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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/06/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 551 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, trattenuta a sentenza all'udienza del 09.06.25, vertente
TRA
, in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Massimiliano Carnovale;
Parte opponente
E
(già , in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Claudio CP_1 CP_2 P.IVA_2
Arcaleni;
Parte opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1 della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Con atto di citazione, T.C.T. di proponeva opposizione al precetto, Parte_1
eccependone la nullità perché non preceduto dalla valida notificazione del titolo esecutivo.
Resisteva parte opposta.
L'attività istruttoria espletata, caratterizzata dalla documentazione prodotta, ha fondato la pretesa di parte opposta, poiché risulta che la notifica del ricorso e pedissequo decreto ingiuntivo n. 4514/09, n. 7784/09 R.G., emesso dal Giudice di
Pace di Perugia in data 26.11.2009, si perfezionava per compiuta giacenza in data
23.01.2010 (v. all. 3 e 4 della comparsa di costituzione), a seguito di cui il decreto ingiuntivo non opposto passava in giudicato e veniva munito della relativa formula esecutiva il successivo 07.07.2010 (v. all. 5 della comparsa di costituzione).
Risulta, altresì, che in data 01.09.2010 parte opposta procedeva alla notifica di un primo atto di precetto fondato sul suddetto titolo esecutivo presso la nuova sede della ditta debitrice risultante dalla visura camerale (v. all. 6) con regolare ricezione del plico.
A seguito del mancato pagamento di quanto dovuto, il successivo 04.11.2010 parte opponente richiedeva, a mezzo del competente Ufficiale Giudiziario, pignoramento mobiliare presso la sede della ditta debitrice con esito negativo (v. all. 7); pertanto, in data 11.03.2014 parte opposta procedeva alla notifica di un secondo atto di precetto in rinnovazione presso la residenza del titolare della ditta debitrice Sig. . Parte_1
Pertanto, dalla documentazione prodotta, la relativa eccezione formulata da parte opponente è risultata infondata.
Per altro verso, non ha fornito la prova dell'adempimento. Parte_1
Resta assorbita ogni diversa questione in forza del criterio della ragione più liquida, che permette di limitare la motivazione all'esame del motivo dirimente ed assorbente rispetto ad ogni altro (v. Cass. 8 marzo 2017, n. 5805).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Lamezia Terme in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
Rigetta l'opposizione a precetto.
Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore di parte opposta, con distrazione, che si liquidano in € 1.550,00, oltre 15% rimborso forfettario e accessori come per legge.
Cosi deciso in Lamezia Terme in data 09 aprile 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
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