Articolo 92 della Legge 2 aprile 1968, n. 461
Articolo 91Articolo 93
Versione
9 maggio 1968
Art. 92.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1956-57 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese ac-
certate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1956-57 (articolo 87)............. L. 95.890.730.859
Somme rimaste da pagare sui residui de-
gli esercizi precedenti (articolo 90)...... " 66.330.723.240
Residui passivi al 30 giugno 1957... L. 162.221.454.099
Entrata in vigore il 9 maggio 1968