Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 2444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2444 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione II Civile – in composizione monocratica - in persona del Giudi-
ce dott. Paolo Criscuoli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, in se-
guito dell'udienza del 3.6.25, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15837 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, CF , elettivamente domi- Parte_1 P.IVA_1
ciliata in Palermo, via Brunetto Latini n.11, presso lo studio dell'Avv.
ROMEO DARIO -pec: che la rappresenta e difen- Email_1
de per procura in calce al ricorso;
–ricorrente –
CONTRO
cf , elettivamente domici- Controparte_1 C.F._1
liata in Palermo, V. RUGGERO SETTIMO n. 74/H, presso lo studio dell'Avv. ALOSI PIETRO che la rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;
– convenuta –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.447 bis cpc, ritualmente notificato unitamente al
Tribunale di Palermo
giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo formulando le Controparte_1
seguenti domande: “I) Ritenere e dichiarare che il contratto 01/11/2013
non ha carattere novativo rispetto alla locazione in corso tra le medesime
parti e per il medesimo immobile, regolata dall'originario contratto del
02/11/2001, per i motivi dedotti al punto I) della narrativa.
II) Ritenere e dichiarare la nullità delle clausole 2 e 4 del contratto di lo-
cazione del 02/11/2001 e della clausola 5 del contratto di locazione del
01/11/2013 nella parte in cui sono previsti aumenti in violazione dell'art.
32 della Legge n. 392/1978 per il combinato disposto degli articoli 32 e 79
della Legge n. 392/1978 e determinare il canone mensile, legittimamente
dovuto per tutta la durata del rapporto, pari a € 2.065,82, oltre ISTAT nel
caso in cui la locatrice dovesse offrire la prova della richiesta.
III) Ritenere e dichiarare che la locatrice SI.ra , in Controparte_1
forza della nullità delle clausole sopra specificate, ha indebitamente perce-
pito dalla società la somma di € 257.444,14, o quella som- Parte_1
ma maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa, a titolo di
differenze non dovute per canoni di locazione nel periodo da gennaio 2013
sino al mese di marzo 2023.
IV) Conseguentemente, condannare la SI.ra , nata a [...]
Palermo il 05/02/1948 e residente in [...],
C.F. , alla restituzione del suddetto importo di € C.F._1
257.444,14, o quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in
corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, maturati e matu-
randi, dalla data di ogni singolo pagamento, ovvero dalla data di deposito
Tribunale di Palermo
- 2 - Sezione II Civile della istanza di mediazione, in favore della società Parte_1
V) Condannare la locatrice a restituire alla ricorrente il deposito cauzio-
nale corrisposto in € 5.164,57, oltre interessi legali da calcolarsi dalla data
del 02/11/2001 sino al momento dell'effettivo pagamento.
VI) Ritenere e dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 7 del con-
tratto di locazione del 02/11/2001, nella parte in cui obbliga la conduttrice
ad eliminare, al termine del rapporto, le conseguenze del deterioramento
subito dalla cosa locata per il suo normale uso, ai sensi dell'art. 79 della
Legge n. 392 del 1978, per i motivi dedotti in narrativa.
VII) Compensare parzialmente la somma di € 4.555,57 o, comunque,
l'importo che dovesse risultare in corso di causa, quale costo per
l'eliminazione dello scivolo in forza dell'obbligazione assunta dalla condut-
trice nel contratto 02/11/2001, dal maggior credito vantato dalla ricorren-
te.
VIII) Ritenere e dichiarare che la locatrice non ha diritto al pagamento
del canone del mese di aprile 2023, per i motivi dedotti in narrativa, ovvero,
in subordine, compensarlo col maggior credito comunque vantato dalla ri-
corrente.
IX) Ritenere e dichiarare che la società a seguito della re- Parte_1
stituzione dell'immobile non è obbligata a ripristinare le porzioni della pa-
vimentazione interna consumate per il normale deterioramento dovuto alla
vetustà ed all'uso, trattandosi di manutenzione che per legge è a carico del-
la locatrice.
X) In via subordinata, nel caso in cui l'On.le Tribunale dovesse attribuire
al contratto 01/11/2013, che ha ratificato l'accordo verbale 01/01/2013 di
Tribunale di Palermo
- 3 - Sezione II Civile aumento del canone, carattere novativo, ritenere e dichiarare la nullità sia
dell'accordo verbale di aumento del canone da gennaio 2013 nella misura
di € 4.214,00 al mese sia della clausola 5 del contratto di locazione del
01/11/2013, registrato a Palermo il giorno 22/11/2013 al n. 14473, serie
3/A, nella parte in cui stabilisce un illegittimo aumento del canone locativo
pari a € 200,00 al mese a far data dal 01/11/2015 per il combinato dispo-
sto degli art. 32 e 79 della Legge n. 392/1978.
X/a) Conseguentemente, ritenere e dichiarare che il canone di locazione
legittimo da corrispondere dal 01/01/2013 al 31/10/2013 è pari ad €
2.065,82 e dal 01/11/2015 fino alla data di cessazione del rapporto di lo-
cazione 31/03/2023 è pari a € 4.000,00 al mese, oltre aggiornamento
ISTAT nella misura del 75%, a partire dal quarto anno di locazione
(01/11/2017) nel caso in cui la locatrice dovesse offrire la prova della ri-
chiesta.
X/b) Ritenere e dichiarare che la società in data Parte_1
23/05/2023 ha riconsegnato l'immobile alla SI.ra nel- Controparte_1
le medesime condizioni di manutenzione in cui l'ha ricevuto in data
01/11/2013, ad eccezione del normale deterioramento e/o il consumo ri-
sultante dall'uso della cosa in conformità del contratto e in considerazione
sia della durata della locazione sia della vetustà dell'immobile.
X/c) Ritenere e dichiarare che la locatrice SI.ra , in Controparte_1
forza della nullità degli aumenti del canone, ha indebitamente percepito
dalla società la somma di € 38.881,80, a titolo di differenze Parte_1
non dovute per canoni di locazione maturati nel periodo da gennaio 2013 a
marzo 2023.
Tribunale di Palermo
- 4 - Sezione II Civile X/d) Conseguentemente, condannare la SI.ra , nata Controparte_1
a Palermo il 05/02/1948 e residente in [...], Via P.pe di Paternò n.
154, C.F. , alla restituzione del suddetto importo di C.F._1
€ 38.881,80, o quella somma maggiore e/o minore che dovesse risultare in
corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, maturati e matu-
randi, dalla data di ogni singolo pagamento, ovvero dalla data di deposito
della istanza di mediazione, in favore della società . Parte_1
All'uopo esponeva che con contratto del 02/11/2001 Controparte_2
[.
ha concesso in locazione alla l'immobile sito in Palermo Parte_1
Via Don Rocco Rindone n. 11, per uso industriale.
Il canone di locazione, ai sensi dell'art. 2 del contratto, fu convenuto da novembre a dicembre 2001 in lire 4.000.000 al mese (equivalenti a €
2.065,82) ed in lire 5.500.000 (equivalenti ad € 2.840,51) al mese da gen-
naio 2002.
La locatrice nel corso del rapporto locativo, alla fine dell'anno 2012, ha chiesto e ottenuto dalla conduttrice il canone nella misura di € 4.214,00
al mese con decorrenza 01/01/2013; la locatrice formalizzava tale accor-
do col contratto del 01/11/2013 (n/s doc. n. 2) nel quale era determinato il canone di locazione dal 01/11/2013 al 31/10/2015 in € 4.000,00 al mese, con la previsione dal 01/11/2015 dell'aumento del canone a €
4.200,00 al mese.
Con scrittura privata del 27/06/2022 la autorizza- Controparte_1
va la società a sublocare l'immobile alla società Viking Life- Parte_1
Saving Equipment Italia S.r.l.; le parti concordavano, altresì, che il con-
tratto tra la e la si sarebbe risolto per mutuo con- Parte_1 CP_1
Tribunale di Palermo
- 5 - Sezione II Civile senso, collegando implicitamente la restituzione dell'immobile alla data di decorrenza dello stipulando contratto di locazione dell'immobile sito in
Palermo Via Rocco Rindone n. 8 tra la e la CP_1 [...]
Controparte_3
Nel mese di dicembre 2022 al fine di definire il rilascio dell'immobile le parti, assistite dai rispettivi tecnici di fiducia, eseguivano dei sopralluoghi ed il legale della locatrice con mail del 19/12/2022 specificava le richieste della locatrice.
I tecnici delle parti concordavano e scambiavano per le vie brevi la do-
cumentazione tecnica.
