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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALI ANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore
Dr. Roberto Notaro Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2637/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 920/2020 del Tribunale di Torre Annunziata pubblicata il 22.06.2020, con le modalità di cui all'art. 281 sexies c.p.c., pendente
TRA
c.f. , con sede legale in Ottaviano (NA) alla Parte_1 P.IVA_1
via Funari, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dagli Avv.ti Gennaro Cavallaro (c.f. ), C.F._1
Antonio Cavallaro (c.f. ) e Carmelo Cavallaro (c.f. C.F._2
); C.F._3
AP P E L L AN T E
E
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede legale in Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del
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n. 2637/2020 r.g.a.c.c. 1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti per scrittura privata autenticata dal notaio di Persona_1
Castellamare di Stabia il 29.7.2020 (Repertorio n.6393 Raccolta 4123) dagli Avv.ti
Eduardo Martucci (c.f. ) e Biagio Cozzolino (c.f. C.F._4
) C.F._5
- AP P E L LA T A E AP P E L LAN T E IN C ID EN T A L E -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata l'11.05.2018, il impresa accreditata presso il Controparte_2 CP_3 per l'erogazione di prestazioni sanitarie di terapia fisica e riabilitativa ex art. 26
L.833/1978 - dunque, relativamente alla branca di “riabilitazione” - in favore degli assistiti dell' chiedeva ingiungersi a quest'ultima il pagamento Parte_2 dell'importo di € 64.964,78 oltre interessi ex d.gs. 231/02, nonché le spese e i compensi,
a titolo di saldo per le prestazioni erogate nel mese di ottobre 2016, in forza del contratto stipulato tra le parti il 22.10.2016 e delle fatture nn. 263, 264, 265 e 266 del 10.11.2016.
Con decreto ingiuntivo n.818/2018, il Tribunale ingiungeva all' Parte_2 il pagamento della somma richiesta “oltre che sui crediti maturati dopo la domanda giudiziale, gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., e sui crediti maturati prima della domanda gli interessi commerciali previsti dalla legislazione speciale relativi ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
L' proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con Parte_2
atto di citazione notificato il 27.6.2018, eccependo:
- l'inidoneità delle fatture a provare il credito;
- il superamento del tetto di spesa di struttura per l'anno 2016, previsto dal contratto, come si evinceva dalla nota prot. n. 313 del 21.06.2018 a firma del
Responsabile U.O.C. Ass. Riab. Area Funz. A dr. nella quale veniva Persona_2
rilevato che la per tale anno aveva emesso fatture per un importo Parte_1 complessivo di € 7.832.087,78 sforando il tetto di spesa assegnatole per € 1.345.879,97;
- l'inesigibilità degli interessi ex D.lgs 231/2002 in quanto non si trattava di richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
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(già Prima sezione civile bis)
Il 31.10.2018 si costituiva il Centro che resisteva all'opposizione e ne chiedeva il rigetto, rilevando la mancata prova del superamento del tetto di spesa di macroarea e l'irrilevanza delle note prodotte, in quanto generiche ed emesse dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Con la memoria ex art 183 VI comma n. 1 c.p.c. depositata il 29.1.2019, il Centro
Parte deduceva che in data 27.9.2018 l' aveva eseguito il pagamento di € 58.165,30; rimaneva quindi un credito di € 6.799,48. Parte L' al riguardo nulla deduceva, insistendo nella propria opposizione.
Con sentenza n. 920/2020, pubblicata il 22.06.2020, il Tribunale così statuiva: “1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere in relazione alla somma di € 58.165,30;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della residua somma di €. 6.799,47;
4) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta degli interessi di mora ex D.Lgs n. 231/2002, calcolati sull'intera somma portata in ingiunzione, sino al 15.5.2018 (data di deposito del decreto ingiuntivo), oltre ulteriori interessi di mora dovuti sino all'effettivo pagamento;
5) Compensa le spese di lite”. P Parte In particolare, il Tribunale riteneva che la non avesse provato il superamento della COM, ritenendo insufficiente la documentazione prodotta. Osservava che “nella specie, parte opponente avrebbe dovuto provare non solo che esisteva un atto amministrativo che riconosceva al Centro una determinata COM per l'anno 2016, ma anche che il credito per cui si agiva riguardava prestazioni che eccedevano il limite già Part liquidato alla convenzionata. In sostanza, l' avrebbe dovuto dimostrare, con congrua documentazione, di aver già rimborsato tutte le prestazioni liquidabili alla Parte_1
, fino a concorrenza della C.O.M. riconosciuta. Ed in tal modo sarebbe emerso che
[...]
le (ulteriori) prestazioni di cui si invocava il pagamento nel presente giudizio avevano superato il valore massimo di derogabilità riconosciuto alla struttura convenzionata e non potevano, perciò, essere remunerate a carico del Ma tale prova, a parere CP_3
della scrivente, è mancata. Ed invero, non vi è prova in atti che la nota e la delibera Part prodotte dall' siano state comunicate al centro opposto, in modo da renderlo edotto
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(già Prima sezione civile bis)
dei limiti di rimborso;
né risultano sufficienti i documenti prodotti in cui l'azienda sanitaria si limita ad affermare che tale importo va detratto. Si tratta infatti di una dichiarazione unilaterale equivalente a quella di qualunque altro obbligato che dichiari di non dover corrispondere alcuna somma”.
In ordine alle spese di lite osservava che “le spese del giudizio di opposizione possono andare compensate in considerazione dell'avvenuto pagamento quasi integrale Part di quanto dovuto a titolo di capitale da parte dell' e del fatto che il rigetto dell'opposizione è derivato non da una pronuncia di infondatezza nel merito della censura sollevata (superamento COM) ma da una mancata adeguata prova dell'eccezione impeditiva dedotta. E non è escluso che quest'ultima, pur non essendo stata ritualmente dimostrata, possa essere effettivamente sussistita (note interne congruenti), potendo in tal modo astrattamente incidere sulla esigibilità della pretesa”.
Avverso tale sentenza, con atto di citazione inviato per la notifica il 20.7.2020 con le modalità di cui all'art. 1 l. 53/1994, ha proposto appello il Controparte_2
con il quale ha chiesto la parziale riforma della sentenza di primo grado, formulando i seguenti tre motivi di appello:
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 secondo comma c.p.c., anche in relazione agli artt. 91 e 92 secondo comma c.p.c. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è stato dichiarato: “le spese del giudizio di opposizione possono andare compensate in considerazione dell'avvenuto pagamento Part quasi integrale di quanto dovuto a titolo di capitale da parte dell' ; il Tribunale aveva erroneamente compensato le spese di lite, nonostante il rigetto delle eccezioni e
Parte contestazioni proposte dall'
2) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 secondo comma c.p.c., anche in relazione all'art. 115 c.p.c. Insufficiente ed errata motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui “Il rigetto dell'opposizione è derivato non da una pronuncia di infondatezza nel merito delle censure sollevate (superamento COM) ma da una mancata adeguata prova dell'eccezione impeditiva dedotta”;
3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2967 secondo comma c.p.c., anche in relazione all'art. 132 comma 2 punto 4. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui “non è escluso che quest'ultima pur non essendo
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stata ritualmente dimostrata, possa essere effettivamente sussistita (note interne congruenti), potendo in tal modo astrattamente incidere sulla esigibilità della pretesa”.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “In via preliminare, accogliere
l'appello e conseguentemente riformare e/o annullare la sentenza n. 920 del 2020 – R.G.
4178/2018, pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 22 giugno 2020, per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte "A" "B" e "C" della motivazione e, per l'effetto revocare la sentenza impugnata, nella parte in cui sono state compensate le spese del giudizio e quelle della fase monitoria;
B. Confermare le ulteriori statuizioni in particolare quella inerente alla condanna di € 6.799,47 e agli interessi ex
D.lgvo 231/2002, così come statuiti;
C. Condannare, l' al pagamento dei Parte_2
compensi liquidati nell'opposto decreto ingiuntivo n.818/2018; D. Condannare, in ogni caso, l' al pagamento delle spese, ed onorari, oltre Controparte_1
al rimborso forfettario, del doppio grado di giudizio, il tutto in favore degli Avv.ti
Gennaro Cavallaro, e Avv. Antonio Cavallaro e Avv. Carmelo Cavallaro procuratori anti-statari ex art 93 c.p.c., per il consolidato principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c”. Parte Con comparsa depositata l'1.12.2020 si è costituita l' deducendo l'infondatezza dell'appello; ha proposto, altresì, appello incidentale, evidenziando che il tetto di spesa al quale doveva farsi riferimento riguardava la singola struttura e non la macroarea;
ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In accoglimento di quanto esposto in comparsa di costituzione, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla
in quanto infondato in fatto e in diritto;
2.Accogliere Controparte_4
integralmente l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla
[...]
