Articolo 878 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 883Articolo 884
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9 ottobre 2010
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9 febbraio 2013
Art. 878. Categorie di personale in servizio temporaneo (( 1. I militari in servizio temporaneo appartengono a una delle seguenti categorie:
a) volontari in ferma prefissata, in prolungamento di ferma e in rafferma;
b) carabinieri effettivi in ferma;
c) allievi delle scuole militari;
d) allievi marescialli;
e) allievi e aspiranti ufficiali;
f) marescialli in ferma;
g) ufficiali di complemento in ferma e in rafferma;
h) allievi ufficiali e ufficiali in ferma prefissata;
i) ufficiali e sottufficiali piloti e navigatori di complemento;
l) allievi carabinieri. )) 2. I militari in servizio temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma.
3. Il rapporto di servizio temporaneo puo' essere sospeso, interrotto o cessare solo in base alle espresse previsioni di questo codice.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013
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