La ricorrente eseguiva tutte le richieste specificate nella mail
19/12/2022, oltre alla pitturazione delle pareti di tutto l'immobile, ma contestava il diritto della locatrice a pretendere l'intervento di manuten-
zione straordinaria alla pavimentazione, segnalando che le porzioni di pa-
vimentazione in questione non erano state danneggiate (circostanza con-
fermata nel verbale di rilascio del 23/05/2023 nel quale la parola “dan-
neggiate”, inizialmente inserita nel testo dalla locatrice, è stata eliminata),
ma si erano consumate a causa della vetustà e per l'uso.
La quindi, nel mese di marzo 2023 liberava l'immobile Parte_1
da persone e cose dandone comunicazione alla locatrice con la quale con-
cordava la data del 06/04/2023 per il rilascio dell'immobile.
La lo stesso giorno 06/04/2023 chiedeva un differimento. CP_1
La con mail del 06/04/2023 contestava il comporta- Parte_1
mento dilatorio della locatrice, dando atto di avere eseguito i lavori richie-
sti dalla locatrice.
Tribunale di Palermo
- 6 - Sezione II Civile Con mail del 13/04/2023 il legale della locatrice riscontrava la mail della ricorrente e chiedeva, in aggiunta alle richieste specificate nella pre-
cedente mail 19/12/2022, l'eliminazione dello scivolo realizzato per l'accesso ai locali.
La contestava la legittimità di tale nuova richiesta. Parte_1
In data 23/05/2023 la accettava la restituzione dell'immobile CP_1
con le riserve specificate nella lettera h) del verbale di rilascio.
In particolare, la in occasione della riconsegna dell'immobile, CP_1
reclamava, esclusivamente, il pagamento del canone di aprile 2023, il ri-
facimento di alcune porzioni della pavimentazione, l'eliminazione dello scivolo di accesso carrabile all'interno del capannone sul lato di Via Don
Rocco Rindone e la chiusura di una porta di ufficio.
Ancora la deduceva di aver versato alla locatrice nel Parte_1
corso della locazione somme maggiori rispetto a quelle legittimamente do-
vute, atteso che il canone dovuto, salvi gli aggiornamenti ISTAT se richie-
sti, era da intendersi sempre quello originario, determinato sin dal mese di novembre 2001 in € 2.065,82 con il contratto 02/11/2001; conseguen-
temente, aveva il diritto di ripetere tutte le somme corrisposte in eccesso nel corso del rapporto di locazione.
Gli articoli 2 e 4 del contratto 02/11/2001 e l'art. 5 del contratto
01/11/2013, aggiungeva ancora, prevedevano aumenti del canone illegit-
timi e sono nulle per violazione e falsa applicazione del combinato dispo-
sto degli articoli 32 e 79 della Legge n. 392/1978.
Sia l'art. 2 del contratto di locazione 02/11/2001 che prevedeva il cor-
rispettivo della locazione in € 2.065,82 con aumento da gennaio 2002 a €
Tribunale di Palermo
- 7 - Sezione II Civile 2.840,51, sia l'art. 4 che prevedeva l'ulteriore aumento del 20% del cano-
ne, sia l'aumento preteso verbalmente dal 01/01/2013, sia l'art. 5 del contratto di locazione 01/11/2013, che prevedeva il corrispettivo della lo-
cazione in € 4.000,00 mensili per i primi due anni ed in € 4.200,00 men-
sili dal terzo anno, non facevano alcun riferimento ad elementi oggettivi e predeterminati, conseguentemente, tali clausole sono nulle.
In particolare, la conduttrice ha corrisposto dal 01/01/2013 fino al
31/03/2023 la complessiva somma di € 511.540,00, anziché la somma effettivamente dovuta pari a € 254.095,86.
Alla luce delle superiori argomentazioni il canone che la conduttrice avrebbe dovuto corrispondere dal 01/01/2013 non può che essere quello di € 2.065,82 al mese, sino alla scadenza del rapporto, eventualmente ag-
giornato in base agli indici ISTAT nella misura del 75%, solo in presenza di espressa richiesta, che nel caso in esame manca.
La quindi, esponeva di aver corrisposto indebitamente Parte_1
dal 01/01/2013 fino al 31/03/2023 la complessiva somma di €
257.444,14 (511.540,00 - 254.095,86 = 257.444,14), importo di cui si chiede la restituzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da calco-
larsi dalla data dei singoli pagamenti sino all'effettivo rimborso.
Rilevava ancora di aver diritto alla restituzione della somma di €
5.164,57, corrisposta a titolo di deposito cauzionale in data 02/11/2001
(come risultante dal contratto 02/11/2001), oltre interessi legali da calco-
larsi dalla data di costituzione del deposito 02/11/2001 sino al momento dell'effettivo pagamento.
