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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2790/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giulio
Tarsitano per parte ricorrente e dalla dott.ssa Rossella Scalercio per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2790 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. e (p.i. , in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Tarsitano;
- opponenti - contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del direttore pro tempore, rappresentato dai Funzionari dott.sse Rossella Scalercio, e;
Parte_3 Parte_4
- parte opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica gli odierni ricorrenti e - nelle Parte_1 Parte_2 qualità, rispettivamente, di responsabile e di obbligato in solido per la contestata violazione di cui all'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5/bis del decr. lgs. n.76 del 10.9.2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del decr. lgs. n. 8/2016 - hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 214/2022/01 del 14.10.2022 (prot. n. 24629 e notificata il 20.10.2022), con la quale l' aveva loro ingiunto di pagare la complessiva Controparte_1 somma di € 6.666,27 (di cui € 6.629,27 per sanzioni amministrative ed € 37,00 per spese di notifica), “per aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2018, i seguenti lavoratori forniti dalla società sig. Controparte_2 Persona_1
(giornate 149), sig. (giornate 147), sig. (giornate Persona_2 Persona_3
149) e sig. (giornate 153), per un totale di 598 giornate”, come accertato con CP_3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS0000/2019-167-01 del 15.5.2019.
Nel merito, hanno dedotto i motivi di opposizione così compendiati: “
1. Nullità dell'ordinanza per assoluta carenza di motivazione” e “
2. Infondatezza dell'infrazione”, così invocando l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con memoria depositata telematicamente il 5.4.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione con cui parte ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento opposto per “assoluta carenza di motivazione”.
In senso contrario a detta censura va, infatti, evidenziato che l'ordinanza-ingiunzione in esame reca espresso ed inequivoco richiamo per relationem al sotteso Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. CS0000/2019-167-01 del 15.5.2019, ritualmente notificato, motivo per cui gli opponenti hanno avuto piena conoscenza degli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova poste dall'Ispettorato a fondamento delle determinazioni assunte, senza violazione alcuna del diritto di difesa.
3. La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante -
l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali,
c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. sez. L., sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Ed ancora, “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass., Sez.
6 - L, ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente - la quale ha irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto della ricorrenza, nell'odierna fattispecie, di una interposizione illecita di manodopera in ragione della acclarata natura non genuina del contratto di appalto di servizi intercorso in data 30.11.2016 tra la società appaltatrice e la committente - abbia fornito prova della Controparte_2 Parte_2 sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Dal compendio risultante all'esito degli accessi e delle indagini condotte dai verbalizzanti è emerso che, nel 2016, i lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 erano già dipendenti della la quale, poi, dal settembre dello stesso anno, ha cessato detti Parte_2 rapporti con i predetti lavoratori, i quali - a loro volta - sono stati immediatamente assunti dalla per poi essere destinati a lavorare proprio presso la stessa G&P sulla base Controparte_2 del contratto di appalto di servizi de quo. Peraltro, alla cessazione di tale ultimo rapporto, i lavoratori sono stati riassunti direttamente dalla G&P ed adibiti sempre alle medesime mansioni ed al medesimo supermercato.
E', altresì, emerso che le attrezzature ed i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio appaltato Contro siano stati forniti alla dalla stessa G&P che li aveva, a propria volta, acquisiti in virtù di precedente rapporto di somministrazione sottoscritto intercorso con Lillo S.p.a. in data 14.01.2013, poi integrato in data 8.5.2015 per il punto vendita MD di via Berlinguer in Corigliano-Rossano.
Ed infatti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto del 30.11.2016, i paciscenti Parte sottoscrissero anche un contratto di comodato d'uso gratuito in virtù del quale la concesse in Contro comodato alla - “che ne prende possesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto” - la strumentazione consistita in n. 3 affettatrici (n. 2 reparto macelleria e n.
1 reparto salumeria), n. 1 tritacarne, n. 2 impellicolatrici ( n. 1 reparto salumeria e n. 1 reparto Contro macelleria) e n. 1 grattugia, sicché i mezzi utilizzati dalla per l'espletamento dell'attività oggetto di appalto non erano di sua proprietà, bensì forniti dall'appaltante. Parte Del pari documentalmente provato è che era la a sostenere i costi delle materie prime e delle utenze (es. fornitura di energia elettrica) necessarie all'esecuzione del servizio oggetto di appalto. Contro Ancora, per l'esecuzione del servizio la non ha assunto su di sé alcun rischio di impresa, limitandosi, esclusivamente ad emettere le buste paga ed effettuare i pagamenti delle retribuzioni, tanto che il corrispettivo pattuito per l'appalto era stabilito in una somma fissa mensile, coincidente
- in linea di massima - con il costo delle retribuzioni del personale.
Né può ritenersi che, con il contratto de quo, all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del Contro lavoro, non avendo la - di converso - svolto alcun servizio diverso rispetto a quello inerente Parte l'attività svolta dalla (la quale, peraltro, al momento dell'accertamento, non risultava avere alcun lavoratore alle sue dirette dipendenze), ricorrendo la sola messa a disposizione di forza lavoro dietro pagamento del corrispettivo mensile stabilito.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni si può concludere che il contratto di appalto in esame non sia genuino per la totale mancanza, in capo all'appaltatrice, di una propria organizzazione di mezzi e risorse da utilizzare nella esecuzione della prestazione dedotta in contratto (erogazione del servizio di macelleria, salumeria e reparto panetteria e prodotti lattiero- caseari), tanto più ove si consideri che - nel caso di specie - non ricorre un appalto cd. labour intensive (caratterizzato dall'utilizzo di manodopera prevalente rispetto all'elemento strumentale), visto che senza le attrezzature necessarie i lavoratori non potrebbero svolgere le rispettive prestazioni lavorative.
Né, d'altro canto, è emerso che l'appaltatore abbia apportato altri beni immateriali indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto come il know how, i software e, in genere, i beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.
Da ultimo, non appare ultroneo registrare come il fatto che nel contratto di appalto in esame il soggetto “preposto” dell'appaltatrice sia stato individuato nella persona di tale Persona_4 Parte (art. 3.7) - il quale era stato anch'egli dipendente della fino al 2016 e, una volta assunto dalla Contro
ha continuato ad operare nel supermercato sopra richiamato - induce ragionevolmente a ritenere che il potere organizzativo, di controllo e sanzionatorio sui lavoratori sia stato esercitato dalla G&P direttamente ovvero attraverso personale che, sebbene formalmente assunto alle
Contro
Parte dipendenze della di fatto rispondeva alle indicazioni operative della e dei suoi amministratori.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni ed alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione formulata da parte ricorrente è infondata e va, dunque, rigettata, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 450,00 per la fase di studio;
€ 450,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2790/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio,
[...] che liquida in € 2.080,00, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 149/2015.
Così deciso in Castrovillari, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2790/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dall'avv. Giulio
Tarsitano per parte ricorrente e dalla dott.ssa Rossella Scalercio per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2790 del R.G.A.C. 2022 (avente ad oggetto opposizione ad ordinanza ingiunzione), promossa da:
(c.f. e (p.i. , in persona del Parte_1 C.F._1 Parte_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. Giulio Tarsitano;
- opponenti - contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2
persona del direttore pro tempore, rappresentato dai Funzionari dott.sse Rossella Scalercio, e;
Parte_3 Parte_4
- parte opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integramente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato per via telematica gli odierni ricorrenti e - nelle Parte_1 Parte_2 qualità, rispettivamente, di responsabile e di obbligato in solido per la contestata violazione di cui all'art. 29, comma 1 e art. 18 comma 5/bis del decr. lgs. n.76 del 10.9.2003, così come modificato dall'art. 1, comma 1 del decr. lgs. n. 8/2016 - hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 214/2022/01 del 14.10.2022 (prot. n. 24629 e notificata il 20.10.2022), con la quale l' aveva loro ingiunto di pagare la complessiva Controparte_1 somma di € 6.666,27 (di cui € 6.629,27 per sanzioni amministrative ed € 37,00 per spese di notifica), “per aver illecitamente utilizzato, nel periodo dal 01.09.2017 al 28.02.2018, i seguenti lavoratori forniti dalla società sig. Controparte_2 Persona_1
(giornate 149), sig. (giornate 147), sig. (giornate Persona_2 Persona_3
149) e sig. (giornate 153), per un totale di 598 giornate”, come accertato con CP_3
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. CS0000/2019-167-01 del 15.5.2019.
Nel merito, hanno dedotto i motivi di opposizione così compendiati: “
1. Nullità dell'ordinanza per assoluta carenza di motivazione” e “
2. Infondatezza dell'infrazione”, così invocando l'annullamento del provvedimento opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c..
Con memoria depositata telematicamente il 5.4.2024 si è costituito in giudizio l'
[...]
, il quale ha contestato gli assunti di parte ricorrente insistendo Controparte_1 per il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, con il favore delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Giova preliminarmente evidenziare come, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'amministrazione - pur essendo formalmente convenuta in giudizio - assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi” (ex multis, Cass. Civ., sez. I, n. 5277/07).
In ordine, poi, all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi deve rilevarsi che - secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 14/05/2014, n. 10427) -
“l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche, infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. Si è infatti affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) il principio secondo il quale i verbali redatti dai funzionali degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”.
2. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione con cui parte ricorrente ha dedotto la nullità del provvedimento opposto per “assoluta carenza di motivazione”.
In senso contrario a detta censura va, infatti, evidenziato che l'ordinanza-ingiunzione in esame reca espresso ed inequivoco richiamo per relationem al sotteso Verbale Unico di Accertamento e
Notificazione n. CS0000/2019-167-01 del 15.5.2019, ritualmente notificato, motivo per cui gli opponenti hanno avuto piena conoscenza degli esiti dettagliati dell'accertamento e delle fonti di prova poste dall'Ispettorato a fondamento delle determinazioni assunte, senza violazione alcuna del diritto di difesa.
3. La Suprema Corte ha efficacemente chiarito che “in tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione, da parte dell'appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie vietata dall'art. 1 della l. n. 1369 del 1960, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore; la sussistenza o meno della modestia di tale apporto, e quindi la stessa reale autonomia dell'appaltatore, deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell'oggetto e del contenuto intrinseco dell'appalto; con la conseguenza che - nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante -
l'anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell'appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), "know how", "software" o altri beni immateriali, aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto. A tal fine, a seguito dell'entrata in vigore del
d.lgs. n. 276 del 2003, mentre in appalti che richiedono l'impiego di importanti mezzi o materiali,
c.d. "pesanti", il requisito dell'autonomia organizzativa deve essere calibrato se non sulla titolarità, quanto meno sull'organizzazione di questi mezzi, negli appalti c.d. "leggeri", in cui l'attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nella prestazione di lavoro, è sufficiente che in capo all'appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (Cass. sez. L., sentenza n. 18455 del 28/06/2023).
Ed ancora, “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d. lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare, specie nell'ipotesi di appalti ad alta intensità di manodopera (cd. "labour intensive"), che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'"intuitus personae" nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro” (Cass., Sez.
6 - L, ordinanza n. 12551 del 25/06/2020).
4. Operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione per cui pende il presente giudizio, ritiene questo Tribunale che l'amministrazione resistente - la quale ha irrogato la sanzione di cui all'ordinanza ingiunzione opposta sul presupposto della ricorrenza, nell'odierna fattispecie, di una interposizione illecita di manodopera in ragione della acclarata natura non genuina del contratto di appalto di servizi intercorso in data 30.11.2016 tra la società appaltatrice e la committente - abbia fornito prova della Controparte_2 Parte_2 sussistenza dei presupposti di legge per procedere alla contestazione di cui all'ordinanza ingiunzione per cui è causa.
Dal compendio risultante all'esito degli accessi e delle indagini condotte dai verbalizzanti è emerso che, nel 2016, i lavoratori , e Persona_1 Persona_2 Persona_3 erano già dipendenti della la quale, poi, dal settembre dello stesso anno, ha cessato detti Parte_2 rapporti con i predetti lavoratori, i quali - a loro volta - sono stati immediatamente assunti dalla per poi essere destinati a lavorare proprio presso la stessa G&P sulla base Controparte_2 del contratto di appalto di servizi de quo. Peraltro, alla cessazione di tale ultimo rapporto, i lavoratori sono stati riassunti direttamente dalla G&P ed adibiti sempre alle medesime mansioni ed al medesimo supermercato.
E', altresì, emerso che le attrezzature ed i beni utilizzati per lo svolgimento del servizio appaltato Contro siano stati forniti alla dalla stessa G&P che li aveva, a propria volta, acquisiti in virtù di precedente rapporto di somministrazione sottoscritto intercorso con Lillo S.p.a. in data 14.01.2013, poi integrato in data 8.5.2015 per il punto vendita MD di via Berlinguer in Corigliano-Rossano.
Ed infatti, contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto del 30.11.2016, i paciscenti Parte sottoscrissero anche un contratto di comodato d'uso gratuito in virtù del quale la concesse in Contro comodato alla - “che ne prende possesso per lo svolgimento dell'attività lavorativa oggetto del contratto di appalto” - la strumentazione consistita in n. 3 affettatrici (n. 2 reparto macelleria e n.
1 reparto salumeria), n. 1 tritacarne, n. 2 impellicolatrici ( n. 1 reparto salumeria e n. 1 reparto Contro macelleria) e n. 1 grattugia, sicché i mezzi utilizzati dalla per l'espletamento dell'attività oggetto di appalto non erano di sua proprietà, bensì forniti dall'appaltante. Parte Del pari documentalmente provato è che era la a sostenere i costi delle materie prime e delle utenze (es. fornitura di energia elettrica) necessarie all'esecuzione del servizio oggetto di appalto. Contro Ancora, per l'esecuzione del servizio la non ha assunto su di sé alcun rischio di impresa, limitandosi, esclusivamente ad emettere le buste paga ed effettuare i pagamenti delle retribuzioni, tanto che il corrispettivo pattuito per l'appalto era stabilito in una somma fissa mensile, coincidente
- in linea di massima - con il costo delle retribuzioni del personale.
Né può ritenersi che, con il contratto de quo, all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del Contro lavoro, non avendo la - di converso - svolto alcun servizio diverso rispetto a quello inerente Parte l'attività svolta dalla (la quale, peraltro, al momento dell'accertamento, non risultava avere alcun lavoratore alle sue dirette dipendenze), ricorrendo la sola messa a disposizione di forza lavoro dietro pagamento del corrispettivo mensile stabilito.
Sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni si può concludere che il contratto di appalto in esame non sia genuino per la totale mancanza, in capo all'appaltatrice, di una propria organizzazione di mezzi e risorse da utilizzare nella esecuzione della prestazione dedotta in contratto (erogazione del servizio di macelleria, salumeria e reparto panetteria e prodotti lattiero- caseari), tanto più ove si consideri che - nel caso di specie - non ricorre un appalto cd. labour intensive (caratterizzato dall'utilizzo di manodopera prevalente rispetto all'elemento strumentale), visto che senza le attrezzature necessarie i lavoratori non potrebbero svolgere le rispettive prestazioni lavorative.
Né, d'altro canto, è emerso che l'appaltatore abbia apportato altri beni immateriali indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del contratto come il know how, i software e, in genere, i beni immateriali aventi rilievo preminente nell'economia dell'appalto.
Da ultimo, non appare ultroneo registrare come il fatto che nel contratto di appalto in esame il soggetto “preposto” dell'appaltatrice sia stato individuato nella persona di tale Persona_4 Parte (art. 3.7) - il quale era stato anch'egli dipendente della fino al 2016 e, una volta assunto dalla Contro
ha continuato ad operare nel supermercato sopra richiamato - induce ragionevolmente a ritenere che il potere organizzativo, di controllo e sanzionatorio sui lavoratori sia stato esercitato dalla G&P direttamente ovvero attraverso personale che, sebbene formalmente assunto alle
Contro
Parte dipendenze della di fatto rispondeva alle indicazioni operative della e dei suoi amministratori.
Pertanto, sulla scorta di tale complessivo ordine di ragioni ed alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione formulata da parte ricorrente è infondata e va, dunque, rigettata, sicché l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere confermata integralmente.
5. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 450,00 per la fase di studio;
€ 450,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase di trattazione ed € 850,00 per la fase decisionale), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2790/2022 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta.
2) Condanna l'opponente a rifondere - in favore dell' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore - le spese di lite del presente giudizio,
[...] che liquida in € 2.080,00, oltre accessori come per legge, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 149/2015.
Così deciso in Castrovillari, il 5 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato