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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 02/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N 1125/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI AN RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 1125/2014, tra le seguenti parti: (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NZ AR, giusta procura in atti;
- attore
(c.f. , in persona del suo Parte_3 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentate, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO MARINELLI, giusta procura in atti;
- convenuto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19/02/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato in data 19.09.2014, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2014 del Parte_2
27.08.2014, con il quale è stato ingiunto loro il pagamento di € 14.911,35 in favore del chiedendo di dichiarare la nullità dello stesso in quanto fondato Parte_3 su delibera condominiale impugnata e contestata, nonché, per carenza di mandato alle liti.
A sostegno della domanda deducevano che:
- nel corso dell'anno 2011 i condomini riuniti in assemblea decidevano di effettuare dei lavori di straordinaria amministrazione sull'immobile sito ad Agnone in Via Preside Gamberale n. 5/A;
- in data 24.09.2011 i condomini esaminavano le varie proposte presentate e in quella sede l'offerta sui prezzi complessivamente più bassa risultava quella della ditta Carosella Costruzioni s.r.l. pertanto, seppure in assenza di un'apposita delibera assembleare, l'amministratore affidava i suddetti lavori a quest'ultima mediante contratto del 24.11.2011;
- nell'esecuzione dei lavori, iniziarti il 27.10.2011 ed ultimati il 16.12.2011, risultavano comprese opere innovative per l'importo di € 4.314,15 non previste nel contratto ma contabilizzate dal direttore dei lavori con applicazione dei prezzi non concordati;
- nonostante i lavori contratti risultavano già ultimati e quietanzati, l'amministratore spontaneamente e senza alcun deliberato assembleare decideva di affidare ulteriori opere innovative alla ditta Carosella con inizio il 07.03.2012 ed ultimazione in data 30.03.2012 per un totale di € 11.918,79;
- in data 03.11.2012 i condomini, visto il permanere delle infiltrazioni, riuntiti in assemblea deliberavano di smantellare le aiuole e di rifare l'intera pavimentazione del piazzale d'ingresso dando incarico all'amministratore di contattare la Carosella Costruzioni s.r.l. per la realizzazione dei nuovi lavori secondo il preventivo redatto dall'Ing. ; Persona_1
- tali lavori, dettagliatamente preventivati e deliberati nella somma di € 12.361,19 venivano ultimati importando un conto finale pari ad € 20.892,85, dunque con una maggiorazione del 67,18% dell'importo stabilito e autorizzato e senza, altresì, il raggiungimento delle finalità preposte dall'intervento atteso che le infiltrazioni d'acqua continuavano a persistere con grave danno e pregiudizio dei condomini;
- tale somma aggiuntiva di € 5.445,09 veniva addebitata in via esclusiva ai coniugi e poiché gli stessi risultavano proprietari del locale Parte_1 Parte_2 sottostante al piazzale ripavimentato, la restante parte veniva invece divisa tra gli altri condomini;
- il giorno 29.03.2014 si riuniva in seconda convocazione l'assemblea ordinaria del Condominio chiamata ad approvare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli eccedenti quelli concordati ed eseguiti con conseguente relativa ripartizione delle spese;
- i coniugi e , in disaccordo con la gestione e la realizzazione Parte_1 Parte_2 dei lavori, decidevano di non partecipare, bensì inviavano nota di contestazione da leggersi in assemblea alla quale facevano seguito delle note lette dall'amministratore di condominio e dalla società Carosella Controparte_1
s.r.l.;
- all'esito della riunione l'assemblea, composta da n. 7 condomini di cui n. 3 rappresentati con delega da un unico condomino, con una quota di 598,17 millesimi di proprietà (inferiore ai 2/3 previsti) approvava all'unanimità i diversi ordini del giorno senza dar seguito alle obiezioni mosse dal;
Parte_1
- con nota del 08.05.2014 indirizzata all'amministratore di condominio Parte_1 chiedeva un ravvedimento operoso;
- in data 31.05.2014 atteso il mancato riscontro dell'amministratore, i coniugi
[...]
e depositavano presso il Tribunale di Isernia atto di citazione Pt_1 Parte_2 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 29.03.2014, il relativo procedimento veniva iscritto al N.RG. 728/2014. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2014 si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Controparte_2
In particolare, quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per carenza di mandato alle liti, parte convenuta ne deduceva l'infondatezza atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente depositato in via telematica e con procura alle liti rilasciata in formato cartaceo, mediante sottoscrizione delle parti e dell'avvocato per autentica, e trasmessa in copia conforme con asseverazione di conformità all'originale firmata digitalmente;
quanto, invece, all'eccezione di nullità relativa alla pendenza del giudizio di impugnazione della delibera assembleare il , ribadendo la Parte_3 correttezza e la regolarità dell'operato dell'assemblea e dell'amministratore, sottolineava come la pendenza del giudizio di impugnazione della delibera assembleare in mancanza di un esplicito provvedimento di sospensione ad opera del giudice non inficia l'esistenza e la validità del deliberato assembleare. Con ordinanza del 15.02.2015 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.11.2018 il G.I., precedentemente assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo per esame richieste. All'udienza del 27.12.2018 tratteneva nuovamente la causa in decisione.
