Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'esito dell'udienza del 25 marzo 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 159/2023 RG
fra
c.f. , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Nicola Roberto Toscano e dall'avv. Gaetano Giampalmo, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bari via M. Partipilo n. 48, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pia Lavieri ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell'ente, in alla via Potito Petrone, giusta CP_1
mandato in atti;
- RESISTENTE -
Conclusioni: come in atti.
1. Con ricorso depositato in data 20.1.2023 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, deduceva di aver partecipato alla procedura di ricognizione di personale del comparto ruolo sanitario e operatori sociosanitari indetta dall' con avviso del 21.7.2022 ex art. 1 Controparte_2
co. 268 lett. b) l. 234/2021, già titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l'Ospedale San
Carlo come infermiere dal 20.4.2020 in corso di validità e di aver partecipato alla procedura di stabilizzazione con domanda del 14.9.2022; deduceva altresì di essere stato assunto a tempo indeterminato presso l' il 1 febbraio 2020 quale O.S.S. e di essere stata escluso con CP_2 deliberazione del Direttore Generale n. 2022/01289 del 2.12.2022, per “carenza del requisito di non essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione di cui
Contr all'art. 1 dell'avviso”; di conseguenza, l' adottava la Deliberazione n. 2022/01378 del
29.12.2022 con la quale elencava i vincitori della selezione con esclusione del ricorrente;
Rivendicava il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 co. 268 lett. b) della legge 234/2021 e nella specie, l'essere personale del ruolo sanitario e sociosanitario, di essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, dell'aver maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze dell'ente del SSN almeno diciotto mesi di servizio, per cui la clausola di esclusione applicata dall'azienda non era prevista da alcuna normativa.
Il ricorso finalizzato alla riammissione tra i soggetti ammessi alla stabilizzazione per il profilo di infermiere e all'immediata riammissione nella graduatoria, veniva rigettato con ordinanza del
11.9.2024 per cui, rinviata la causa per il merito le parti all'odierna udienza hanno concluso -il ricorrente- per la riforma dell'ordinanza e accoglimento del ricorso con stabilizzazione da parte
Contr dell' e costituzione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato quale infermiere e l' per la conferma dell'ordinanza cautelare e Controparte_1
il rigetto della domanda .
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, e all'odierna udienza, della sentenza n. 184/2025 emessa dal Giudice del Lavoro.
2. La domanda proposta dalla ricorrente non è suscettibile di accoglimento per infondatezza.
La parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto all'assunzione a tempo indeterminato e pieno mediante la sottoscrizione del relativo contratto profilo di infermiere, previa disapplicazione e/o annullamento della Deliberazione del D.G.n. 2022/01289 del 2.12.2022 con la quale l' CP_1
convenuta provvedeva alla sua esclusione dalla procedura di stabilizzazione del personale precario del comparto sanità, profilo professionale di infermiere, allegando a fondamento delle proprie ragioni la illegittimità del provvedimento datoriale perché la motivazione della esclusione per carenza del requisito di non essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione non teneva conto della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 co. 268 let. B) della legge 234/2021; l'azienda invero aveva applicato una clausola non prevista dalla normativa di riferimento né da altre disposizioni ufficiali con carattere cogente.
Orbene, premesso che il ricorrente risulta titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato con l' come infermiere dal 20.4.2020 in corso di validità, sub specie trova applicazione CP_2
l'art.1 comma 268, lett. b), L. 234/2021 in base al quale “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da
COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: a) Omissis b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
La Regione Basilicata, con la DGR n. 428 dello 06.07.2022 all'“Art. 1, comma 268, lett. b) della L.
234/2021 ha approvato il documento sulla definizione dei criteri di priorità per l'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui all'art.1, comma 268, lett. b) della L. 234 del 30.12.2021, precisando che lo stesso costituisce direttiva vincolante cui le Aziende ed Enti del SSR dovranno dare puntuale attuazione per la definizione delle procedure di stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo. Nel documento in questione viene ribadito il criterio in base al quale l'aspirante alla stabilizzazione “rivesta lo status di “precario”, cioè non sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione”.
In linea con dette previsioni l'azienda ha adottato l'avviso de quo, e quindi, all'art. 1 “Requisiti di ammissione”, in conformità ai criteri stabiliti con DGR di Basilicata n. 428 dello 06.07.2022, ha stabilito, tra gli altri requisiti, per il candidato di “non essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione”, pena l'esclusione dalla procedura de qua (art. 3, lett. a), del bando approvato con DDG n.2022/00830 del 21.07.2022, rubricato “Motivi di esclusione”).
Su tali basi risulta allora evidente innanzitutto che l'odierna contestazione della clausola apposta nel bando relativo all'avviso de quo che costituisce la “lex specialis”, e avendo l'Azienda ospedaliera fatto corretta applicazione di quanto disposto nell'avviso di cui al D.D.G. n. 2022/00830 del
21.7.2022, era onere del ricorrente impugnare le deliberazioni.
E' circostanza documentata e non contestata che il ricorrente sia stato escluso dalla procedura di stabilizzazione indetta dall'azienda convenuta sulla base della mancanza del requisito di non essere titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. Legittima la clausola in questione apposta nell'avviso pubblico diramato dall'azienda e non impugnato, il ricorrente non può dolersi della legittimità degli atti né invocare il diritto alla stabilizzazione/assunzione non sussistendo alcun obbligo in capo all'Azienda ospedaliera.
Il ricorso pertanto non può essere accolto.
3. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese di lite determinate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, alla fase decisionale e al valore indeterminabile della causa;
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 20.1.2023, da
, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede Parte_1
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 1465,00 in favore dell' CP_2
in p.l.r.p.t. resistente, per spese di lite, oltre IVA e CPA se per legge dovute.
Potenza, 25 marzo 2025. Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla