TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3184 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 11461/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Bocca,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 28.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 14.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando
1 altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 1182/2024, pubblicata il 16.4.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 28.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Masone (GE) il 16.3.2013, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
1182/2024 del 16.4.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 12.9.2016), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Masone (GE) il 16.3.2013;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto perseguendo l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore la più serena crescita psicofisica;
Per_1
2) la figlia minore (nata il [...]) rimane affidata, con criterio condiviso, ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa anagrafica e prevalente presso la residenza paterna, in Genova via Costa del Vento 31; nel predetto immobile rimarrà quindi a vivere il
IG , unitamente alla figlia minore. La IG.ra ha già trasferito Parte_1 CP_1
altrove il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica (attualmente in Genova, Via
Fabbriche 72/6);
3) in forza dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano a una leale e fattiva collaborazione nell'interesse della figlia minore. Le decisioni di maggior rilievo per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Per_1
4) I genitori stanno attualmente frequentando la minore (e continueranno a mantenere tale assetto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) con tempistiche paritetiche
(indicativamente due-tre giorni consecutivi per uno, e comunque a weekend alternati). Nessun contributo economico al mantenimento ordinario della figlia minore viene previsto in considerazione del fatto che i genitori vi provvederanno direttamente, durante i tempi di reciproca spettanza, ad eccezione di quanto stabilito al punto 8).
3 5) Nell'ipotesi in cui la IG.ra decidesse di trasferire la di lei residenza fuori dal CP_1
Comune di Genova, ella potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_1
- 3 weekend al mese, di cui due decorrenti dal sabato mattina ed il restante weekend decorrente dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina (quando la figlia minore verrà accompagnata dalla madre direttamente a scuola), nonché
- un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento (con accompagnamento della figlia a scuola la mattina successiva da parte della madre).
Laddove il IG. non fosse occupato lavorativamente il sabato o la domenica di Parte_1
un weekend di competenza materna, la figlia minore starà con il papà e i genitori si accorderanno affinché la IG.ra possa recuperare la frequentazione con la figlia CP_1
infrasettimanalmente.
6) Laddove la IG.ra decidesse di fissare la di lei residenza fuori dal Comune di CP_1
Genova, sarà la stessa che si occuperà di andare a prendere e riportare la minore presso la residenza paterna. Diversamente, laddove, viceversa, la IG.ra decidesse di fissare la CP_1
di lei residenza all'interno del Comune di Genova (come accade attualmente), i genitori si accolleranno gli oneri del riaccompagnamento in base al criterio dell'alternanza.
7) la figlia trascorrerà le principali festività (Pasqua, Capodanno, lunedì dell'Angelo, Per_1
festa della Repubblica, 1° Maggio ecc) con uno o l'altro genitore con tempistiche paritetiche preservando il criterio dell'alternanza;
durante il periodo di astensione scolastica estiva la minore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, non consecutivo (di cui almeno 7 giorni consecutivi), con l'uno o l'altro genitore, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Durante il predetto periodo di ferie la frequenza con l'altro genitore sarà sospesa salvo diverso accordo tra i genitori.
La figlia potrà trascorrere, altresì, con l'uno o l'altro genitore, ed alternativamente di anno in anno, un ulteriore periodo di 7 giorni nel periodo di fermo scolastico invernale (cd. settimana bianca).
Per il restante periodo di astensione scolastica estiva, i genitori ripartiranno la frequentazione secondo il calendario ordinario. Nel giorno coincidente con il compleanno della minore i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori.
4 Attese le modalita di frequentazione di cui sopra, ciascun genitore manterrà la figlia in via diretta, senza previsione di alcun mantenimento economico reciproco tra i genitori.
8) il IG. erogherà, a titolo di contributo alloggiativo per la figlia, un importo Parte_1
mensile di euro 100,00 (cento//00) alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
9) i genitori ripartiranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia minore e previamente concordate, richiamandosi, per l'individuazione e i criteri di consenso al Protocollo emanato dal Tribunale di Genova il 15/09/2016, che le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi legali.
10) I coniugi concordano espressamente fin d'ora di ricomprendere nelle spese da suddividere al 50% anche la spesa relativa ai buoni pasto e concorderanno le spese relative all'acquisto di abbigliamento della minore;
11) I coniugi, ai fini della detrazione fiscale, ripartiranno in misura paritetica le pezze giustificative relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia;
12) Il IG. e la IG.ra percepiranno l'assegno unico per la figlia Parte_1 Controparte_1
come per legge.
13) La IG.ra ed il IG. si prestano fin d'ora reciproco assenso al rinnovo e/o CP_1 Pt_1
rilascio del documento di identità, anche valido per l'espatrio, per la figlia minore;
14) L'autovettura tipo Toyota Yaris Hybrid 116 cv trend targata GE685EJ intestata formalmente alla IG.ra ma caduta in comunione dei beni resterà in proprietà CP_1
esclusiva alla stessa. Il IG si impegna a semplice richiesta ad intervenire a Parte_1
qualsiasi atto per il trasferimento e/o intestazione alla IGa . CP_1
15) Il mobilio e gli arredi e suppellettili presenti nella casa già residenza coniugale resteranno in uso ed in proprietà al IG . Parte_1
16) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver definito prima d'ora ogni aspetto patrimoniale ed economico tra di loro”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1, parte II, serie A, anno 2013) e alle ulteriori incombenze di legge.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. , nato a [...], il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, come da procura in atti, dall'avv. Barbara Bocca,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, come da procura in atti, dall'avv. Daniela Fizzotti;
conclusioni dei ricorrenti: come da verbale di udienza del 28.11.2024;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 22.4.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
- con ricorso congiunto depositato il 14.12.2023 i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale, e avanzando
1 altresì domanda di divorzio (in ciò avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente);
- con sentenza n. 1182/2024, pubblicata il 16.4.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione personale tra i ricorrenti, recependo l'accordo dai medesimi raggiunto, e, con contestuale ordinanza, ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio;
- all'udienza del 28.11.2024 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno precisato le condizioni di divorzio fra loro concordate e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale;
*** esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a Masone (GE) il 16.3.2013, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi sono addivenuti a separazione consensuale come da sentenza n.
1182/2024 del 16.4.2024, sopra evocata;
- dalla separazione personale non è mai intervenuta alcuna riconciliazione tra loro;
preso atto che risultano maturate le condizioni cui la legge subordina la procedibilità della spiegata domanda di divorzio;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai ricorrenti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando idonee ad assicurare efficace tutela agli interessi della minore (nata dall'unione coniugale il 12.9.2016), e non ponendosi in contrasto con Per_1
norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
2 il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
, C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
contratto a Masone (GE) il 16.3.2013;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto perseguendo l'obiettivo solidale di garantire alla figlia minore la più serena crescita psicofisica;
Per_1
2) la figlia minore (nata il [...]) rimane affidata, con criterio condiviso, ad Per_1
entrambi i genitori con collocazione abitativa anagrafica e prevalente presso la residenza paterna, in Genova via Costa del Vento 31; nel predetto immobile rimarrà quindi a vivere il
IG , unitamente alla figlia minore. La IG.ra ha già trasferito Parte_1 CP_1
altrove il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica (attualmente in Genova, Via
Fabbriche 72/6);
3) in forza dell'affidamento condiviso, i genitori si impegnano a una leale e fattiva collaborazione nell'interesse della figlia minore. Le decisioni di maggior rilievo per la figlia verranno prese di comune accordo tra i genitori. Per_1
4) I genitori stanno attualmente frequentando la minore (e continueranno a mantenere tale assetto compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi) con tempistiche paritetiche
(indicativamente due-tre giorni consecutivi per uno, e comunque a weekend alternati). Nessun contributo economico al mantenimento ordinario della figlia minore viene previsto in considerazione del fatto che i genitori vi provvederanno direttamente, durante i tempi di reciproca spettanza, ad eccezione di quanto stabilito al punto 8).
3 5) Nell'ipotesi in cui la IG.ra decidesse di trasferire la di lei residenza fuori dal CP_1
Comune di Genova, ella potrà vedere e tenere con sé la figlia : Per_1
- 3 weekend al mese, di cui due decorrenti dal sabato mattina ed il restante weekend decorrente dal venerdì all'uscita da scuola, fino al lunedì mattina (quando la figlia minore verrà accompagnata dalla madre direttamente a scuola), nonché
- un pomeriggio infrasettimanale, con pernottamento (con accompagnamento della figlia a scuola la mattina successiva da parte della madre).
