Ordinanza cautelare 8 giugno 2016
Sentenza 17 luglio 2017
Ordinanza cautelare 8 settembre 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 08/09/2017, n. 3700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3700 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/09/2017
N. 03700/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05408/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5408 del 2017, proposto da HA UL, rappresentato e difeso dall’Avvocato Giovanni Marchese, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazzale Gregorio VII, n. 16;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , e Questura Milano, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare n. 822/2017 del 21 giugno 2017 del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. I, resa inter partes nel giudizio distinto al R.G. n. 1966/2016, pubblicata in data 22 giugno, avente ad oggetto
a) il provvedimento emesso dal Questore di Milano il 13 maggio 2016, prot. n. 16896/2015 Imm., notificato al ricorrente il 02.06.2016, che ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
b) il provvedimento di rigetto notificato in data 12 maggio 2017 dalla Questura di Milano, prot. n. 12/2017 Imm., confermativo del precedente;
c) ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai predetti.
visto l’art. 62 c.p.a.;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Milano;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per le Amministrazioni appellate l’Avvocato dello Stato Alberto Giua;
- ritenuto che l’appello cautelare non è assistito dal fumus boni iuris in quanto il nuovo provvedimento emesso dal Questore, tenendo conto delle indicazioni provenienti dall’ordinanza di questo Consiglio di Stato, sez. III, 13 gennaio 2017, n. 92, ha ritenuto, non irragionevolmente, l’insufficienza della situazione reddituale complessiva dello straniero e, da ultimo, anche la sua pericolosità sociale, desunta da precedente condanna per spaccio di sostanze stupefacenti;
- considerato che le spese del presente grado del giudizio cautelare, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’odierno appellante;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello cautelare (Ricorso numero: 5408/2017).
Condanna HA UL a rifondere in favore delle Amministrazioni appellate le spese del presente grado del giudizio cautelare, che liquida nell’importo di € 1.000,00, oltre accessori come per legge.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2017, con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini, Presidente
Francesco Bellomo, Consigliere
Umberto Realfonzo, Consigliere
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Franco Frattini |
IL SEGRETARIO