Ordinanza 17 dicembre 2024
Massime • 1
Le funzioni di pubblica sicurezza inerenti a manifestazioni teatrali o cinematografiche o ad altre forme di trattenimento in luogo pubblico, regolate dal T.U.L.P.S., per effetto dell'art. 19 del d.P.R. n. 616 del 1977 sono state assegnate ai Comuni, conformemente ai loro fini istituzionali di promozione turistico-culturale per lo sviluppo economico-sociale della comunità locale, sicché l'ente deve ritenersi responsabile dei danni riconducibili all'omessa adozione di misure preventive e protettive tali da prevenire rischi e scongiurare pericoli per l'incolumità e la sicurezza pubblica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del Comune in ordine ai danni patiti da alcuni spettatori in conseguenza dell'imbizzarrimento di cavalli, in occasione di una sfilata di carrozze d'epoca all'interno di un parco cittadino, sebbene l'ente avesse omesso di predisporre delle transenne e una sorveglianza sull'adeguatezza del percorso e sulla sicurezza per la pubblica incolumità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 17/12/2024, n. 32928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32928 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e il primo motivo dell'incidentale, rigetta i restanti motivi del ricorso principale;
cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti;
rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di cassazione, Sezione Terza civile, il giorno 7/10/2024. Il Presidente CO IN R.g. n. 15490 del 2023 7/10/2024; estensore: C. Valle Pag. 10 di 10