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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2241 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 16235/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16235/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carlotta Marchiandi presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Alisa Serra presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CALENZANO (FI) il Parte_1 CP_1 02/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALENZANO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/04/2004, maggiorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente ed il 25/09/2008, minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 6 Con sentenza n.532 del 10/03/2025, pubblicata in data 12/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALENZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che le parti desiderano addivenire al divorzio preservando il rapporto genitoriale, nonché la serenità e stabilità dei figli.
2) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con mantenimento della residenza ai soli fini Per_2 anagrafici presso la casa familiare sino alla vendita e/o all'effettivo rilascio da parte della madre e poi presso la madre in Torino, e nel caso di trasferimento della madre in altro Comune, presso il padre in Torino, e con permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori secondo le modalità già in essere a far tempo dal separazione e quindi, salvo diverse preventive intese scritte direttamente assunte tra i genitori:
a) in via ordinaria:
- a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina con ciascun genitore;
pagina 2 di 6 - lunedì e martedì con la madre;
- mercoledì e giovedì con il padre;
b) vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali, festività infrasettimanali) in misura paritetica, da concordare per iscritto almeno due mesi prima del loro inizio, stabilendo sin d'ora che durante Per_2
l'estate trascorrerà con ciascun genitore almeno 3 settimane, anche non consecutive, con disponibilità di entrambi a ridurre proporzionalmente il proprio periodo di competenza in base alle esigenze della figlia;
con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze paterne per quelle estive e quelle materne per le vacanze natalizie e pasquali, negli anni dispari al contrario prevarranno quelle materne per le vacanze estive e quelle paterne per le vacanze natalizie e pasquali;
c) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro la destinazione della propria villeggiatura con la figlia anteriormente alla partenza.
3) DISPONE che le parti continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per relative alla Per_2 istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti alla vita quotidiana) e/o di modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale la minore si trova. Fino alla partenza di per il 19.8.24, i genitori continueranno a fare riferimento alle regole comuni di condotta Per_2 Per_3 riferite ad ed individuate nel file denominato “Elly” qui allegato (doc. 10) con impegno, al rientro Per_2 della figlia in Italia, a riesaminare dette regole, tenendo in considerazione l'accresciuta età e la presumibile maggiore maturità della minore, ma anche il fatto che la ragazza sarà ancora minorenne e comunque convivente con i genitori. Fermo restando la linea guida costituita dall' “imprescindibile regola del buon senso”.
4) DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne sta frequentando un corso di Per_1 studi universitario all'estero e che, nei suoi rientri in Italia, lo stesso frequenta in eguale misura ciascun genitore.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi durante i quali li avranno con sé relativamente alle spese di vitto, alloggio, quota utenze e spostamenti ordinari. Tutte le altre spese di mantenimento ordinario dei figli comportanti spese vive, anche durante i loro soggiorni di studio all'estero, nonché le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15/3/2016 allegato al presente atto del quale viene a costituire parte integrante (doc. 11) per le parti nelle presenti condizioni non disciplinate diversamente, saranno a carico del padre per il 60% e della madre per il 40% che vi faranno fronte con le modalità e la provvista di cui infra.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di avere già concordato che frequenterà l'anno scolastico Per_2 2024/2025 ad Aspen (USA).
6) DA' ATTO che già in forza delle condizioni di separazione consensuale i genitori si sono impegnati a costituire contestualmente al deposito del presente ricorso presso banca RA il “conto provvista per i figli” (anche denominato semplicemente “Conto”), destinato a finanziare le spese che intendono continuare ad affrontare per l'educazione e il tenore di vita di ed , fino all'autosufficienza Per_1 Per_2 economica della prole. Il medesimo conto continuerà quindi utilizzato anche per garantire anche ad
, se questa a suo tempo lo vorrà, l'opportunità di frequentazione di una università estera al pari di Per_2 quella frequentata attualmente dal fratello.
pagina 3 di 6 7) DA' ATTO che su tale “Conto” in forza delle condizioni di separazione consensuale i genitori si sono impegnati ad accreditare un primo importo a parziale costituzione della provvista secondo le quote di competenza di ciascuno (60% – e fino all'ammontare di euro 12.000,00 Pt_1 Parte_2 (dodicimila/00). Ogni volta in cui tale provvista parziale, in conseguenza del suo utilizzo, si sarà ridotta ad euro 1.000,00 (mille/00), sarà obbligo di ciascun genitore provvedere alla sua reintegrazione fino alla ricostituzione dell'ammontare iniziale, sempre secondo la quota a ciascuno pertoccante. A garanzia di tale obbligo di reintegrazione medio tempore da parte di ciascun genitore si applicherà la medesima penale di cui all'art. 13, lett. b), prima parte delle presenti condizioni di divorzio.
