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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 1003/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa congiuntamente iscritta al n. 1003 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
VE EM
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VE EM
-ricorrenti-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) -
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2025 e DA Parte_1 [...]
hanno congiuntamente adito il tribunale, deducendo: Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2010 e sino all'ottobre 2025, dalla quale era nata la loro unica figlia (1/9/2015), ad oggi avente anni 10; Per_1 che, a causa dell'affectio tra i medesimi, avevano deciso di comune accordo di cessare la relazione sentimentale;
che era loro intenzione regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore.
Sulla scorta di ciò, i ricorrenti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento della figlia, indicate nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadite nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti, da tempo anteriore alla introduzione della presente azione, sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso congiuntamente presentato da e DA Parte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Controparte_1
Per_
“1) La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere la figlia e tenerla con sè per tre giorni settimanali in particolate il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita della palestra ovvero le 18.00 e fino al massimo alle 21.00, salvo diversi accordi tra le parti. In
2 ogni caso il padre potrà tenere con sè la piccola a week-end alternati dal venerdi alla domenica fino 20.30. nella settimana in cui il week end spetta alla madre, la minore potrà pernottare presso il padre nella notte tra mercoledi e giovedi, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze della bambina.
Nel week end in cui la minore starà con il padre, quest'ultimo dovrà assicurare la frequentazione Per_ dell'appuntamento settimanale del sabato mattina di , affetta da BES, presso l'educatrice di
Casa Futura in La Maddalena in via Principe Amedeo.
2) In ogni caso nei periodi di permanenza della minore presso il padre, qualora la minore abbia necessità di sentire la madre, tale contatto non potrà e non dovrà essere impedito dal padre e così viceversa.
3) La figlia trascorrerà le festività con i genitori secondo il principio dell'alternanza e salvo diversa volontà della stessa minore.
4) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlia, ognuno dei due genitori nei periodi in cui la minore si trova con l'altro genitore, potrà vederla quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
5) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso i genitori, mentre le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
6) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per la minore la somma complessiva mensile di euro 250,00 (duecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025.
L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 %. Parte_1
7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione della figlia e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che la stessa deciderà di svolgere.
8) La casa familiare sita in La Maddalena via Terralugiana di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora , che la abiterà unitamente alla figlia. Si dà atto che il sig. Parte_1 CP_1
si è già allontanato dalla casa familiare: quest'ultimo dovrà portare via gli effetti personali
[...] nonché trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Tutti i
3 beni mobili in essa contenuti rimarranno nella casa coniugale in proprietà alla sig.ra . Parte_1
9) Il motociclo 150 tg. CG146WT in uso alla signora e cointestato sarà Parte_1 intestato in proprietà esclusiva al sig. , mentre il motociclo 125 in uso alla sig.ra Controparte_1
e intestato al sig. tg FA84201 diverrà di proprietà esclusiva della Parte_1 Controparte_1 sig.ra . Le parti ne cureranno rispettivamente il passaggio di proprietà entro il Parte_1 mese di gennaio 2026. La moto TMAX 500 tg. DC52379 dovrà essere rottamato entro nello stesso temine.
10) Il sig. dovrà versare il 50 % delle spese dell'abitazione per utenze, tasse e Controparte_1 spese scolastiche della figlia minore dal gennaio 2026 pari ad euro 396/00 in forma rateizzata.
11) Le parti si obbligano alla chiusura del conto cointestato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12) Ognuna delle parti avrà un conto personale ed il conto cointestato dovrà essere estinto entro il
30.11.2025”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE VOLONTARIA GIURISDIZIONE R.G. n. 1003/2025
Il Tribunale in composizione collegiale costituito dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice rel.
Dr. Ugo Iannini Giudice all'esito della camera di consiglio telematica del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa congiuntamente iscritta al n. 1003 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 tra
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Parte_1 C.F._1
VE EM
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Controparte_1 C.F._2
VE EM
-ricorrenti-
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto) -
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/12/2025.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3/11/2025 e DA Parte_1 [...]
hanno congiuntamente adito il tribunale, deducendo: Controparte_1 di aver intrattenuto una relazione more uxorio dal 2010 e sino all'ottobre 2025, dalla quale era nata la loro unica figlia (1/9/2015), ad oggi avente anni 10; Per_1 che, a causa dell'affectio tra i medesimi, avevano deciso di comune accordo di cessare la relazione sentimentale;
che era loro intenzione regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minore.
Sulla scorta di ciò, i ricorrenti hanno raggiunto un accordo e formulato conclusioni conformi in ordine alle questioni economiche e di mantenimento della figlia, indicate nel ricorso introduttivo del giudizio e ribadite nelle note scritte autorizzate in sostituzione dell'udienza del 04/12/2025.
La causa è stata istruita esclusivamente con produzioni documentali ed è stata rimessa alla decisione del Collegio.
***
Nel merito, risulta dagli atti l'unione di fatto intercorsa tra i ricorrenti e la generazione, in costanza di convivenza, della figlia, tuttora minorenne, nonché la circostanza che tra i medesimi ricorrenti, da tempo anteriore alla introduzione della presente azione, sia venuta meno l'affectio per incompatibilità di carattere e incomprensioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Quanto alle complessive condizioni concordate, sia patrimoniali che attinenti al mantenimento della figlia, su cui è intervenuto accordo tra le parti, si deve dare atto che tali condizioni siano rispettose sia dell'interesse della prole, sia dell'interesse dei ricorrenti medesimi ad avere una regolazione ragionevole dei reciproci residui rapporti, sicché le stesse devono essere trasfuse in dispositivo con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso congiuntamente presentato da e DA Parte_1 [...]
alle seguenti condizioni: Controparte_1
Per_
“1) La figlia minore viene affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori, con domiciliazione e residenza privilegiata presso la madre;
il padre avrà diritto di vedere la figlia e tenerla con sè per tre giorni settimanali in particolate il lunedì, mercoledì e venerdi dall'uscita della palestra ovvero le 18.00 e fino al massimo alle 21.00, salvo diversi accordi tra le parti. In
2 ogni caso il padre potrà tenere con sè la piccola a week-end alternati dal venerdi alla domenica fino 20.30. nella settimana in cui il week end spetta alla madre, la minore potrà pernottare presso il padre nella notte tra mercoledi e giovedi, o comunque secondo altri orari da concordare, tenendo conto delle esigenze lavorative con l'accordo delle parti nonché secondo le volontà e le esigenze della bambina.
Nel week end in cui la minore starà con il padre, quest'ultimo dovrà assicurare la frequentazione Per_ dell'appuntamento settimanale del sabato mattina di , affetta da BES, presso l'educatrice di
Casa Futura in La Maddalena in via Principe Amedeo.
2) In ogni caso nei periodi di permanenza della minore presso il padre, qualora la minore abbia necessità di sentire la madre, tale contatto non potrà e non dovrà essere impedito dal padre e così viceversa.
3) La figlia trascorrerà le festività con i genitori secondo il principio dell'alternanza e salvo diversa volontà della stessa minore.
4) In ogni ipotesi, nell'intento di favorire i rapporti interpersonali tra genitori e figlia, ognuno dei due genitori nei periodi in cui la minore si trova con l'altro genitore, potrà vederla quando vuole, compatibilmente con le esigenze di salute e scolastiche, con gli impegni precedentemente assunti e con il consenso dell'altro genitore.
5) Inoltre per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori potrà esercitare la potestà separatamente in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della figlia presso i genitori, mentre le decisioni di maggiore importanza verranno prese congiuntamente da entrambi i genitori, che devono reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia.
6) Il padre provvederà a corrispondere alla madre a titolo di mantenimento per la minore la somma complessiva mensile di euro 250,00 (duecento/00), entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di novembre 2025.
L'Assegno unico verrà assegnato alla signora al 100 %. Parte_1
7) Saranno suddivise tra i genitori nel 50%, previo accordo tra di essi circa l'an ed il quantum delle stesse, tutte le spese straordinarie;
in particolare le spese mediche e farmaceutiche, e quelle relative all'istruzione della figlia e le attività ad essi complementari, nonché le attività sportive che la stessa deciderà di svolgere.
8) La casa familiare sita in La Maddalena via Terralugiana di proprietà di terzi resterà assegnata alla signora , che la abiterà unitamente alla figlia. Si dà atto che il sig. Parte_1 CP_1
si è già allontanato dalla casa familiare: quest'ultimo dovrà portare via gli effetti personali
[...] nonché trasferire la propria residenza entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Tutti i
3 beni mobili in essa contenuti rimarranno nella casa coniugale in proprietà alla sig.ra . Parte_1
9) Il motociclo 150 tg. CG146WT in uso alla signora e cointestato sarà Parte_1 intestato in proprietà esclusiva al sig. , mentre il motociclo 125 in uso alla sig.ra Controparte_1
e intestato al sig. tg FA84201 diverrà di proprietà esclusiva della Parte_1 Controparte_1 sig.ra . Le parti ne cureranno rispettivamente il passaggio di proprietà entro il Parte_1 mese di gennaio 2026. La moto TMAX 500 tg. DC52379 dovrà essere rottamato entro nello stesso temine.
10) Il sig. dovrà versare il 50 % delle spese dell'abitazione per utenze, tasse e Controparte_1 spese scolastiche della figlia minore dal gennaio 2026 pari ad euro 396/00 in forma rateizzata.
11) Le parti si obbligano alla chiusura del conto cointestato entro 7 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso.
12) Ognuna delle parti avrà un conto personale ed il conto cointestato dovrà essere estinto entro il
30.11.2025”.
DICHIARA compensate le spese processuali.
Così deciso in Tempio Pausania, nella Camera di Consiglio telematica del 10/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Claudio Cozzella Dr. Alessandro Di Giacomo
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