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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/11/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 848/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LO- Parte_1 C.F._1
SS AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ZAN- Controparte_1 P.IVA_1
NI LE e dall'avv. COLOMBA VITTORIO
APPELLATA
1
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 371/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data 11/03/2024
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione re- spinta, ad integrale riforma della sentenza n° 371/2024 del Tribunale di Livorno, di- chiarare improcedibile il giudizio di opposizione incardinato dall'odierna appellante in avverso al Decreto Ingiuntivo n° 510/2021 ed iscritto al R.G. 1934/2021 di detto Tribu- nale per mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, stante la mancata corretta esecuzione del procedimento di mediazione demandato all'opposta dal Giudice di prime cure, per i motivi esposti in atto di appello e, per l'effetto, ordinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso da Tribunale di Livorno n° 510/2021, con ogni conseguenza di legge. Voglia inoltre l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, considerato che perdura l'esecuzione forzata del revocando titolo mediante attingimento sulla bu- sta paga dell'appellante, condannare l'appellata all'integrale restituzione ad Parte_1
di tutte le somme percepite dalla controparte in esecuzione del predetto revo-
[...] cando titolo, oltre interessi di legge e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente processo e del processo di primo grado.”
Per la parte appellata Controparte_1
“In via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , C.F. in quanto pretestuoso, Parte_1 C.F._1 fondato su motivi smentiti per tabulas, ed in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra argomentate e, per l'effetto, confermare inte- gralmente la sentenza n. n. 371/2023, R.G. n. 1943/2021 del Tribunale di Livorno, Giu-
2 dice Dott. Giulio Scaramuzzino, pubblicata in data 11/03/2024. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva tempestiva opposizione al decreto non provviso- Parte_1 riamente esecutivo n. 510/2021 del Tribunale di Livorno con il quale le era ingiunto il pagamento a favore di (quale cessionaria di Controparte_1 Parte_2
di euro 18.501,10, oltre interessi e spese, a titolo di capitale ed interessi dovuto
[...] per il contratto di finanziamento n. 2361030, stipulato con ON S.p.A. (denominazio- ne successivamente mutata in . Parte_2
Parte attrice in opposizione rilevava ed eccepiva il presunto anatocismo applicato dall'istituto cedente sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'incertezza, l'illiquidità e la non esigibilità del credito azionato.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiunti- vo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti in data 27 gennaio 2022, il Giudice accoglieva la richiesta di concessione della provvisoria esecutività avanzata dalla parte opposta e, rilevato che la controversia rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010, assegnava a quest'ultima termine per avviare la proce- dura di mediazione.
Parte convenuta opposta depositava verbale negativo di mediazione, nel quale si dava atto della mancata comparizione di;
parte attrice in opposizione Parte_1 eccepiva il mancato svolgimento della procedura di mediazione, sostenendo che l'Organismo ADR aveva dato avviso, via pec, dell'avvenuta convocazione unica- CP_2 mente al difensore e non anche alla parte personalmente.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 371/2024 pubblicata in data 11/03/2024 così statuiva:
“rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida, per
l'intero, in euro 4.237,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato (cfr. note in PCT di parte op- ponente del 26.11.2022 nonché note in PCT di parte opposta del 23.11.2022 con verbale allegato) che l'organismo di mediazione , in data 8.2.2022 (cfr. convocazio- CP_3 ne allegata alla predetta nota in PCT di parte opponente del 26.11.2022), inviava con- vocazione per il tentativo di mediazione a presso Avv. Luciano Lo- Parte_1 russo, venendo di seguito indicata la PEC del difensore della odierna opponente. In so- stanza è pacifico che la convocazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 veniva inviata solo all'indirizzo PEC del procuratore costituito della parte opponente, senza che quest'ultima (né lo stesso difensore) si presentassero all'incontro (tenuto da remoto) innanzi all'organismo di mediazione.
Parte opponente, dunque, eccepiva la invalidità della convocazione predetta, da cui di- scenderebbe la necessaria (a suo avviso) conseguenza della declaratoria di improcedi- bilità della domanda. Va pure precisato che parte opponente non allegava eventuali motivi per i quali il difensore non poteva avere contezza della convocazione. In sostan- za si ha che:
a) La convocazione di cui all'art. 8 D. lgs. 28/2010 veniva inviata solo al difensore costituito (indirizzo PEC correttamente individuato), presso cui l'opponente aveva elet- to domicilio (cfr, mandato alle liti in atti);
b) Il difensore, quindi, riceveva la predetta PEC;
c) La convocazione non veniva quindi inviata all'opponente di persona;
d) Nessuno, per parte opponente, si presentava innanzi al mediatore.
L'art. 8 del D. lgs. 28/2010, più volte citato, dispone (parti in grassetto evidenziate dal redattore): “[…] La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate al-
4 le parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ri- cezione. […]
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. […]
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è de- mandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”.
Orbene, ritiene chi scrive che l'impianto dell'istituto debba essere interpretato secondo buona fede ed in senso teleologicamente orientato.
Chiaro è che l'istituto della mediazione sia orientato, in via generale, a favorire la pos- sibilità che le parti possano trovare un modo di risoluzione alternativo e consensuale di conflitti insorti o (processualmente) insorgendi. Il procedimento è strutturato in via de- formalizzata (chiaro in tal senso il disposto dell'art. 8, comma III, del ci-tato Decreto legislativo).
Quanto alla convocazione il disposto del citato art. 8 è piuttosto ampio, limitandosi a prescrivere che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'ora- rio dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Anche in tal caso, dunque, non vengono pre- scritte particolari formalità, purché vi sia invio della convocazione con modalità tale che le parti possano effettivamente riceverla.
In tale cornice, devesi inquadrare il caso concreto, il quale, fra il resto, presenta due caratteristiche che paiono decisive.
In primo luogo, trattasi di mediazione demandata dal Giudice nel corso di giudizio già incardinato e nel quale l'odierna opponente, dunque, al momento in cui fu ordinato
l'esperimento della mediazione obbligatoria, era già costituita con procuratore, presso il quale aveva espressamente eletto domicilio (vedasi mandato alle liti allegato dall'opponente). Già questo, di per sé, deve indurre a ritenere che, secondo buona fede processuale, di nulla possa dolersi la parte, il cui difensore, presso il quale ella ha eletto domicilio, riceveva, a giudizio già incardinato, convocazione via PEC per comparire innanzi all'organismo di mediazione. Ancora, si deve pure soggiungere che il difensore
5 nulla allegava in punto eventuali motivi ostativi alla comparizione della parte innanzi all'organismo di mediazione per l'incontro di cui al verbale depositato dall'odierna op- posta (cfr. verbale allegato alla nota di deposito del 23.11.2022: incontro tenutosi in data 15.3.2022), dovendosi pure sottolineare che è esigibile in base ad un canone di buona fede processuale esigere che il difensore possa comunicare alla parte la circo- stanza dell'avvenuta convocazione dinnanzi all'organismo di mediazione, a maggior ragione valorizzando la deformalizzazione della procedura nonché lo scopo collabora- tivo-conciliativo dell'istituto stesso. Viceversa, nella fattispecie, il difensore, convocato regolarmente e con congruo anticipo oltre che nei termini stabiliti dal Giudice, non compariva nemmeno dinnanzi al mediatore (al quale, a titolo esemplificativo, ove comparso, avrebbe potuto chieder un differimento per far comparire la parte).
Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo da valorizzare che appare dirimente.
Non va obliterato che si versa in ipotesi di causa per la quale è prevista obbligatoria- mente la mediazione, come prescritto dall'art. 5 del D. lgs. 28/2010.
Ebbene, proprio il prima citato art. 8, comma V, del D. lgs. 28/2010 prevede che “nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”.
E' quindi lo stesso legislatore a prevedere che, allorquando, come nel caso di specie, si versi in materia in cui la mediazione è obbligatoriamente prevista e quando, come del pari accadeva nel caso sottoposto all'attenzione di chi scrive, si versi nell'ipotesi di me- diazione demandata dal Giudice (ipotesi, per giunta, quanto al decreto ingiuntivo, ora codificata dal nuovo art. 5 bis del medesimo decreto legislativo), le parti devono essere munite di difesa tecnica;
tale particolareggiato quadro induce a ritenere necessaria- mente che, se vi è addirittura obbligo di assistenza tecnica, non potrà ritenersi invalida la convocazione inviata proprio al difensore con il quale è costituita la parte del giudi- zio, all'interno della quale viene demandata la mediazione, ancor più se, come nel pre- sente caso, la stessa parte eleggeva domicilio presso il proprio difensore.
In definitiva, l'eccezione è totalmente infondata, sicché non può essere accolta la do- manda di pronunzia di improcedibilità.”
L'appello.
6 2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1 sta, formulando un unico motivo di impugnazione:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, D. Lgs. 28/2010 in combinato dispo- sto con l'art. 47 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ritiene utilmente comuni- cati al procuratore la domanda di mediazione e l'invito alla prima comparizione, anziché alla parte personalmente.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 16 ottobre 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con l'unico motivo di appello (“1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,
D. Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l'art. 47 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ritiene utilmente comunicati al procuratore la domanda di mediazione e
l'invito alla prima comparizione, anziché alla parte personalmente.”) parte appellante in sintesi lamenta “a mente dell'art. 8 D.L. 28/2010, la domanda di mediazione e la convocazione a comparire avanti al Mediatore “sono comunicate alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. L'unico mezzo astrattamente, universal- mente e generalmente (cioè che copre tutte le ipotesi in via generale) idoneo ad assicu- rare la ricezione dei suddetti atti da parte dei destinatari individuati dall'art. 8 Decreto citato è la raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente alla parte o alle parti interessate dal procedimento, giacché tutti gli altri lasciano comunque uno
7 spazio di incertezza circa l'effettiva ricezione dell'atto da parte della parte interessata.
[…] nel momento in cui si avvia la mediazione, le parti sono di nuovo prive di assisten- za tecnica nominata e costituita e solo successivamente alla convocazione – se ritenuto opportuno o previsto come obbligatorio dalla legge come nel caso di specie – nomine- ranno un proprio procuratore, che potrebbe in astratto essere persino diverso da quel- lo già costituito nel procedimento interrotto per consentire lo sviluppo della mediazione demandata dal giudice. Peraltro, nel caso di specie, la scrivente non aveva affatto elet- to domicilio espressamente anche ai fini dell'esperimento della mediazione presso il proprio procuratore! E questo è leggibile semplicemente esaminando la procura versa- ta agli atti del procedimento di primo grado, coincidente con quella allegata al presen- te giudizio! In tale procura non è fatto alcun riferimento, neppure indiretto, alla nomi- na del procuratore per lo sviluppo della procedura di mediazione né all'elezione di do- micilio presso di lui anche per tale eventuale procedura! Di conseguenza, ritenere come processualmente rispondente ai criteri di cui all'art. 8, D.Lgs. 28/2010 e all'art. 47 c.c. la semplice comunicazione alla parte presso il proprio procuratore, della domanda di mediazione e dell'avviso di convocazione della prima comparizione avanti al Mediato- re nominato appare manifestamente contrario a logica e a dettato normativo, posto che in nessun modo una simile modalità di procedere può essere ritenuta sensatamente corrispondente al principio voluto dal Legislatore nella formulazione dei due precetti normativi appena rammentati. Il Giudice di prime cure incappa in un grossolano ab- baglio, pertanto, e si dimostra inaspettatamente digiuno delle numerose pronunce di merito esistenti sul punto, giacchè se di esse (peraltro rubricate nelle proprie difese dal- la scrivente) avesse preso buona nota, non si sarebbe spinto (sbagliando) a definire “to- talmente infondata” l'eccezione sollevata dall'odierna appellante e basata proprio su tali pronunce, addirittura rese a definizione di fattispecie del tutto identica a quella trattata nel processo di primo grado […] Il Giudice avrebbe pertanto dovuto emettere sentenza di improcedibilità dell'opposizione, come tempestivamente e reiteratamente richiesto dall'esponente e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto – in con- formità al principio reso dalla Suprema Corte a Sezione Unite sul punto -, astenendosi dal valutare qualsivoglia altro aspetto processuale, stante appunto la maturata impro-
8 cedibilità dell'opposizione e quindi l'impossibilità dell'accertamento del merito della domanda, sia monitoria che di opposizione al decreto ingiuntivo.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Concorda la Corte con le argomentazioni svolte dal primo giudice, in quanto coe- renti e logiche e corrette dal punto vista tecnico-giuridico.
Nel caso di specie l'appellante lamenta la irritualità della convocazione – da parte dell'Organismo di mediazione – a partecipare al primo incontro di mediazione deman- data in quanto la convocazione è stata inviata alla pec del procuratore costituito nel già instaurato processo (all'interno del quale si ricorda che la mediazione è stata disposta) e non alla parte personalmente.
L'avvocato di parte appellante non nega di aver correttamente ricevuto la convoca- zione da parte dell'Organismo, con allegata istanza di avvio del procedimento, anzi la produce nel giudizio di primo grado affermando che “…è pervenuta esclusivamente allo scrivente procuratore…” senza nulla dedurre in merito alla mancata partecipazione della parte in mediazione se non che l'invio della convocazione al solo difensore non sarebbe
“…utile alla regolare instaurazione della proceduta di mediazione” (vedi note autorizza- te di trattazione del 26/11/2022 e allegato doc. 1, copia lettera convocazione alla media- zione, fascicolo di primo grado di parte appellante).
La questione delle comunicazioni qualora la mediazione fosse demandata in corso di causa è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito con la formulazione di due di- stinti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sulla base di un'interpretazione meramente lette- rale del relativo impianto normativo, l'istanza di mediazione deve necessariamente esse- re comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio. Non risulterebbe dunque rituale la convocazione inviata solo a quest'ultimo, come invece avviene relati- vamente agli atti processuali.
Secondo un secondo orientamento, sulla base di un'interpretazione invece teleolo- gica, in presenza di chiamata in mediazione tramite pec inviata al procuratore costituito, la procedura di mediazione è regolarmente espletata. Se la comunicazione dell'avvio e del giorno fissato per la mediazione sia eseguita dall'organo investito della mediazione
9 stessa, gli errori commessi nella comunicazione alla controparte non possono gravare sul richiedente la mediazione. Inoltre, essendo previsto che l'avviso dell'avvio della media- zione può essere comunicato alla controparte con ogni mezzo, ciò rende legittima la co- municazione al difensore una volta che la parte debba essere assistita dal difensore an- che per la mediazione, rendendo quindi effettivamente conoscibile alla controparte l'avvio della mediazione (vedi Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2547 del 7/6/2022 e sentenza n. 586 del 12/2/2024).
Ritiene il Collegio che quest'ultima sia l'interpretazione preferibile.
Come ha correttamente evidenziato il Tribunale, l'impianto dell'istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato. Una diversa in- terpretazione delle norme (come quella prospettata da parte appellante) apparirebbe ec- cessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell'istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.
La procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all' inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale (vedi art. 8 co.1 d.lgs. 28/2010: “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.
E' indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempesti- vamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della iniziale domanda di mediazione, ma, come stabilito dal secondo comma dell'art. 8, tale facoltà non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo (vedi art. 8 co.2 “…..La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”).
10 La comunicazione all'altra parte è prevista “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e non necessariamente con raccomandata con avviso di ricevimento, come contrariamente sostiene parte appellante. Il principio di informalità che connota il pro- cedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda.
Nella prassi, le comunicazioni provenienti dall'organismo di mediazione vengono destinate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati costituiti nel proces- so e ciò al fine del rispetto delle tempistiche strette l'espletamento della procedura non- ché del contenimento degli oneri economici a carico delle parti (ad es. le spese vive per la convocazione delle parti) (vedi anche Corte d'Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n.
586 del 12/02/2024).
Infatti nel caso della mediazione demandata dal giudice se da un lato è vero che si apre una parentesi non giurisdizionale (v. Cassazione, Sez. II Civ., sentenza 14 dicembre
2021, n. 40035), dall'altro lato è indubbio che tale parentesi si apre quando il processo è già pendente e la parte costituita risulta già assistita da un avvocato che la rappresenta la parte e presso il quale è stato eletto domicilio e quindi la comunicazione al procuratore costituito indubbiamente è idonea a raggiungere la finalità indicata dal legislatore di in- formare la parte e di consentire di partecipare personalmente all'incontro di mediazione.
Appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata a consentire a quest'ultima di partecipare al procedimento di mediazione, salvo, in ogni caso, il diritto di scegliere liberamente il difensore da cui farsi assistere nella suddetta fase stragiudiziale conferen- do idonea procura.
Si osserva che nel caso di specie, pur essendo la relativa procura alle liti rilasciata da parte appellante priva di specifica menzione alle procedure di mediazione, contiene comunque ogni e più ampia facoltà di transigere e conciliare e l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore (vedi procura alle liti, fascicoli di primo e secondo grado di parte appellante:
11 Peraltro trattandosi di un procedimento che si inserisce comunque nell'ambito di un giudizio già pendente con parti costituite e finalizzato ad integrare una condizione di procedibilità del giudizio stesso assume certamente rilevanza anche la norma generale dell'art. 170 c.p.c., che prescrive, “dopo la costituzione in giudizio” di effettuare “tutte le notificazioni e comunicazioni” “al procuratore costituito”: tale disposizione è di per sé indicativa della circostanza che in pendenza di giudizio sono ritenute generalmente ido- nee le notificazioni e comunicazioni al difensore costituito.
Infine, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, non sono trascurabili anche il ruolo e i doveri (legali e deontologici) del procuratore stesso della parte, il quale in ba- se al canone di buona fede processuale nonché ai doveri di informazione incombenti sul- lo stesso è tenuto a comunicare al proprio assistito la circostanza dell'avvenuta convoca- zione innanzi all'Organismo di mediazione.
In sintesi ritiene la Corte che con riferimento alla mediazione da esperire nell'ambito del giudizio già pendente ex art. 5, comma 2 D. Lgs. 28/2010 costituisca cer- tamente “mezzo idoneo ad assicurare la ricezione” la comunicazione effettuata alla pec del difensore costituito.
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 5.300,00
12 (fase di studio € 1.600,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di vverso la sentenza n. 371/2024 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Livorno pubblicata in data 11/03/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico della appellante i pre- supposti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 5.300,00 oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Anna Primavera Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 848/2024 con OGGETTO: AR (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LO- Parte_1 C.F._1
SS AN
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. ZAN- Controparte_1 P.IVA_1
NI LE e dall'avv. COLOMBA VITTORIO
APPELLATA
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PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: sentenza n. 371/2024 del Tribunale di Livorno pubblicata in data 11/03/2024
CONCLUSIONI
In data 16 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per la parte appellante : Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza ed eccezione re- spinta, ad integrale riforma della sentenza n° 371/2024 del Tribunale di Livorno, di- chiarare improcedibile il giudizio di opposizione incardinato dall'odierna appellante in avverso al Decreto Ingiuntivo n° 510/2021 ed iscritto al R.G. 1934/2021 di detto Tribu- nale per mancata soddisfazione della condizione di procedibilità, stante la mancata corretta esecuzione del procedimento di mediazione demandato all'opposta dal Giudice di prime cure, per i motivi esposti in atto di appello e, per l'effetto, ordinare la revoca del decreto ingiuntivo opposto emesso da Tribunale di Livorno n° 510/2021, con ogni conseguenza di legge. Voglia inoltre l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, considerato che perdura l'esecuzione forzata del revocando titolo mediante attingimento sulla bu- sta paga dell'appellante, condannare l'appellata all'integrale restituzione ad Parte_1
di tutte le somme percepite dalla controparte in esecuzione del predetto revo-
[...] cando titolo, oltre interessi di legge e rivalutazione dal di del dovuto al saldo effettivo.
Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente processo e del processo di primo grado.”
Per la parte appellata Controparte_1
“In via principale, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dalla sig.ra , C.F. in quanto pretestuoso, Parte_1 C.F._1 fondato su motivi smentiti per tabulas, ed in ogni caso destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale per le ragioni sopra argomentate e, per l'effetto, confermare inte- gralmente la sentenza n. n. 371/2023, R.G. n. 1943/2021 del Tribunale di Livorno, Giu-
2 dice Dott. Giulio Scaramuzzino, pubblicata in data 11/03/2024. Con condanna di parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponeva tempestiva opposizione al decreto non provviso- Parte_1 riamente esecutivo n. 510/2021 del Tribunale di Livorno con il quale le era ingiunto il pagamento a favore di (quale cessionaria di Controparte_1 Parte_2
di euro 18.501,10, oltre interessi e spese, a titolo di capitale ed interessi dovuto
[...] per il contratto di finanziamento n. 2361030, stipulato con ON S.p.A. (denominazio- ne successivamente mutata in . Parte_2
Parte attrice in opposizione rilevava ed eccepiva il presunto anatocismo applicato dall'istituto cedente sin dall'inizio del rapporto contrattuale, l'incertezza, l'illiquidità e la non esigibilità del credito azionato.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda avversaria e Controparte_1 chiedendo, in via preliminare, concedersi la provvisoria esecutività del decreto ingiunti- vo opposto e, nel merito, la conferma dello stesso.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti in data 27 gennaio 2022, il Giudice accoglieva la richiesta di concessione della provvisoria esecutività avanzata dalla parte opposta e, rilevato che la controversia rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 5 bis del d.lgs. 28/2010, assegnava a quest'ultima termine per avviare la proce- dura di mediazione.
Parte convenuta opposta depositava verbale negativo di mediazione, nel quale si dava atto della mancata comparizione di;
parte attrice in opposizione Parte_1 eccepiva il mancato svolgimento della procedura di mediazione, sostenendo che l'Organismo ADR aveva dato avviso, via pec, dell'avvenuta convocazione unica- CP_2 mente al difensore e non anche alla parte personalmente.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 371/2024 pubblicata in data 11/03/2024 così statuiva:
“rigetta la proposta opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
3 condanna parte opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che liquida, per
l'intero, in euro 4.237,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a
15% per rimborso spese generali come per legge, oltre ad accessori come per legge.”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
“Nel caso di specie è pacifico e documentalmente provato (cfr. note in PCT di parte op- ponente del 26.11.2022 nonché note in PCT di parte opposta del 23.11.2022 con verbale allegato) che l'organismo di mediazione , in data 8.2.2022 (cfr. convocazio- CP_3 ne allegata alla predetta nota in PCT di parte opponente del 26.11.2022), inviava con- vocazione per il tentativo di mediazione a presso Avv. Luciano Lo- Parte_1 russo, venendo di seguito indicata la PEC del difensore della odierna opponente. In so- stanza è pacifico che la convocazione di cui all'art. 8 del D.lgs. 28/2010 veniva inviata solo all'indirizzo PEC del procuratore costituito della parte opponente, senza che quest'ultima (né lo stesso difensore) si presentassero all'incontro (tenuto da remoto) innanzi all'organismo di mediazione.
Parte opponente, dunque, eccepiva la invalidità della convocazione predetta, da cui di- scenderebbe la necessaria (a suo avviso) conseguenza della declaratoria di improcedi- bilità della domanda. Va pure precisato che parte opponente non allegava eventuali motivi per i quali il difensore non poteva avere contezza della convocazione. In sostan- za si ha che:
a) La convocazione di cui all'art. 8 D. lgs. 28/2010 veniva inviata solo al difensore costituito (indirizzo PEC correttamente individuato), presso cui l'opponente aveva elet- to domicilio (cfr, mandato alle liti in atti);
b) Il difensore, quindi, riceveva la predetta PEC;
c) La convocazione non veniva quindi inviata all'opponente di persona;
d) Nessuno, per parte opponente, si presentava innanzi al mediatore.
L'art. 8 del D. lgs. 28/2010, più volte citato, dispone (parti in grassetto evidenziate dal redattore): “[…] La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate al-
4 le parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ri- cezione. […]
3. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. […]
5. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è de- mandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.”.
Orbene, ritiene chi scrive che l'impianto dell'istituto debba essere interpretato secondo buona fede ed in senso teleologicamente orientato.
Chiaro è che l'istituto della mediazione sia orientato, in via generale, a favorire la pos- sibilità che le parti possano trovare un modo di risoluzione alternativo e consensuale di conflitti insorti o (processualmente) insorgendi. Il procedimento è strutturato in via de- formalizzata (chiaro in tal senso il disposto dell'art. 8, comma III, del ci-tato Decreto legislativo).
Quanto alla convocazione il disposto del citato art. 8 è piuttosto ampio, limitandosi a prescrivere che la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'ora- rio dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. Anche in tal caso, dunque, non vengono pre- scritte particolari formalità, purché vi sia invio della convocazione con modalità tale che le parti possano effettivamente riceverla.
In tale cornice, devesi inquadrare il caso concreto, il quale, fra il resto, presenta due caratteristiche che paiono decisive.
In primo luogo, trattasi di mediazione demandata dal Giudice nel corso di giudizio già incardinato e nel quale l'odierna opponente, dunque, al momento in cui fu ordinato
l'esperimento della mediazione obbligatoria, era già costituita con procuratore, presso il quale aveva espressamente eletto domicilio (vedasi mandato alle liti allegato dall'opponente). Già questo, di per sé, deve indurre a ritenere che, secondo buona fede processuale, di nulla possa dolersi la parte, il cui difensore, presso il quale ella ha eletto domicilio, riceveva, a giudizio già incardinato, convocazione via PEC per comparire innanzi all'organismo di mediazione. Ancora, si deve pure soggiungere che il difensore
5 nulla allegava in punto eventuali motivi ostativi alla comparizione della parte innanzi all'organismo di mediazione per l'incontro di cui al verbale depositato dall'odierna op- posta (cfr. verbale allegato alla nota di deposito del 23.11.2022: incontro tenutosi in data 15.3.2022), dovendosi pure sottolineare che è esigibile in base ad un canone di buona fede processuale esigere che il difensore possa comunicare alla parte la circo- stanza dell'avvenuta convocazione dinnanzi all'organismo di mediazione, a maggior ragione valorizzando la deformalizzazione della procedura nonché lo scopo collabora- tivo-conciliativo dell'istituto stesso. Viceversa, nella fattispecie, il difensore, convocato regolarmente e con congruo anticipo oltre che nei termini stabiliti dal Giudice, non compariva nemmeno dinnanzi al mediatore (al quale, a titolo esemplificativo, ove comparso, avrebbe potuto chieder un differimento per far comparire la parte).
Vi è, tuttavia, un ulteriore profilo da valorizzare che appare dirimente.
Non va obliterato che si versa in ipotesi di causa per la quale è prevista obbligatoria- mente la mediazione, come prescritto dall'art. 5 del D. lgs. 28/2010.
Ebbene, proprio il prima citato art. 8, comma V, del D. lgs. 28/2010 prevede che “nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati”.
E' quindi lo stesso legislatore a prevedere che, allorquando, come nel caso di specie, si versi in materia in cui la mediazione è obbligatoriamente prevista e quando, come del pari accadeva nel caso sottoposto all'attenzione di chi scrive, si versi nell'ipotesi di me- diazione demandata dal Giudice (ipotesi, per giunta, quanto al decreto ingiuntivo, ora codificata dal nuovo art. 5 bis del medesimo decreto legislativo), le parti devono essere munite di difesa tecnica;
tale particolareggiato quadro induce a ritenere necessaria- mente che, se vi è addirittura obbligo di assistenza tecnica, non potrà ritenersi invalida la convocazione inviata proprio al difensore con il quale è costituita la parte del giudi- zio, all'interno della quale viene demandata la mediazione, ancor più se, come nel pre- sente caso, la stessa parte eleggeva domicilio presso il proprio difensore.
In definitiva, l'eccezione è totalmente infondata, sicché non può essere accolta la do- manda di pronunzia di improcedibilità.”
L'appello.
6 2. Proponeva appello ritenendo la sentenza gravata errata e ingiu- Parte_1 sta, formulando un unico motivo di impugnazione:
1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8, D. Lgs. 28/2010 in combinato dispo- sto con l'art. 47 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ritiene utilmente comuni- cati al procuratore la domanda di mediazione e l'invito alla prima comparizione, anziché alla parte personalmente.
Per tale ragione veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio che contestava le censure mosse da Controparte_1 parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la confer- ma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c. in data 16 ottobre 2025 a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va respinto, con integrale conferma della sentenza impu- gnata.
3. Con l'unico motivo di appello (“1) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 8,
D. Lgs. 28/2010 in combinato disposto con l'art. 47 c.c. nella misura in cui il Giudice di prime cure ritiene utilmente comunicati al procuratore la domanda di mediazione e
l'invito alla prima comparizione, anziché alla parte personalmente.”) parte appellante in sintesi lamenta “a mente dell'art. 8 D.L. 28/2010, la domanda di mediazione e la convocazione a comparire avanti al Mediatore “sono comunicate alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”. L'unico mezzo astrattamente, universal- mente e generalmente (cioè che copre tutte le ipotesi in via generale) idoneo ad assicu- rare la ricezione dei suddetti atti da parte dei destinatari individuati dall'art. 8 Decreto citato è la raccomandata con avviso di ricevimento inviata direttamente alla parte o alle parti interessate dal procedimento, giacché tutti gli altri lasciano comunque uno
7 spazio di incertezza circa l'effettiva ricezione dell'atto da parte della parte interessata.
[…] nel momento in cui si avvia la mediazione, le parti sono di nuovo prive di assisten- za tecnica nominata e costituita e solo successivamente alla convocazione – se ritenuto opportuno o previsto come obbligatorio dalla legge come nel caso di specie – nomine- ranno un proprio procuratore, che potrebbe in astratto essere persino diverso da quel- lo già costituito nel procedimento interrotto per consentire lo sviluppo della mediazione demandata dal giudice. Peraltro, nel caso di specie, la scrivente non aveva affatto elet- to domicilio espressamente anche ai fini dell'esperimento della mediazione presso il proprio procuratore! E questo è leggibile semplicemente esaminando la procura versa- ta agli atti del procedimento di primo grado, coincidente con quella allegata al presen- te giudizio! In tale procura non è fatto alcun riferimento, neppure indiretto, alla nomi- na del procuratore per lo sviluppo della procedura di mediazione né all'elezione di do- micilio presso di lui anche per tale eventuale procedura! Di conseguenza, ritenere come processualmente rispondente ai criteri di cui all'art. 8, D.Lgs. 28/2010 e all'art. 47 c.c. la semplice comunicazione alla parte presso il proprio procuratore, della domanda di mediazione e dell'avviso di convocazione della prima comparizione avanti al Mediato- re nominato appare manifestamente contrario a logica e a dettato normativo, posto che in nessun modo una simile modalità di procedere può essere ritenuta sensatamente corrispondente al principio voluto dal Legislatore nella formulazione dei due precetti normativi appena rammentati. Il Giudice di prime cure incappa in un grossolano ab- baglio, pertanto, e si dimostra inaspettatamente digiuno delle numerose pronunce di merito esistenti sul punto, giacchè se di esse (peraltro rubricate nelle proprie difese dal- la scrivente) avesse preso buona nota, non si sarebbe spinto (sbagliando) a definire “to- talmente infondata” l'eccezione sollevata dall'odierna appellante e basata proprio su tali pronunce, addirittura rese a definizione di fattispecie del tutto identica a quella trattata nel processo di primo grado […] Il Giudice avrebbe pertanto dovuto emettere sentenza di improcedibilità dell'opposizione, come tempestivamente e reiteratamente richiesto dall'esponente e disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto – in con- formità al principio reso dalla Suprema Corte a Sezione Unite sul punto -, astenendosi dal valutare qualsivoglia altro aspetto processuale, stante appunto la maturata impro-
8 cedibilità dell'opposizione e quindi l'impossibilità dell'accertamento del merito della domanda, sia monitoria che di opposizione al decreto ingiuntivo.”
Il motivo è destituito di fondamento.
Concorda la Corte con le argomentazioni svolte dal primo giudice, in quanto coe- renti e logiche e corrette dal punto vista tecnico-giuridico.
Nel caso di specie l'appellante lamenta la irritualità della convocazione – da parte dell'Organismo di mediazione – a partecipare al primo incontro di mediazione deman- data in quanto la convocazione è stata inviata alla pec del procuratore costituito nel già instaurato processo (all'interno del quale si ricorda che la mediazione è stata disposta) e non alla parte personalmente.
L'avvocato di parte appellante non nega di aver correttamente ricevuto la convoca- zione da parte dell'Organismo, con allegata istanza di avvio del procedimento, anzi la produce nel giudizio di primo grado affermando che “…è pervenuta esclusivamente allo scrivente procuratore…” senza nulla dedurre in merito alla mancata partecipazione della parte in mediazione se non che l'invio della convocazione al solo difensore non sarebbe
“…utile alla regolare instaurazione della proceduta di mediazione” (vedi note autorizza- te di trattazione del 26/11/2022 e allegato doc. 1, copia lettera convocazione alla media- zione, fascicolo di primo grado di parte appellante).
La questione delle comunicazioni qualora la mediazione fosse demandata in corso di causa è stata affrontata dalla giurisprudenza di merito con la formulazione di due di- stinti orientamenti.
Secondo un primo orientamento, sulla base di un'interpretazione meramente lette- rale del relativo impianto normativo, l'istanza di mediazione deve necessariamente esse- re comunicata alla parte, e non al procuratore costituito nel giudizio. Non risulterebbe dunque rituale la convocazione inviata solo a quest'ultimo, come invece avviene relati- vamente agli atti processuali.
Secondo un secondo orientamento, sulla base di un'interpretazione invece teleolo- gica, in presenza di chiamata in mediazione tramite pec inviata al procuratore costituito, la procedura di mediazione è regolarmente espletata. Se la comunicazione dell'avvio e del giorno fissato per la mediazione sia eseguita dall'organo investito della mediazione
9 stessa, gli errori commessi nella comunicazione alla controparte non possono gravare sul richiedente la mediazione. Inoltre, essendo previsto che l'avviso dell'avvio della media- zione può essere comunicato alla controparte con ogni mezzo, ciò rende legittima la co- municazione al difensore una volta che la parte debba essere assistita dal difensore an- che per la mediazione, rendendo quindi effettivamente conoscibile alla controparte l'avvio della mediazione (vedi Corte d'Appello di Napoli, sentenza n. 2547 del 7/6/2022 e sentenza n. 586 del 12/2/2024).
Ritiene il Collegio che quest'ultima sia l'interpretazione preferibile.
Come ha correttamente evidenziato il Tribunale, l'impianto dell'istituto deve essere interpretato secondo buona fede e in senso teleologicamente orientato. Una diversa in- terpretazione delle norme (come quella prospettata da parte appellante) apparirebbe ec- cessivamente formalistica e vanificherebbe le finalità stesse dell'istituto di mediazione, caratterizzato dai principi di celerità, flessibilità e informalità.
La procedura di mediazione è amministrata dall'organismo che è responsabile della gestione di tutte le attività connesse alla regolarità della stessa e la cui verifica viene poi effettuata dal mediatore all' inizio del primo incontro redigendo il relativo verbale ove viene dato atto dei profili rilevanti anche ai fini della verifica in sede giudiziale (vedi art. 8 co.1 d.lgs. 28/2010: “…La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione…”.
E' indubbio quindi che sia l'organismo ad essere obbligato ad attivarsi tempesti- vamente per la convocazione dell'incontro tra le parti, restando soltanto in facoltà dell'istante di attivarsi per la trasmissione della iniziale domanda di mediazione, ma, come stabilito dal secondo comma dell'art. 8, tale facoltà non esclude e non sostituisce in alcun modo l'obbligo gravante ex lege sull'organismo (vedi art. 8 co.2 “…..La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1”).
10 La comunicazione all'altra parte è prevista “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione” e non necessariamente con raccomandata con avviso di ricevimento, come contrariamente sostiene parte appellante. Il principio di informalità che connota il pro- cedimento di mediazione rende possibile qualunque modalità di comunicazione, purché, come dice la norma, idonea ad assicurare la ricezione della domanda.
Nella prassi, le comunicazioni provenienti dall'organismo di mediazione vengono destinate agli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati costituiti nel proces- so e ciò al fine del rispetto delle tempistiche strette l'espletamento della procedura non- ché del contenimento degli oneri economici a carico delle parti (ad es. le spese vive per la convocazione delle parti) (vedi anche Corte d'Appello di Napoli, sezione VII, sentenza n.
586 del 12/02/2024).
Infatti nel caso della mediazione demandata dal giudice se da un lato è vero che si apre una parentesi non giurisdizionale (v. Cassazione, Sez. II Civ., sentenza 14 dicembre
2021, n. 40035), dall'altro lato è indubbio che tale parentesi si apre quando il processo è già pendente e la parte costituita risulta già assistita da un avvocato che la rappresenta la parte e presso il quale è stato eletto domicilio e quindi la comunicazione al procuratore costituito indubbiamente è idonea a raggiungere la finalità indicata dal legislatore di in- formare la parte e di consentire di partecipare personalmente all'incontro di mediazione.
Appare ragionevole ritenere che la comunicazione dell'invito presso il procuratore costituito nel processo durante il quale viene disposta la mediazione sia sufficiente alla effettiva conoscibilità della stessa per la parte rappresentata a consentire a quest'ultima di partecipare al procedimento di mediazione, salvo, in ogni caso, il diritto di scegliere liberamente il difensore da cui farsi assistere nella suddetta fase stragiudiziale conferen- do idonea procura.
Si osserva che nel caso di specie, pur essendo la relativa procura alle liti rilasciata da parte appellante priva di specifica menzione alle procedure di mediazione, contiene comunque ogni e più ampia facoltà di transigere e conciliare e l'elezione di domicilio presso lo studio del procuratore (vedi procura alle liti, fascicoli di primo e secondo grado di parte appellante:
11 Peraltro trattandosi di un procedimento che si inserisce comunque nell'ambito di un giudizio già pendente con parti costituite e finalizzato ad integrare una condizione di procedibilità del giudizio stesso assume certamente rilevanza anche la norma generale dell'art. 170 c.p.c., che prescrive, “dopo la costituzione in giudizio” di effettuare “tutte le notificazioni e comunicazioni” “al procuratore costituito”: tale disposizione è di per sé indicativa della circostanza che in pendenza di giudizio sono ritenute generalmente ido- nee le notificazioni e comunicazioni al difensore costituito.
Infine, come ha correttamente evidenziato il Tribunale, non sono trascurabili anche il ruolo e i doveri (legali e deontologici) del procuratore stesso della parte, il quale in ba- se al canone di buona fede processuale nonché ai doveri di informazione incombenti sul- lo stesso è tenuto a comunicare al proprio assistito la circostanza dell'avvenuta convoca- zione innanzi all'Organismo di mediazione.
In sintesi ritiene la Corte che con riferimento alla mediazione da esperire nell'ambito del giudizio già pendente ex art. 5, comma 2 D. Lgs. 28/2010 costituisca cer- tamente “mezzo idoneo ad assicurare la ricezione” la comunicazione effettuata alla pec del difensore costituito.
L'appello va quindi integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata anche in ordine alle spese. Le ulteriori spese processuali del giudizio di appello seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore e della complessità, in € 5.300,00
12 (fase di studio € 1.600,00; fase introduttiva € 1.100,00; fase decisionale € 2.600,00), ol- tre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Deve darsi atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contri- buto unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di vverso la sentenza n. 371/2024 del Tri-
[...] Controparte_1 bunale di Livorno pubblicata in data 11/03/2024, così provvede:
RIGETTA
l'appello proposto e per l'effetto
CONFERMA la sentenza impugnata e, dato atto che sussistono a carico della appellante i pre- supposti per il raddoppio del contributo unificato, la condanna al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 5.300,00 oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott.ssa Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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