Quindi nulla era dovuto alla locatrice per il canone di aprile 2023 e per
Tribunale di Palermo
- 8 - Sezione II Civile il ripristino delle porzioni di pavimentazione, mentre per l'eliminazione dello scivolo, il cui complessivo costo è pari a circa € 4.555,57, dichiara di volere compensare parzialmente detto importo, o quello che dovesse risul-
tare in corso di causa, dal maggior credito vantato dalla ricorrente mede-
sima.
Per quanto riguarda il ripristino delle porzioni della pavimentazione,
eccepiva la nullità della clausola contrattuale (art. 7 del contratto
02/11/2001), che obbliga la conduttrice ad eliminare, al termine del rap-
porto, le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il suo normale uso, ai sensi dell'art. 79 della stessa L. n. 392 del 1978, per-
ché, addossava al conduttore una spesa consistente e non giustificata.
In via subordinata in caso di valutazione della sussistenza della nova-
zione del 2013 rilevava che lo scivolo era già presente e che la pavimenta-
zione doveva essere ripristinata dalla locatrice.
Ingiustificata la richiesta di canone aumentato fin dal gennaio del
2013.
Concludeva, quindi, come sopra riportato.
Ritualmente costituitasi, la resistente, contestando le allegazioni di parte attrice, formulava le seguenti domande: “1) Ritenere e dichiarare che
non sussiste alcuna novazione del contratto del 2.11.2001;
2 ) Ritenere e dichiarare la validità delle clausole inserite nei contratti di
locazione del 2.11.2002 e del 1.11.2013, relative alla determinazione
dell'importo del canone c.d. a scaletta;
3 ) Ritenere e dichiarare inammissibili improponibili ed infondate sia in
fatto che in diritto tutte le ulteriori domande proposte dalla ricorrente e le
Tribunale di Palermo
- 9 - Sezione II Civile relative richieste di condanna al rimborso di somme;
4 ) Rigettare ogni ulteriore accertamento e domanda subordinata indica-
ta nel ricorso per i motivi dedotti.
In via riconvenzionale
5 ) Ritenere e dichiarare l'obbligo della società conduttrice i Parte_1
ripristinare l'immobile concesso in locazione relativamente a tutti i danni
accertati e meglio specificati nella allegata perizia e ciò per ricondurre il ca-
pannone nello stato legittimo in conformità alla concessione edilizia ed
all'agibilità.
6 ) Ritenere e dichiarare che i danni accertati ammontano ad €
27'384,27 o a quella maggiore o minor somma che verrà accertata in corso
di causa e conseguentemente condannare la al pagamen- Controparte_4
to della suddetta somma necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi,
compensando il deposito cauzionale di € 5'164,57 con la maggior somma
dovuta alla odierna deducente.
7 ) Condannare la al pagamento della somma commisurata CP_4
al canone locativo che sarebbe stato percepito dalla proprietaria nel tempo
occorrente per il ripristino dell'immobile da determinare in corso di causa;
8 ) Condannare la al pagamento del canone di aprile Controparte_4
2023 in quanto l'immobile è stato rilasciato a Maggio 2023;
9 ) Con vittoria di spese e compensi”.
Deduceva, al riguardo, che il contratto del 2013 era stato sottoscritto dopo la naturale scadenza del primo contratto, prevedendo un aumento del canone dal novembre del 2015.
Le parti, peraltro, avevano sottoscritto un atto col quale dichiaravano
Tribunale di Palermo
- 10 - Sezione II Civile che il contratto del 2001 era consensualmente risolto.
Eccepiva, in primo luogo, la prescrizione in relazione alle pretese rela-
tive al contratto del 2001, scaduto il 30.10.23.
Infondata la tesi della novazione e, per l'effetto, la domanda di ripeti-
zione delle maggiori somme versate.
Concludeva, quindi, come sopra indicato.
Nel corso del processo veniva svolta attività istruttoria orale e docu-
mentale.
All'udienza del 3.6.2025, sostituita dal deposito di note scritte di udienza, la causa, viste le note conclusive autorizzate, veniva decisa ex art. 429 cpc.
****
Fondata l'eccezione di prescrizione formulata dalla locatrice in relazio-
ne alle pretese della conduttrice relative al contratto del 2001, scaduto il
30.10.13.
Prescrizione che, parimenti, si estende alla richiesta della di Parte_1
ripetizione di indebito in relazione anche alle maggior somme versate dal gennaio all'ottobre del 2013, in vigenza del contratto del 2001.
Ed infatti il presente giudizio è stato avviato nel dicembre del 2023, col deposito del ricorso, poi notificato unitamente al decreto il 29.12.2023 e,
dunque, oltre il decennio.
Detta statuizione si fonda, anche, sulla qualificazione del contratto del
2013, con efficacia dal 1.11.2013, quale nuovo ed autonomo rapporto giuridico intervenuto tra le parti, dopo la risoluzione consensuale del pre-
cedente rapporto con decorrenza dal 30.10.2013.
Tribunale di Palermo
- 11 - Sezione II Civile In merito alla qualificazione di detto contratto del 2013, circa la dedot-
ta novazione del precedente contratto, va osservato quanto segue.
In primo luogo va rilevato che dal tenore del contratto del 1.11.2013,
registrato in data 22.11.2013, non si evince in alcuna parte risulta un
animus novandi rispetto ad un precedente rapporto ancora in essere.
La modifica del canone e della durata, del resto, concerne notoriamen-
te elementi accidentali e non conduce, autonomamente valutata, alla qua-
lificazione in termini di novazione del rapporto (in tal senso si veda Cass.
Civ., Sez. 3, Sent. n. 22126 del 13/10/2020).
Assimilabile a clausola di stile quella contenuta nell'art. 16 del contrat-
to e, comunque, in alcun modo idonea a fondare l'interpretazione della novazione per la estrema genericità della stessa in assenza di concreti elementi di quid novi (neanche invero dedotti).
Peraltro vi è prova documentale che la stessa conduttrice, dopo aver sottoscritto il contratto del 1.1.2013 (si noti che nessuna delle parti ha contestato la data apposta al contratto, quale quella di sottoscrizione), il
12.11.2013 ha sottoscritto per accettazione una dichiarazione ove si dava atto della risoluzione del contratto del 2001 dal 1.11.2013.
In detto atto, qualificabile come negozio di accertamento, si dichiara,
su proposta del locatore, che “il contratto in essere deve ritenersi risolto
dal 1.11.2013” (all.3 produzione della resistente)”.
A tale dichiarazione seguiva la conforme comunicazione all'Agenzia
delle Entrate, con scambio di corrispondenza tra le parti.
Nessuna contestazione, anche al riguardo, è stata mossa ad opera del-
la conduttrice (all.4 produzione della resistente).
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- 12 - Sezione II Civile Quanto al contratto del 2013, in merito alla validità o no della clausola che prevedeva un canone “a scaletta”, va rilevato quanto segue.
In punto di diritto, secondo il più recente insegnamento della Suprema
Corte, è noto che “in base al principio generale della libera determinazione
convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso non abi-
tativo, deve ritenersi legittima la clausola con cui si convenga una determi-
nazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successi-
ve di tempo nell'arco del rapporto, ancorata ad elementi predeterminati,
idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale, sal-
vo che risulti che i contraenti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente
lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria,
eludendo i limiti quantitativi posti dall'art. 32 della l. n. 392 del 1978” (così
Cass. Civ., Sez. 3, Ord. n. 3399 del 06/02/2024).
Nel caso in esame, in punto di fatto, tenuto conto in particolare dell'epoca degli aumenti e dell'entità degli stessi rispetto alla durata ed all'oggetto del contratto, non può ritenersi provato che il fine della locatri-
ce fosse quello elusivo della citata norma, censurato dalla giurisprudenza.
Infondato, quindi, il rilievo della conduttrice volto ad ottenere l'accertamento della nullità della citata clausola.
***
Quanto alla domanda di parte ricorrente di restituzione della cauzione,
va precisato che tale importo era previsto, a titolo di cauzione, nel con-
tratto del 2001 e che parte locatrice, pur avendo eccepito la prescrizione dei diritti derivanti da tale contratto, ha poi – nel tenore degli atti relativi alle pretese risarcitorie e con specifico riferimento a tale posta – sempre
Tribunale di Palermo
- 13 - Sezione II Civile ritenuto compensato il credito del conduttore, a titolo di cauzione, con controcredito azionato in giudizio.
Da ciò consegue che, in relazione a tale pretesa, la prescrizione deve intendersi rinunciata, avendo la locatrice ripetutamente riconosciuto, e,
per l'effetto, ritenuto sussistente il diritto della conduttrice ad ottenere la restituzione di € 5.164,57, oltre gli interessi al tasso del primo comma dell'art. 1284 c.c. dal 1.11.2002 al soddisfo.
*****
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla locatrice, va rile-
vato che occorre muovere, per la valutazione della stessa, dal tenore del verbale sottoscritto dalle parti il 23.6.23 al momento del rilascio dell'immobile in parola.
In detto atto si evince, in primo luogo, che la riconsegna non è avvenu-
ta nel mese di aprile del 2023 su espressa richiesta della locatrice, per motivi di salute ed anche per la mancata consegna della documentazione inerente gli impianti, documentazione poi trasmessa il 21.4.23 ed oggetto di contestazioni il 27.4.23 ed in ultimo nel successivo mese di maggio.
Al riguardo va rilevato che:
1) il rinvio è stato chiesto dalla locatrice avendo la conduttrice am-
piamente manifestato la volontà di consegnarlo;
2) la consegna della documentazione inerente gli impianti, oggetto di successiva pratica docfa nel maggio del 2023, non era comunque ostativa al rilascio del bene.
In ragione della durata del contratto e del valore dello stesso, da un la-
to, e dall'altro, dalla natura di quanto oggetto di contestazione (la citata
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- 14 - Sezione II Civile documentazione), secondo buona fede il creditore avrebbe dovuto coope-
rare – in buona fede- col debitore per liberarlo e non, invece, operare per aggravarne la posizione (lo scambio di mail dell'aprile/maggio 23 confer-
ma il punto).
Il canone del mese di aprile, dunque, non è dovuto, risultando ascrivi-
bile alla condotta del convenuto il ritardo nel rilascio nel citato mese.
Quanto alle condizioni dell'immobile sono sorte contestazioni in merito ad uno scivolo di accesso, al rifacimento di alcune porzioni della pavimen-
tazione dell'immobile ed alla chiusura di una porta dell'ufficio.
Lo scivolo certamente è stato realizzato dalla convenuta e quale inno-
vazione non richiesta e non concordata deve essere rimosso a spese del conduttore.
La liquidazione di tale intervento, sulla scorta di quanto desumibile dal tenore degli atti della stessa ricorrente e della documentazione allegata
(n/s doc. n. 26), nonché della ctp della resistente, è, in via equitativa, pari ad euro € 4.555,57.
Importo che la ricorrente è tenuta a corrispondere alla resistente.
Con riferimento invece alla piastrellatura ed alla porta di un vano uffi-
cio, va rilevato, da un lato, che la condizione della pavimentazione era tale dal primo rinnovo e mai oggetto di contestazione, alla luce delle dichiara-
zioni del teste , da ritenersi maggiormente attendibile poiché ter- Tes_1
zo ed indifferente.
Palesemente inattendibile, invece, la deposizione del marito della resi-
stente, sia per il rapporto che lo legava alla sia perché smentito CP_1
da documenti precostituiti, quanto allo scivolo, sia per la deposizione
Tribunale di Palermo
- 15 - Sezione II Civile stessa con ricordi incerti circa un evento prossimo rispetto alla data della deposizione (l'epoca del rilascio) e invece ricordi asseritamente nitidi su fatti del 2013.
All'assenza di contestazione sulla pavimentazione – se non tardiva- si aggiunga che, sulla scorta di quanto allegato dalla ricorrente, l'immobile è
stato locato nel 2024 e, a fronte della deduzione di parte ricorrente circa l'assenza di ulteriori interventi di ripristino prima della nuova locazione,
la nulla ha concretamente controdedotto e provato in relazione ai CP_1
lamentati e presunti danni.
La valutazione congiunta delle superiori circostanze induce ad esclu-
dere che la ricorrente sia tenuta al risarcimento di ulteriori danni (rispet-
to a quanto riconosciuto per lo scivolo) per la condizione dell'immobile siccome rilasciato.
****
In considerazione dell'esito della controversia sussistono i presupposti per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
− Condanna alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
di euro 5.164,57, oltre gli interessi al tasso del primo comma CP_5
dell'art. 1284 c.c. dal 1.11.2002 al soddisfo;
− Condanna la al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_2
[.
di euro 4.555,57, oltre gli interessi al tasso del primo comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda al soddisfo;
Tribunale di Palermo
- 16 - Sezione II Civile − Rigetta le ulteriori domande rispettivamente proposte dalle parti;
− Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Palermo in data 4 giugno 2025.
Il Giudice
dott. Paolo Criscuoli
Tribunale di Palermo
- 17 - Sezione II Civile