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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/10/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
CO OL Presidente
SS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6771 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Monticelli di Parte_1 C.F._1
Esperia (Fr) Via Portone Vadillo n°23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Palombo (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
, C.F. , elettivamente domiciliata Gaeta, Via Garibaldi, 4 CP_1 C.F._3 presso lo studio degli avvocati Marianna Donciglio, C.F. e Avv. Annarita C.F._4
Natoni, C.F. che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di sfratto pronunciata dal Tribunale di Cassino n. cron.
10747/2021 del 21.05.2021 e depositata in data 21.05.2021
Conclusioni
Per l'appellante:“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata: NEL MERITO: - revocare l'ordinanza di convalida di sfratto oggetto del presente appello emessa il 21.05.21 nel giudizio rg. 1291/21 dal Tribunale di Cassino, per i motivi esposti, con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di intimazione per convalida di sfratto emessa nella procedura rg. 1219/2021 del Tribunale di Cassino, per i motivi esposti ai punti
1-2-3-4. - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'infondatezza delle domande proposte dall'appellato di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto e, per l'effetto, respingerle;
- condannare l'appellato al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi anche in via equitativa, nel caso in cui l'appellato ponga in esecuzione l'impugnata ordinanza di convalida. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario avv.
MA LT.
Per l'appellata ” Perché l'adita Corte di Appello, in ragione di tutto quanto su esposto, voglia respingere l'appello per: a) inammissibilità dello stesso;
b) infondatezza delle dedotte violazioni in ordine alla corretta notifica della convalida di sfratto;
c) per l'effetto confermare la ordinanza di convalida di sfratto per morosità impugnata;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento della sig.ra a tutte le Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di locazione del 06.05.2019 e per, l'effetto, dichiararlo risolto;
Vinte le spese di lite.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, CP_1 conveniva in giudizio l'odierna appellante per sentire convalidare lo sfratto per morosità. Nelle premesse dichiarava di avere stipulato, in data 06.05.2019, con l'odierna appellante, un CP_1 contratto di locazione registrato in Formia il 28.05.2019 al n. 1937 S 3T, che nel contratto di locazione era previsto il pagamento del canone pari ad € 520,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
che la conduttrice aveva solo in parte pagato il canone di locazione del mese di Parte_1
Gennaio 2021 e non aveva corrisposto il canone di Febbraio 2021, per un totale di € 830,00.
All'udienza tenutasi in data 21.05.2021 la procuratrice di parte appellata dichiarava che nel periodo intercorso tra la notifica dell'intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida e l'udienza di convalida dello sfratto erano stati saldati a più riprese i canoni di locazione ma che comunque non era stato corrisposto il canone del mese di Maggio 2021 e che pertanto sussisteva una morosità per l'importo di € 520,00. All'udienza, l'odierna appellante non si costituiva, e il Giudice convalidava lo sfratto per morosità e fissava la data di esecuzione per il giorno 20.06.2021.
Avverso tale ordinanza di convalida di sfratto ha proposto appello Parte_1
Si è costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il CP_1 rigetto nel merito dello stesso.
L'appellante ha proposto quattro motivi di appello. Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo, in ordine al mancato rispetto dei termini di comparizione ex art. art. 660. cpc “, lamenta l'appellante la violazione dei termini a comparire atteso che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, avvenuta ai sensi del 140 c.p.c., è stata ritirata in data 22.03.2021 e la data di udienza indicata era il 09.04.21 e pertanto non sono stati rispettati i termini di 20 giorni liberi tra la data di notifica dell'atto e la data indicata nell'atto introduttivo.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla mancata rinnovazione dell'atto di intimazione previsto dell'art.
