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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 272/2024 sub. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 272-1/2024, nei confronti di
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
con sede in Vignola (MO), via Volpi, n. 77, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide
Fazzi ed Eugenio Gollini, presso il cui studio, sito in Modena, via Geminiano
Capilupi, n. 21, è elettivamente domiciliata;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 04.12.2024, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata nei confronti di lamentando il mancato pagamento della CP_1
somma complessiva di € 57.263,26 dovuta in forza di canoni di locazione insoluti ed oneri e contributi consorziali non versati. La notifica si perfezionava regolarmente, mediante PEC inviata a cura della
Cancelleria in data 9.12.2024.
Con memoria 20.1.2025, si costituiva la resistente eccependo, per ciò che rileva in questa sede, la mancanza di alcun provvedimento giudiziale sui crediti vantati dal ricorrente, e la mancata sussistenza del proprio stato di insolvenza;
eccezioni contestate dal ricorrente con note difensive del 31.1.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, mentre la resistente chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII.
Legittimazione del creditore.
Il credito vantato dall'istante possa ritenersi sufficientemente provato in forza della documentazione prodotta (docc. 3-6), e dalla circostanza che esso non è stato oggetto di specifica e credibile contestazione;
tantomeno la convenuta ha dato prova dell'adempimento o del ricorrere di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi
La è impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: essa, CP_1
quindi, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata.
Per quanto concerne l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'artt. 121, 2 CCII, premesso che la ricorrente è impresa commerciale, non risultano tuttavia superate le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (cfr. al riguardo la documentazione depositate dalla CCIAA di
Modena).
Ciò determina l'esenzione della società dalla procedura maggiore.
Detto ciò, deve soggiungersi come, di converso, la società non possa dirsi naturalmente assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283
CCII, essendo tale strumento riservato alle persone fisiche.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento al resistente.
Come emerge dal ricorso, il debitore è gravato dal debito (che non è stato oggetto di specifica contestazione) nei confronti del ricorrente di importo pari ad € 57.236,29.
A ciò si aggiunga che è emersa un'esposizione debitoria verso creditori istituzionali pari ad € 1.558,07 nei confronti di già cartellate ed € 12.490,81 nei confronti CP_2
Contr di non cartellati.
A nulla valgono le deduzioni difensive relative alla mancata conoscenza (in capo al socio entrante) della esposizione debitoria pregressa, ai rapporti familiari tra la cedente e la governance della ricorrente, nonché, infine, alla mancata contabilizzazione di poste debitorie (come quella della ricorrente): ciò che è emerso, infatti, è il dato oggettivo relativo i) ai debiti di superiori ad € 50.000,00; CP_1
ii) alla impossibilità di quest'ultima di soddisfarli regolarmente.
É perciò del tutto evidente che il debitore versi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Scelta del Liquidatore. Nomina come liquidatore il dott. ODCEC di Modena. Persona_1
Considerazioni accessorie e finali.
Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza “minima” quadriennale di cui alla legge
3/2012 per la liquidazione del patrimonio, (e fermo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza nr. 6/2024), deve ritenersi che la stessa debba coincidere con il termine delle operazioni liquidatorie.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del debitore,
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f./P.IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), P.IVA_1
via Volpi, n. 77; nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale liquidatore il dott. di Modena;
Persona_2
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal
D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225,
226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
*** Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore (presso il
Legale) e al Liquidatore.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott. Carlo Bianconi Giudice Relatore Estensore
Dott.ssa Camilla Ovi Giudice all'esito dell'istruttoria; sentito il Giudice relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al n.r.g. 272-1/2024, nei confronti di
(c.f./P.IVA ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
con sede in Vignola (MO), via Volpi, n. 77, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide
Fazzi ed Eugenio Gollini, presso il cui studio, sito in Modena, via Geminiano
Capilupi, n. 21, è elettivamente domiciliata;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa e svolgimento del processo.
Con ricorso del 04.12.2024, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata nei confronti di lamentando il mancato pagamento della CP_1
somma complessiva di € 57.263,26 dovuta in forza di canoni di locazione insoluti ed oneri e contributi consorziali non versati. La notifica si perfezionava regolarmente, mediante PEC inviata a cura della
Cancelleria in data 9.12.2024.
Con memoria 20.1.2025, si costituiva la resistente eccependo, per ciò che rileva in questa sede, la mancanza di alcun provvedimento giudiziale sui crediti vantati dal ricorrente, e la mancata sussistenza del proprio stato di insolvenza;
eccezioni contestate dal ricorrente con note difensive del 31.1.2025.
All'udienza del 12.2.2025, parte ricorrente insisteva per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, mentre la resistente chiedeva il rigetto dell'avversa domanda.
Sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII.
Legittimazione del creditore.
Il credito vantato dall'istante possa ritenersi sufficientemente provato in forza della documentazione prodotta (docc. 3-6), e dalla circostanza che esso non è stato oggetto di specifica e credibile contestazione;
tantomeno la convenuta ha dato prova dell'adempimento o del ricorrere di fatti impeditivi, estintivi o modificativi della altrui pretesa.
Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata
(artt. 270, comma 1, CCII).
- Presupposti soggettivi
La è impresa minore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d) CCII: essa, CP_1
quindi, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII è sottoponibile alla procedura di liquidazione controllata.
Per quanto concerne l'assenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'artt. 121, 2 CCII, premesso che la ricorrente è impresa commerciale, non risultano tuttavia superate le soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII (cfr. al riguardo la documentazione depositate dalla CCIAA di
Modena).
Ciò determina l'esenzione della società dalla procedura maggiore.
Detto ciò, deve soggiungersi come, di converso, la società non possa dirsi naturalmente assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283
CCII, essendo tale strumento riservato alle persone fisiche.
Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” dei debitori nel momento dell'accesso alla liquidazione controllata: l'indagine è infatti rimandata al momento della futura ed eventuale esdebitazione, ai sensi dell'art. 282, comma 2,
CCII.
Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all'accesso alla procedura.
- Presupposti oggettivi
La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento al resistente.
Come emerge dal ricorso, il debitore è gravato dal debito (che non è stato oggetto di specifica contestazione) nei confronti del ricorrente di importo pari ad € 57.236,29.
A ciò si aggiunga che è emersa un'esposizione debitoria verso creditori istituzionali pari ad € 1.558,07 nei confronti di già cartellate ed € 12.490,81 nei confronti CP_2
Contr di non cartellati.
A nulla valgono le deduzioni difensive relative alla mancata conoscenza (in capo al socio entrante) della esposizione debitoria pregressa, ai rapporti familiari tra la cedente e la governance della ricorrente, nonché, infine, alla mancata contabilizzazione di poste debitorie (come quella della ricorrente): ciò che è emerso, infatti, è il dato oggettivo relativo i) ai debiti di superiori ad € 50.000,00; CP_1
ii) alla impossibilità di quest'ultima di soddisfarli regolarmente.
É perciò del tutto evidente che il debitore versi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.
Scelta del Liquidatore. Nomina come liquidatore il dott. ODCEC di Modena. Persona_1
Considerazioni accessorie e finali.
Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza “minima” quadriennale di cui alla legge
3/2012 per la liquidazione del patrimonio, (e fermo quanto affermato dalla Corte
Costituzionale con sentenza nr. 6/2024), deve ritenersi che la stessa debba coincidere con il termine delle operazioni liquidatorie.
***
Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del debitore,
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14; dichiara l'apertura della liquidazione controllata di (c.f./P.IVA CP_1
), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Vignola (MO), P.IVA_1
via Volpi, n. 77; nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;
nomina quale liquidatore il dott. di Modena;
Persona_2
precisa che, dovendo trovare applicazione le modifiche del CCII introdotte dal
D.Lgs. 136/2024: 1) per la formazione dello stato passivo dovrà trovare applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
2) la disciplina relativa all'accertamento ed alla soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275bis CCII;
3) giusto il disposto del comma 6bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo dovranno trovare applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225,
226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5 CCII;
autorizza sin da ora il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;
a redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione (eventuale) delle quote di reddito e della tredicesima per i tre anni successivi all'apertura della procedura, quindi fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, c.1 CCII;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;
ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;
dispone che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito internet del Tribunale di Modena nella apposita area;
l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore;
rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.6.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;
- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione;
prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
*** Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al debitore (presso il
Legale) e al Liquidatore.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12.2.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Carlo Bianconi Dott. Riccardo Di Pasquale