Con ordinanza del 11.02.2019 il G.I. rimetteva nuovamente la causa su ruolo per procedere alla nomina di un C.T.U. che provvedesse alla descrizione e quantificazione dei lavori dei lavori effettuati dal determinando l'importo dovuto dagli Parte_3 opponenti in relazione alle quote millesimali di appartenenza degli stessi.
In data 13.06.2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 19.02.2025.
OSSERVA
Preliminarmente giova precisare che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2014 del 27.08.2014, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento di € 14.911,35 in favore del Parte_3
Il decreto de quo si fonda sulla delibera condominiale del 29.03.2014 impugnata e contestata giudiziariamente dagli opponenti coniugi Dott. e Prof.ssa Parte_1
con autonomo giudizio incardinato presso il Tribunale di Isernia. Parte_2
Tale giudizio si è concluso con Sentenza n. 466/2018 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli opponenti, statuizione integralmente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 368/2023 pubblicata il 01.12.2023 con cui è stato rigettato l'appello proposto dai coniugi
[...]
con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio. Parte_4
Ebbene, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità – univocamente recepito dalla giurisprudenza di merito - nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 26629/2009 nonché, in senso conforme, Cass. sent. n. 17014/2010 e Cass. sent. n. 4672/2017).
Difatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 7741/2017 che, a sua volta, richiama il precedente conforme portato da Cass. sent. n. 19938/2012). Tale principio trova un'unica eccezione, quando la delibera sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla, e non solo annullabile. In tali casi, infatti, quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9641/2006 e, sostanzialmente confermato in motivazione dalle sentenze n. 23688/2014 e n. 1439/2014, secondo cui ben può il Giudice rilevare d'ufficio la nullità quando si controverta in ordine all'applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. 305/2016).
È bene, sotto questo aspetto, ricordare che, per univoca giurisprudenza, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (cfr. ex multis Cass. civ. 12 novembre 2012 n. 19605).
Ebbene, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato – ritenuto pienamente condivisibile da questo giudice, anche in considerazione della pressoché unanime adesione della giurisprudenza di legittimità e di merito – deve concludersi nel caso di specie per il rigetto dell'opposizione.
Invero, non è oggetto di contestazione che gli oneri condominiali posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo fossero stati approvati dall'assemblea condominiale del 29.03.2014 la cui validità è stata confermata prima con la sentenza n. 466/2018 del Tribunale di Isernia, poi con sentenza n. 368/2023 della Corte d'Appello di Campobasso.
Nel caso di specie, i motivi posti a fondamento dell'opposizione si risolvono tutti in un'implicita rivalutazione dell'effettiva spettanza del credito vantato dal e, Parte_3 dunque, della legittimità della delibera che li ha approvati ponendoli a suo carico. Ebbene, come detto, le contestazioni in parola possono essere esaminate esclusivamente nell'ambito del giudizio di impugnazione della delibera stessa. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, che per facilità di esposizione è stato esaminato successivamente, relativo alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di mandato alle liti, questo risulta parimenti infondato.
Invero, emerge dagli atti che il ricorso monitorio depositato in via telematica consta di tutta la documentazione, ivi compresa la procura alle liti rilasciata in formato cartaceo sottoscritta digitalmente dal procuratore, come copia informatica, con asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione con forma digitale del difensore.
Tale modalità di trasmissione soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. 82/2005 e la firma digitale apposta sula busta garantisce l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 al valore minimo attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore del , che liquida in € Controparte_3
2.921,00 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2/12/2025
Il giudice
RI AN RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. RI AN RI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 1125/2014, tra le seguenti parti: (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2
NZ AR, giusta procura in atti;
- attore
(c.f. , in persona del suo Parte_3 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentate, rappresentato e difeso dall'avv. MARCO MARINELLI, giusta procura in atti;
- convenuto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 19/02/2025
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile: con atto di citazione notificato in data 19.09.2014, e Parte_1 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2014 del Parte_2
27.08.2014, con il quale è stato ingiunto loro il pagamento di € 14.911,35 in favore del chiedendo di dichiarare la nullità dello stesso in quanto fondato Parte_3 su delibera condominiale impugnata e contestata, nonché, per carenza di mandato alle liti.
