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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/10/2025, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1681 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RM AC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
IV Novembre 46, in virtù di mandato posto a margine all'atto di citazione;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]al Controparte_1
vico GR MO n. 25;
CONVENUTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 27/11/2018, l'attore conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che in data 8/06/2013 l'odierno attore, mentre si trovava presso la villetta comunale di Ripacandida, era vittima di un'aggressione fisica da parte del sig. , e per l'effetto; - condannare Controparte_1
il sig. al pagamento nei confronti dell'attore odierno, dei Controparte_1 danni/lesioni, tutte da lui subiti e così, quantificati: 1) € 16.056,11 per Invalidità
Permanente calcolata al 9%; 2) € 703,20 per Invalidità Temporanea Totale (giorni 15);
3) € 1.406,40 per Invalidità Temporanea Parziale al 75% (giorni 40); 4) € 6.054,63 a titolo di danno morale, calcolato nella misura del 33,33% della I.P. e della I.T.; 5) €
5.100,00 per spese mediche sostenute e da sostenersi, dunque in totale, la complessiva somma di € 29.320.34 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data della subita aggressione sino all'effettivo soddisfo;
- condannare parte convenuta al pagamento delle competenze ed onorari per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
A sostegno, l'istante deduceva che in data 8/06/2013 verso le ore 21:30 circa, l'attore subiva un'aggressione da parte del sig. , nella villetta comunale di Controparte_1
Ripacandida. All'atto dell'aggressione l'attore era in compagnia dei suoi amici CP_2
e In particolare, il dopo aver pronunciato la
[...] Controparte_3 CP_1 seguente frase: “che vai dicendo che vado cercando soldi”, si scagliava contro il colpendolo dapprima con schiaffi e pugni e, successivamente, con un morso Parte_1
gli asportava parte del padiglione auricolare dell'orecchio sinistro.
Sul posto accorrevano i Carabinieri della Stazione di Ripacandida che identificavano l'aggressore e lo conducevano presso la locale caserma. In seguito alla denuncia-querela sporta dall'odierno attore, si è svolto un procedimento penale a carico del sig.
per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 583 c.p. Controparte_1
L'attore si costituiva parte civile ed il processo si concludeva con sentenza n. 393/17 ex art. 444 c.p.p. a seguito di intervenuto patteggiamento, con la quale il CP_1
veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, oltre alla refusione delle spese per la costituzione di parte civile (doc. n. 20).
Dopo l'aggressione, l'attore veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi ove gli veniva diagnosticato “distacco di circa 1 cm della parte superiore dell'orecchio sinistro con conseguente perdita di sostanza del padiglione auricolare sx con prognosi di giorni 15”.
Alla luce di quanto descritto ritenendo la responsabilità dell'accaduto ascrivibile al solo convenuto, l'attore lo conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni tutti.
2) Parte convenuta benché regolarmente citata con atto rinotificato in data
27/11/2018, non si costituiva in giudizio ed il G.I. con ordinanza del 21/06/2019 ne dichiarava la sua contumacia.
***
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 30/05/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3) Preliminarmente è necessario puntualizzare che in tema di risarcimento danni da fatto illecito, è l'attore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale norma prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, nella fattispecie l'attore è tenuto a provare la condotta illecita lamentata, oltre al danno sofferto ed il nesso causale che lo lega al fatto illecito.
4) Sempre preliminarmente è da evidenziare che in giurisprudenza risulta essere principio indiscusso riconoscere efficacia extra-penale alla sentenza di condanna, per quanto riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ. 9 marzo 2018 n. 5660, Cass. civ. 14 febbraio 2019, n. 4318).
Quindi, consolidato in giurisprudenza è il principio secondo il quale: la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma, restando la necessità dell'accertamento in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ. ord. n. 8477/2020, Cass. civ. sent. n.
4318/2019, Cass. civ. sent. n. 5660/2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile, accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
Quindi, il Giudice civile nella fattispecie sopra evidenziata può procedere, nel processo civile di risarcimento del danno, solo all'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso e del nesso di derivazione causale tra il fatto accertato dal giudice penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, non assumendo, al riguardo, alcuna rilevanza i limiti che la legge pone alla efficacia, nel separato giudizio civile sul quantum, del giudicato penale di condanna in relazione: all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Diversamente, ove non si fosse in presenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, come nella fattispecie, poiché in atti è allegata solo una sentenza di patteggiamento, l'attore è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
5) Tanto precisato dalla prova orale assunta in corso di causa emerge quanto in appresso riportato.
All'udienza del 14/10/2022 è stato escusso il teste , il quale riferiva che CP_2
“... mentre stavamo nella villetta di Ripacandida ... da lontano il sig. ha CP_1
iniziato a gridare il nome di dicendogli di avvicinarsi a lui, quindi, ci siamo Pt_1
incamminati verso il , io mi sono fermato si è avvicinato al CP_1 Pt_1
, e senza nulla proferire, quest'ultimo ha iniziato a prendere a schiaffi e CP_1
pugni per poi avventarsi sull'orecchio a morsi e staccandone un pezzo ... i Pt_1
Carabinieri stavano passando in quel momento e li ha fermati e denunciato Parte_1
l'accaduto. I carabinieri hanno identificato il e condotto in caserma ... il CP_1
mi chiese un fazzoletto per tamponare il sangue che fuoriusciva Parte_1
dall'orecchio ...”.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste che riferiva: “la sera Testimone_1
dell'accaduto ero nella villetta di Ripacandida ... ho sentito le urla del sig. CP_1
che chiamava dicendo di raggiungerlo;
io sono rimasto in villa
[...] Parte_1
distante da loro, quindi, non ho assistito agli accadimenti;
successivamente e CP_4 ritornando indietro ho sentito che chiedeva un fazzoletto a in quel CP_2 Pt_1 CP_2
momento sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri che fermava ... ". Parte_1
6) Dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, si può senza dubbio affermare che l'istante ha dato prova dell'aggressione subita ad opera di , Controparte_1 fatto, tra l'altro, confermato anche dallo stesso autore la sera dell'accadimento presso la locale Stazione dei carabinieri dove era stato accompagnato dai Carabinieri e CP_5
intervenuti sul posto. I predetti militari nell'annotazione di P.G. riportavano CP_6 quanto segue: “Dopo aver condotto il presso gli Uffici, lo stesso ci CP_1
confermava di essere responsabile della lesione patita da , mediante un Parte_1 morso all'orecchio e precisando di aver staccato parte del lobo superiore.
Gli accadimenti come sopra riportati venivano confermati anche da Persona_1
che sentito a sommarie informazioni il 09/06/2013 verso le ore 11,40 presso la Stazione dei Carabinieri di Ripacandida riferiva: “Ieri 08.06.2013, intorno alle ore 21:30, sono uscito di casa perché dovevo incontrare il mio amico nei pressi Controparte_1 della villetta comunale … decidevo di raggiungere percorrendo la Via CP_1
Santa Maria, dove giunto all'altezza dell'oratorio, vedevo, ad una distanza di circa 20 metri, che quest'ultimo raggiungeva colpendolo ripetutamente al volto con Pt_1
schiaffi, pugni e successivamente bloccandolo. Subito dopo ho compreso che quell'ultima azione di trattava di un morso all'orecchio sinistro, visto che portava Pt_1 la mano all'orecchio sinistro, tamponandolo con un fazzoletto. Dopo ho visto i
Carabinieri sopraggiungere e che chiedeva soccorso”. Pt_1
7) Ordunque la pretesa risarcitoria azionata dall'attore, può ritenersi sufficientemente acclarata sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova orale assunta. Quindi, accertato il fatto illecito e dunque l'aggressione subita dall'attore ad opera di che gli causava il distacco di parte del padiglione dell'orecchio Controparte_1
sinistro, è necessario a questo punto quantificare il danno subito da quale Parte_1
diretta conseguenza dell'aggressione.
A tal uopo il G.I. disponeva l'espletamento di apposita CTU nominando il dott.
[...]
il quale affermava con la propria relazione che “Il periziato, a Persona_2
seguito dell'evento aggressivo, veniva visitato c/o il P.S. Osp. di Melfi, sottoposto agli acc. diagnostici strumentali e posta diagnosi di: Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx. Tali lesioni possono essere per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione presente in atti ascrivibile all'evento dell'8.6.2013, così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale. II sig. Parte_1
, per la lesione subita, veniva soccorso ed accompagnato al P.S. osp. Di Melfi,
[...]
dove, veniva visitato, medicato e posta diagnosi di: Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx. Prognosi 15 gg. s.c. Successivamente alla dimissione dal P.S.
Osp. di Melfi il periziato effettuava controlli specialistici, cure mediche e terapia …”.
Il Consulente ha inoltre concluso che “A) Lo stato di salute del sig. Parte_2
nel periodo antecedente all'evento dell'8.6.2013, ossia il complesso delle condizioni fisico-psichiche preesistenti e indipendenti al sinistro era buono;
B) le lesioni subite a seguito dell'evento dell'8.6.2013: ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx sono eziologicamente riconducibili all'evento lesivo per cui e causa”, infine, ha quantificato la durata della malattia e determinato i postumi permanenti come segue: “C) la durata della malattia va fatto presente che per le esigenze terapeutiche del trauma riportato dal sig. vi fu un periodo di tempo riposo Parte_1
almeno dalla documentazione sanitaria in atti di 55 giorni di cui 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% corrispondente ai giorni di prognosi prescritti dai sanitari del P.S. Osp. di Melfi, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 giorni al
25% periodo necessario per la stabilizzazione degli attuali esiti;
D) le lesioni predette:
Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx con ripercussioni sulla sfera neuropsichica (un modesto disturbo dell'adottamento) hanno causato postumi permanenti, che rappresentano un danno biologico nella misura del 6% (sei percento ) ed i barèmes adottati: tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. della Salute del 3.7.03 e dalla tabella menomazioni dal 10 al 100% (elaborata dalla Commissione Ministeriale instituita con D.M. 25.5.2004)”.
Quindi, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni sono condivise da questo giudice, l'attore ha subito un danno biologico nella misura percentuale del 6%, senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa, ed ha determinato una durata della malattia in giorni 15 di ITT al 75%, giorni 20 di ITT al 50% e giorni 20 di ITT al 25%.
Infine, le spese sanitarie documentate agli atti, risultano essere congrue per la somma di
€ 150,26 per quanto affermato dal CTU che vanno rimborsate.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite da Parte_1
può essere determinato, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano ed
[...] espresso in termini monetari già rivalutati all'attualità, nella seguente misura:
Danno biologico permanente € 9.679,28; giorni 15 Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,00; giorni 20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80; giorni 20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90;
Spese mediche € 150,26; così, per un totale complessivo pari ad € 11.304,24.
8) Nessuna ulteriore somma può riconoscersi atteso che il nominato ausiliare, sulla scorta di un percorso ricostruttivo condivisibile, in quanto immune da vizi logici, esclude l'esistenza di processi patologici in atto, riconducibili all'evento, limitandosi ad affermare l'esistenza di un modesto disturbo dell'adattamento. Il danno morale richiesto dall'attore ben può confluire, ad avviso di questo giudice, entro lo spettro risarcitorio del già liquidato danno non patrimoniale (vedasi supra), onde neutralizzare il rischio di duplicazioni risarcitorie. A tal proposito si richiama, l'ordinanza del 3 luglio/4 novembre del 2020, n. 24473 con la quale la Suprema Corte di Cassazione, sez. III
Civile, ha affermato che “Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del
2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") … Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”.
9) Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass. civ.,
10/3/2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. civ. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma riconosciuta va devalutata all'08/06/2013, giorno dell'aggressione, e va rivalutata anno per anno e sulla somma rivalutata, vanno calcolati gli interessi legali fino alla pronuncia della sentenza. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto in quanto finalizzata solo alla quantificazione del danno e non, invece, all'accertamento della verità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1681/2018 tra (attore) contro Parte_1
(convenuto-contumace), ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il convenuto-contumace
, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_1
, della somma di € 11.304,24, somma già rivalutata ad oggi, nonché al Parte_1
pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno, sulla somma devalutata alla data dell'08/06/2013, fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, sulla somma così ottenuta, dalla pronuncia della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge e spese per contributo unificato, da versarsi in favore dello Stato essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio;
- condanna il convenuto-contumace al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato atto.
