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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 2760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2760 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8054/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
LI TE CE
NO AL CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8054/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Cancellieri e Barbara Gattuso
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Roma in data 8 settembre 1984. Le parti hanno riferito che dalla loro unione sono nate le figlie (classe 1987) e (classe 1990), Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
aggiungendo di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologazione n. 4064/2022 del 2 marzo 2022, reso dal Tribunale di
Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 62662/2021.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio: I coniugi
chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario contratto in data 08 settembre
1984 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Roma;
2. Regime di vita separata: I coniugi continueranno a
vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto,
fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro
residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali
cambi di domicilio e/o residenza;
3. Autosufficienza economica: I coniugi sono
economicamente autosufficienti e non sussiste alcun diritto
2 all'assegno divorzile in capo ad alcuno di essi, non ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970;
4. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale
sita in Roma, alla Via della Palmarola n. 76, rimane assegnata
alla moglie, il marito se ne è già allontanato;
5. Divisione dei beni: I coniugi, con la firma del presente
ricorso, riconoscono e si danno atto di avere già provveduto
alla divisione bonaria dei beni in comune per cui essi, essendo
reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non
avere nulla a pretendere a tal titolo. La comunione legale dei
beni si è sciolta dalla data della comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione consensuale;
6. Figli maggiorenni: Le figlie e , Per_1 Persona_3
essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non
necessitano di alcun provvedimento in ordine al loro
mantenimento;
7. Spese processuali: Le spese del presente atto e
consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei
ricorrenti, i quali espressamente acconsentono alla
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 8 settembre 1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
3 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 4), non si ritiene, in linea di principio che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare possa operare nel caso di specie considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente essendo i figli delle parti maggiori d'età ed economicamente autosufficienti, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato non ha alcuna ragione di sussistere;
pertanto la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà
l'ordinario regime civilistico sicché la predetta condizione deve ritenersi operante sul piano meramente pattizio tra le parti.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 8 settembre 1984 tra nata a [...] il 28 giugno Parte_1
1958, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
4 matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 01085, Parte 2, Serie A06, Anno 1984;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE relatore
NO AL
Il Presidente
MA NZ
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
MA NZ Presidente
LI TE CE
NO AL CE relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8054/2025, vertente tra
Parte_1 nata a [...] il [...]
e
, Parte_2 nato a [...] il [...] entrambi con il patrocinio degli avv.ti Alessandro Cancellieri e Barbara Gattuso
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto all'intestato Tribunale Parte_1 Parte_2
di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato in Roma in data 8 settembre 1984. Le parti hanno riferito che dalla loro unione sono nate le figlie (classe 1987) e (classe 1990), Per_1 Per_2
entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti,
aggiungendo di essersi separati nell'anno 2022 con decreto di omologazione n. 4064/2022 del 2 marzo 2022, reso dal Tribunale di
Roma nell'ambito del procedimento rubricato al numero r.g. 62662/2021.
Con note scritte rese in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025
le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio: I coniugi
chiedono che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili
del matrimonio concordatario contratto in data 08 settembre
1984 e trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di Roma;
2. Regime di vita separata: I coniugi continueranno a
vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto,
fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro
residenza, dandosi reciproca comunicazione di eventuali
cambi di domicilio e/o residenza;
3. Autosufficienza economica: I coniugi sono
economicamente autosufficienti e non sussiste alcun diritto
2 all'assegno divorzile in capo ad alcuno di essi, non ricorrendo
i presupposti di cui all'art. 5 della legge n. 898/1970;
4. Assegnazione della casa coniugale: La casa coniugale
sita in Roma, alla Via della Palmarola n. 76, rimane assegnata
alla moglie, il marito se ne è già allontanato;
5. Divisione dei beni: I coniugi, con la firma del presente
ricorso, riconoscono e si danno atto di avere già provveduto
alla divisione bonaria dei beni in comune per cui essi, essendo
reciprocamente soddisfatti, dichiarano l'uno all'altro di non
avere nulla a pretendere a tal titolo. La comunione legale dei
beni si è sciolta dalla data della comparizione dei coniugi nella
procedura di separazione consensuale;
6. Figli maggiorenni: Le figlie e , Per_1 Persona_3
essendo maggiorenni ed economicamente autosufficienti, non
necessitano di alcun provvedimento in ordine al loro
mantenimento;
7. Spese processuali: Le spese del presente atto e
consequenziali saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei
ricorrenti, i quali espressamente acconsentono alla
cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.”
Quanto alla domanda principale, ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in data 8 settembre 1984, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine
3 previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale
in quanto non contrari a norme imperative di legge.
Quanto in particolare alla condizione di cui al punto 4), non si ritiene, in linea di principio che l'istituto dell'assegnazione della casa familiare possa operare nel caso di specie considerato che il criterio di riferimento nell'assegnazione della casa familiare è l'interesse dei figli per cui, ove non ci sia prole convivente essendo i figli delle parti maggiori d'età ed economicamente autosufficienti, il tipo di tutela a cui l'istituto dell'assegnazione è preordinato non ha alcuna ragione di sussistere;
pertanto la situazione proprietaria e possessoria dell'immobile seguirà
l'ordinario regime civilistico sicché la predetta condizione deve ritenersi operante sul piano meramente pattizio tra le parti.
Spese della lite compensate come da domanda congiunta.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte nel giudizio indicato in intestazione:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Roma in data 8 settembre 1984 tra nata a [...] il 28 giugno Parte_1
1958, e , nato a [...] il [...]; Parte_2
4 matrimonio trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Roma al n. 01085, Parte 2, Serie A06, Anno 1984;
- dispone, quanto alle condizioni accessorie, che la separazione avvenga nei termini di cui in motivazione;
- spese della lite compensate.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la trasmissione in copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri adempimenti di cui di cui al d.P.R. n. 396-2000.
Roma, 1° dicembre 2025
Il CE relatore
NO AL
Il Presidente
MA NZ
5