Laddove il IG. non fosse occupato lavorativamente il sabato o la domenica di Parte_1
un weekend di competenza materna, la figlia minore starà con il papà e i genitori si accorderanno affinché la IG.ra possa recuperare la frequentazione con la figlia CP_1
infrasettimanalmente.
6) Laddove la IG.ra decidesse di fissare la di lei residenza fuori dal Comune di CP_1
Genova, sarà la stessa che si occuperà di andare a prendere e riportare la minore presso la residenza paterna. Diversamente, laddove, viceversa, la IG.ra decidesse di fissare la CP_1
di lei residenza all'interno del Comune di Genova (come accade attualmente), i genitori si accolleranno gli oneri del riaccompagnamento in base al criterio dell'alternanza.
7) la figlia trascorrerà le principali festività (Pasqua, Capodanno, lunedì dell'Angelo, Per_1
festa della Repubblica, 1° Maggio ecc) con uno o l'altro genitore con tempistiche paritetiche preservando il criterio dell'alternanza;
durante il periodo di astensione scolastica estiva la minore potrà trascorrere un periodo di 15 giorni, non consecutivo (di cui almeno 7 giorni consecutivi), con l'uno o l'altro genitore, da comunicarsi entro il 30 giugno di ogni anno. Durante il predetto periodo di ferie la frequenza con l'altro genitore sarà sospesa salvo diverso accordo tra i genitori.
La figlia potrà trascorrere, altresì, con l'uno o l'altro genitore, ed alternativamente di anno in anno, un ulteriore periodo di 7 giorni nel periodo di fermo scolastico invernale (cd. settimana bianca).
Per il restante periodo di astensione scolastica estiva, i genitori ripartiranno la frequentazione secondo il calendario ordinario. Nel giorno coincidente con il compleanno della minore i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo tra i genitori.
4 Attese le modalita di frequentazione di cui sopra, ciascun genitore manterrà la figlia in via diretta, senza previsione di alcun mantenimento economico reciproco tra i genitori.
8) il IG. erogherà, a titolo di contributo alloggiativo per la figlia, un importo Parte_1
mensile di euro 100,00 (cento//00) alla IG.ra entro il giorno 5 di ogni mese;
CP_1
9) i genitori ripartiranno, in ragione del 50% ciascuno, tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia minore e previamente concordate, richiamandosi, per l'individuazione e i criteri di consenso al Protocollo emanato dal Tribunale di Genova il 15/09/2016, che le parti dichiarano di aver ricevuto dai rispettivi legali.
10) I coniugi concordano espressamente fin d'ora di ricomprendere nelle spese da suddividere al 50% anche la spesa relativa ai buoni pasto e concorderanno le spese relative all'acquisto di abbigliamento della minore;
11) I coniugi, ai fini della detrazione fiscale, ripartiranno in misura paritetica le pezze giustificative relative alle spese straordinarie sostenute per la figlia;
12) Il IG. e la IG.ra percepiranno l'assegno unico per la figlia Parte_1 Controparte_1
come per legge.
13) La IG.ra ed il IG. si prestano fin d'ora reciproco assenso al rinnovo e/o CP_1 Pt_1
rilascio del documento di identità, anche valido per l'espatrio, per la figlia minore;
14) L'autovettura tipo Toyota Yaris Hybrid 116 cv trend targata GE685EJ intestata formalmente alla IG.ra ma caduta in comunione dei beni resterà in proprietà CP_1
esclusiva alla stessa. Il IG si impegna a semplice richiesta ad intervenire a Parte_1
qualsiasi atto per il trasferimento e/o intestazione alla IGa . CP_1
15) Il mobilio e gli arredi e suppellettili presenti nella casa già residenza coniugale resteranno in uso ed in proprietà al IG . Parte_1
16) I coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e di aver definito prima d'ora ogni aspetto patrimoniale ed economico tra di loro”.
Nulla sulle spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 1, parte II, serie A, anno 2013) e alle ulteriori incombenze di legge.
5 Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 29.11.2024.
Il giudice estensore Il presidente dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
6