e, contestualmente, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torre Parte_2
Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice (GdP) dr.ssa Silvia Pirone, n. 920/2020, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società appellante in via principale e ulteriormente conseguente revoca del decreto ingiuntivo 818/2018, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla
[...]
, introduttiva del primo grado di giudizio.
3. Per l'effetto, condannare la Parte_2 parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
All'udienza collegiale del 1° ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i
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termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Occorre esaminare prima l'appello incidentale proposto dall' Parte_2
giacché la riforma anche solo parziale della sentenza di primo grado travolgerebbe
[...] anche la statuizione sulle spese che costituisce oggetto dell'appello principale. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, formulati al fine di evidenziare l'erroneità della motivazione su cui si fonda la compensazione delle spese, possono comunque essere considerati unitamente all'appello incidentale, giacché attengono agli stessi profili.
1.2 Va innanzi tutto rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'appello incidentale sollevata dalla nelle note di udienza depositate Parte_1
il 21.6.2021.
Parte L'appello incidentale, proposto dall' con comparsa di costituzione depositata l'1.12.2020, è infatti tempestivo dovendo farsi riferimento, per il rispetto del termine indicato negli artt. 343 e 166 c.p.c., non già alla data della prima udienza fissata nell'atto di appello (3.12.2020), ma a quella indicata nel decreto ex art. 168 bis comma quinto c.p.c. (12.1.2021).
Parte
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che l' lamenta che il Tribunale ha valutato erroneamente i fatti di causa e i mezzi di prova, ritenendo che nel caso di specie operasse un tetto di spesa di macroarea, mentre invece il tetto di spesa indicato nel contratto riguardava la singola struttura.
Il motivo è fondato.
Va osservato che nessun dubbio può esservi sulla natura del limite previsto dall'art. 3 comma 1 del contratto sottoscritto il 22.10.2016, nel quale si legge che il tetto di spesa è riferito alla struttura. Parte Nell'articolo 3, infatti, è indicato il numero di prestazioni che l' può acquistare dal Centro nell'anno 2016 e nell'art. 4 si stabiliscono gli importi massimi che possono essere spesi per tali prestazioni nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016: €
3.301.000 per le prestazioni ambulatoriali/amb. P.G. di riabilitazione ex art. 26
L.833/1978, € 1.541.000 per le prestazioni domiciliari di riabilitazione ex art. 26 L.
833/178 ed € 1.492.000 per le prestazioni semi residenziali di riabilitazione.
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Si tratta, dunque, di limiti massimi di budget previsti espressamente per la società che ha sottoscritto il contratto, con la conseguenza dopo che nessuna prestazione fatturata oltre tali limiti da parte della struttura può essere remunerata. Non opera dunque il meccanismo della regressione tariffaria. Part L' in primo grado aveva eccepito, a pagina 4 dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il superamento del tetto di spesa, richiamando il contratto intercorso tra le parti ed il decreto Commissario ad Acta n. 90 dell'11.08.2014 con il quale venivano definiti i limiti di spesa per l'esercizio 2014 e per i successivi due anni e la nota prot. n.
