Ordinanza collegiale 18 marzo 2013
Ordinanza collegiale 24 giugno 2013
Decreto presidenziale 3 ottobre 2013
Sentenza 11 febbraio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 11/02/2014, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00080/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2012, proposto da:
Iniziative S.r.l. e Cielo Alto S.r.l., rappresentate e difese dall'avv. Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio eletto presso il proprio difensore in CA, via Venezia, 25;
contro
Comune di CA, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale del Comune;
per l'annullamento
degli atti nn. 121004 e 136327 del 10 e dell’11 settembre 2012, con i quali il Dirigente del Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche e Ambientali - Servizio Pianificazione Urbana del Comune di CA ha assunto un parziale diniego sul progetto urbanistico esecutivo del comparto n. 8.02C - Sottozona B7 di PRG, presentato dalle società ricorrenti in data 23 agosto 2010; nonchè degli atti presupposti e connessi.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di CA;
Viste le ordinanze collegiali istruttorie 18 marzo 2013, n. 175, e 24 giugno 2013, n. 356, e la documentazione esibita in adempimento delle medesime;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Pasqualina Di Cicco, su delega dell'avv.Vincenzo Di Baldassarre, per le societò ricorrenti e l'avv. Marco De Flaviis, su delega dell'avv. Paola Di Marco, per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le società ricorrenti riferiscono di essere proprietarie in CA di vari immobili ricompresi in zona B7 del vigente P.R.G., oggi demoliti, e di aver presentato un progetto urbanistico esecutivo ai sensi degli articoli 22 e 37 delle norme tecniche di attuazione.
Avendo il Comune rigettato tale proposta, contestando il calcolo delle superfici utili per il recupero, tali società hanno impugnato dinanzi a questo Tribunale tale diniego ed il ricorso è stato accolto con sentenza 24 febbraio 2012, n. 76.
Con tale sentenza questo Tribunale, in particolare, ha deciso che per l’esistenza di edifici esistenti recuperabili occorreva far riferimento alla data di adozione del P.R.G. (cioè al 12 novembre 2001) e che l’attività istruttoria del Comune era stata erroneamente riferita alla data di adozione della variante; di conseguenza, si è imposta una nuova istruttoria al riguardo.
Con il ricorso in esame le società in parola hanno impugnato gli atti nn. 121004 e 136327 del 10 e dell’11 settembre 2012, con i quali il Dirigente del Comune di CA ha assunto un nuovo parziale diniego sul progetto urbanistico esecutivo presentato, in quanto avrebbero potuto considerarsi solo le superfici dei fabbricati preesistenti, identificati negli atti progettuali con le lettere A, D, E ed I ed ha respinto la richiesta di riperimetrazione del comparto.
Hanno dedotto al riguardo, innanzi tutto, che, essendo stata riconosciuta la preesistenza del fabbricato indicato con la lettera I, avrebbe dovuto introdursi una modifica perimetrale del comparto, facendo coincidere il comparto con la sagoma anche di tale costruzione; inoltre, il Comune non aveva considerato anche i fabbricati identificati con le lettere B, C, G, H, L ed F, che erano ugualmente esistenti all’epoca dell’adozione dello strumento urbanistico e che erano stati demoliti in ottemperanza all’ordinanza sindacale 1° dicembre 2004.
Il Comune di CA si è costituito in giudizio e con memoria depositata il 3 dicembre 2012, dopo aver eccepito l’inammissibilità del gravame perché diretto avverso atti privi di natura provvedimentale, ha contestato il fondamento delle censure dedotte.
Con ordinanze collegiali istruttorie 18 marzo 2013, n. 175, e 24 giugno 2013, n. 356, questo Tribunale ha disposto una verificazione al fine di accertare quali edifici erano legittimamente esistenti alla predetta data del 12 novembre 2001.
Tale verificazione è stata puntualmente espletata e la relazione finale è stata depositata in giudizio il 25 novembre 2013.
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie ragioni con memorie depositate dalle società ricorrenti il 31 dicembre 2013 ed il 16 gennaio 2014 e dal Comune resistente il 3 ed il 16 gennaio 2014.
Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta a decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in esame - come sopra esposto - sono stati impugnati gli atti, indicati in epigrafe, del 10 e dell’11 settembre 2012, con i quali il Dirigente del Comune di CA non ha approvato il progetto urbanistico esecutivo del comparto n. 8.02C, presentato dalle società ricorrenti ai sensi degli articoli 22 e 37 delle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico.
Con tali atti, in particolare, è stata respinta la richiesta di riperimetrazione del comparto ed è stato evidenziato che avrebbero potuto considerarsi solo le superfici dei fabbricati preesistenti, identificati negli atti progettuali con le lettere A, D, E ed I, cioè dei soli edifici, ad avviso del Comune, legittimamente esistenti alla data di adozione del P.R.G. (cioè al 12 novembre 2001).
Con il gravame le società ricorrenti, nell’impugnare tali atti, si sono lamentate nella sostanza delle seguenti circostanze:
a) che, essendo stata riconosciuta la preesistenza del fabbricato indicato con la lettera I, avrebbe dovuto introdursi una modifica perimetrale del comparto, facendo coincidere il comparto con la sagoma anche di tale costruzione;
b) che il Comune non aveva considerato anche i fabbricati identificati con le lettere B, C, G, H, L ed F, ugualmente esistenti all’epoca dell’adozione dello strumento urbanistico e che erano stati demoliti in ottemperanza all’ordinanza sindacale 1° dicembre 2004.
Premesso che tali atti impugnati hanno di certo contenuto provvedimentale, in quanto con essi sono state nella sostanza evidenziate le ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza, con arresto del procedimento e con evidente effetto lesivo degli interessi delle ricorrenti, va rilevato, relativamente alla doglianza sopra riassunta alla lettera a), che nelle more del giudizio la Giunta municipale del Comune con deliberazione 25 giugno 2013, n. 513, ha approvato il piano particolareggiato P.P. n. 7 “Polo direzionale” – Sottozona B/7 nel quale era parzialmente ricompreso anche il fabbricato I ed, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla società ricorrenti, ha disposto lo stralcio dell’area in questione, inserendola all’interno del comparto 8.02C.
Deve, pertanto, ritenersi che la richiesta di riperimetrazione del comparto sia stata superata da tale atto deliberativo sopravvenuto.
Quanto, invece, alla seconda della predette doglianze, sopra riassunta alla lettera b), va ricordato che proprio per risolvere il contrasto sul punto tra le parti questo Tribunale ha proceduto alla nomina di un verificatore, al quale è stato conferito l’incarico di accertare, sulla base degli atti messi a disposizione della parte ricorrente, di quelli in possesso dell’Amministrazione comunale e di quelli che avrebbe ritenuto utile acquisire, “ quali tra gli edifici indicati nell’istanza di formazione del comparto erano legittimamente esistenti alla predetta data di adozione del P.R.G. ”.
Tale incarico è stato puntualmente svolto ed il verificatore nella sua relazione conclusiva, depositata in giudizio il 25 novembre 2013, è giunto alla conclusione che non possono ritenersi legittimamente esistenti alla data in questione i fabbricati indicati negli atti progettuali con le lettere B, F ed H. In particolare, i primi due fabbricati, pur ritenuti esistenti in tale data, non avrebbero potuto considerarsi come “legittimamente” realizzati, in quanto il procedimento attivato con la richiesta di condono presentata dal proprietario dell’epoca non si era mai concluso.
Va, invero, sul punto ricordato che l’art. 5, comma 1, lett. m ), delle norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G., prevede testualmente che quando in tali norme si fa riferimento, come nel caso in questione, a cubature ed a superfici utili, “ si considerano quelle lorde esistenti (e legittime) al momento dell’adozione del P.R.G. ”.
In definitiva, cioè, tale normativa di piano considera come esistenti ai fini anche del recupero delle volumetrie previsto dall’art. 37 delle N.T.A. in questione, solo quegli edifici che non solo effettivamente esistevano alla data del 12 novembre 2001, ma anche che erano stati realizzati in modo legittimo.
Per cui sembra evidente che gli edifici indicati alle lettere B ed F, poiché non si era perfezionato il procedimento di condono, non avrebbero potuto essere computati ai fini del recupero in questione.
Quanto, poi, agli altri edifici, il verificatore ha accertato ed adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali tali edifici, contrariamente a quanto ipotizzato dal Comune, avrebbero dovuto essere considerati esistenti alla data in parola.
Il Collegio ritiene di aderire a quanto accertato con tale verificazione, per cui deve conclusivamente ritenersi che il Comune avrebbe dovuto considerare ai fini dell’approvazione del progetto urbanistico esecutivo del comparto n. 8.02C, non solo le superfici dei fabbricati preesistenti, identificati negli atti progettuali con le lettere A, D, E ed I, ma anche degli edifici identificati con le lettere C, G ed L e con le superfici meglio accertate dal verificatore, rispettivamente di mq. 299, 354 e 245,78.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, debbono parzialmente essere annullati gli atti impugnati.
Sussistono, tuttavia, in relazione alla parziale soccombenza ed alla complessità degli accertamenti in punto di fatto da effettuare, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
Sussistono, infine, giuste ragioni per porre le spese della verificazione, che si liquidano in dispositivo, per metà a carico delle ricorrente e per metà a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di CA (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei limiti specificati in motivazione.
Spese compensate.
Determina nella complessiva somma di € 2.600 (di cui 500 per spese) il compenso da corrispondere al verificatore (dr. Ing. Paolo Interbida) e condanna, con vincolo di solidarietà, ciascuna delle parti al pagamento del 50% di tale somma.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/02/2014
IL SEGRETARIO