Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00141/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2025, proposto da
TA ME, rappresentata e difesa dall'avvocato Amedeo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 769/2024, pubblicata il 19 aprile 2024, emessa dal Tribunale di Frosinone, Sez. Lavoro, RG n. 4039/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa CE RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato e depositato il 3 febbraio 2025, parte ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Frosinone n. 769/2024, pubblicata il 19 aprile 2024, passata in giudicato in data 21 ottobre 2024 e notificata al Ministero dell’Istruzione in data 20 aprile 2024.
2. La sentenza su indicata ha riconosciuto “ il diritto della parte ricorrente di usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” prevista dall’art. 1 co. 121 L. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito convenuto alla attivazione, in suo favore, della predetta carta elettronica per un importo di €.1.000,00, oltre interessi legali come per legge ”.
3. Il Ministero dell’Istruzione si è costituito in giudizio con memoria di mera forma.
4. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2025 la causa è passata in decisione.
5. Il presente ricorso in ottemperanza è fondato e merita accoglimento in quanto risulta accertato che:
- la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato;
- sono decorsi 120 giorni dalla notifica del detto titolo, risultando così rispettato il termine dilatorio previsto ex lege per le esecuzioni nei confronti delle Amministrazioni dello Stato.
6. Conseguentemente, deve essere ordinato alla resistente amministrazione di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.
7. Si nomina fin d’ora, per il caso di infruttuosa scadenza del termine per adempiere su assegnato, quale Commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale di Frosinone/Latina, o funzionario dallo stesso delegato, che si insedierà su sollecitazione di parte ricorrente, provvedendo nel termine di giorni sessanta (60) a dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio; il compenso per tale attività, che viene liquidato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata richiesta del Commissario, viene posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
8. Non può, invece, essere accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a. dovendosi ritenere tale misura, nel particolare caso all’esame, in cui il Ministero convenuto è notoriamente interessato da un elevato numero di contenziosi inerenti la c.d. Carta del docente, manifestamente iniqua, e potendosi ragionevolmente escludere, in ragione della già disposta nomina del Commissario ad acta, ulteriori significativi ritardi nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
9. Le spese di lite seguono, infine, la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima):
- accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina o suo delegato, nel termine e ai sensi di cui in parte motiva; il compenso per tale attività, determinato fin d’ora nella misura di euro 1.000,00, salvo conguaglio da liquidarsi su motivata istanza dello stesso, è posto a carico dell’amministrazione inadempiente;
- respinge la domanda di condanna del Ministero convenuto al pagamento della penalità di mora di cui all'art. 114, c. 4, lett. e) c.p.a.;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Stoppa Amedeo, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LL CA, Presidente
CE RO, Consigliere, Estensore
Emanuela Traina, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE RO | LL CA |
IL SEGRETARIO