663 comma 1 cpc” l'appellante censura il provvedimento di convalida di sfratto in quanto non è stato disposto dal Giudice di prime cure il rinnovo della citazione.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 663 comma 4 cpc sulla mancanza di prova a fondamento della dichiarazione di persistenza della morosità” lamenta l'appellante che nonostante il procuratore di parte appellata avesse nel verbale di udienza dato atto che le mensilità per le quali si era proceduti allo sfratto erano state nelle more tra la notifica dell'atto di intimazione di sfratto e la data di udienza corrisposte, la stessa aveva dichiarato all'udienza del 21 maggio 2021 la persistenza della morosità per il mese di
Maggio 2021 e pertanto la morosità per la quale si era agito in giudizio non sussisteva più al momento dell'udienza e quindi il Giudice di prime cure aveva violato l'art. 633 4° comma c.p.c.
Con il quarto motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 5 legge n.392/78, a fondamento dell'emissione della convalida di sfratto”
l'ordinanza di convalida di sfratto viene censurata, altresì, per violazione dell'art. 5 L n°
392/78. Detta norma prevede che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”, tenuto conto che la dichiarazione resa dal procuratore di parte appellata all'udienza del 21 Maggio 2021, secondo cui persisteva la morosità per il mese di Maggio 2021, la stessa non era veritiera in quanto in applicazione dell'art. 5 L n° 392/78 per il mese di maggio 2021 la morosità poteva dirsi maturata solo dopo il giorno 25 maggio 2021 ossia 20 giorni dopo la scadenza del termine (5 maggio 2021) per il pagamento del canone di locazione. L'appellata, costituendosi in giudizio di secondo grado, chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'inammissibilità dell'appello atteso che parte appellante avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c. e non con la proposizione dell'appello.
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente decidere in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile risultando l'ordinanza di rilascio impugnata emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. nel rispetto delle condizioni di legge.
Le motivazioni poste alla base dell'appello erano motivazioni che potevano essere fatte valere con l'azione prevista dall'art. 668 c.p.c.
L'art. 668 c.p.c. dispone che “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa,
e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata. L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto
d'ingiunzione, in quanto applicabili. L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente”
Nel caso in esame parte appellante ha avuto conoscenza dell'intimazione di sfratto in data
22 Marzo 2021 quando ha ritirato il plico notificato ai sensi del 140 c.p.c. ed inoltre la notifica si era perfezionata non in data 22 Marzo 2021, quando la raccomandata è stata ritirata dall'appellante, bensì in data 20 Marzo 2021 ossia decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito ai sensi del 140 c.p.c. avvenuta in data 10 Marzo 2021 come risulta dalle ricevute depositate in atti. Quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto qualora, come nel caso di specie, non siano stati rispettati i termini a comparire, proporre opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c..
La Suprema Corte ha evidenziato che “l'ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell'intimato, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo dell' avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. ovvero con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 668 c.p.c.” ( Corte Cass. 122/2016).
Parte appellante avrebbe potuto esperire l'azione prevista dall'art. 668 c.p.c. atteso che dell'esistenza della procedura di sfratto per morosità, come si ripete, ne ha avuto conoscenza in data 22 marzo 2021 per stessa ammissione di parte, ma la stessa parte appellante ha avuto contezza di quanto accaduto nel procedimento oggetto della presente impugnazione, ossia che si era tenuta l'udienza di convalida di sfratto in data 21 Maggio
2021 e che a seguito di detta udienza era stato emesso il provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che risulta essere presente negli atti del processo di primo grado, istanza di visibilità effettuata in data 14 giugno 2021 dallo stesso precedente procuratore di parte appellante Avv. Altieri, visibilità concessa dal 17 giugno 2021 fino alle ore 24.00 del giorno
21 giugno 2021, ossia prima che il termine per la proposizione dell'azione disciplinata dall'art. 668 c.p.c. fosse spirato.
Anche esaminando i motivi di appello relativi alla dichiarazione di persistenza della morosità resa all'udienza del 21 Maggio 2021 da parte appellata, deve evidenziarsene l'infondatezza.
Invoca l'appellante che la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce presupposto di legittimità della convalida, sicché contro quest'ultima è ammissibile l'appello se diretto a contestare la mancanza di tale dichiarazione. Nel caso in esame non manca la dichiarazione di persistenza della morosità che costituisce presupposto di legge per la convalida dello sfratto la cui assenza appunto giustificherebbe un ricorso in appello bensì, parte appellante contesta la veridicità di detta dichiarazione. La SC (Cass. Civ. n.15230/14
e Cass. n. 17582/15) ha evidenziato che solo la mancanza della dichiarazione giustifica l'appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto e non nel caso di presenza di tale dichiarazione però non veritiera. La giurisprudenza è in linea con il principio generale secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza di convalida dello sfratto è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 cod. proc. civ. (Cass. Civ. n. 11380/2006)
Principi che si rifanno alla precedente giurisprudenza (Cass. Civ. n. 962/1987 e Cass. Civ.
n.10146/2001), tutta concorde nell'affermare che la convalida è illegittima solo se vi è assenza della dichiarazione e non dell'obbiettiva persistenza della morosità, restando irrilevante che la dichiarazione non sia veritiera. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Cassino in data 21 Maggio 2021 n. cron 10747/2021
e relativa al procedimento NRG 1219/2021 così provvede:
1- dichiara l'appello inammissibile;
2- condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti di che liquida in € 1.010,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CP_1
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SS AR CO OL
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
CO OL Presidente
SS AR Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 6771 R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15/10/2025 e vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata in Monticelli di Parte_1 C.F._1
Esperia (Fr) Via Portone Vadillo n°23 presso lo studio dell'Avv. Gaetano Palombo (C.F.
) che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
, C.F. , elettivamente domiciliata Gaeta, Via Garibaldi, 4 CP_1 C.F._3 presso lo studio degli avvocati Marianna Donciglio, C.F. e Avv. Annarita C.F._4
Natoni, C.F. che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso l'ordinanza di sfratto pronunciata dal Tribunale di Cassino n. cron.
10747/2021 del 21.05.2021 e depositata in data 21.05.2021
Conclusioni
Per l'appellante:“Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata: NEL MERITO: - revocare l'ordinanza di convalida di sfratto oggetto del presente appello emessa il 21.05.21 nel giudizio rg. 1291/21 dal Tribunale di Cassino, per i motivi esposti, con conseguente revoca anche della fissazione della data di esecuzione dello sfratto;
- accertare e dichiarare la nullità dell'atto di intimazione per convalida di sfratto emessa nella procedura rg. 1219/2021 del Tribunale di Cassino, per i motivi esposti ai punti
1-2-3-4. - accertare e dichiarare, per i motivi esposti, l'infondatezza delle domande proposte dall'appellato di risoluzione del contratto e di convalida dello sfratto e, per l'effetto, respingerle;
- condannare l'appellato al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'appellante, da liquidarsi anche in via equitativa, nel caso in cui l'appellato ponga in esecuzione l'impugnata ordinanza di convalida. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio e con attribuzione al procuratore antistatario avv.
MA LT.
Per l'appellata ” Perché l'adita Corte di Appello, in ragione di tutto quanto su esposto, voglia respingere l'appello per: a) inammissibilità dello stesso;
b) infondatezza delle dedotte violazioni in ordine alla corretta notifica della convalida di sfratto;
c) per l'effetto confermare la ordinanza di convalida di sfratto per morosità impugnata;
d) in ogni caso, accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento della sig.ra a tutte le Parte_1 obbligazioni contrattuali assunte con il contratto di locazione del 06.05.2019 e per, l'effetto, dichiararlo risolto;
Vinte le spese di lite.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, CP_1 conveniva in giudizio l'odierna appellante per sentire convalidare lo sfratto per morosità. Nelle premesse dichiarava di avere stipulato, in data 06.05.2019, con l'odierna appellante, un CP_1 contratto di locazione registrato in Formia il 28.05.2019 al n. 1937 S 3T, che nel contratto di locazione era previsto il pagamento del canone pari ad € 520,00 mensili da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
che la conduttrice aveva solo in parte pagato il canone di locazione del mese di Parte_1
Gennaio 2021 e non aveva corrisposto il canone di Febbraio 2021, per un totale di € 830,00.
All'udienza tenutasi in data 21.05.2021 la procuratrice di parte appellata dichiarava che nel periodo intercorso tra la notifica dell'intimazione di sfratto con contestuale citazione per la convalida e l'udienza di convalida dello sfratto erano stati saldati a più riprese i canoni di locazione ma che comunque non era stato corrisposto il canone del mese di Maggio 2021 e che pertanto sussisteva una morosità per l'importo di € 520,00. All'udienza, l'odierna appellante non si costituiva, e il Giudice convalidava lo sfratto per morosità e fissava la data di esecuzione per il giorno 20.06.2021.
Avverso tale ordinanza di convalida di sfratto ha proposto appello Parte_1
Si è costituita che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello e comunque il CP_1 rigetto nel merito dello stesso.
L'appellante ha proposto quattro motivi di appello. Con il primo motivo di appello rubricato “Violazione nella osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo, in ordine al mancato rispetto dei termini di comparizione ex art. art. 660. cpc “, lamenta l'appellante la violazione dei termini a comparire atteso che la notifica dell'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida, avvenuta ai sensi del 140 c.p.c., è stata ritirata in data 22.03.2021 e la data di udienza indicata era il 09.04.21 e pertanto non sono stati rispettati i termini di 20 giorni liberi tra la data di notifica dell'atto e la data indicata nell'atto introduttivo.
Con il secondo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in ordine alla mancata rinnovazione dell'atto di intimazione previsto dell'art.
663 comma 1 cpc” l'appellante censura il provvedimento di convalida di sfratto in quanto non è stato disposto dal Giudice di prime cure il rinnovo della citazione.
Con il terzo motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione dell'art. 663 comma 4 cpc sulla mancanza di prova a fondamento della dichiarazione di persistenza della morosità” lamenta l'appellante che nonostante il procuratore di parte appellata avesse nel verbale di udienza dato atto che le mensilità per le quali si era proceduti allo sfratto erano state nelle more tra la notifica dell'atto di intimazione di sfratto e la data di udienza corrisposte, la stessa aveva dichiarato all'udienza del 21 maggio 2021 la persistenza della morosità per il mese di
Maggio 2021 e pertanto la morosità per la quale si era agito in giudizio non sussisteva più al momento dell'udienza e quindi il Giudice di prime cure aveva violato l'art. 633 4° comma c.p.c.
Con il quarto motivo di appello rubricato “Violazione e falsa applicazione del disposto dell'art. 5 legge n.392/78, a fondamento dell'emissione della convalida di sfratto”
l'ordinanza di convalida di sfratto viene censurata, altresì, per violazione dell'art. 5 L n°
392/78. Detta norma prevede che “il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile”, tenuto conto che la dichiarazione resa dal procuratore di parte appellata all'udienza del 21 Maggio 2021, secondo cui persisteva la morosità per il mese di Maggio 2021, la stessa non era veritiera in quanto in applicazione dell'art. 5 L n° 392/78 per il mese di maggio 2021 la morosità poteva dirsi maturata solo dopo il giorno 25 maggio 2021 ossia 20 giorni dopo la scadenza del termine (5 maggio 2021) per il pagamento del canone di locazione. L'appellata, costituendosi in giudizio di secondo grado, chiedeva che venisse CP_1 dichiarata l'inammissibilità dell'appello atteso che parte appellante avrebbe dovuto impugnare l'ordinanza di convalida di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c. e non con la proposizione dell'appello.
Ritiene questa Corte di dover preliminarmente decidere in merito all'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata.
L'appello deve essere dichiarato inammissibile risultando l'ordinanza di rilascio impugnata emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. nel rispetto delle condizioni di legge.
Le motivazioni poste alla base dell'appello erano motivazioni che potevano essere fatte valere con l'azione prevista dall'art. 668 c.p.c.
L'art. 668 c.p.c. dispone che “Se l'intimazione di licenza o di sfratto è stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non è più ammessa,
e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, è liberata. L'opposizione si propone davanti al tribunale nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto
d'ingiunzione, in quanto applicabili. L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, può disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente”
Nel caso in esame parte appellante ha avuto conoscenza dell'intimazione di sfratto in data
22 Marzo 2021 quando ha ritirato il plico notificato ai sensi del 140 c.p.c. ed inoltre la notifica si era perfezionata non in data 22 Marzo 2021, quando la raccomandata è stata ritirata dall'appellante, bensì in data 20 Marzo 2021 ossia decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso di deposito ai sensi del 140 c.p.c. avvenuta in data 10 Marzo 2021 come risulta dalle ricevute depositate in atti. Quindi, l'odierna appellante avrebbe dovuto qualora, come nel caso di specie, non siano stati rispettati i termini a comparire, proporre opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c..
La Suprema Corte ha evidenziato che “l'ordinanza di convalida pronunciata nella mancata comparizione dell'intimato, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione da parte di quest'ultimo dell' avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., non costituisce di per sé ipotesi di ammissibilità dell'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c., occorrendo, a tal fine, la prova che il procedimento notificatorio si sia svolto in modo nullo o che si sia perfezionato, con il ricevimento dell'avviso di cui all'art. 140 c.p.c. ovvero con il decorso dei dieci giorni dalla spedizione, in un momento tale da non consentire il rispetto del termine libero di cui al quarto comma dell'art. 668 c.p.c.” ( Corte Cass. 122/2016).
Parte appellante avrebbe potuto esperire l'azione prevista dall'art. 668 c.p.c. atteso che dell'esistenza della procedura di sfratto per morosità, come si ripete, ne ha avuto conoscenza in data 22 marzo 2021 per stessa ammissione di parte, ma la stessa parte appellante ha avuto contezza di quanto accaduto nel procedimento oggetto della presente impugnazione, ossia che si era tenuta l'udienza di convalida di sfratto in data 21 Maggio
2021 e che a seguito di detta udienza era stato emesso il provvedimento di convalida dello sfratto, atteso che risulta essere presente negli atti del processo di primo grado, istanza di visibilità effettuata in data 14 giugno 2021 dallo stesso precedente procuratore di parte appellante Avv. Altieri, visibilità concessa dal 17 giugno 2021 fino alle ore 24.00 del giorno
21 giugno 2021, ossia prima che il termine per la proposizione dell'azione disciplinata dall'art. 668 c.p.c. fosse spirato.
Anche esaminando i motivi di appello relativi alla dichiarazione di persistenza della morosità resa all'udienza del 21 Maggio 2021 da parte appellata, deve evidenziarsene l'infondatezza.
Invoca l'appellante che la dichiarazione del locatore che la morosità persiste costituisce presupposto di legittimità della convalida, sicché contro quest'ultima è ammissibile l'appello se diretto a contestare la mancanza di tale dichiarazione. Nel caso in esame non manca la dichiarazione di persistenza della morosità che costituisce presupposto di legge per la convalida dello sfratto la cui assenza appunto giustificherebbe un ricorso in appello bensì, parte appellante contesta la veridicità di detta dichiarazione. La SC (Cass. Civ. n.15230/14
e Cass. n. 17582/15) ha evidenziato che solo la mancanza della dichiarazione giustifica l'appello contro l'ordinanza di convalida di sfratto e non nel caso di presenza di tale dichiarazione però non veritiera. La giurisprudenza è in linea con il principio generale secondo cui “In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza di convalida dello sfratto è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 cod. proc. civ. (Cass. Civ. n. 11380/2006)
Principi che si rifanno alla precedente giurisprudenza (Cass. Civ. n. 962/1987 e Cass. Civ.
n.10146/2001), tutta concorde nell'affermare che la convalida è illegittima solo se vi è assenza della dichiarazione e non dell'obbiettiva persistenza della morosità, restando irrilevante che la dichiarazione non sia veritiera. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 di convalida di sfratto emessa dal Tribunale di Cassino in data 21 Maggio 2021 n. cron 10747/2021
e relativa al procedimento NRG 1219/2021 così provvede:
1- dichiara l'appello inammissibile;
2- condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado di appello nei confronti di che liquida in € 1.010,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
CP_1
3- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
SS AR CO OL