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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ST
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3631/2020
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Destra della Torre n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
Leonardo Trento e Camillo Filippelli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Leonardo Trento, in Corigliano-Rossano, area urbana Rossano Via Trieste, 21, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in CA (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2020 premetteva che in data Parte_1
12.2.2017, in occasione di lavoro, subiva un infortunio alla mano sinistra.
Evidenziava, infatti, che in quella occasione si recava con il proprio carro attrezzi a soccorrere una auto in panne nei pressi del bivio per e e, durante le operazioni di Pt_2 CP_4
carico del mezzo sul proprio carro attrezzi, subiva lo schiacciamento della mano sinistra all'interno della portiera del veicolo in panne.
In particolare, riferiva che durante le operazioni di carico di un autocarro sul proprio carro- attrezzi, il proprietario del predetto autocarro, atteso il sopraggiungere di altra autovettura, chiudendo lo sportello del proprio mezzo impattava, con violenza, la mano sinistra del ricorrente, la quale rimaneva incastrata tra la portiera ed il piantone centrale del veicolo.
A seguito del predetto infortunio veniva immediatamente trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Rossano ed ivi accettato per: “trauma da schiacciamento 1° e 2° dito mano sn”. Veniva dimesso con diagnosi: “frattura composta della falange distale del I° raggio”.
Lamentava che, nonostante
Deduceva che a seguito della denuncia di infortunio e dell'invio della documentazione richiesta dall' , la propria domanda veniva rigettata dall'istituto, in un primo momento CP_1
per carenza documentale, e successivamente per insussistenza del rischio lavorativo.
Adiva, pertanto, il Tribunale di CA, per sentir condannare l' al pagamento CP_1
della rendita commisurata al danno subito, che il ricorrente quantificava nella misura del 16%, oltre al riconoscimento dell'indennità temporanea per un periodo di 240 giorni.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava l'insussistenza del rischio lavorativo nel caso in esame, con conseguente inammissibilità della domanda spiegata.
La controversia veniva istruita mediante escussione dei testi ammessi e mediante nomina di
CTU, nella persona del dott. , che espletava l'incarico ricevuto depositando Persona_2
il proprio elaborato peritale.
La controversia viene decisa pertanto all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate delle parti.
***
Il thema decidendum della presente controversia attiene alla configurabilità nel caso in esame dell'ipotesi del c.d. infortunio in occasione di lavoro prospettato dal ricorrente sulla base di quanto descritto in punto di fatto.
A tal fine appare necessario procedere ad una sintetica ricostruzione dei principi basilari, nonché delle condizioni di indennizzabilità che determinano la rilevanza giuridica di tale tipo di infortunio.
Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore, in quanto l'incidente in controversia si
è verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione intervenuta il 16 marzo del 2000. Tale norma, in conformità alla previsione dettata dall'art. 55, co. 1, lett. U, della legge delega n. 144 del 1999, ha recepito “i principi giurisprudenziali consolidati in materia”.
In proposito, si rileva che l'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 richiede, ai fini della indennizzabilità di un dato evento lesivo, che l'infortunio sia avvenuto, oltre che per causa violenta, anche in occasione di lavoro.
Tale ultimo elemento, in particolare, è sempre stato considerato come il fattore che più propriamente contiene in sé la nozione giuridica di infortunio sul lavoro: il requisito, cioè, che condizionando la “professionalità” dell'infortunio, definisce l'ambito di operatività della tutela assicurativa.
Data la centralità del tema nella materia infortunistica, sull'occasione di lavoro si è formata nel corso degli anni una vasta elaborazione giurisprudenziale, sviluppatasi in riferimento ad un'amplissima casistica.
Il concetto di occasione di lavoro risulta, pertanto, uno degli aspetti più controversi e tormentati della materia infortunistica rendendosi necessaria la individuazione delle linee generali dell'istituto attraverso i principi affermati dalle più ricorrenti opinioni giurisprudenziali.
La riconducibilità al lavoro di un dato evento lesivo è normalmente riconosciuta laddove l'infortunio risulti legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, ancorché mediato e indiretto. Una pura e semplice correlazione cronologica o topografica con l'attività lavorativa non è, dunque, ritenuta, di per sé sola sufficiente ad integrare la nozione di infortunio qualora intervengano fattori ovvero attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o dalle persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta (ex plurimis Cass. 11 settembre 1997, n. 8919; Cass. 23 agosto 1997, n. 7918; Cass. 26 novembre
1994, n. 10065; Cass. 16 novembre 1993, n. 10973).
Tanto premesso, la indennizzabilità dell'infortunio è, comunque, ammessa sia che il rischio presenti i caratteri del rischio specifico vero e proprio, risultando insito nell'atto materiale stesso della prestazione di lavoro, sia che, invece, sia qualificabile come rischio specifico improprio o generico aggravato, ossia inerente a situazioni che, in quanto rispondenti a precise esigenze aziendali (attività prodromiche o strumentali), assumano, perciò, eguale carattere di pericolosità (Cass. 7 maggio 1998, n. 4646; Cass. 23 gennaio 1998, n. 645; Cass. 22 maggio
1997, n. 4557; Cass. 7 maggio 1997, n. 3994).
L'imprudenza del lavoratore, specie se conseguente alla lunga esperienza ovvero all'acquisita familiarità con gli strumenti di lavoro, non determina l'interruzione del nesso di causalità; la condotta del lavoratore può assurgere, infatti, a causa esclusiva dell'infortunio, soltanto quando risulti dolosa (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11), ovvero integri la figura del
“rischio elettivo”, presentando i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, nonché alle direttive organizzative ricevute (cfr. Cass. 1 settembre 1997, n. 8269; Cass. 9 novembre 1995, n. 11683; Cass. 30 maggio 1995, n. 6088;
Cass. 17 novembre 1993, n. 11351).
La progressiva evoluzione giurisprudenziale ha, quindi, portato ad una sempre maggiore estensione del concetto di occasione di lavoro, sino a giungere all'enunciazione di un principio “onnicomprensivo” secondo il quale rientrerebbero nella nozione “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia di colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato e, comunque, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo” (cfr. Cass. sez. lav. n.
14464/2000).
Nel caso in esame, nonostante le difese dell' , risulta che l'infortunio subito dal CP_1
ricorrente in data 12.2.2017 si verificava in occasione di lavoro.
Tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali raccolte. In particolare, il teste escusso all'udienza del 4.3.2022, ha confermato di essere il proprietario Testimone_1
del veicolo in panne e che, allorquando il ricorrente stava effettuando le manovre per far salire il mezzo sul carro attrezzi, chiudendo la portiera lato guida schiacciava la mano del Parte_1
Ha inoltre confermato che il è il suo meccanico di fiducia e che, in quell'occasione, Parte_1
non avendo disponibilità del telefono cellulare, aveva chiesto ad un passante di contattarlo per ricevere soccorso.
Tale circostanza è stata confermata sia da (escusso all'udienza del 28.3.2023), Testimone_2
il quale riferiva che si fermava per dare soccorso ad un veicolo in panne e che, mentre si recava all'officina del ricorrente per farlo intervenire sul posto, notava un carroattrezzi che viaggiava in senso contrario di marcia.
La dinamica descritta dal ricorrente è inoltre confermata dall'altro teste escusso (udienza
23.1.2024), , il quale riferiva di essersi recato, dopo aver prestato Testimone_3 soccorso al veicolo in panne, all'officina del ricorrente per avvisarlo. Ha inoltre confermato la dinamica del sinistro, avendo riferito di essersi recato con il ricorrente sul luogo del sinistro per prestare soccorso al veicolo in panne.
Dall'istruttoria orale espletata, pertanto, è emerso che il ricorrente abbia effettivamente prestato la propria abituale attività lavorativa, recandosi sul luogo ove l'auto del era Tes_1
in panne per prestare soccorso e caricarlo sul proprio carro attrezzi, attività connesse all'esercizio della propria attività lavorativa di proprietario di officina meccanica. Il giudice ritiene, dunque, che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro e ritiene confermate le modalità di verificazione del sinistro per come esposte in ricorso.
Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso, anche per le motivazioni di seguito esposte.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D.
L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 12.2.2017.
Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito “Trauma da schiacciamento I° e II° dito mano sx con f ra tt u r a composta della falange distale del primo raggio e ferita del II° dito” con le seguenti conseguenze: “Esiti algo disfunzionali di frattura composta della falange distale del I° raggio rappresentati da limitazione dei movimenti funzionali ai gradi estremi. Esiti disfunzionali del II° dito mano sx già trattata con intervento chirurgico di endoprotesi (microprotesi) rappresentati da anchilosi rettilinea in estensione del II° dito in arto non dominante”.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 7,5%. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente ha d'altronde risposto esaustivamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte ricorrente, con motivazioni razionali e convincenti, come richiesto dal Giudice con ordinanza del 23.10.2024.
In conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un CP_1
indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Non è dovuto, invece, il riconoscimento dell'inabilità temporanea richiesta, avendo il CTU nominato chiarito come “Trattandosi di lesioni che hanno interessato l'arto superiore non dominante e la cui percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica (danno biologico) rientra nel campo delle micropermenenti, non si ravvisano riduzioni della capacità lavorativa specifica. Non sono state riscontrate menomazioni coesistenti o concorrenti e nemmeno preesistenti o sopravvenute all'infortunio de quo.”.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento in misura parziale della domanda, si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo, poste a carico dell'Ente convenuto (in danno del quale come da separato decreto vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di CA, in persona del dott. Giordano Avallone, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 7,5% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 2.500,00, oltre Iva e Cpa ed oltre le spese generali, oltre rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai difensori del ricorrente per dichiarato anticipo;
- compensa le spese per la residua metà.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
CA, 22-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ST
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 3631/2020
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Destra della Torre n. 11, C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti CodiceFiscale_1
Leonardo Trento e Camillo Filippelli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Leonardo Trento, in Corigliano-Rossano, area urbana Rossano Via Trieste, 21, giusta procura in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
- Sede di Cosenza, in persona del Regionale per la
[...] CP_2
Calabria, legale rappresentante pro - tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni
Arcidiacono, presso il cui studio in CA (Sede , corso Calabria è elettivamente CP_3
domiciliato giusta procura per Notar in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 18.12.2020 premetteva che in data Parte_1
12.2.2017, in occasione di lavoro, subiva un infortunio alla mano sinistra.
Evidenziava, infatti, che in quella occasione si recava con il proprio carro attrezzi a soccorrere una auto in panne nei pressi del bivio per e e, durante le operazioni di Pt_2 CP_4
carico del mezzo sul proprio carro attrezzi, subiva lo schiacciamento della mano sinistra all'interno della portiera del veicolo in panne.
In particolare, riferiva che durante le operazioni di carico di un autocarro sul proprio carro- attrezzi, il proprietario del predetto autocarro, atteso il sopraggiungere di altra autovettura, chiudendo lo sportello del proprio mezzo impattava, con violenza, la mano sinistra del ricorrente, la quale rimaneva incastrata tra la portiera ed il piantone centrale del veicolo.
A seguito del predetto infortunio veniva immediatamente trasportato presso il P.S. dell'Ospedale di Rossano ed ivi accettato per: “trauma da schiacciamento 1° e 2° dito mano sn”. Veniva dimesso con diagnosi: “frattura composta della falange distale del I° raggio”.
Lamentava che, nonostante
Deduceva che a seguito della denuncia di infortunio e dell'invio della documentazione richiesta dall' , la propria domanda veniva rigettata dall'istituto, in un primo momento CP_1
per carenza documentale, e successivamente per insussistenza del rischio lavorativo.
Adiva, pertanto, il Tribunale di CA, per sentir condannare l' al pagamento CP_1
della rendita commisurata al danno subito, che il ricorrente quantificava nella misura del 16%, oltre al riconoscimento dell'indennità temporanea per un periodo di 240 giorni.
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda del CP_1
ricorrente.
In particolare, evidenziava l'insussistenza del rischio lavorativo nel caso in esame, con conseguente inammissibilità della domanda spiegata.
La controversia veniva istruita mediante escussione dei testi ammessi e mediante nomina di
CTU, nella persona del dott. , che espletava l'incarico ricevuto depositando Persona_2
il proprio elaborato peritale.
La controversia viene decisa pertanto all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate delle parti.
***
Il thema decidendum della presente controversia attiene alla configurabilità nel caso in esame dell'ipotesi del c.d. infortunio in occasione di lavoro prospettato dal ricorrente sulla base di quanto descritto in punto di fatto.
A tal fine appare necessario procedere ad una sintetica ricostruzione dei principi basilari, nonché delle condizioni di indennizzabilità che determinano la rilevanza giuridica di tale tipo di infortunio.
Occorre premettere che, nella fattispecie concreta, è applicabile la disciplina della tutela assicurativa dell'infortunio che colpisce il lavoratore, in quanto l'incidente in controversia si
è verificato successivamente all'entrata in vigore della disposizione intervenuta il 16 marzo del 2000. Tale norma, in conformità alla previsione dettata dall'art. 55, co. 1, lett. U, della legge delega n. 144 del 1999, ha recepito “i principi giurisprudenziali consolidati in materia”.
In proposito, si rileva che l'art. 2 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 richiede, ai fini della indennizzabilità di un dato evento lesivo, che l'infortunio sia avvenuto, oltre che per causa violenta, anche in occasione di lavoro.
Tale ultimo elemento, in particolare, è sempre stato considerato come il fattore che più propriamente contiene in sé la nozione giuridica di infortunio sul lavoro: il requisito, cioè, che condizionando la “professionalità” dell'infortunio, definisce l'ambito di operatività della tutela assicurativa.
Data la centralità del tema nella materia infortunistica, sull'occasione di lavoro si è formata nel corso degli anni una vasta elaborazione giurisprudenziale, sviluppatasi in riferimento ad un'amplissima casistica.
Il concetto di occasione di lavoro risulta, pertanto, uno degli aspetti più controversi e tormentati della materia infortunistica rendendosi necessaria la individuazione delle linee generali dell'istituto attraverso i principi affermati dalle più ricorrenti opinioni giurisprudenziali.
La riconducibilità al lavoro di un dato evento lesivo è normalmente riconosciuta laddove l'infortunio risulti legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, ancorché mediato e indiretto. Una pura e semplice correlazione cronologica o topografica con l'attività lavorativa non è, dunque, ritenuta, di per sé sola sufficiente ad integrare la nozione di infortunio qualora intervengano fattori ovvero attività del tutto indipendenti dall'ambiente, dalle macchine o dalle persone costituenti le condizioni oggettive dell'attività protetta (ex plurimis Cass. 11 settembre 1997, n. 8919; Cass. 23 agosto 1997, n. 7918; Cass. 26 novembre
1994, n. 10065; Cass. 16 novembre 1993, n. 10973).
Tanto premesso, la indennizzabilità dell'infortunio è, comunque, ammessa sia che il rischio presenti i caratteri del rischio specifico vero e proprio, risultando insito nell'atto materiale stesso della prestazione di lavoro, sia che, invece, sia qualificabile come rischio specifico improprio o generico aggravato, ossia inerente a situazioni che, in quanto rispondenti a precise esigenze aziendali (attività prodromiche o strumentali), assumano, perciò, eguale carattere di pericolosità (Cass. 7 maggio 1998, n. 4646; Cass. 23 gennaio 1998, n. 645; Cass. 22 maggio
1997, n. 4557; Cass. 7 maggio 1997, n. 3994).
L'imprudenza del lavoratore, specie se conseguente alla lunga esperienza ovvero all'acquisita familiarità con gli strumenti di lavoro, non determina l'interruzione del nesso di causalità; la condotta del lavoratore può assurgere, infatti, a causa esclusiva dell'infortunio, soltanto quando risulti dolosa (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 11), ovvero integri la figura del
“rischio elettivo”, presentando i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, nonché alle direttive organizzative ricevute (cfr. Cass. 1 settembre 1997, n. 8269; Cass. 9 novembre 1995, n. 11683; Cass. 30 maggio 1995, n. 6088;
Cass. 17 novembre 1993, n. 11351).
La progressiva evoluzione giurisprudenziale ha, quindi, portato ad una sempre maggiore estensione del concetto di occasione di lavoro, sino a giungere all'enunciazione di un principio “onnicomprensivo” secondo il quale rientrerebbero nella nozione “tutti i fatti, anche straordinari ed imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine o alle persone, sia di colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato e, comunque, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite del rischio elettivo” (cfr. Cass. sez. lav. n.
14464/2000).
Nel caso in esame, nonostante le difese dell' , risulta che l'infortunio subito dal CP_1
ricorrente in data 12.2.2017 si verificava in occasione di lavoro.
Tanto emerge chiaramente dalle dichiarazioni testimoniali raccolte. In particolare, il teste escusso all'udienza del 4.3.2022, ha confermato di essere il proprietario Testimone_1
del veicolo in panne e che, allorquando il ricorrente stava effettuando le manovre per far salire il mezzo sul carro attrezzi, chiudendo la portiera lato guida schiacciava la mano del Parte_1
Ha inoltre confermato che il è il suo meccanico di fiducia e che, in quell'occasione, Parte_1
non avendo disponibilità del telefono cellulare, aveva chiesto ad un passante di contattarlo per ricevere soccorso.
Tale circostanza è stata confermata sia da (escusso all'udienza del 28.3.2023), Testimone_2
il quale riferiva che si fermava per dare soccorso ad un veicolo in panne e che, mentre si recava all'officina del ricorrente per farlo intervenire sul posto, notava un carroattrezzi che viaggiava in senso contrario di marcia.
La dinamica descritta dal ricorrente è inoltre confermata dall'altro teste escusso (udienza
23.1.2024), , il quale riferiva di essersi recato, dopo aver prestato Testimone_3 soccorso al veicolo in panne, all'officina del ricorrente per avvisarlo. Ha inoltre confermato la dinamica del sinistro, avendo riferito di essersi recato con il ricorrente sul luogo del sinistro per prestare soccorso al veicolo in panne.
Dall'istruttoria orale espletata, pertanto, è emerso che il ricorrente abbia effettivamente prestato la propria abituale attività lavorativa, recandosi sul luogo ove l'auto del era Tes_1
in panne per prestare soccorso e caricarlo sul proprio carro attrezzi, attività connesse all'esercizio della propria attività lavorativa di proprietario di officina meccanica. Il giudice ritiene, dunque, che l'infortunio subito dal ricorrente sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro e ritiene confermate le modalità di verificazione del sinistro per come esposte in ricorso.
Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso, anche per le motivazioni di seguito esposte.
Giova precisare che il sistema indennitario vigente è distinto nella disciplina, in relazione alla successione temporale delle normative, sulla base dell'epoca di verificazione dell'evento indennizzato:
- per gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali denunziate fino alla data del 25.7.2000 è dovuta una rendita diretta nell'ipotesi in cui sia residuata una inabilità permanente al lavoro in misura superiore al 10% (art. 74 DPR 1124/1965);
- per gli infortuni verificatisi e le malattie denunziate in epoca successiva è dovuto invece: un indennizzo per danno biologico per i postumi di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% ovvero una rendita vitalizia, che compendia sia il danno biologico che le conseguenze patrimoniali della menomazione, per i postumi di grado pari o superiore al 16% (art. 13 D.
L.vo 38/2000).
La fattispecie in esame ricade nella previsione di cui al D. Lvo 38/2000. Trattasi, invero, di evento verificatosi il 12.2.2017.
Nel merito, dalla consulenza disposta è emerso che il ricorrente, ha subito “Trauma da schiacciamento I° e II° dito mano sx con f ra tt u r a composta della falange distale del primo raggio e ferita del II° dito” con le seguenti conseguenze: “Esiti algo disfunzionali di frattura composta della falange distale del I° raggio rappresentati da limitazione dei movimenti funzionali ai gradi estremi. Esiti disfunzionali del II° dito mano sx già trattata con intervento chirurgico di endoprotesi (microprotesi) rappresentati da anchilosi rettilinea in estensione del II° dito in arto non dominante”.
Il CTU ha concluso per la sussistenza di una menomazione invalidante pari al 7,5%. Le argomentazioni del consulente, inoltre, sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico, meritano di essere condivise perchè complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici.
Il consulente ha d'altronde risposto esaustivamente alle osservazioni formulate dal CTP di parte ricorrente, con motivazioni razionali e convincenti, come richiesto dal Giudice con ordinanza del 23.10.2024.
In conseguenza, l' deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente di un CP_1
indennizzo per danno biologico in considerazione della accertata percentuale di inabilità.
Non è dovuto, invece, il riconoscimento dell'inabilità temporanea richiesta, avendo il CTU nominato chiarito come “Trattandosi di lesioni che hanno interessato l'arto superiore non dominante e la cui percentuale di menomazione dell'integrità psico fisica (danno biologico) rientra nel campo delle micropermenenti, non si ravvisano riduzioni della capacità lavorativa specifica. Non sono state riscontrate menomazioni coesistenti o concorrenti e nemmeno preesistenti o sopravvenute all'infortunio de quo.”.
Sulla somma da calcolarsi secondo le modalità specificate in dispositivo, dovranno corrispondersi i soli interessi legali a decorrere dal 120° successivo alla maturazione del diritto.
Le spese di giudizio, stante l'accoglimento in misura parziale della domanda, si compensano per la metà e seguono la soccombenza per il residuo, poste a carico dell'Ente convenuto (in danno del quale come da separato decreto vanno poste anche le spese per la espletata consulenza di ufficio), e si liquidano come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di CA, in persona del dott. Giordano Avallone, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento della domanda, condanna l' al pagamento in favore del CP_1 ricorrente dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico pari ad un grado di menomazione del 7,5% da calcolarsi in riferimento alla età dell'assicurato oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla domanda fino al soddisfo;
- condanna, altresì, l' al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano CP_1 in complessivi € 2.500,00, oltre Iva e Cpa ed oltre le spese generali, oltre rimborso del contributo unificato versato, con attribuzione ai difensori del ricorrente per dichiarato anticipo;
- compensa le spese per la residua metà.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separato decreto.
CA, 22-1-2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone