spese dell'intero giudizio, e quindi non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado (cd. “effetto espansivo interno”).
In concreto, all'esito del presente grado, il credito di (stante l'accoglimento del CP_2
gravame incidentale inerente al quantum) viene riconosciuto nella misura di euro 114.181,06, anziché gli euro 99.673,44 che erano stati liquidati dal Tribunale.
Quindi, siamo dinanzi ad un aumento del quantum, che però non comporta il mutamento dello scaglione di valore;
vale a dire, si resta nell'ambito dello scaglione compreso tra euro
52.000,01 ed euro 260.000,00.
Pertanto, risulta del tutto equo e congruo confermare (in favore di ) gli importi CP_2
liquidati dal Tribunale, con riferimento al primo grado, e cioè euro 759,00 per esborsi ed euro
13.430,00 per compenso professionale.
Restano da determinare i compensi professionali, inerenti al presente grado.
Debbono trovare applicazione le nuove tabelle parametriche, di cui al D.M. n. 147/22.
Il valore della causa (anche con riferimento al presente grado) rientra nello scaglione, compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 (essendo pari ad euro 114.181,06).
Infatti, è d'uopo osservare come la disputa processuale del presente grado non abbia riguardato soltanto gli ulteriori euro 14.507,62, ma piuttosto l'intero importo – alla luce dell'appello principale di , inerente all'an debeatur. RT
E' da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi, nell'ambito dello scaglione in oggetto.
12 In definitiva, a titolo di compenso professionale si addiviene alla liquidazione, in favore di
, dell'importo di euro 10.738,50. CP_2
Si è determinato tale importo, considerando non soltanto le fasi di studio, introduttiva e decisoria, ma anche la fase istruttoria. Il tutto, in adesione al più recente insegnamento giurisprudenziale, che ha affermato la necessità di un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. In modo ancor più specifico, si è affermata l'ineludibilità della fase di trattazione in appello, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
Nulla si liquida in favore di a titolo di esborsi del presente grado, anche Controparte_2
considerato che non risulta abbia versato il contributo unificato, pedissequo al proposto appello incidentale.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
(da parte dell'appellante principale , dell'ulteriore importo pari al RT
contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale rapp.te p.t., nei RT
confronti di nonché pronunciando sul gravame incidentale Controparte_2
proposto da quest'ultima, entrambi avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7038/22, pubblicata il 13 Luglio 2022, così provvede:
A) Rigetta l'appello principale proposto da RT
B) Accoglie l'appello incidentale;
per l'effetto, in totale accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado da (nonché in parziale riforma Controparte_2
della pronuncia di prime cure), condanna al pagamento, in favore di RT
, della somma di complessivi euro 114.181,06 (in cui è ricompreso il Controparte_2
minore importo di euro 99.673,44 già liquidato dal Tribunale); con la precisazione che per gli euro 99.673,44 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02 decorrono dall'11 Ottobre 2015; ed invece con riferimento agli ulteriori euro 14.507,62 gli interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/02
13 decorrono dal 29 Novembre 2015;
C) Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio RT
in favore di – spese che liquida, quanto al primo grado, in euro 759,00 per Controparte_2
esborsi ed euro 13.430,00 per compenso professionale e, quanto al presente grado, in euro
10.738,50 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante principale
, dell'ulteriore contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit.. RT
Così deciso, nella camera di consiglio del 17 Gennaio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio SC TO dott. Eugenio Forgillo
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