Così deciso in Potenza in data 20/10/2025 Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 1681 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2018, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
RM AC ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Potenza alla via
IV Novembre 46, in virtù di mandato posto a margine all'atto di citazione;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]al Controparte_1
vico GR MO n. 25;
CONVENUTO-CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 27/11/2018, l'attore conveniva in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, per ivi sentire accogliere Controparte_1 le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare che in data 8/06/2013 l'odierno attore, mentre si trovava presso la villetta comunale di Ripacandida, era vittima di un'aggressione fisica da parte del sig. , e per l'effetto; - condannare Controparte_1
il sig. al pagamento nei confronti dell'attore odierno, dei Controparte_1 danni/lesioni, tutte da lui subiti e così, quantificati: 1) € 16.056,11 per Invalidità
Permanente calcolata al 9%; 2) € 703,20 per Invalidità Temporanea Totale (giorni 15);
3) € 1.406,40 per Invalidità Temporanea Parziale al 75% (giorni 40); 4) € 6.054,63 a titolo di danno morale, calcolato nella misura del 33,33% della I.P. e della I.T.; 5) €
5.100,00 per spese mediche sostenute e da sostenersi, dunque in totale, la complessiva somma di € 29.320.34 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, anche equitativamente, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dalla data della subita aggressione sino all'effettivo soddisfo;
- condannare parte convenuta al pagamento delle competenze ed onorari per il presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato”.
A sostegno, l'istante deduceva che in data 8/06/2013 verso le ore 21:30 circa, l'attore subiva un'aggressione da parte del sig. , nella villetta comunale di Controparte_1
Ripacandida. All'atto dell'aggressione l'attore era in compagnia dei suoi amici CP_2
e In particolare, il dopo aver pronunciato la
[...] Controparte_3 CP_1 seguente frase: “che vai dicendo che vado cercando soldi”, si scagliava contro il colpendolo dapprima con schiaffi e pugni e, successivamente, con un morso Parte_1
gli asportava parte del padiglione auricolare dell'orecchio sinistro.
Sul posto accorrevano i Carabinieri della Stazione di Ripacandida che identificavano l'aggressore e lo conducevano presso la locale caserma. In seguito alla denuncia-querela sporta dall'odierno attore, si è svolto un procedimento penale a carico del sig.
per i reati p. e p. dagli artt. 582 e 585 in relazione all'art. 583 c.p. Controparte_1
L'attore si costituiva parte civile ed il processo si concludeva con sentenza n. 393/17 ex art. 444 c.p.p. a seguito di intervenuto patteggiamento, con la quale il CP_1
veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sette di reclusione, oltre alla refusione delle spese per la costituzione di parte civile (doc. n. 20).
Dopo l'aggressione, l'attore veniva accompagnato presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Melfi ove gli veniva diagnosticato “distacco di circa 1 cm della parte superiore dell'orecchio sinistro con conseguente perdita di sostanza del padiglione auricolare sx con prognosi di giorni 15”.
Alla luce di quanto descritto ritenendo la responsabilità dell'accaduto ascrivibile al solo convenuto, l'attore lo conveniva in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni tutti.
2) Parte convenuta benché regolarmente citata con atto rinotificato in data
27/11/2018, non si costituiva in giudizio ed il G.I. con ordinanza del 21/06/2019 ne dichiarava la sua contumacia.
***
La causa istruita per via documentale e prova orale, all'udienza del 30/05/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 3) Preliminarmente è necessario puntualizzare che in tema di risarcimento danni da fatto illecito, è l'attore a dover fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c., tale norma prevede che l'attore il quale invochi la sussistenza di un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, debba fornire la prova degli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., e cioè:
a) della sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria (art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
Quindi, nella fattispecie l'attore è tenuto a provare la condotta illecita lamentata, oltre al danno sofferto ed il nesso causale che lo lega al fatto illecito.
