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Sentenza 24 febbraio 2024
Sentenza 24 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 24/02/2024, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5499/2019
Udienza “cartolare” del 20-2-2024
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti depositati ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 5499/2019 in materia di servitù, promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in qualità di figlio ed erede del de cuius , entrambi C.F._2 Persona_1 rappresentati e difesi dall'Avv. Elisabetta Genghi (C.F. ) ed elettivamente C.F._3
domiciliati presso il suo studio in Viareggio (LU), Via Aurelio Saffi n. 3, come da procura in atti.
ATTORI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Barsanti CP_1 C.F._4
(C.F. ), dall'Avv. Roberto Barsanti (C.F. ) e dall'Avv. C.F._5 C.F._6
Stefania D'Alessandro (C.F. , ed elettivamente domiciliato presso lo studio in C.F._7
Camaiore (LU), Via Battisti n. 74, come da procura in atti.
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: per gli attori: “accertare e dichiarare che i signori e sono Parte_1 Parte_2
titolari della servitù di passaggio, esercitata sia a piedi, sia con i mezzi meccanici, seguendo il percorso e con le modalità di cui in narrativa per accedere alla via pubblica, sui terreni di proprietà di
pagina 1 di 6
siti nel Comune di Camaiore e distinti al Catasto Terreni: fg 14, Mapp. 671, qualità CP_1
semi. arbor., cl. 2, are 22, ca 50, rd 15,11, ra. 7,55 fg 14, Mapp. 1138, qualità semin. arbor., cl. 2, are
15, rd 0,72, ra 0,39, per l'utilità dei propri terreni siti nel Comune di Camaiore, e distinti al Catasto
Terreni: fg. 14, map. 670, qualità semin. arbor., cl. 2, 20 are, 90 ca, rd 14,03, ra 7,02, fg. 14, map.
482, cl. 2, di 8 are, r.d. 5,58, r.a. 4,13 e per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni per mancato godimento dei terreni (app. 670 e 482), con pronuncia generica in via equitativa. Ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. si chiede che il Giudice voglia fissare, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, la somma di denaro dovuta per ogni violazione ed inosservanza successiva, ovvero per ogni giorno di ritardo, nell'esecuzione dell'emananda sentenza.”.
Per il convenuto: “Integrale rigetto di ogni avversa domanda siccome infondate sia in fatto che in diritto, riportandosi a tutto quanto eccepito e contraddetto sui punti articolati nella narrativa della presente memoria e per le ragioni analiticamente indicate. Soprattutto è però la insussistenza del diritto ex adverso vantato che induce ad insistere per il rigetto della loro domanda. Le argomentazioni analiticamente svolte, suffragano unitamente alle conclusioni della Ctu e dimostrano anche tabularmente, la bontà di quanto si chiede. In subordine, ed in via di mera ipotesi, posto che sia sussistita una servitù a favore della proprietà degli attori, si eccepisce che la stessa sia mai stata usata
e quindi sia dichiarata estinta per prescrizione per mancato esercizio. Vinte le spese.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LE CH e LE sono comproprietari al 50% di due terreni siti in Camaiore, Pt_1 Parte_2
fraz. Montebello, identificati catastalmente al fg. 14, map. 670 e al fg. 14, map. 482, pervenuti per successione di a e al fratello e, successivamente alla morte di Controparte_2 Parte_1 Per_1 quest'ultimo, al figlio . Pt_2
Gli attori convenivano in giudizio , proprietario di due terreni limitrofi e confinanti a CP_1
quello di cui al map. 670 di proprietà attorea: il primo, indicato al Catasto Terreni del Comune di
Camaiore, fg. 14, map. 1138, acquistato da e in data 5-4-1994 a rogiti CP_3 Controparte_4
notaio il secondo, indicato al map. 671, ottenuto a seguito di atto di divisione del 27-6-1988 a Per_2
rogiti notaio Per_3
I lamentavano che il convenuto non tollerava la servitù di passaggio gravante sui propri Parte_1
terreni, servitù documentata da vari atti notarili succedutisi negli anni, e comunque giustificata dal transito da parte degli stessi attori sulle proprietà del da oltre un ventennio, sia a piedi che con CP_1
pagina 2 di 6 mezzi meccanici, per l'accesso alla pubblica via di Montebello, nonchè dalla presenza di opere visibili, permanenti ed inequivocabilmente destinate all'esercizio del diritto di passo.