8) DA' ATTO che questo avverrà di volta in volta fino alla vendita della casa familiare di cui all'art. 15 delle condizioni di separazione, momento in cui, all'esito della ripartizione paritaria del ricavato tra le Parti, si procederà all'integrazione della provvista al momento presente sul “Conto” fino alla concorrenza dell'importo di 600.000,00 euro (seicentomila/00) dedotti gli importi a quella data già versati dall'apertura del “Conto”, da effettuarsi sempre secondo le quote di competenza di ciascuno (60% Pt_1 Part
– . CP_1
9) DA' ATTO che le Parti concordano sulla necessità di mantenere, successivamente alla vendita della casa familiare di cui all'art. 15 delle condizioni di separazione, la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di tale provvista sempre liquida e disponibile per far fronte alle esigenze man mano che giungeranno a scadenza, mettendo invece a reddito la parte restante. A tal fine, alla diminuzione del saldo attivo del Conto fino a 75.000,00 (settantacinquemila) euro, le parti saranno tenute a dare disposizioni per il disinvestimento e per l'accredito di controvalore di importo pari a quello necessario alla ricostituzione della somma fino alla concorrenza di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), salvo diverso preventivo accordo scritto tra le parti. A garanzia di tale obbligo di reintegrazione medio tempore da parte di ciascun genitore si applicherà la medesima penale di cui all'art. 13, lett. b), seconda parte delle presenti condizioni di divorzio.
Le parti hanno scelto l'apertura del conto presso RA in quanto la signora che ritiene di avere CP_1 necessità di consulenza tecnico-finanziaria, così potrà avvantaggiarsi dei suggerimenti che il proprio consulente patrimoniale potrà fornirle, lasciando il marito esente da costi di consulenza, ferma restando la necessità di concordare congiuntamente gli investimenti.
10) DA' ATTO che i genitori concordano di evitare pagamenti di spese in contanti, nonché di dare contanti ai figli, individuando invece una somma mensile da destinare per ogni loro esigenza di cui all'art. 5 II comma delle presenti condizioni di divorzio mediante apposite carte appoggiate sul “Conto”, l'una in uso a e l'altra in uso a , in merito alle quali i genitori concordano sin d'ora di prevedere Per_2 Per_1 un tetto massimo di spesa mensile di 2.500,00 (duemilacinquecento) euro per ciascun figlio, la possibilità di prelievo di contante in caso di eccezionale necessità con l'obbligo dei figli di comunicare senza indugio ai genitori la destinazione dell'importo prelevato, la notifica istantanea della spesa effettuata, l'accesso solo ai genitori all'internet banking e l'utilizzazione del sistema di pagamento Satispay con l'obbligo dei figli di comunicare senza indugio ai genitori lo screenshot del pagamento effettuato con tale app. I genitori effettueranno le operazioni sempre tramite bonifico e solo ove strettamente necessario utilizzando gli estremi della carta in uso al figlio/a cui la spesa è dedicata, previo avviso all'altro genitore e con relativa rendicontazione nei termini di cui all'art. 12, II comma delle presenti condizioni di divorzio.
11) DA' ATTO che, considerato che le spese di cura medica dei due gatti di famiglia sono limitate ai costi vivi in forza del rapporto di parentela tra il signor e il veterinario di fiducia che li ha in cura, Pt_1 i genitori convengono di destinare una somma annua predefinita di € 1.800,00 (milleottocento/00) attingibile dal “Conto” a tali animali di affezione, forfettariamente intesa e quindi senza obbligo di rendicontazione. Detta somma sarà dimezzata in caso di venir meno di uno dei gatti e azzerata al venir pagina 4 di 6 meno di entrambi. Le spese eccedenti tale importo rimarranno di competenza esclusiva della signora presso cui tali animali rimarranno a vivere insieme al nuovo cane escluso dal presente CP_1 accordo in quanto acquistato successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi.
12) DISPONE che le spese ordinarie singolarmente superiori a 200,00 euro (duecento/00) dovranno essere preventivamente approvate da entrambi i coniugi per iscritto e successivamente documentate nei termini di cui al presente art. 12; resta ferma la possibilità di ciascun genitore di sostenere in via esclusiva eventuali spese non approvate dall'altro. Le spese straordinarie dovranno essere concordate come da Protocollo, ad eccezione delle spese straordinarie ripetute nel tempo per cui è già stata espressa a monte un'approvazione (per esempio, ad oggi, le cure di presso l'osteopata), per le quali sarà invece Per_2 sufficiente la reciproca informazione e l'esibizione del relativo giustificativo di pagamento della nuova spesa.
La rendicontazione avverrà mediante lo scambio degli estratti conto relativi alle carte di credito a disposizione dei figli non appena disponibili, dai quali risultano anche le operazioni compiute dai genitori, e i movimenti contabili della app Satispay.
13) DA' ATTO che l'utilizzo della provvista di denaro accantonata sul “Conto” per finalità non concordate nei casi in cui il preventivo accordo è invece necessario, o addirittura personali di uno dei coniugi, comporterà, in entrambi i casi, l'obbligo di reintegrare senza ritardo la provvista del “Conto” di quanto speso in violazione degli accordi. Tale reintegrazione dovrà avvenire al massimo entro 10 giorni a partire dal ricevimento della contestazione scritta da parte dell'altro genitore al riguardo e il mancato versamento nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di reintegrazione, darà luogo all'applicazione degli interessi legali a far data dal giorno della violazione e di penali. Nello specifico: qualora il mancato ripristino abbia ad oggetto spese per i figli non concordate in violazione dell'obbligo di preventivo accordo, la penale sarà costituita dall'aumento, nella misura del 5%, della quota di partecipazione alle spese posta a carico del genitore inadempiente, a partire dalla spesa effettuata in violazione (con corrispondente diminuzione della percentuale di partecipazione alle spese posta a carico dell'altro genitore); qualora il mancato ripristino della provvista consegua ad una utilizzazione del “Conto” per spese personali, se tale comportamento si sarà verificato nel periodo anteriore alla costituzione della provvista nella sua misura definitiva di 600.000,00 euro, la penale sarà costituita dall'esenzione dell'altro genitore dall'obbligo di partecipare alla successiva ricostituzione della provvista fino alla concorrenza di 12.000,00 euro (con l'effetto di sollevare l'altro genitore dalla partecipazione alle spese fino all'esaurimento di tale provvista ricostituita); laddove invece tale comportamento si verificasse dopo la completa costituzione della provvista, a titolo di penale l'inadempiente dovrà versare a favore dell'altro genitore, su conto corrente intestato al medesimo, l'importo di euro 5.000,00 per ogni singola violazione, con interessi legali decorrenti dalla violazione.
14) DA' ATTO che le detrazioni fiscali saranno ripartite tra le parti secondo le quote di competenza di ciascuna (60% – 40% . Pt_1 CP_1
15) DA' ATTO che, in relazione a tutte le pattuizioni relative comunque connesse alla casa coniugale in Torino, Via Giolitti n.2, all'immobile in Cesana Torinese- censuario di Mollieres, frazione San Sicario località Clos de la Mais, nel residence denominato “R20” nel lotto B alloggio distinto con il n.97 e posto auto distinto con il n. 92 e nel lotto A una cantina distinta con il n. 16 e ai conti correnti cointestati, rimangono ferme le pattuizioni di cui agli artt. nn. da 15 a 32 delle condizioni di separazione consensuale.
16) DA' ATTO che i genitori esprimono sin da ora reciproco assenso, ove occorrere possa, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
pagina 5 di 6 17) DA' ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe in grado di provvedere al proprio mantenimento e di avere mezzi adeguati;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsiasi assegno divorzile.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 16235/2024 v.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carlotta Marchiandi presso il cui studio ha eletto Parte_1 domicilio
RICORRENTE
e
, con il patrocinio dell'avv. Chiara Alisa Serra presso il cui studio ha eletto domicilio CP_1
RICORRENTE
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CALENZANO (FI) il Parte_1 CP_1 02/10/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CALENZANO (atto n. 47 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 05/04/2004, maggiorenne ed economicamente non Persona_1 autosufficiente ed il 25/09/2008, minorenne. Persona_2
Con ricorso depositato il 03/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio. pagina 1 di 6 Con sentenza n.532 del 10/03/2025, pubblicata in data 12/03/2025, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALENZANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
1) DA' ATTO che le parti desiderano addivenire al divorzio preservando il rapporto genitoriale, nonché la serenità e stabilità dei figli.