4) Sempre preliminarmente è da evidenziare che in giurisprudenza risulta essere principio indiscusso riconoscere efficacia extra-penale alla sentenza di condanna, per quanto riguarda l'avvenuto accertamento circa la sussistenza del fatto, l'illiceità penale della condotta e la sua commissione da parte dell'imputato.
L'effetto preclusivo dell'art. 651 c.p.p. non è invece suscettibile di incidere sulla necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ. 9 marzo 2018 n. 5660, Cass. civ. 14 febbraio 2019, n. 4318).
Quindi, consolidato in giurisprudenza è il principio secondo il quale: la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma, restando la necessità dell'accertamento in sede civile, dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come “potenzialmente” dannoso e del nesso di causalità tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (Cass. civ. ord. n. 8477/2020, Cass. civ. sent. n.
4318/2019, Cass. civ. sent. n. 5660/2018).
Pertanto, in caso di condanna generica al risarcimento del danno, è necessario in sede civile, accertare il nesso causale tra l'evento ed il danno conseguenza ed il quantum del danno, stante l'autonomia del giudizio civile rispetto a quello penale.
Quindi, il Giudice civile nella fattispecie sopra evidenziata può procedere, nel processo civile di risarcimento del danno, solo all'accertamento dell'esistenza e dell'entità delle conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso e del nesso di derivazione causale tra il fatto accertato dal giudice penale e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati, non assumendo, al riguardo, alcuna rilevanza i limiti che la legge pone alla efficacia, nel separato giudizio civile sul quantum, del giudicato penale di condanna in relazione: all'accertamento della sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Diversamente, ove non si fosse in presenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato, come nella fattispecie, poiché in atti è allegata solo una sentenza di patteggiamento, l'attore è tenuto a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
5) Tanto precisato dalla prova orale assunta in corso di causa emerge quanto in appresso riportato.
All'udienza del 14/10/2022 è stato escusso il teste , il quale riferiva che CP_2
“... mentre stavamo nella villetta di Ripacandida ... da lontano il sig. ha CP_1
iniziato a gridare il nome di dicendogli di avvicinarsi a lui, quindi, ci siamo Pt_1
incamminati verso il , io mi sono fermato si è avvicinato al CP_1 Pt_1
, e senza nulla proferire, quest'ultimo ha iniziato a prendere a schiaffi e CP_1
pugni per poi avventarsi sull'orecchio a morsi e staccandone un pezzo ... i Pt_1
Carabinieri stavano passando in quel momento e li ha fermati e denunciato Parte_1
l'accaduto. I carabinieri hanno identificato il e condotto in caserma ... il CP_1
mi chiese un fazzoletto per tamponare il sangue che fuoriusciva Parte_1
dall'orecchio ...”.
Alla medesima udienza veniva escusso il teste che riferiva: “la sera Testimone_1
dell'accaduto ero nella villetta di Ripacandida ... ho sentito le urla del sig. CP_1
che chiamava dicendo di raggiungerlo;
io sono rimasto in villa
[...] Parte_1
distante da loro, quindi, non ho assistito agli accadimenti;
successivamente e CP_4 ritornando indietro ho sentito che chiedeva un fazzoletto a in quel CP_2 Pt_1 CP_2
momento sopraggiungeva una pattuglia dei Carabinieri che fermava ... ". Parte_1
6) Dalla prova testimoniale assunta in corso di causa, si può senza dubbio affermare che l'istante ha dato prova dell'aggressione subita ad opera di , Controparte_1 fatto, tra l'altro, confermato anche dallo stesso autore la sera dell'accadimento presso la locale Stazione dei carabinieri dove era stato accompagnato dai Carabinieri e CP_5
intervenuti sul posto. I predetti militari nell'annotazione di P.G. riportavano CP_6 quanto segue: “Dopo aver condotto il presso gli Uffici, lo stesso ci CP_1
confermava di essere responsabile della lesione patita da , mediante un Parte_1 morso all'orecchio e precisando di aver staccato parte del lobo superiore.
Gli accadimenti come sopra riportati venivano confermati anche da Persona_1
che sentito a sommarie informazioni il 09/06/2013 verso le ore 11,40 presso la Stazione dei Carabinieri di Ripacandida riferiva: “Ieri 08.06.2013, intorno alle ore 21:30, sono uscito di casa perché dovevo incontrare il mio amico nei pressi Controparte_1 della villetta comunale … decidevo di raggiungere percorrendo la Via CP_1
Santa Maria, dove giunto all'altezza dell'oratorio, vedevo, ad una distanza di circa 20 metri, che quest'ultimo raggiungeva colpendolo ripetutamente al volto con Pt_1
schiaffi, pugni e successivamente bloccandolo. Subito dopo ho compreso che quell'ultima azione di trattava di un morso all'orecchio sinistro, visto che portava Pt_1 la mano all'orecchio sinistro, tamponandolo con un fazzoletto. Dopo ho visto i
Carabinieri sopraggiungere e che chiedeva soccorso”. Pt_1
7) Ordunque la pretesa risarcitoria azionata dall'attore, può ritenersi sufficientemente acclarata sia dalla documentazione versata in atti che dalla prova orale assunta. Quindi, accertato il fatto illecito e dunque l'aggressione subita dall'attore ad opera di che gli causava il distacco di parte del padiglione dell'orecchio Controparte_1
sinistro, è necessario a questo punto quantificare il danno subito da quale Parte_1
diretta conseguenza dell'aggressione.
A tal uopo il G.I. disponeva l'espletamento di apposita CTU nominando il dott.
[...]
il quale affermava con la propria relazione che “Il periziato, a Persona_2
seguito dell'evento aggressivo, veniva visitato c/o il P.S. Osp. di Melfi, sottoposto agli acc. diagnostici strumentali e posta diagnosi di: Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx. Tali lesioni possono essere per dinamica lesiva, per momento di identificazione clinica, per evoluzione riparativa e per documentazione presente in atti ascrivibile all'evento dell'8.6.2013, così come dimostrato dal verificarsi e dal convergere di tutti i criteri necessari per l'esistenza del nesso causale. II sig. Parte_1
, per la lesione subita, veniva soccorso ed accompagnato al P.S. osp. Di Melfi,
[...]
dove, veniva visitato, medicato e posta diagnosi di: Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx. Prognosi 15 gg. s.c. Successivamente alla dimissione dal P.S.
Osp. di Melfi il periziato effettuava controlli specialistici, cure mediche e terapia …”.
Il Consulente ha inoltre concluso che “A) Lo stato di salute del sig. Parte_2
nel periodo antecedente all'evento dell'8.6.2013, ossia il complesso delle condizioni fisico-psichiche preesistenti e indipendenti al sinistro era buono;
B) le lesioni subite a seguito dell'evento dell'8.6.2013: ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx sono eziologicamente riconducibili all'evento lesivo per cui e causa”, infine, ha quantificato la durata della malattia e determinato i postumi permanenti come segue: “C) la durata della malattia va fatto presente che per le esigenze terapeutiche del trauma riportato dal sig. vi fu un periodo di tempo riposo Parte_1
almeno dalla documentazione sanitaria in atti di 55 giorni di cui 15 giorni di inabilità temporanea parziale al 75% corrispondente ai giorni di prognosi prescritti dai sanitari del P.S. Osp. di Melfi, 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 20 giorni al
25% periodo necessario per la stabilizzazione degli attuali esiti;
D) le lesioni predette:
Ferita con perdita di sostanza del padiglione auricolare sx con ripercussioni sulla sfera neuropsichica (un modesto disturbo dell'adottamento) hanno causato postumi permanenti, che rappresentano un danno biologico nella misura del 6% (sei percento ) ed i barèmes adottati: tabella delle menomazioni all'integrità psico-fisica tra 1 e 9 punti di invalidità di cui al D.M. della Salute del 3.7.03 e dalla tabella menomazioni dal 10 al 100% (elaborata dalla Commissione Ministeriale instituita con D.M. 25.5.2004)”.
Quindi, alla luce della consulenza tecnica d'ufficio le cui conclusioni sono condivise da questo giudice, l'attore ha subito un danno biologico nella misura percentuale del 6%, senza alcuna incidenza sulla capacità lavorativa, ed ha determinato una durata della malattia in giorni 15 di ITT al 75%, giorni 20 di ITT al 50% e giorni 20 di ITT al 25%.
Infine, le spese sanitarie documentate agli atti, risultano essere congrue per la somma di
€ 150,26 per quanto affermato dal CTU che vanno rimborsate.
Pertanto, il risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite da Parte_1
può essere determinato, sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Milano ed
[...] espresso in termini monetari già rivalutati all'attualità, nella seguente misura:
Danno biologico permanente € 9.679,28; giorni 15 Invalidità temporanea parziale al 75% € 632,00; giorni 20 Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80; giorni 20 Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90;
Spese mediche € 150,26; così, per un totale complessivo pari ad € 11.304,24.
8) Nessuna ulteriore somma può riconoscersi atteso che il nominato ausiliare, sulla scorta di un percorso ricostruttivo condivisibile, in quanto immune da vizi logici, esclude l'esistenza di processi patologici in atto, riconducibili all'evento, limitandosi ad affermare l'esistenza di un modesto disturbo dell'adattamento. Il danno morale richiesto dall'attore ben può confluire, ad avviso di questo giudice, entro lo spettro risarcitorio del già liquidato danno non patrimoniale (vedasi supra), onde neutralizzare il rischio di duplicazioni risarcitorie. A tal proposito si richiama, l'ordinanza del 3 luglio/4 novembre del 2020, n. 24473 con la quale la Suprema Corte di Cassazione, sez. III
Civile, ha affermato che “Nella valutazione del danno alla salute, in particolare - ma non diversamente che in quella di tutti gli altri danni alla persona conseguenti alla lesione di un valore/interesse costituzionalmente protetto (Cass. nn. 8827-8828 del
2003; Cass. Sez. U. n. 6572 del 2006; Corte Cost. n. 233 del 2003) - il giudice dovrà, pertanto, valutare tanto le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale - che si collocano nella dimensione del rapporto del soggetto con sé stesso - quanto quelle incidenti sul piano dinamico-relazionale della sua vita (che si dipanano nell'ambito della relazione del soggetto con la realtà esterna, con tutto ciò che, in altri termini, costituisce "altro da sé") … Nel caso di lesione della salute, costituisce, pertanto, duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali - e del danno cd. esistenziale, appartenendo tali c.d. "categorie" o "voci" di danno alla stessa area protetta dalla norma costituzionale (l'art. 32 Cost.)”.
9) Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio. (Cass. civ.,
10/3/2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. civ. 27 marzo 1997 n. 2745). La somma riconosciuta va devalutata all'08/06/2013, giorno dell'aggressione, e va rivalutata anno per anno e sulla somma rivalutata, vanno calcolati gli interessi legali fino alla pronuncia della sentenza. Dal momento della sentenza e sino all'effettivo soddisfo dovranno essere corrisposti, sul totale sopra liquidato all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale.
10) Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo. Le spese di CTU vanno poste a carico del convenuto in quanto finalizzata solo alla quantificazione del danno e non, invece, all'accertamento della verità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 1681/2018 tra (attore) contro Parte_1
(convenuto-contumace), ogni ulteriore istanza ed eccezione Controparte_1
disattesa e questione assorbita, così provvede:
- accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna il convenuto-contumace
, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Controparte_1
, della somma di € 11.304,24, somma già rivalutata ad oggi, nonché al Parte_1
pagamento degli interessi legali calcolati anno per anno, sulla somma devalutata alla data dell'08/06/2013, fino alla presente pronuncia, oltre agli interessi legali, sulla somma così ottenuta, dalla pronuncia della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in € 5.077,00, oltre accessori di legge e spese per contributo unificato, da versarsi in favore dello Stato essendo l'attore ammesso al gratuito patrocinio;
- condanna il convenuto-contumace al pagamento delle spese di CTU come liquidate con separato atto.
Così deciso in Potenza in data 20/10/2025 Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante