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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 26/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. ssa Maria Concetta
Belcastro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3803 R.G.A.C. dell'anno 2023, avente ad oggetto
“diritti della cittadinanza” vertente:
TRA
nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1
in Rua Pintassilgo n. 180, app.to 21, Vila Uberabinha (C.I. brasiliana n. 6381529-1, C.F. brasiliano n. 027.006.228-98); nata a [...] il Parte_2
29.04.1959 ed ivi residente in [...]n. 836, app.to 123 (C.I. brasiliana n. , NumeroD_1
C.F. brasiliano n. ); nato a [...] il C.F._1 Parte_3
15.06.1960 ed ivi residente in [...], n. 539 (C.I. brasiliana n. 8.874.144, C.F. brasiliana n. ); nata a [...] il C.F._2 Parte_4
27.10.1992 ed ivi residente in [...]n. 539 (C.I. brasiliana n. 36.987.917-X; C.F. brasiliano n. ), rappresentati, assistiti e difesi dall'avv. Désirée Capobianchi (C.F.: PartitaIVA_1
come da procura in atti C.F._3
-RICORRENTI-
E
, in persona del Ministro pro - tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, elettivamente domiciliato in Catanzaro alla Via Giacchino da Fiore n. 34
- RESISTENTE-
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: Riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venisse dichiarato lo status di Controparte_1
cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dall'avo cittadino italiano;
esponevano, altresì, che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
Deducevano i ricorrenti di essere discendenti di ( ), Persona_1 Persona_1
nato il [...] a [...], cittadino italiano e figlio di genitori italiani (p.
[...]
; m. emigrato nel 1900 in Brasile (doc. n. 1), il quale non si è mai Per_2 Persona_3 naturalizzato brasiliano e non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza italiana (doc. n. 2).
In data 16.11.1877 a Civita (CS) contraeva matrimonio con Persona_1 [...]
(doc. n. 3) e, dall'unione coniugale, a Itápolis (Brasile) nasceva il 9.11.1903 CP_2 [...]
(doc. n. 4) la quale, in data 23.9.1924 a Itápolis (Brasile), contraeva matrimonio Parte_5
con (doc. n. 5) e, dall'unione coniugale, nascevano Persona_4 Persona_5
il 19.09.1925 a Itápolis, Brasile (doc. n. 6) e il 12.01.1930 a
[...] Parte_6
Rio Claro, Brasile (doc. n. 7).
In data 20.07.1951 , contraeva matrimonio a ÃO LO (Brasile) con Persona_5
(doc. n. 8). Dall'unione coniugale, a ÃO LO (Brasile) nasceva il 20.08.1956 Persona_6
(doc. n. 9), la quale ( ” da Parte_1 Parte_1
coniugata) il 02.06.1983 a ÃO LO, contraeva matrimonio con Persona_7
(doc. n. 10).
contraeva matrimonio a ÃO LO (Brasile) il 22.06.1957 con Parte_6 [...]
(doc. n. 11) e dall'unione coniugale, nascevano Persona_8 Parte_2
il 29.04.1959 a ÃO LO, Brasile (doc. n. 12) e il
[...] Parte_3
15.06.1960 a ÃO LO, Brasile (doc. n. 13).
contraeva matrimonio il 05.05.1983 a ÃO LO (Brasile) con Parte_2
(doc. n. 14) e, successivamente, il 21.9.2003 a ÃO LO (Brasile) con. Parte_7
(doc. n. 15). Persona_9
2 contraeva matrimonio il 07.12.1984 a ÃO LO (Brasile) con Parte_3 [...]
(doc. n. 16) e, dall'unione coniugale, nasceva Controparte_3 Parte_4
il 27.10.1992 a ÃO LO, Brasile (doc. n. 17).
[...]
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza iure sanguinis deducendo che, non avendo l'avo ( ) mai perso la cittadinanza Persona_1 Persona_1 italiana, l'aveva trasmessa iure sanguinis alla propria figlia , e da lei a Parte_5
tutti i propri discendenti sino agli attuali ricorrenti come risultante da documentazione versata in atti.
Il si costitutiva in giudizio chiedendo al Tribunale di valutare la compatibilità Controparte_1
dei principi espressi dalle S.S.U.U. 2009/467 con quanto osservato dalla successiva sentenza della
Corte Cost. n. 10/15 nonché la compatibilità dei principi espressi dalle S.S.U.U. n. 25318/2022 con quanto osservato nell'avverso ricorso. In particolare, sosteneva che l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n.
98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la citata pronuncia della Consulta che ha sancito il limite della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale qualora tali effetti siano suscettibili di incidere negativamente su altri valori costituzionali. Chiedeva, in subordine, la compensazione delle relative spese in considerazione della sua veste di soggetto passivo in senso formale.
Il PM non si opponeva all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 20 gennaio 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206/21 entrato in vigore il 24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13/2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'avo è nato a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il
Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto che il passaggio per linea femminile è intervenuto prima
3 dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana in data 1° gennaio 1948 precisamente dall'avo
( ), nato il [...] a [...], il quale Persona_1 Persona_1
non aveva mai perso la cittadinanza italiana trasmettendola iure sanguinis alla propria figlia
, nata il [...] e sposata il 23.9.1924 a Itápolis (Brasile) con Parte_5 [...]
. Persona_4
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1075 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di
Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo
“status di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzione produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che “il diritto di cittadinanza in quanto
“status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in
4 vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Vale in questa sede richiamare le due recentissime sentenze “gemelle” delle SS.UU. n. 25317 e
25318 pubblicate il 24/08/2022 definite dalla stessa Corte “epocali” tenuto conto della vasta platea di soggetti interessati. Proprio con riferimento agli effetti della c.d. “grande naturalizzazione” che aveva attribuito massivamente la cittadinanza brasiliana agli stranieri stabilizzatisi in Brasile sin dal
1889 ed ai loro discendenti, la Corte – in riforma della sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata il 14/07/2021 – risolvendo definitivamente il quesito se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia per la sola mera permanenza in un altro Paese ed in mancanza di manifestazione di volontà, ovvero se la rinunzia debba essere manifestamente espressa, ha fissato i seguenti principi di diritto: la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, per cui a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
la perdita della cittadinanza italiana è conseguenza di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
il diritto di cittadinanza si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del
5 c.c. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato. Dalla documentazione versata in atti risulta che né i ricorrenti né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza.
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – definitivamente pronunciando così decide:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo status di cittadini italiani di:
nata a [...] il [...] (C.I. brasiliana n. Parte_1
6381529-1, C.F. brasiliano n. ); C.F._4
nata a [...] il [...] (C.I. brasiliana n. Parte_2
, C.F. brasiliano n. 035.321.958-44); NumeroD_1
nato a [...] il [...] (C.I. brasiliana n. Parte_3
8.874.144, C.F. brasiliana n. 1073.303.048-32);
nata a [...] il [...] (C.I. brasiliana n. Parte_4
36.987.917-X; C.F. brasiliano n. 420.805.018-79).
2)Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
3)Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 20 gennaio 2025
Il Giudice
dott. ssa Maria Concetta Belcastro
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