Riferivano altresì che era stato in merito instaurato un giudizio avente ad oggetto azione di reintegra nel possesso da parte dei fratelli e e in relazione al quale, con provvedimento del Parte_1 Per_1
12-10-2004, era ordinata dal Tribunale di Lucca la rimozione degli ostacoli materiali posti in corrispondenza delle aree di passaggio nel fondo del CP_1
Quest'ultimo tuttavia non aveva mai provveduto, collocando anzi un paletto finalizzato all'ostruzione del passaggio con mezzi meccanici ed allungando il capo filare di un preesistente vigneto;
in seguito le parti raggiungevano un accordo con scrittura privata del 26-11-2012 attraverso cui il avrebbe CP_1 autorizzato temporaneamente il passo ai ricorrenti sino all'esito del successivo giudizio petitorio mediante arretramento del capo filare del vigneto, arretramento che, tuttavia, non era mai stato realizzato così come non era mai stata intrapresa azione petitoria.
Viceversa, il convenuto aveva aggiunto nuovi filari di viti atti a impedire anche il mero passaggio pedonale.
Gli attori introducevano dunque il presente giudizio al fine di accertare e dichiarare la titolarità del diritto di servitù di passaggio sui terreni del e di condannare quest'ultimo al risarcimento del CP_1
danno nonché al pagamento di ulteriore somma di denaro ex art. 614 bis c.p.c..
Il si costituiva in giudizio negando l'esistenza della servitù di passaggio e chiedendo l'integrale CP_1
rigetto delle domande attrici poiché infondate in fatto e in diritto, evidenziando anzitutto che gli atti notarili di cui all'atto di citazione non avevano mai previsto alcun diritto a favore dei terreni degli attori.
Contestava poi il passaggio pluriventennale dei sui propri terreni per accedere alla via di Parte_1
Montebello, ed altresì l'esistenza di opere visibili, permanenti e inequivocabilmente destinate alla servitù di passaggio.
Sosteneva che le azioni in passato intentate non avevano mai prodotto effetti, salvo la rimozione spontanea da parte del del capo filare e delle viti, ad ogni modo senza la successiva aggiunta di CP_1 ulteriori opere atte all'impedimento del passaggio.
Evidenziava che gli odierni attori non avevano mai coltivato i loro terreni e che comunque l'accesso era possibile da via della Marra.
pagina 3 di 6 In subordine e in ipotesi sosteneva che la servitù, qualora considerata esistente, non era mai stata usata,
e chiedeva quindi che fosse dichiarata estinta per prescrizione per mancato esercizio.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., era disposta la comparizione personale delle parti per interrogarle sui fatti di causa, e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione veniva nominato CTU il Geom. Persona_4
Dopo il deposito della consulenza, questo giudicante formulava un'ulteriore proposta transattiva;
stante il mancato consenso degli attori veniva esperito interrogatorio delle parti ed ammessa la prova per testi, assunta sui luoghi di causa previa ispezione giudiziale dei luoghi.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gli attori chiedono l'accertamento di una servitù di passaggio pedonale e con mezzi meccanici sul fondo del convenuto secondo il percorso in citazione, cioè lungo uno “stradoncello” dipartente dalla via pubblica Montebello: tuttavia, dall'attività istruttoria espletata non emerge la sussistenza di alcuna servitù gravante i fondi a favore dei terreni di parte attrice. CP_1
Dalla accurata descrizione dei luoghi effettuata dal CTU Geom. con ampio corredo Per_4 fotografico e planimetrico, emerge che lo stradello in esame consente l'accesso a diverse proprietà di terzi estranei al presente giudizio, oltreché ai terreni intestati al convenuto;
non permette CP_1 invece l'accesso diretto ai mappali 670 e 482 dei terminando ben prima di raggiungerli. Parte_1
Dagli atti d'acquisto non emerge alcuna costituzione negoziale della servitù.
Dalla divisione notaio del 8-2-1925, rep. 1737/1300, si rileva l'esistenza di un Persona_5
diritto di passo da esercitare su di uno stradoncello, ma non è possibile né accertarne il tracciato né affermare se i terreni oggi del convenuto fossero dallo stesso attraversati.
Certamente nell'atto non vi è menzione di una servitù di passo a favore dei terreni di parte attrice e gravante quelli di parte convenuta, ed agli stessi esiti si perviene dall'esame dalla donazione e divisione notaio del 1-3-1949 rep. 3344/1457. Per_6
La divisione notaio del 27-6-1988 rep. 11062/1421 non ha per oggetto i beni di proprietà Per_3
attrice, e nessun riferimento alla sussistenza di uno stradoncello o della servitù rivendicata è rinvenibile nella compravendita ai rogiti del 6-7-1988 rep. 11104/1433, relativa peraltro a immobili diversi Per_3
rispetto a quelli per cui è causa.
pagina 4 di 6 Infine la compravendita notaio 5-4-1994 rep. 4641/936 menziona le sole modalità di accesso Per_2
al terreno del map. 1138, trasferito franco e libero da pesi e servitù. CP_1
La CTU espletata conferma, inoltre, che i mappali di proprietà attorea non sono interclusi, e che questi possono anzi essere diversamente raggiunti, sia a piedi che con mezzi meccanici di modeste dimensioni: in particolare, vi è un passaggio che consente l'accesso dalla viabilità pubblica denominata
Via Cecchetto fino al mappale 481 di proprietà di insistendo poi su altri terreni di Parte_1
proprietà di entrambe le parti attrici e su stradelli poderali attraverso i quali è possibile accedere dapprima alla part. 482, quindi, mediante l'attraversamento dell'alveo di Rio di Tesorata – minuscolo rigagnolo costantemente in secca, e solo lievemente scavato - alla particella 670.
Occorre dunque verificare se la servitù di passaggio reclamata sia sorta per usucapione, a seguito di possesso ultraventennale da parte degli attori.
In base all'art. 1061 c.c. una servitù di passaggio può essere acquistata per usucapione purché sia apparente, e cioè a condizione che esistano nel fondo servente o in quello dominante segni visibili, concretantisi in opere permanenti, che assolvano una funzione di strumentalità necessaria rispetto all'esercizio della servitù e ne rivelino esteriormente, in modo non equivoco, l'esistenza.
Le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio devono essere esistite ed devono aver avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire.
Pertanto, affinché venga accertata l'usucapione di una servitù di passaggio, non è sufficiente dimostrare il decorso del tempo e l'esistenza di un'opera, ma altresì occorre provare che tale opera sin dall'inizio presentasse i requisiti della visibilità, permanenza ed avesse una tale, specifica destinazione.
Nella fattispecie in esame il requisito dell'apparenza non è soddisfatto, dal momento che, come inequivocabilmente accertato dal CTU, e come verificato in sede di ispezione dei luoghi, lo stradoncello - cioè l'opera visibile - si esaurisce ben prima di giungere ai terreni di parte attrice.
Neppure le testimonianze, assunte sui luoghi di causa, avallano la tesi attorea.
Il teste indotto dagli attori, premesso di eseguire professionalmente lavorazioni Testimone_1
agricole conto terzi con mezzi di sua proprietà, e di aver lavorato anche sui luoghi di causa per conto degli attori con il suo trattore, riferisce di aver utilizzato il passo per circa due o tre anni prima della testimonianza, laddove risulta pacifico tra le parti l'impedimento esercitato dal da circa un CP_1
ventennio: il teste quindi è del tutto inattendibile.
pagina 5 di 6 Lo stesso teste peraltro ha affermato che in altra occasione, di fronte all'ostruzionismo del convenuto, ha raggiunto i campi degli attori passando per altro percorso, confermandone così sia la mancata interclusione, sia che il si è sempre opposto al passaggio. CP_1
Il secondo teste di parte attrice coniuge dell'attrice ha dichiarato che in Testimone_2 Parte_1
tempi passati sui terreni di sua moglie vi era un vigneto, e che ha utilizzato il passo con un piccolo motocarro Ape 50 per portare via l'uva, mentre per le restanti esigenze utilizzava il passo a piedi.
A precisa domanda ha però dichiarato di non essere in grado di collocare temporalmente tali circostanze, rendendo la sua deposizione inutilizzabile.
Al contrario il teste di parte convenuta ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, Testimone_3
che consentono di escludere il possesso ad usucapionem degli attori.
Il teste è nipote del convenuto, ed è a conoscenza dei fatti di causa in quanto sua madre è proprietaria di una delle abitazioni site all'inizio del passo e di alcuni dei terreni circostanti, e li ha costantemente frequentati, specialmente d'estate, anche per far visita a suoi zio ed ai suoi nonni.
Ha dichiarato che l'attuale stato dei luoghi è immutato almeno da quando suo zio acquistò il mappale
1138 da e successivamente ampliò il passo, che in precedenza era solo pedonale, per CP_3 consentirne l'utilizzo con piccoli mezzi agricoli e per consentire ai medesimi, al termine dello stradello,
l'inversione di marcia.
Il teste ha altresì dichiarato di non aver mai visto gli attori utilizzare il passo.
La deposizione del secondo teste di parte convenuta dello stesso tenore, è invece Testimone_4
inutilizzabile avendo il teste un interesse qualificato che potrebbe giustificare la sua partecipazione al giudizio.
Le risultanze istruttorie comportano il rigetto della domanda attorea, e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta la domanda attorea, e condanna gli attori al rimborso a favore del convenuto delle spese di lite, liquidate in €. 4.500,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU in via definitiva a carico degli attori.
Il Giudice
Giacomo Lucente
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