313 del 21.06.2018 con la quale si evidenziava che “con nota prot. 196 del 5.4.2018 il saldo del 10% delle prestazioni rese non poteva essere liquidato in quanto si trattava di prestazioni rese eccedenti il tetto di spesa assegnato al centro per l'anno 2016”
Con la nota prot. n. 196 - a firma del Responsabile U.O.C. Parte_4
area A dott. - avente ad oggetto “richiesta emissione note di debito al centro Per_2
di San Gennarello di Ottaviano per prestazioni di cui alla L. 833/1978 rese Parte_1 nell'anno 2016” si precisava che nel periodo Gennaio – Dicembre 2016 risultava che il centro rispetto ai tetti di spesa assegnatigli di € 3.301.000 e € 1541.000,00 aveva fatturato prestazioni eccedenti per un importo complessivo di € 1.345.879,97. Parte L' richiamava, infine, la nota prot. n. 82005 dell'1.06.2018 - a firma del
Dirigente U.O.C. GEF dott.ssa - con la quale si precisava che: “- la fattura Persona_3
n. 263/2016 del 10.11.2016 per € 474.728,78 risulta pagata per euro 427.255,90 - stornata parzialmente da nota di credito n.2 del 7.03.2017 per € 42,04 e stornata parzialmente per € 47.177,88 dalla nota di debito n. 438 del 12.04.2018 emessa dalla
Funzione scrivente a seguito di richiesta pervenuta dall'U.O.C. Riabilitazione port. 196 del 5.04.2018. Pertanto sulla fattura residua un debito di euro 252,96;
- la fattura numero 264/2016 del 10.11.2016 per € 108.560,38 risulta pagata per
€ 97.704,34 stornata parzialmente da nota di credito n. 2/ 2017 del 7.03.2017 per Euro
504,48 e stornata parzialmente per € 10.351,56 dalla nota debito numero 438/2018 del
12.4.2018 emessa dalla Funzione scrivente a seguito di richiesta pervenuta dall'U.O.C.
Riabilitazione prot. 196 del 5.04.2018. Pertanto, sulla fattura non residua alcun debito;
- la fattura numero 265/2016 del 10.11.2016 per € 59.677,70 risulta pagata per €
53.709,93 stornata parzialmente per euro 5.967,77 dalla nota di debito n. 438 del 12.04
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(già Prima sezione civile bis)
2018 emessa dalla Funzione scrivente a seguito di richiesta pervenuta dall'U.O.C.
Riabilitazione prot. 196 del 5.04.2018. Pertanto, sulla fattura non residua alcun debito;
- la fattura numero 266/2016 del 10.11.2016 per € 6.680,90 risulta pagata per €
6.012,81 e stornata parzialmente per € 668,09 dalla nota di debito n. 438 del 12.04. 2018 emessa dalla Funzione scrivente, pertanto sulla fattura non residua alcun debito.
In virtù di quanto su esposto l'eventuale pretesa creditoria ammonterebbe ad e
262,96”.
Di fronte a tali allegazioni, tempestivamente e precisamente effettuate nel giudizio di primo grado, il si è limitato a contestare che la prova di tali circostanze non CP_2
poteva essere fornita dalle dette note, senza tuttavia negarne il contenuto, come invece avrebbe dovuto fare. In altri termini, a fronte di tali affermazioni, il avrebbe dovuto CP_2
affermare che il tetto di spesa assegnatogli non era stato superato, deducendo altresì
l'ammontare del proprio fatturato per il periodo in questione, trattandosi di elementi di cui era certamente a conoscenza.
2.2 In tale contesto deve valutarsi la circostanza del pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio di primo grado che costituisce oggetto del secondo motivo di appello incidentale (intitolato “Insufficiente ed errata valutazione dell'avvenuta Parte cessazione della materia del contendere”), con il quale l' si duole della dichiarazione Parte di parziale cessazione della materia del contendere. Per l' il Tribunale “non conferendo valore alcuno a quanto sostenuto dalla Pubblica Amministrazione ed a quanto comunque consolidato – in termini teorici in argomento – dalla giurisprudenza di merito fino ad ora formatasi sulla questione dei tetti di spesa di struttura” ha omesso di decidere sull'intera materia del contendere. In pratica, ad avviso dell'appellante incidentale, il Tribunale Parte avrebbe in ogni caso dovuto valutare le argomentazioni svolte dall' e se ritenute fondate, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Tali considerazioni non sono condivisibili. Non è infatti in discussione, essendo pacificamente ammesso da entrambe le parti, che sia intervenuto il pagamento
Parte dell'importo di € 58.165,30. L' non ha mai chiarito – neppure con l'atto di appello - le ragioni del pagamento, né ha specificato che tale pagamento è stato compiuto al solo fine di evitare l'esecuzione. Del resto, il tetto di spesa costituisce un limite invalicabile per l'amministrazione sanitaria, sicché deve ritenersi che il pagamento sia intervenuto o perché il tetto di spesa fino alla concorrenza dell'avvenuto pagamento non era stato
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superato oppure a seguito di un ampliamento del budget. È pur vero che la giurisprudenza afferma che per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere è necessario che le parti si diano reciprocamente atto di tale circostanza;
ma è sufficiente che sia incontroverso tra le parti solo l'evento che dà luogo alla cessazione e, nel caso di specie, entrambe hanno riconosciuto l'intervenuto il pagamento di € 58.165,30 (Cass.
13217/2013).
Pertanto, va confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo pagato, mentre va riformata con riguardo alla condanna al pagamento di € 6.799,47, dovendo ritenersi, in base al principio di non contestazione, che, il pagamento di tale importo determinerebbe lo sforamento del tetto di spesa.
2.3 Va infine escluso che al centro spettino gli interessi riconosciuti nella sentenza di primo grado sull'importo pagato (sul residuo, stante l'accoglimento dell'appello incidentale, il problema non si pone). È pur vero che non è stato formulato alcun motivo di appello specifico sui soli interessi, ma l'impugnazione che ha riguardato l'intera pretesa comporta ovviamente che debba provvedersi anche sugli interessi.
Ciò posto, può concludersi che il diritto al pagamento deli interessi non sussiste.
L'articolo 9 del contratto, al comma 7, prevede che “il pagamento da parte della Part di interessi moratori e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 del Dlgs
231/2002, avverrà a seguito di emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà anche valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo Part della costituzione in mora). In tal caso la emetterà una specifica disposizione di pagamento che dichiari espressamente e per iscritto l'imputazione dello stesso agli interessi, alle spese e/o all'indennizzo”.
Nel caso di specie non risulta emessa la fattura per gli interessi. È pur vero che, al momento del ricorso per decreto ingiuntivo e fino al pagamento, non era possibile emettere tale fattura, non essendo determinabile con precisione l'ammontare degli interessi. Tuttavia, una volta intervenuto il pagamento parziale per il capitale, sarebbe stato onere della emettere la fattura per gli interessi (che a questo punto Parte_1
potevano essere esattamente calcolati) e depositarla nel presente processo. Ove si ritenesse diversamente, si finirebbe per privare la pattuizione in questione di ogni effetto.
Deve quindi essere rigettata la richiesta di pagamento degli interessi.
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In definitiva va parzialmente accolto l'appello incidentale, mentre resta assorbito l'appello principale sulle spese che dovranno essere regolate in considerazione dell'esito complessivo del giudizio. La sentenza di primo grado va dunque parzialmente riformata,
Parte escludendo la condanna dell' al pagamento dell'importo di € 6.799,47 e degli interessi sulla somma pagata.
Parte In considerazione dell'esito complessivo della controversia, l' risultata sostanzialmente soccombente, va condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da determinarsi in relazione all'importo pagato, al quale evidentemente il centro aveva diritto. I compensi vanno quindi determinati in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 52.000 ed € 260.000 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio € 1.300,00
fase introduttiva € 850,00
fase istruttoria € 2.850,00
fase decisoria € 2.150,00 giudizio di appello fase di studio € 1.500
fase introduttiva € 1.000
fase istruttoria € 2.200
fase decisoria € 2.600
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli principale ed incidentale proposti avverso la sentenza n. 920/2020 del 22.6.2020 del Tribunale di Torre
Annunziata:
1. accoglie l'appello incidentale, dichiara assorbito quello principale e, per l'effetto, Parte in parziale riforma della sentenza impugnata, esclude la condanna dell' al pagamento in favore della dell'importo di € 6.799,47 e degli Parte_1
interessi di mora (anche sull'importo pagato), confermando nel resto l'impugnata sentenza;
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2. condanna l' al pagamento, in favore della Parte_2 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il processo di primo grado, in € 7.150 per compenso professionale ed € 1.072,50 per spese generali e, per il processo di appello, in € 1.165,50 per spese vive, € 7.300 per compenso professionale ed € 1.095 per spese generali, con attribuzione ai difensori, Avv.ti
Gennaro Cavallaro, Antonio Cavallaro e Carmelo Cavallaro (per la quota di 1/3 ciascuno).
Così deciso in Napoli, il 28 gennaio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
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