2) AFFIDA la figlia minore ad entrambi i genitori, con mantenimento della residenza ai soli fini Per_2 anagrafici presso la casa familiare sino alla vendita e/o all'effettivo rilascio da parte della madre e poi presso la madre in Torino, e nel caso di trasferimento della madre in altro Comune, presso il padre in Torino, e con permanenza per uguali periodi di tempo con ciascuno dei genitori secondo le modalità già in essere a far tempo dal separazione e quindi, salvo diverse preventive intese scritte direttamente assunte tra i genitori:
a) in via ordinaria:
- a week-end alternati dal venerdì all'uscita di scuola fino all'accompagnamento a scuola del lunedì mattina con ciascun genitore;
pagina 2 di 6 - lunedì e martedì con la madre;
- mercoledì e giovedì con il padre;
b) vacanze scolastiche (estive, natalizie, pasquali, festività infrasettimanali) in misura paritetica, da concordare per iscritto almeno due mesi prima del loro inizio, stabilendo sin d'ora che durante Per_2
l'estate trascorrerà con ciascun genitore almeno 3 settimane, anche non consecutive, con disponibilità di entrambi a ridurre proporzionalmente il proprio periodo di competenza in base alle esigenze della figlia;
con riferimento alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, in caso di disaccordo, negli anni pari prevarranno le esigenze paterne per quelle estive e quelle materne per le vacanze natalizie e pasquali, negli anni dispari al contrario prevarranno quelle materne per le vacanze estive e quelle paterne per le vacanze natalizie e pasquali;
c) ciascun genitore avrà cura di comunicare all'altro la destinazione della propria villeggiatura con la figlia anteriormente alla partenza.
3) DISPONE che le parti continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale in via tra loro condivisa, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per relative alla Per_2 istruzione, educazione ed alla salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Per le questioni di ordinaria amministrazione (intendendosi per tali quelle attinenti alla vita quotidiana) e/o di modica importanza, la responsabilità sarà esercitata in via disgiunta da entrambe le parti e cioè assunte dal genitore con il quale la minore si trova. Fino alla partenza di per il 19.8.24, i genitori continueranno a fare riferimento alle regole comuni di condotta Per_2 Per_3 riferite ad ed individuate nel file denominato “Elly” qui allegato (doc. 10) con impegno, al rientro Per_2 della figlia in Italia, a riesaminare dette regole, tenendo in considerazione l'accresciuta età e la presumibile maggiore maturità della minore, ma anche il fatto che la ragazza sarà ancora minorenne e comunque convivente con i genitori. Fermo restando la linea guida costituita dall' “imprescindibile regola del buon senso”.
4) DA' ATTO che le parti dichiarano che il figlio maggiorenne sta frequentando un corso di Per_1 studi universitario all'estero e che, nei suoi rientri in Italia, lo stesso frequenta in eguale misura ciascun genitore.
5) DISPONE che i genitori contribuiscano in via diretta al mantenimento ordinario dei figli nei periodi durante i quali li avranno con sé relativamente alle spese di vitto, alloggio, quota utenze e spostamenti ordinari. Tutte le altre spese di mantenimento ordinario dei figli comportanti spese vive, anche durante i loro soggiorni di studio all'estero, nonché le spese straordinarie di cui al Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino del 15/3/2016 allegato al presente atto del quale viene a costituire parte integrante (doc. 11) per le parti nelle presenti condizioni non disciplinate diversamente, saranno a carico del padre per il 60% e della madre per il 40% che vi faranno fronte con le modalità e la provvista di cui infra.
DA' ATTO che i coniugi dichiarano di avere già concordato che frequenterà l'anno scolastico Per_2 2024/2025 ad Aspen (USA).
6) DA' ATTO che già in forza delle condizioni di separazione consensuale i genitori si sono impegnati a costituire contestualmente al deposito del presente ricorso presso banca RA il “conto provvista per i figli” (anche denominato semplicemente “Conto”), destinato a finanziare le spese che intendono continuare ad affrontare per l'educazione e il tenore di vita di ed , fino all'autosufficienza Per_1 Per_2 economica della prole. Il medesimo conto continuerà quindi utilizzato anche per garantire anche ad
, se questa a suo tempo lo vorrà, l'opportunità di frequentazione di una università estera al pari di Per_2 quella frequentata attualmente dal fratello.
pagina 3 di 6 7) DA' ATTO che su tale “Conto” in forza delle condizioni di separazione consensuale i genitori si sono impegnati ad accreditare un primo importo a parziale costituzione della provvista secondo le quote di competenza di ciascuno (60% – e fino all'ammontare di euro 12.000,00 Pt_1 Parte_2 (dodicimila/00). Ogni volta in cui tale provvista parziale, in conseguenza del suo utilizzo, si sarà ridotta ad euro 1.000,00 (mille/00), sarà obbligo di ciascun genitore provvedere alla sua reintegrazione fino alla ricostituzione dell'ammontare iniziale, sempre secondo la quota a ciascuno pertoccante. A garanzia di tale obbligo di reintegrazione medio tempore da parte di ciascun genitore si applicherà la medesima penale di cui all'art. 13, lett. b), prima parte delle presenti condizioni di divorzio.
8) DA' ATTO che questo avverrà di volta in volta fino alla vendita della casa familiare di cui all'art. 15 delle condizioni di separazione, momento in cui, all'esito della ripartizione paritaria del ricavato tra le Parti, si procederà all'integrazione della provvista al momento presente sul “Conto” fino alla concorrenza dell'importo di 600.000,00 euro (seicentomila/00) dedotti gli importi a quella data già versati dall'apertura del “Conto”, da effettuarsi sempre secondo le quote di competenza di ciascuno (60% Pt_1 Part
– . CP_1
9) DA' ATTO che le Parti concordano sulla necessità di mantenere, successivamente alla vendita della casa familiare di cui all'art. 15 delle condizioni di separazione, la somma di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) di tale provvista sempre liquida e disponibile per far fronte alle esigenze man mano che giungeranno a scadenza, mettendo invece a reddito la parte restante. A tal fine, alla diminuzione del saldo attivo del Conto fino a 75.000,00 (settantacinquemila) euro, le parti saranno tenute a dare disposizioni per il disinvestimento e per l'accredito di controvalore di importo pari a quello necessario alla ricostituzione della somma fino alla concorrenza di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), salvo diverso preventivo accordo scritto tra le parti. A garanzia di tale obbligo di reintegrazione medio tempore da parte di ciascun genitore si applicherà la medesima penale di cui all'art. 13, lett. b), seconda parte delle presenti condizioni di divorzio.
Le parti hanno scelto l'apertura del conto presso RA in quanto la signora che ritiene di avere CP_1 necessità di consulenza tecnico-finanziaria, così potrà avvantaggiarsi dei suggerimenti che il proprio consulente patrimoniale potrà fornirle, lasciando il marito esente da costi di consulenza, ferma restando la necessità di concordare congiuntamente gli investimenti.
10) DA' ATTO che i genitori concordano di evitare pagamenti di spese in contanti, nonché di dare contanti ai figli, individuando invece una somma mensile da destinare per ogni loro esigenza di cui all'art. 5 II comma delle presenti condizioni di divorzio mediante apposite carte appoggiate sul “Conto”, l'una in uso a e l'altra in uso a , in merito alle quali i genitori concordano sin d'ora di prevedere Per_2 Per_1 un tetto massimo di spesa mensile di 2.500,00 (duemilacinquecento) euro per ciascun figlio, la possibilità di prelievo di contante in caso di eccezionale necessità con l'obbligo dei figli di comunicare senza indugio ai genitori la destinazione dell'importo prelevato, la notifica istantanea della spesa effettuata, l'accesso solo ai genitori all'internet banking e l'utilizzazione del sistema di pagamento Satispay con l'obbligo dei figli di comunicare senza indugio ai genitori lo screenshot del pagamento effettuato con tale app. I genitori effettueranno le operazioni sempre tramite bonifico e solo ove strettamente necessario utilizzando gli estremi della carta in uso al figlio/a cui la spesa è dedicata, previo avviso all'altro genitore e con relativa rendicontazione nei termini di cui all'art. 12, II comma delle presenti condizioni di divorzio.
11) DA' ATTO che, considerato che le spese di cura medica dei due gatti di famiglia sono limitate ai costi vivi in forza del rapporto di parentela tra il signor e il veterinario di fiducia che li ha in cura, Pt_1 i genitori convengono di destinare una somma annua predefinita di € 1.800,00 (milleottocento/00) attingibile dal “Conto” a tali animali di affezione, forfettariamente intesa e quindi senza obbligo di rendicontazione. Detta somma sarà dimezzata in caso di venir meno di uno dei gatti e azzerata al venir pagina 4 di 6 meno di entrambi. Le spese eccedenti tale importo rimarranno di competenza esclusiva della signora presso cui tali animali rimarranno a vivere insieme al nuovo cane escluso dal presente CP_1 accordo in quanto acquistato successivamente alla cessazione della convivenza tra i coniugi.
12) DISPONE che le spese ordinarie singolarmente superiori a 200,00 euro (duecento/00) dovranno essere preventivamente approvate da entrambi i coniugi per iscritto e successivamente documentate nei termini di cui al presente art. 12; resta ferma la possibilità di ciascun genitore di sostenere in via esclusiva eventuali spese non approvate dall'altro. Le spese straordinarie dovranno essere concordate come da Protocollo, ad eccezione delle spese straordinarie ripetute nel tempo per cui è già stata espressa a monte un'approvazione (per esempio, ad oggi, le cure di presso l'osteopata), per le quali sarà invece Per_2 sufficiente la reciproca informazione e l'esibizione del relativo giustificativo di pagamento della nuova spesa.
La rendicontazione avverrà mediante lo scambio degli estratti conto relativi alle carte di credito a disposizione dei figli non appena disponibili, dai quali risultano anche le operazioni compiute dai genitori, e i movimenti contabili della app Satispay.
13) DA' ATTO che l'utilizzo della provvista di denaro accantonata sul “Conto” per finalità non concordate nei casi in cui il preventivo accordo è invece necessario, o addirittura personali di uno dei coniugi, comporterà, in entrambi i casi, l'obbligo di reintegrare senza ritardo la provvista del “Conto” di quanto speso in violazione degli accordi. Tale reintegrazione dovrà avvenire al massimo entro 10 giorni a partire dal ricevimento della contestazione scritta da parte dell'altro genitore al riguardo e il mancato versamento nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di reintegrazione, darà luogo all'applicazione degli interessi legali a far data dal giorno della violazione e di penali. Nello specifico: qualora il mancato ripristino abbia ad oggetto spese per i figli non concordate in violazione dell'obbligo di preventivo accordo, la penale sarà costituita dall'aumento, nella misura del 5%, della quota di partecipazione alle spese posta a carico del genitore inadempiente, a partire dalla spesa effettuata in violazione (con corrispondente diminuzione della percentuale di partecipazione alle spese posta a carico dell'altro genitore); qualora il mancato ripristino della provvista consegua ad una utilizzazione del “Conto” per spese personali, se tale comportamento si sarà verificato nel periodo anteriore alla costituzione della provvista nella sua misura definitiva di 600.000,00 euro, la penale sarà costituita dall'esenzione dell'altro genitore dall'obbligo di partecipare alla successiva ricostituzione della provvista fino alla concorrenza di 12.000,00 euro (con l'effetto di sollevare l'altro genitore dalla partecipazione alle spese fino all'esaurimento di tale provvista ricostituita); laddove invece tale comportamento si verificasse dopo la completa costituzione della provvista, a titolo di penale l'inadempiente dovrà versare a favore dell'altro genitore, su conto corrente intestato al medesimo, l'importo di euro 5.000,00 per ogni singola violazione, con interessi legali decorrenti dalla violazione.
14) DA' ATTO che le detrazioni fiscali saranno ripartite tra le parti secondo le quote di competenza di ciascuna (60% – 40% . Pt_1 CP_1
15) DA' ATTO che, in relazione a tutte le pattuizioni relative comunque connesse alla casa coniugale in Torino, Via Giolitti n.2, all'immobile in Cesana Torinese- censuario di Mollieres, frazione San Sicario località Clos de la Mais, nel residence denominato “R20” nel lotto B alloggio distinto con il n.97 e posto auto distinto con il n. 92 e nel lotto A una cantina distinta con il n. 16 e ai conti correnti cointestati, rimangono ferme le pattuizioni di cui agli artt. nn. da 15 a 32 delle condizioni di separazione consensuale.
16) DA' ATTO che i genitori esprimono sin da ora reciproco assenso, ove occorrere possa, al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio propri e dei figli.
pagina 5 di 6 17) DA' ATTO che le parti dichiarano di essere entrambe in grado di provvedere al proprio mantenimento e di avere mezzi adeguati;
pertanto, rinunciano reciprocamente a richiedersi qualsiasi assegno divorzile.
NULLA SULLE SPESE.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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