A sostegno della domanda deducevano che:
- nel corso dell'anno 2011 i condomini riuniti in assemblea decidevano di effettuare dei lavori di straordinaria amministrazione sull'immobile sito ad Agnone in Via Preside Gamberale n. 5/A;
- in data 24.09.2011 i condomini esaminavano le varie proposte presentate e in quella sede l'offerta sui prezzi complessivamente più bassa risultava quella della ditta Carosella Costruzioni s.r.l. pertanto, seppure in assenza di un'apposita delibera assembleare, l'amministratore affidava i suddetti lavori a quest'ultima mediante contratto del 24.11.2011;
- nell'esecuzione dei lavori, iniziarti il 27.10.2011 ed ultimati il 16.12.2011, risultavano comprese opere innovative per l'importo di € 4.314,15 non previste nel contratto ma contabilizzate dal direttore dei lavori con applicazione dei prezzi non concordati;
- nonostante i lavori contratti risultavano già ultimati e quietanzati, l'amministratore spontaneamente e senza alcun deliberato assembleare decideva di affidare ulteriori opere innovative alla ditta Carosella con inizio il 07.03.2012 ed ultimazione in data 30.03.2012 per un totale di € 11.918,79;
- in data 03.11.2012 i condomini, visto il permanere delle infiltrazioni, riuntiti in assemblea deliberavano di smantellare le aiuole e di rifare l'intera pavimentazione del piazzale d'ingresso dando incarico all'amministratore di contattare la Carosella Costruzioni s.r.l. per la realizzazione dei nuovi lavori secondo il preventivo redatto dall'Ing. ; Persona_1
- tali lavori, dettagliatamente preventivati e deliberati nella somma di € 12.361,19 venivano ultimati importando un conto finale pari ad € 20.892,85, dunque con una maggiorazione del 67,18% dell'importo stabilito e autorizzato e senza, altresì, il raggiungimento delle finalità preposte dall'intervento atteso che le infiltrazioni d'acqua continuavano a persistere con grave danno e pregiudizio dei condomini;
- tale somma aggiuntiva di € 5.445,09 veniva addebitata in via esclusiva ai coniugi e poiché gli stessi risultavano proprietari del locale Parte_1 Parte_2 sottostante al piazzale ripavimentato, la restante parte veniva invece divisa tra gli altri condomini;
- il giorno 29.03.2014 si riuniva in seconda convocazione l'assemblea ordinaria del Condominio chiamata ad approvare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli eccedenti quelli concordati ed eseguiti con conseguente relativa ripartizione delle spese;
- i coniugi e , in disaccordo con la gestione e la realizzazione Parte_1 Parte_2 dei lavori, decidevano di non partecipare, bensì inviavano nota di contestazione da leggersi in assemblea alla quale facevano seguito delle note lette dall'amministratore di condominio e dalla società Carosella Controparte_1
s.r.l.;
- all'esito della riunione l'assemblea, composta da n. 7 condomini di cui n. 3 rappresentati con delega da un unico condomino, con una quota di 598,17 millesimi di proprietà (inferiore ai 2/3 previsti) approvava all'unanimità i diversi ordini del giorno senza dar seguito alle obiezioni mosse dal;
Parte_1
- con nota del 08.05.2014 indirizzata all'amministratore di condominio Parte_1 chiedeva un ravvedimento operoso;
- in data 31.05.2014 atteso il mancato riscontro dell'amministratore, i coniugi
[...]
e depositavano presso il Tribunale di Isernia atto di citazione Pt_1 Parte_2 avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare del 29.03.2014, il relativo procedimento veniva iscritto al N.RG. 728/2014. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2014 si costituiva in giudizio il contestando le avverse pretese e chiedendone il rigetto. Controparte_2
In particolare, quanto all'eccepita nullità del decreto ingiuntivo per carenza di mandato alle liti, parte convenuta ne deduceva l'infondatezza atteso che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato correttamente depositato in via telematica e con procura alle liti rilasciata in formato cartaceo, mediante sottoscrizione delle parti e dell'avvocato per autentica, e trasmessa in copia conforme con asseverazione di conformità all'originale firmata digitalmente;
quanto, invece, all'eccezione di nullità relativa alla pendenza del giudizio di impugnazione della delibera assembleare il , ribadendo la Parte_3 correttezza e la regolarità dell'operato dell'assemblea e dell'amministratore, sottolineava come la pendenza del giudizio di impugnazione della delibera assembleare in mancanza di un esplicito provvedimento di sospensione ad opera del giudice non inficia l'esistenza e la validità del deliberato assembleare. Con ordinanza del 15.02.2015 il G.I. rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia del decreto ingiuntivo e rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 13.11.2018 il G.I., precedentemente assegnatario del fascicolo disponeva la rimessione della causa sul ruolo per esame richieste. All'udienza del 27.12.2018 tratteneva nuovamente la causa in decisione.
Con ordinanza del 11.02.2019 il G.I. rimetteva nuovamente la causa su ruolo per procedere alla nomina di un C.T.U. che provvedesse alla descrizione e quantificazione dei lavori dei lavori effettuati dal determinando l'importo dovuto dagli Parte_3 opponenti in relazione alle quote millesimali di appartenenza degli stessi.
In data 13.06.2024 il procedimento è stato assegnato a questo giudice che, esaurita l'istruttoria, ha trattenuto la causa in decisione con ordinanza del 19.02.2025.
OSSERVA
Preliminarmente giova precisare che il presente giudizio ha ad oggetto l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 324/2014 del 27.08.2014, con il quale è stato ingiunto agli odierni opponenti il pagamento di € 14.911,35 in favore del Parte_3
Il decreto de quo si fonda sulla delibera condominiale del 29.03.2014 impugnata e contestata giudiziariamente dagli opponenti coniugi Dott. e Prof.ssa Parte_1
con autonomo giudizio incardinato presso il Tribunale di Isernia. Parte_2
Tale giudizio si è concluso con Sentenza n. 466/2018 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda proposta dagli opponenti, statuizione integralmente confermata dalla Sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 368/2023 pubblicata il 01.12.2023 con cui è stato rigettato l'appello proposto dai coniugi
[...]
con condanna degli appellanti al pagamento delle spese del giudizio. Parte_4
Ebbene, secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità – univocamente recepito dalla giurisprudenza di merito - nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (cfr. Cass. Sez. U. sent. n. 26629/2009 nonché, in senso conforme, Cass. sent. n. 17014/2010 e Cass. sent. n. 4672/2017).
Difatti, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve accogliere l'opposizione soltanto qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata l'esecuzione sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art. 1137, comma 2, c.c., o per avere questi, con sentenza sopravvenuta alla decisione di merito nel giudizio di opposizione ancorché non passata in giudicato, annullato la deliberazione (cfr. Cass. Sez. 2 sent. n. 7741/2017 che, a sua volta, richiama il precedente conforme portato da Cass. sent. n. 19938/2012). Tale principio trova un'unica eccezione, quando la delibera sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo sia radicalmente nulla, e non solo annullabile. In tali casi, infatti, quando la delibera è affetta dal più grave vizio della nullità vige il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 9641/2006 e, sostanzialmente confermato in motivazione dalle sentenze n. 23688/2014 e n. 1439/2014, secondo cui ben può il Giudice rilevare d'ufficio la nullità quando si controverta in ordine all'applicazione di atti (delibera d'assemblea di condominio) posti a fondamento della richiesta di decreto ingiuntivo, la cui validità rappresenta elemento costitutivo della domanda (Cass. 305/2016).
È bene, sotto questo aspetto, ricordare che, per univoca giurisprudenza, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (cfr. ex multis Cass. civ. 12 novembre 2012 n. 19605).
Ebbene, in ossequio all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato – ritenuto pienamente condivisibile da questo giudice, anche in considerazione della pressoché unanime adesione della giurisprudenza di legittimità e di merito – deve concludersi nel caso di specie per il rigetto dell'opposizione.
Invero, non è oggetto di contestazione che gli oneri condominiali posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo fossero stati approvati dall'assemblea condominiale del 29.03.2014 la cui validità è stata confermata prima con la sentenza n. 466/2018 del Tribunale di Isernia, poi con sentenza n. 368/2023 della Corte d'Appello di Campobasso.
Nel caso di specie, i motivi posti a fondamento dell'opposizione si risolvono tutti in un'implicita rivalutazione dell'effettiva spettanza del credito vantato dal e, Parte_3 dunque, della legittimità della delibera che li ha approvati ponendoli a suo carico. Ebbene, come detto, le contestazioni in parola possono essere esaminate esclusivamente nell'ambito del giudizio di impugnazione della delibera stessa. Quanto all'ulteriore motivo di opposizione, che per facilità di esposizione è stato esaminato successivamente, relativo alla nullità del decreto ingiuntivo per carenza di mandato alle liti, questo risulta parimenti infondato.
Invero, emerge dagli atti che il ricorso monitorio depositato in via telematica consta di tutta la documentazione, ivi compresa la procura alle liti rilasciata in formato cartaceo sottoscritta digitalmente dal procuratore, come copia informatica, con asseverazione di conformità all'originale mediante sottoscrizione con forma digitale del difensore.
Tale modalità di trasmissione soddisfa il requisito legale della forma scritta ai sensi degli artt. 20 e 71 del D. Lgs. 82/2005 e la firma digitale apposta sula busta garantisce l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 al valore minimo attesa la bassa complessità della causa.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione.
Condanna e , in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore del , che liquida in € Controparte_3
2.921,00 per compensi e spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Isernia, 2/12/2025
Il giudice
RI AN RI